CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14999 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13364/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente contro CURATELA FALLIMENTARE SOCIETA' FONTI DELLA SILA SRL elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO NT ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato CO AN ([...]); -controricorrente nonché contro WATERGEST SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI TO ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato CAPOLUPO AN ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 14999 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 29/05/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 2172/4/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria e depositata l’11.12.2015; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso come da requisitoria scritta per l’accoglimento del ricorso;
sentiti l’avv. Francesco Falcone per il Fallimento, anche in sostituzione del difensore della TE RL, e l’avv. dello Stato AN AL. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di indagini nei confronti della TE RL l’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per gli anni 2002, 2003 e 2004 nei confronti di questa società contestando l’indebita detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili. 2. In relazione alle medesime vicende venivano notificati alla Fonti della Sila RL avvisi relativi agli stessi anni. 3. Le due società impugnavano separatamente gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza che, riuniti i ricorsi e avuta la costituzione del Fallimento della Fonti della Sila RL, accoglieva i ricorsi riuniti. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso questa sentenza (n. 503/2012) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria dichiarava inammissibile, rilevando che l’Agenzia non aveva depositato nei termini di legge la ricevuta di spedizione della notifica a mezzo posta dell’atto di gravame ed escludendo l’equipollenza tra ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento, poiché la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio è ancorata alla spedizione da parte del mittente e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. 3 di 7 5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo. 6. Resistono con controricorso tanto la TE RL quanto il Fallimento Fonti della Sila RL che depositano memorie. 7. Anche l’Agenzia deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla TE RL. Secondo la controricorrente, il ricorso dell’Agenzia difetta di autosufficienza in quanto contiene una carente illustrazione dei fatti di causa, non indica dove sia possibile verificare la data di deposito dell’atto d’appello né localizza tra gli atti di causa l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato spedito l’atto d’appello, infine deposita una attestazione rilasciata dalla segreteria della CTR, al fine di dimostrare l’avvenuta costituzione in termini (in data 29.5.2013), inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L'eccezione è infondata. 1.1. Quanto alla sufficiente esposizione, giova precisare che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 37552 del 2021). 4 di 7 Nel caso di specie, l’esposizione sintetica ma chiara consente di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la censura rivolta alla sentenza impugnata. In particolare, con l’unico motivo, l’Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 2 e dell’art. 22 comma 1 d.lgs. n. 546/19932, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello, solo perché non era stata depositata la ricevuta di spedizione della notifica dell’atto d'appello, senza dar rilievo al deposito tempestivo dell’avviso di ricevimento della stessa notifica e omettendo di considerare che gli elementi a disposizione consentivano di accertare la tempestività del gravame dell’appellante. 1.2. Quanto alle questioni relative all’autosufficienza del ricorso, va premesso, sulla scorta delle Sezioni unite n. 8950 del 2022, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ED CI e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. A questa stregua, si ritiene che il principio di autosufficienza sia rispettato «ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i 5 di 7 passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati» (Cass. n. 12481 del 2022). Nel caso di specie, l’Agenzia ha indicato gli estremi del deposito della sentenza di primo grado oggetto d’appello, gli estremi relativi alla notifica dell’atto d’appello e della costituzione in giudizio, con indicazione della localizzazione di tali atti tra le produzioni (v., particolare, pag. 8 del ricorso), con ciò assolvendo al dovere di autosufficienza come inteso alla luce dell’art. 6 della ED. 1.3. Quanto, infine, all’eccepita inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della produzione della certificazione del segretario della CTR attestante la data di costituzione in appello dell’Agenzia, posto che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo,-la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, appare preferibile una interpretazione in senso ampio dell’art 372 c.p.c., ammettendosi, in particolare, la possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima, quali le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali (Cass. n. 22095 del 2018), che si affiancano alla possibilità del controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017). A questa stregua, si è ritenuta ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito 6 di 7 dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo (così, Cass. n. 24942 del 2021). 2. Tanto premesso, il motivo è fondato. Questa Corte ritiene di dover dare continuità all’orientamento che trova il suo fondamentale arresto in Cass. sez. un. n.13452 del 2017 (nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 31879 del 2022; Cass. n. 24726 del 2022), che ha fissato i seguenti principi: «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione»); «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;
solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza». 7 di 7 Le affermazioni della CTR, secondo cui il termine per la costituzione decorre dalla data di spedizione della notifica e la ricevuta di spedizione non potrebbe trovare equipollenti nell’avviso di ricevimento contenente l’asseverazione da parte dell’Ufficio postale della data di spedizione, sono in aperto contrasto con i superiori principi. 3. Nella fattispecie in esame, invero, depositata la sentenza di primo grado il 5.11.2012, l’atto d’appello venne spedito per la notifica mediante raccomandate A/R, spedite in data 3.5.2013 e ricevute da entrambi i destinatari, il 6.5.2013, come risulta da stampigliatura meccanografica e timbro datario apposti sugli avvisi di ricevimento. L'atto di appello, quindi, era tempestivo, avendo rispettato il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., e lo sarebbe stato anche considerando la data di ricezione delle raccomandate (poiché il 5.5.2013 cadeva di domenica, v. art. 155 comma 4 c.p.c.), così come la costituzione in giudizio, avvenuta il 29.5.2013 con il deposito dell’avviso di ricevimento riportante i dati sopra indicati, risulta nei termini. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
-ricorrente contro CURATELA FALLIMENTARE SOCIETA' FONTI DELLA SILA SRL elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato IORIO NT ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato CO AN ([...]); -controricorrente nonché contro WATERGEST SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI TO ([...]), rappresentata e difesa dall'avvocato CAPOLUPO AN ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 14999 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 29/05/2023 2 di 7 avverso la sentenza n. 2172/4/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria e depositata l’11.12.2015; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso come da requisitoria scritta per l’accoglimento del ricorso;
sentiti l’avv. Francesco Falcone per il Fallimento, anche in sostituzione del difensore della TE RL, e l’avv. dello Stato AN AL. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di indagini nei confronti della TE RL l’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per gli anni 2002, 2003 e 2004 nei confronti di questa società contestando l’indebita detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili. 2. In relazione alle medesime vicende venivano notificati alla Fonti della Sila RL avvisi relativi agli stessi anni. 3. Le due società impugnavano separatamente gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza che, riuniti i ricorsi e avuta la costituzione del Fallimento della Fonti della Sila RL, accoglieva i ricorsi riuniti. 4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso questa sentenza (n. 503/2012) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria dichiarava inammissibile, rilevando che l’Agenzia non aveva depositato nei termini di legge la ricevuta di spedizione della notifica a mezzo posta dell’atto di gravame ed escludendo l’equipollenza tra ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento, poiché la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio è ancorata alla spedizione da parte del mittente e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. 3 di 7 5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo. 6. Resistono con controricorso tanto la TE RL quanto il Fallimento Fonti della Sila RL che depositano memorie. 7. Anche l’Agenzia deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla TE RL. Secondo la controricorrente, il ricorso dell’Agenzia difetta di autosufficienza in quanto contiene una carente illustrazione dei fatti di causa, non indica dove sia possibile verificare la data di deposito dell’atto d’appello né localizza tra gli atti di causa l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato spedito l’atto d’appello, infine deposita una attestazione rilasciata dalla segreteria della CTR, al fine di dimostrare l’avvenuta costituzione in termini (in data 29.5.2013), inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L'eccezione è infondata. 1.1. Quanto alla sufficiente esposizione, giova precisare che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 37552 del 2021). 4 di 7 Nel caso di specie, l’esposizione sintetica ma chiara consente di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la censura rivolta alla sentenza impugnata. In particolare, con l’unico motivo, l’Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 2 e dell’art. 22 comma 1 d.lgs. n. 546/19932, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello, solo perché non era stata depositata la ricevuta di spedizione della notifica dell’atto d'appello, senza dar rilievo al deposito tempestivo dell’avviso di ricevimento della stessa notifica e omettendo di considerare che gli elementi a disposizione consentivano di accertare la tempestività del gravame dell’appellante. 1.2. Quanto alle questioni relative all’autosufficienza del ricorso, va premesso, sulla scorta delle Sezioni unite n. 8950 del 2022, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ED CI e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. A questa stregua, si ritiene che il principio di autosufficienza sia rispettato «ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i 5 di 7 passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati» (Cass. n. 12481 del 2022). Nel caso di specie, l’Agenzia ha indicato gli estremi del deposito della sentenza di primo grado oggetto d’appello, gli estremi relativi alla notifica dell’atto d’appello e della costituzione in giudizio, con indicazione della localizzazione di tali atti tra le produzioni (v., particolare, pag. 8 del ricorso), con ciò assolvendo al dovere di autosufficienza come inteso alla luce dell’art. 6 della ED. 1.3. Quanto, infine, all’eccepita inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della produzione della certificazione del segretario della CTR attestante la data di costituzione in appello dell’Agenzia, posto che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo,-la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, appare preferibile una interpretazione in senso ampio dell’art 372 c.p.c., ammettendosi, in particolare, la possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima, quali le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali (Cass. n. 22095 del 2018), che si affiancano alla possibilità del controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017). A questa stregua, si è ritenuta ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito 6 di 7 dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo (così, Cass. n. 24942 del 2021). 2. Tanto premesso, il motivo è fondato. Questa Corte ritiene di dover dare continuità all’orientamento che trova il suo fondamentale arresto in Cass. sez. un. n.13452 del 2017 (nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 31879 del 2022; Cass. n. 24726 del 2022), che ha fissato i seguenti principi: «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione»); «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;
solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza». 7 di 7 Le affermazioni della CTR, secondo cui il termine per la costituzione decorre dalla data di spedizione della notifica e la ricevuta di spedizione non potrebbe trovare equipollenti nell’avviso di ricevimento contenente l’asseverazione da parte dell’Ufficio postale della data di spedizione, sono in aperto contrasto con i superiori principi. 3. Nella fattispecie in esame, invero, depositata la sentenza di primo grado il 5.11.2012, l’atto d’appello venne spedito per la notifica mediante raccomandate A/R, spedite in data 3.5.2013 e ricevute da entrambi i destinatari, il 6.5.2013, come risulta da stampigliatura meccanografica e timbro datario apposti sugli avvisi di ricevimento. L'atto di appello, quindi, era tempestivo, avendo rispettato il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., e lo sarebbe stato anche considerando la data di ricezione delle raccomandate (poiché il 5.5.2013 cadeva di domenica, v. art. 155 comma 4 c.p.c.), così come la costituzione in giudizio, avvenuta il 29.5.2013 con il deposito dell’avviso di ricevimento riportante i dati sopra indicati, risulta nei termini. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,