Sentenza 15 luglio 1987
Massime • 2
Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito; ciò perché in detto rito la rigida disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano. ( V 3380/86, mass n 446343; ( V 2034/86, mass n 445234; ( V 1545/86, mass n 444917; ( V 196/86, mass n 443839).*
L'art. 421 cod. proc. civ. consente al giudice di ammettere di ufficio mezzi di prova in ordine alla pretesa dell'attore - come formulata nell'atto introduttivo del giudizio o eventualmente modificata da iniziativa di detta parte con l'autorizzazione del giudice stesso, ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - ma non già di ampliare d'ufficio il campo d'indagine a fatti diversi da quelli dedotti dalla parte a sostegno della domanda, senza incorrere in caso di accoglimento di questa nel vizio di ultrapetizione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, senza rinvio dalla suprema Corte - aveva riconosciuto al lavoratore la qualifica superiore con decorrenza da una data posteriore a quella da questo indicata e in considerazione dell'attività lavorativa svolta in un periodo successivo a quello indicato dal lavoratore stesso).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/1987, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1987 |
Testo completo
L'art. 421 cod. proc. civ. consente al giudice di ammettere di ufficio mezzi di prova in ordine alla pretesa dell'attore - come formulata nell'atto introduttivo del giudizio o eventualmente modificata da iniziativa di detta parte con l'autorizzazione del giudice stesso, ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - ma non già di ampliare d'ufficio il campo d'indagine a fatti diversi da quelli dedotti dalla parte a sostegno della domanda, senza incorrere in caso di accoglimento di questa nel vizio di ultrapetizione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, senza rinvio dalla suprema Corte - aveva riconosciuto al lavoratore la qualifica superiore con decorrenza da una data posteriore a quella da questo indicata e in considerazione dell'attività lavorativa svolta in un periodo successivo a quello indicato dal lavoratore stesso).*