Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 06323/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2023, proposto da
Sipama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come in atti;
contro
Gestione Commissariale di RO IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
dei giudicato derivante dalla sentenza n. 2336/2021 resa dalla Corte d'Appello di RO in data 24.3.2021, pubblicata il 30.3.2021, notificata l'8.6.2021, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’odierna ricorrente chiede, in sede di ottemperanza, la condanna della Gestione Commissariale di RO IT a conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza della Corte di Appello di RO (resa in sede di giudizio di rinvio a valle di sentenza di Cassazione) n. 2336/2021 del 24 marzo 2021, pubblicata in data 30 marzo 2021.
2. Con tale sentenza, RO IT era stata condannata a corrispondere all’odierna ricorrente: (i) una somma pari ad € 334.000,00 a titolo di indennità definitiva di esproprio (oltre interessi legali decorrenti dalla data di esproprio, e cioè dal 6 agosto 2002, più l’eventuale maggior danno da svalutazione a far data dal 27 febbraio 2007); (ii) il rimborso delle spese legali.
3. All’esito di un precedente ricorso per l’ottemperanza proposto dalla ricorrente, con la sentenza n. 17779 del 29 dicembre 2022, questo Tribunale ha stabilito che, mentre la condanna alle spese disposta dalla sentenza della Corte di Appello di RO, doveva ritenersi di competenza di RO IT in quanto il relativo credito era sorto al momento della pubblicazione della sentenza (nel 2021), le somme riconosciute a titolo indennità di esproprio costituiscono un’obbligazione pacificamente concernente atti e fatti risalenti ad un periodo antecedente il 28 aprile 2008 che, pertanto rientrano nella competenza della suddetta Gestione Commissariale di RO IT, che non era stata evocata nel precedente giudizio.
4. Parte ricorrente ha, dunque, proposto il presente giudizio deducendo che, nonostante il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dei competenti uffici di RO IT, la Gestione Commissariale non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della predetta sentenza della Corte di Appello.
5. La Gestione Commissariale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
6. All’udienza dell’8 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Sulla base della documentazione agli atti è incontestabile che il credito vantato dalla ricorrente rientri nella gestione demandata al “ Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso ”, istituito dall’articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n.133/2008.
8. Il comma 3 del suddetto articolo 78 stabilisce infatti, che “ La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008 ”.
9. L’articolo 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha chiarito che “ Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 248 e al comma 12 dell’articolo 255 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data ”.
10. Nel caso di specie la domanda di ottemperanza riguarda l’esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di RO con la quale RO IT è stata condannata al pagamento dell’indennità dovuta a seguito dell’esproprio di determinare aree avvenuto nel 2002; trattasi, dunque, di una obbligazione indubbiamente concernente atti e fatti risalenti ad un periodo antecedente il 28 aprile 2008 e che, pertanto, rientra nella competenza della suddetta Gestione Commissariale.
11. Ciò premesso, il Collegio rileva che il legislatore, con la normativa speciale innanzi richiamata, ha introdotto un’unica, complessa procedura amministrativo-contabile, alla quale concorrono:
- RO IT che deve procedere al riconoscimento delle somme come suscettibili di rientrare nel piano di rientro, ciò facendo con una “ determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ” (art. 78, co. 4, d.l. n. 112/2008);
- la Gestione commissariale, la quale, sulla base delle attestazioni prodotte da RO IT, deve procedere alla redazione di un apposito piano di rientro (con il quale si “ procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva ”: art. 4, co. 8-bis d.l. n.2/2010), successivamente approvato dal Governo (art. 78, co. 4, cit.); piano che, in virtù delle innovazioni legislative da ultimo introdotte (art. 1, co. 751, l. n. 208/2015), può essere aggiornato, su proposta del Commissario straordinario, due volte l’anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno (che procede, appunto, all’approvazione della proposta di aggiornamento del Piano).
12. Tenuto conto della ripartizione delle competenze descritta sopra e della circostanza che RO IT ha già posto in essere le azioni di propria competenza attraverso l’adozione della delibera che approva il debito fuori bilancio, il presente ricorso può essere accolto ai soli fini di ordinare:
- alla Gestione Commissariale di provvedere all’inserimento del debito in questione nel piano di rientro dall’indebitamento pregresso.
13. Come noto, infatti, l’azione di ottemperanza volta ad ottenere il pagamento della somma inserita nel piano, è preclusa ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del Testo Unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – richiamato dall’articolo 78, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008 – in base al quale “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ” (cfr. in termini TAR Lazio, RO, II, 3.7.2018 n. 7373).
14. Il comma 4 del medesimo articolo 248 del D. Lgs 267/2000 prevede, altresì, che “ Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.” In ragione di tale previsione, la somma dovuta dalla Gestione Commissariale in forza dell’ordinanza di cui si chiede in questa sede l’ottemperanza non potrà essere maggiorata degli interessi né potrà essere riconosciuta in relazione alla stessa la rivalutazione monetaria.
15. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini:
- la Gestione Commissariale dovrà procedere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se antecedente, della presente sentenza all’inserimento del debito nel piano di rientro.
16. Per il caso di ulteriore inadempienza della Gestione Commissariale, va nominato fin d’ora un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di RO con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, a dare esecuzione alla presente sentenza, con spese a carico della Gestione Commissariale.
17. In ragione della peculiarità della controversia, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del presente giudizio disponendo che la Gestione Commissariale rimborsi alla ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO