CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 378/2024 RG promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA PONTE ROMANO 71 PORTO TORRES presso lo studio dell'avv. DETTORI SARA che la rappresenta e difende unitamente all'avv. RUGGIU ANNA PINA in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
RRES dio dell'avv. OGGIANO NICOLA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Sassari la sorella al fine di sentirla condannare al Parte_1 pagamento della somma di eu itolo di indennità di occupazione dell'appartamento e del box auto siti nel Comune di Porto Torres alla via Antonio Pacinotti n. 27. La ricorrente allegava a sostegno della domanda che, in virtù della successione ereditaria della madre , era divenuta comproprietaria con la PE convenuta, per la quota pari a 2/15, dei beni immobili di cui sopra e, in particolare, che:
- detti beni erano occupati in via esclusiva da a far data Parte_1 dalla morte della de cuius e la circost accertata giudizialmente con la sentenza passata in giudicato n. 322/22 del Tribunale di Sassari;
- gli immobili di cui sopra erano stati valutati dal c.t.u. ing. , nel Per_2 giudizio di divisione già pendente fra le parti dinanzi al medesimo tribunale;
- le ripetute richieste inviate alla convenuta e volte ad ottenere i frutti derivanti dall'utilizzo esclusivo dei beni erano rimaste inevase ed, in particolare, la lettera di diffida e messa in mora del 27.10.2022, con la quale aveva chiesto il pagamento della somma mensile di euro 106,00 per l'immobile e di euro 26,66 per il box auto, per un totale complessivamente dovuto pari ad euro 47.783,30. Per tali ragioni, concludeva chiedendo che venisse accertato il proprio CP_1 diritto ad otte mento dei suddetti importi a titolo di indennità di occupazione.
, regolarmente citata, rimaneva contumace. Parte_1 Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 845/2024, pubblicata il 5.7.2024, accoglieva la domanda e condannava
[...]
a corrispondere a la somma di euro 106,00 mensil Parte_1 CP_1
l'appartamento e la somma di euro 26,66 mensili per il box auto a decorrere dalla data del 29.1.2004, oltre interessi, regolando secondo soccombenza le spese di lite. Il tribunale – ricostruito il contenzioso sussistente fra le parti, esaminata la documentazione in atti e vista la non specifica contestazione delle circostanze rappresentate dalla ricorrente da parte della convenuta “che aveva preferito non costituirsi” - affermava che, pacifico l'utilizzo in via esclusiva da parte di
[...] dei beni per cui è causa, la stessa era tenuta a corrispondere alla Parte_1 taria i frutti civili per il godimento esclusivo dell'immobile, CP_1 quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune. Ai fini della liquidazione dell'indennità richiesta, il primo giudice, richiamate le risultanze della c.t.u. resa nell'ambito del giudizio di divisione pendente fra le parti e tenuto conto della quota ereditaria spettante alla ricorrente pari a 2/15, condannava a corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_1
106,00 men ento e la somma 6 mensili per il box auto, con decorrenza dalla data del cambio di residenza della convenuta avvenuto il 29.01.2004 sino al giorno della pubblicazione della sentenza.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione dei Parte_1 principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; ii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle missive allegate in atti e della consulenza tecnica resa nel giudizio di divisione utilizzata per quantificare le somme dichiarate dovute a titolo di indennità. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Si è costituita in giudizio , la quale, eccepita in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità di tutte le cezioni formulate dall'appellante rimasta contumace in primo grado, con la sola esclusione delle eccezioni rilevabili d'ufficio, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto nonché la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In via preliminare, quanto all'eccepita inammissibilità delle eccezioni avanzate dall'appellante, è appena il caso di evidenziare che in appello Parte_1 non ha proposto alcuna eccezione preclusa dalla e rimasta contumace in primo grado, avendo la stessa avanzato delle mere difese proponibili in ogni fase del giudizio e volte unicamente a contrastare i fatti posti a fondamento dell'avversa domanda. Ciò premesso, la Suprema Corte (vedi Cass. n. 31105/2023) ha avuto modo di chiarire che “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha altresì precisato che “Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”. Orbene, con i motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato sostanzialmente una errata applicazione dei principi in tema di onere della prova ed una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, posto che:
- la contumacia non è equiparabile alla mancata contestazione e non determina alcuna deroga al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto a carico di colui che agisce in giudizio;
- secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di un coerede non comporta, in assenza dell'opposizione da parte degli altri, alcun obbligo di corrispondere una indennità di occupazione esclusiva;
- nelle missive allegate in atti, di cui non vi è inoltre prova di avvenuta ricezione, non risulta alcuna formale messa in mora dalla quale far decorrere l'indennità di occupazione degli immobili per cui è causa;
- la c.t.u. a firma dell'Ing. , richiamata dal primo giudice al fine di Per_2 determinare l'indennità di azione, non riporta il valore locatizio dei beni e, pertanto, gli importi richiesti dalla non trovano alcun CP_1 riscontro concreto nell'elaborato peritale re zio di divisione. I motivi di censura, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, sono fondati. Anche dato per pacifico il godimento esclusivo del bene da parte della coerede, con conseguente inconferenza di tutte le argomentazioni volte a dimostrare tale pregiudiziale circostanza, come correttamente rilevato da parte appellante, non solo non provava la data di ricezione della lettera di messa in mora CP_1 da cui far decorrere l'indennità di occupazione, ma non dimostrava neppure di avere manifestato alla sorella coerede l'intenzione di utilizzare i beni in maniera diretta e né, tanto meno, dimostrava che aveva ottenuto un Parte_1 vantaggio patrimoniale dall'utilizzo esclusivo dei beni. Invero, le missive allegate in atti con la produzione n. 5 allegata al ricorso introduttivo – tutte, comunque, prive della ricevuta di ritorno e, quindi, della prova della loro effettiva ricezione da parte dell'appellante, come specificatamente eccepito dall'appellante – non riportano alcuna richiesta di indennizzo e tanto meno di utilizzazione del bene in via diretta da parte della coerede. In particolare, nella nota in data 5.3.2013, , in seguito al CP_1 decesso della madre , si limitava ad invitare il padre PE [...]
, l'appellante a dividere l'asse ereditario medi CP_2
l'assegnazione delle singole quote di comproprietà; nella nota in data 26.10.2017, neppure inviata a , era richiesta la regolarizzazione Parte_1 catastale di un differente immobile;
nella nota in data 9.4.2018 e CP_2
sollecitavano l'odierna appellante ad addivenire a e CP_1 dell'asse ereditario mediante una scrittura privata, dando altresì atto che occupava gli immobili siti in Porto Torres nella via Pacinotti n. 27 “per Parte_1 mera tolleranza dei coeredi”. Giova invero evidenziare come tali note non siano neppure immediatamente riferibili all'immobile oggetto del presente giudizio, riguardando invece genericamente l'annoso contenzioso pendente fra tutti i fratelli per la CP_1 successione dei genitori e (ve ntenza CP_2 PE gravata pag. 2 ove il primo giudice così ricostruiva le vicende giudiziarie pendenti fra le parti “I procuratori della ricorrente precisano che vi è la vertenza sulla qualità di erede puro e semplice in capo a (+ altri due fratelli) Parte_1 relativamente alla successione del padre deceduto nel 2020 – CP_2 eredità a cui la sig.ra ha formalmente rinunciato – la sig.ra CP_1 CP_1 aveva agito perch icipato le spese funerarie) che è stata d
[...] in primo grado con accoglimento, confermata in grado d'appello con sentenza del dicembre 2023, provvedimento impugnato in Cassazione dalla sola CP_2
mentre per il provvedimento è cosa giudicata. Precisano altresì
[...] Parte_1
è pendente esto Tribunale (G.I. dott.ssa Carta) la vertenza di divisione ereditaria circa la successione della madre ), che Persona_3 coinvolge i 4 fratelli + Agenzia delle entrate che ha is anno 2019, ove è stata conclusa l'istruttoria (ove si è dato atto che aveva CP_2 ceduto la sua quota di 2/15, con la predetta conciliazione giudiziale, a
[...]
, in cambio di conguaglio di denaro e per questa ragione è Parte_1 recentemente richiamato il CTU), precisano che l'immobile oggetto della richiesta del presente procedimento appartiene alla massa ereditaria, ma questa domanda non è stata formulata in quel procedimento di divisione”). Esclusivamente nella nota in data 13.10.2022 (doc. 6 ricorso introduttivo)
[...]
, tramite il proprio legale e solo in risposta ad una missiva dei legali dei CP_1 ni coeredi (“con la presente, in nome e per conto della sig.ra , CP_1 riscontro la precedente vostra del 22.07.22 con la quale, in nome e per conto dei vostri clienti, insistete sulle immotivate richieste di consegna chiavi ed altri beni afferenti l'asse ereditario del de cuius ”), aveva chiesto il CP_2 pagamento di una indennità di occupazione m anche in detta nota
– della quale comunque, ancora una volta, non vi è prova dell'avvenuta ricezione
– l'appellata aveva manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e, tanto meno, aveva riferito di un eventuale vantaggio patrimoniale ottenuto da per l'utilizzo dei beni in via esclusiva. Parte_1
Inf aso di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, le circostanze allegate nel ricorso introduttivo del giudizio non possono ritenersi provate a fronte della mancata costituzione in giudizio di
[...]
solo perché quest'ultima era rimasta contumace, posto Parte_1
“alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (cfr. Cass. n. 14372/2023). Conseguentemente, in totale riforma della sentenza gravata e in accoglimento dell'appello proposto, deve essere rigettata la domanda formulata da CP_1 volta ad ottenere da il pagamento dell'indennità di occupazione Parte_1 dell'appartamento e nel Comune di Porto Torres alla via Antonio Pacinotti n. 27, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 845/2024, pubblicata il 5.07.2024, e, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda di;
CP_1
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di , che liquida in complessivi euro 8.805,00, Parte_1 di cui euro 3.809,00 per il primo grado e euro 4.996,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.4.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA PONTE ROMANO 71 PORTO TORRES presso lo studio dell'avv. DETTORI SARA che la rappresenta e difende unitamente all'avv. RUGGIU ANNA PINA in forza di procura allegata in atti appellante contro
(C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
RRES dio dell'avv. OGGIANO NICOLA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Sassari la sorella al fine di sentirla condannare al Parte_1 pagamento della somma di eu itolo di indennità di occupazione dell'appartamento e del box auto siti nel Comune di Porto Torres alla via Antonio Pacinotti n. 27. La ricorrente allegava a sostegno della domanda che, in virtù della successione ereditaria della madre , era divenuta comproprietaria con la PE convenuta, per la quota pari a 2/15, dei beni immobili di cui sopra e, in particolare, che:
- detti beni erano occupati in via esclusiva da a far data Parte_1 dalla morte della de cuius e la circost accertata giudizialmente con la sentenza passata in giudicato n. 322/22 del Tribunale di Sassari;
- gli immobili di cui sopra erano stati valutati dal c.t.u. ing. , nel Per_2 giudizio di divisione già pendente fra le parti dinanzi al medesimo tribunale;
- le ripetute richieste inviate alla convenuta e volte ad ottenere i frutti derivanti dall'utilizzo esclusivo dei beni erano rimaste inevase ed, in particolare, la lettera di diffida e messa in mora del 27.10.2022, con la quale aveva chiesto il pagamento della somma mensile di euro 106,00 per l'immobile e di euro 26,66 per il box auto, per un totale complessivamente dovuto pari ad euro 47.783,30. Per tali ragioni, concludeva chiedendo che venisse accertato il proprio CP_1 diritto ad otte mento dei suddetti importi a titolo di indennità di occupazione.
, regolarmente citata, rimaneva contumace. Parte_1 Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 845/2024, pubblicata il 5.7.2024, accoglieva la domanda e condannava
[...]
a corrispondere a la somma di euro 106,00 mensil Parte_1 CP_1
l'appartamento e la somma di euro 26,66 mensili per il box auto a decorrere dalla data del 29.1.2004, oltre interessi, regolando secondo soccombenza le spese di lite. Il tribunale – ricostruito il contenzioso sussistente fra le parti, esaminata la documentazione in atti e vista la non specifica contestazione delle circostanze rappresentate dalla ricorrente da parte della convenuta “che aveva preferito non costituirsi” - affermava che, pacifico l'utilizzo in via esclusiva da parte di
[...] dei beni per cui è causa, la stessa era tenuta a corrispondere alla Parte_1 taria i frutti civili per il godimento esclusivo dell'immobile, CP_1 quale ristoro della privazione della utilizzazione pro quota del bene comune. Ai fini della liquidazione dell'indennità richiesta, il primo giudice, richiamate le risultanze della c.t.u. resa nell'ambito del giudizio di divisione pendente fra le parti e tenuto conto della quota ereditaria spettante alla ricorrente pari a 2/15, condannava a corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_1
106,00 men ento e la somma 6 mensili per il box auto, con decorrenza dalla data del cambio di residenza della convenuta avvenuto il 29.01.2004 sino al giorno della pubblicazione della sentenza.
ha proposto appello lamentando: i) l'errata applicazione dei Parte_1 principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; ii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle missive allegate in atti e della consulenza tecnica resa nel giudizio di divisione utilizzata per quantificare le somme dichiarate dovute a titolo di indennità. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Si è costituita in giudizio , la quale, eccepita in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità di tutte le cezioni formulate dall'appellante rimasta contumace in primo grado, con la sola esclusione delle eccezioni rilevabili d'ufficio, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto nonché la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In via preliminare, quanto all'eccepita inammissibilità delle eccezioni avanzate dall'appellante, è appena il caso di evidenziare che in appello Parte_1 non ha proposto alcuna eccezione preclusa dalla e rimasta contumace in primo grado, avendo la stessa avanzato delle mere difese proponibili in ogni fase del giudizio e volte unicamente a contrastare i fatti posti a fondamento dell'avversa domanda. Ciò premesso, la Suprema Corte (vedi Cass. n. 31105/2023) ha avuto modo di chiarire che “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha altresì precisato che “Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012). L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”. Orbene, con i motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante ha lamentato sostanzialmente una errata applicazione dei principi in tema di onere della prova ed una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, posto che:
- la contumacia non è equiparabile alla mancata contestazione e non determina alcuna deroga al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto a carico di colui che agisce in giudizio;
- secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di un coerede non comporta, in assenza dell'opposizione da parte degli altri, alcun obbligo di corrispondere una indennità di occupazione esclusiva;
- nelle missive allegate in atti, di cui non vi è inoltre prova di avvenuta ricezione, non risulta alcuna formale messa in mora dalla quale far decorrere l'indennità di occupazione degli immobili per cui è causa;
- la c.t.u. a firma dell'Ing. , richiamata dal primo giudice al fine di Per_2 determinare l'indennità di azione, non riporta il valore locatizio dei beni e, pertanto, gli importi richiesti dalla non trovano alcun CP_1 riscontro concreto nell'elaborato peritale re zio di divisione. I motivi di censura, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, sono fondati. Anche dato per pacifico il godimento esclusivo del bene da parte della coerede, con conseguente inconferenza di tutte le argomentazioni volte a dimostrare tale pregiudiziale circostanza, come correttamente rilevato da parte appellante, non solo non provava la data di ricezione della lettera di messa in mora CP_1 da cui far decorrere l'indennità di occupazione, ma non dimostrava neppure di avere manifestato alla sorella coerede l'intenzione di utilizzare i beni in maniera diretta e né, tanto meno, dimostrava che aveva ottenuto un Parte_1 vantaggio patrimoniale dall'utilizzo esclusivo dei beni. Invero, le missive allegate in atti con la produzione n. 5 allegata al ricorso introduttivo – tutte, comunque, prive della ricevuta di ritorno e, quindi, della prova della loro effettiva ricezione da parte dell'appellante, come specificatamente eccepito dall'appellante – non riportano alcuna richiesta di indennizzo e tanto meno di utilizzazione del bene in via diretta da parte della coerede. In particolare, nella nota in data 5.3.2013, , in seguito al CP_1 decesso della madre , si limitava ad invitare il padre PE [...]
, l'appellante a dividere l'asse ereditario medi CP_2
l'assegnazione delle singole quote di comproprietà; nella nota in data 26.10.2017, neppure inviata a , era richiesta la regolarizzazione Parte_1 catastale di un differente immobile;
nella nota in data 9.4.2018 e CP_2
sollecitavano l'odierna appellante ad addivenire a e CP_1 dell'asse ereditario mediante una scrittura privata, dando altresì atto che occupava gli immobili siti in Porto Torres nella via Pacinotti n. 27 “per Parte_1 mera tolleranza dei coeredi”. Giova invero evidenziare come tali note non siano neppure immediatamente riferibili all'immobile oggetto del presente giudizio, riguardando invece genericamente l'annoso contenzioso pendente fra tutti i fratelli per la CP_1 successione dei genitori e (ve ntenza CP_2 PE gravata pag. 2 ove il primo giudice così ricostruiva le vicende giudiziarie pendenti fra le parti “I procuratori della ricorrente precisano che vi è la vertenza sulla qualità di erede puro e semplice in capo a (+ altri due fratelli) Parte_1 relativamente alla successione del padre deceduto nel 2020 – CP_2 eredità a cui la sig.ra ha formalmente rinunciato – la sig.ra CP_1 CP_1 aveva agito perch icipato le spese funerarie) che è stata d
[...] in primo grado con accoglimento, confermata in grado d'appello con sentenza del dicembre 2023, provvedimento impugnato in Cassazione dalla sola CP_2
mentre per il provvedimento è cosa giudicata. Precisano altresì
[...] Parte_1
è pendente esto Tribunale (G.I. dott.ssa Carta) la vertenza di divisione ereditaria circa la successione della madre ), che Persona_3 coinvolge i 4 fratelli + Agenzia delle entrate che ha is anno 2019, ove è stata conclusa l'istruttoria (ove si è dato atto che aveva CP_2 ceduto la sua quota di 2/15, con la predetta conciliazione giudiziale, a
[...]
, in cambio di conguaglio di denaro e per questa ragione è Parte_1 recentemente richiamato il CTU), precisano che l'immobile oggetto della richiesta del presente procedimento appartiene alla massa ereditaria, ma questa domanda non è stata formulata in quel procedimento di divisione”). Esclusivamente nella nota in data 13.10.2022 (doc. 6 ricorso introduttivo)
[...]
, tramite il proprio legale e solo in risposta ad una missiva dei legali dei CP_1 ni coeredi (“con la presente, in nome e per conto della sig.ra , CP_1 riscontro la precedente vostra del 22.07.22 con la quale, in nome e per conto dei vostri clienti, insistete sulle immotivate richieste di consegna chiavi ed altri beni afferenti l'asse ereditario del de cuius ”), aveva chiesto il CP_2 pagamento di una indennità di occupazione m anche in detta nota
– della quale comunque, ancora una volta, non vi è prova dell'avvenuta ricezione
– l'appellata aveva manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e, tanto meno, aveva riferito di un eventuale vantaggio patrimoniale ottenuto da per l'utilizzo dei beni in via esclusiva. Parte_1
Inf aso di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, le circostanze allegate nel ricorso introduttivo del giudizio non possono ritenersi provate a fronte della mancata costituzione in giudizio di
[...]
solo perché quest'ultima era rimasta contumace, posto Parte_1
“alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (cfr. Cass. n. 14372/2023). Conseguentemente, in totale riforma della sentenza gravata e in accoglimento dell'appello proposto, deve essere rigettata la domanda formulata da CP_1 volta ad ottenere da il pagamento dell'indennità di occupazione Parte_1 dell'appartamento e nel Comune di Porto Torres alla via Antonio Pacinotti n. 27, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 845/2024, pubblicata il 5.07.2024, e, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda di;
CP_1
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di , che liquida in complessivi euro 8.805,00, Parte_1 di cui euro 3.809,00 per il primo grado e euro 4.996,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.4.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni