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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1606/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1606/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA MATILDE Parte_1 C.F._1
CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELLE MARGUERITE MASTRANGELO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26.4.2022 ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse Parte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
senza riconoscimento di assegno divorzile in favore della medesima.
La si è tempestivamente costituita in giudizio mediante apposita comparsa di risposta, CP
opponendosi alla pronuncia in via anticipata della sentenza non definitiva sullo status, essendo ancora in corso il giudizio di separazione nel quale era stata dalla medesima proposta domanda di addebito, e chiedendo che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale del 29.2.2022 sono state confermate le condizioni della separazione, determinate ancora in via provvisoria, che prevedevano a carico del e in favore della Pt_1 CP un assegno di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dal novembre 2020 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal novembre 2021.
Con sentenza non definitiva n.1568/2022 del 22.11.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in questione.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno reso le seguenti conclusioni: il ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via istruttoria - ordinare l'esibizione alla IG.ra , o al terzo Istituto di Controparte_1
Credito, ex artt. 210 e 213 c.p.c., della documentazione bancaria relativa agli ultimi 6 anni dei rapporti intrattenuti dalla resistente con “Banca Fideuram”, ove in epoca precedente al 01.01.2020 la stessa deteneva € 132.000, nonchè con “Reale Mutua”, presso la quale era depositata l'ulteriore somma di € 82.000; ordinare altresì l'esibizione della documentazione relativa alla successione della defunta madre della IG.ra nell'anno 2020, in seguito alla quale alla medesima è pervenuto, CP tra l'altro, per quanto a conoscenza del ricorrente, un immobile, sito nella città natale di Policoro
(Matera), libero e posto in vendita, con relativa allegazione anche con riferimento a quest'ultima circostanza;
per l'effetto rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento degli incombenti;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via definitiva e nel merito 1) accertare e dichiarare che alcun assegno divorzile spetta alla IG.ra non ricorrendone i presupposti di legge;
Controparte_1 in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale, all'esito della esperita istruttoria, ritenesse di riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile, quantificarlo in misura non superiore ad €
500,00; in estremo subordine, nella misura ritenuta equa e di giustizia;
2) vinte le spese di lite.
La resistente pagina 2 di 9 Nel merito, in via preliminare - Condannare nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1606/2022
R.G. il IG. a corrispondere mensilmente alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di €. 3.000,00, oltre rivalutazione dal momento della domanda, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o in subordine, in via equitativa, tenuto conto tra l'altro che la stessa, ha contribuito fattivamente, nel corso della lunga convivenza matrimoniale durata circa 36 anni, all'accrescimento patrimoniale della famiglia consentendo al di crearsi un notevole Pt_1
patrimonio mobiliare ed immobiliare, essendosi dedicata esclusivamente al ruolo di moglie e madre nell'ambito del nucleo familiare. Per consentire la crescita economica del marito in una piena condivisione di tali ruoli.
- Rigettare la richiesta formulata da parte ricorrente nell'ambito del sub procedimento rubricato al n.
1606/2022 sub1 di revoca con effetto immediato dell'assegno in favore della IG.ra e/o di CP riduzione dell'importo dello stesso, non sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini della richiesta di modifica delle condizioni in corso di causa di divorzio poiché le condizioni economico-patrimoniali dell'odierno ricorrente, sono migliorate rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali del 2.10.2022 assunti nell'ambito del procedimento di divorzio rubricato al n. 1606/2022.
Accertato e provato il miglioramento delle condizioni economiche del IG. , Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra CP
, come da richiesta formulata negli atti di cui al procedimento rubricato al n. 1606/2022 R.G
[...]
………..
La domanda di assegno divorzile
Ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass. pagina 3 di 9 11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
pagina 4 di 9 Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della nei termini sopraindicati. CP
In proposito va considerato, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e delle circostanze pacifiche, quanto segue.
Il non ha versato in atti alcuna dichiarazione dei redditi, né documentazione relativa alle Pt_1
proprie disponibilità immobiliari e mobiliari, ma - come accertato in sede di separazione, sia con l'ordinanza presidenziale pronunciata ai sensi dell'art.708 comma 2 c.p.c. che con la sentenza che ha definito il procedimento - al marzo 2021 godeva di un reddito netto pari a circa 3.000,00 euro mensili
(emolumenti pensionistici e redditi da fabbricati), era titolare di titoli mobiliari per circa 780.000,00 euro ed era proprietario di numerosi immobili.
Quanto a questi ultimi:
1) dalla visura catastale prodotta nel presente giudizio dalla resistente in data 4.7.2022 sub 4, in particolare il alla data del 28.5.2020 risultava proprietario o comproprietario di 11 Pt_1
unità immobiliari (7 di proprietà esclusiva e le restanti 4 in comproprietà per la quota di ½), tutte site in Pescara;
2) dagli atti di vendita prodotti da parte resistente in corso di causa emerge che l'ex coniuge ha poi venduto, in data 29.1.2021 l'appartamento e l'autorimessa siti in via Nazionale Adriatica
Nord 99, ricevendo la metà del prezzo di € 295.000, in data 20.5.21 un appartamento di via
Cavour 35 (particella 247 sub. 53) per il prezzo di € 112.500, ricevuto per intero, e in data
27.1.2022 il locale commerciale di via Luigi Cadorna 15 per il prezzo di € 150.000, ricevuto per intero.
La resistente, che non gode di alcun reddito, è a sua volta proprietaria di due unità immobiliari site in
Pescara e comproprietaria per 1/2 di un'unità immobiliare sita in Policoro (Matera), ricevuta in eredità unitamente alla sorella.
La prima unità immobiliare si trova in via Settembrini di Pescara e si tratta dell'abitazione della la seconda, di via Cavour di Pescara, come risulta dall'atto di acquisto prodotto dalla CP
resistente sub 11, è un locale di sgombero sito al piano terra di mq.51, seppure utilizzato dal maggio
2020 per quasi tre anni dal figlio e dalla moglie quale abitazione - secondo quanto riferito quale CP_2
testimone dallo stesso (risposta al capitolo 12 della seconda memoria ex art.183 Testimone_1
comma 6 c.p.c. di parte ricorrente) - e, dunque, probabilmente trasformabile in unità ad uso abitativo o comunque idoneo ad essere a messo a reddito, tuttavia certamente modesto, attese le piccole dimensioni e la posizione dell'immobile (piano terra e non in zona centrale, seppure residenziale); la terza, come riferito dalla testimone è un appartamento messo in vendita ad € Testimone_2
pagina 5 di 9 82.000,00, ma non ancora commerciabile a causa di abusi edilizi del condominio, tanto gravi da indurre il Comune ad emettere un'ingiunzione di demolizione, seppure sono in corso accertamenti per verificare la sanabilità dell'abuso.
Inoltre la dispone di € 75.0000, somma di danaro residua del trattamento di fine rapporto CP
percepito nel 2012, pari a € 80.000, versato ai fini della stipula della polizza vita n. 4183123 sottoscritta con la società Reale Mutua nell'anno 2012, ridotta a €. 75.000,00, avendo la resistente chiesto un riscatto parziale nel mese di settembre 2021 per fronteggiare le spese di ristrutturazione dell'appartamento di via Settembrini n. 30, nel quale vive.
Relativamente alla comproprietà per la quota di ½ dell'immobile sito in Pescara al Viale Regina
Margherita, venduto nell'anno 2018, la resistente ha dimostrato, producendo copia dell'estratto del conto bancario a lei intestato relativo all'anno 2018 acceso presso la Banca Fideuram sede di Pescara, che :
- in data 17 maggio 2018 veniva versato sul conto corrente della un assegno bancario per un CP importo pari ad €. 131.500,000 relativo alla vendita dell'immobile;
- nella giornata del 22.5.2018 la resistente effettuava un bonifico a favore del per un importo Pt_1 pari ad €. 60.000,00;
- nella giornata del 6.7.2018 la resistente effettuava un bonifico in favore del per un importo Pt_1 pari ad €. 25.000,00;
- perciò la maggior parte del prezzo ricavato da detta vendita, per complessivi € 85.000, è stata ricevuta in realtà dall'odierno ricorrente.
Va infine considerato che il ricorrente ha dedotto che la resistente sarebbe stata titolare di risparmi, depositi e fondi per € 214.000,00, somme che sarebbero state accantonate negli anni di matrimonio grazie alle operazioni immobiliari descritte in ricorso e agli introiti derivanti dall'attività lavorativa ed al Tfr, ma la circostanza è stata negata dalla resistente sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e tale posizione difensiva appare avvalorata dal documento prodotto dalla stessa resistente in data
2.11.2022 sub 2 (dichiarazione di Banca Fideuram sull'insussistenza di rapporti bancari e finanziari con la dal 1.1.2020 in poi) oltre che da quanto dedotto e dimostrato sulla sua minore CP
disponibilità finanziaria.
Né si può dare ingresso alle richieste istruttorie reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché lo stesso ricorrente ha omesso qualsiasi produzione di dichiarazione dei redditi e di documentazione relativa alle proprie disponibilità immobiliari e mobiliari, sia perché comunque, anche ove la resistente avesse disponibilità di valori mobiliari doppi a quelli sopra descritti, comunque pagina 6 di 9 sussisterebbe tra le parti una disparità reddituale e patrimoniale tale da far ritenere dovuto un assegno divorzile nei termini di seguito indicati.
Dunque, appurata l'evidente disparità reddituale e patrimoniale in favore del e passando ad Pt_1
esaminare la storia del matrimonio in discussione, va evidenziato quanto segue:
1) si tratta di rapporto matrimoniale durato dal settembre 1986 al dicembre 2021 (epoca della sentenza di separazione), dunque ben 35 anni, nel corso del quale, come già evidenziato nel giudizio di separazione, la nata nel 1960 ed oggi perciò ultrasessantenne, ha svolto in CP
pieno il ruolo di madre e moglie - circostanza pacifica in quanto dedotta dalla resistente e mai specificamente contestata dal ricorrente (nato nel 1946), il quale d'altronde non ha mai dedotto di essersi occupato dei due figli, nati nel 1987 e nel 1989, o della gestione della casa familiare -, seppure prestando attività lavorativa, procuratale dal marito, presso la SI dal 1987 al 2012;
2) durante la vita matrimoniale il patrimonio del VI - che come detto è riuscito ad acquisire la proprietà di ben 11 immobili, poi in parte rivenduti con incasso dei prezzi sopraindicati e conseguente disponibilità anche di un consistente patrimonio mobiliare (790.000 dichiarati nel giudizio di separazione al marzo 2021 oltre a € 262.500 ricavati dalle vendite del maggio 2021 - appartamento di via Cavour 35, particella 247 sub. 53, - e del gennaio 2022 - locale commerciale di via Luigi Cadorna 15 -) - è notevolmente cresciuto, essendosi potuto il ricorrente dedicare al proprio lavoro e ai propri affari, perché libero dalle incombenze familiari lasciate alla moglie.
Quanto alla scelta della di lasciare il lavoro presso la SI (poi divenuta Telecom) nel CP
2012, il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della mancanza di condivisione dei coniugi.
Ed invero in ordine ai capitoli 7 e 8 della seconda memoria ex art.183 comma 6 c.c. di parte ricorrente [ 7) Vero che in occasione del decentramento dell'azienda datoriale “Tim SpA ” di
Pescara, dalla sede di Via Milano a quella Via Bardet, la ha rifiutato , contro l'espresso CP parere del marito, di proseguire l'attività lavorativa , affermando che il nuovo collocamento non era di suo gradimento ? 8) Vero che la ha chiesto ed ottenuto la mobilità della durata di 4 CP
anni , e l'incentivo all'esodo, affermando che finalmente avrebbe cessato di lavorare “tanto ho risparmi a sufficienza per la vecchiaia ” ?] i testi di parte ricorrente hanno dichiarato:
1) , figlio delle parti, sul capitolo 7 “ è vero che mia madre aveva detto che Testimone_1
la nuova mansione e collocamento non era di suo gradimento, ma non so quale fosse il parere di mio padre “ e sul capitolo 8 “ so che prese la mobilità e ricordo che disse di avere soldi da parte. Non ricordo che disse che avrebbe cessato finalmente di lavorare “;
pagina 7 di 9 2) , indifferente, sul capitolo 7 “ me ne ha parlato il VI ma non Testimone_3
ricordo i termini precisi. Si lamentava solo che la stessa lasciasse il posto di lavoro “ e sul capitolo 8 “ non so se l' ha fatto questa affermazione, ma so che aveva delle CP
disponibilità “;
3) indifferente, di non sapere nulla. Testimone_4
A fronte di tali testimonianze, piuttosto generiche e di scarsa efficacia probatoria, vi è poi quella della figlia delle parti, di segno decisamente contrario, avendo confermato, in CP_3
risposta ai capitoli 10, 11, 12 e 13 che:
- Nel periodo immediatamente successivo al pensionamento del avvenuto nell'anno Pt_1
2012, nelle occasioni in cui si recava presso l'abitazione dei suoi genitori, sita in Pescara alla via
Cavour n. 35, ha sentito quest'ultimo chiedere insistentemente a Sua madre di lasciare il proprio lavoro, addirittura dicendole che se non fosse andata in pensione per seguirlo nei suoi viaggi, sarebbe andato in compagnia di altre donne:
- La società Telecom in occasione della riorganizzazione lavorativa avvenuta nel corso dell'anno 2012, chiedeva alla IG.ra di svolgere attività lavorativa su turni anche notturni CP
e che aveva sentito personalmente il padre dire alla madre che doveva lasciare il proprio impiego in quanto “ i turni di notte non andavano bene per una donna”.
E va sottolineato che nella sentenza definitiva di separazione (con cui è stata accolta la CP_3
domanda di addebito della separazione al ) è stata ritenuta testimone attendibile, come Pt_1
d'altronde in sede penale nel processo a carico del per maltrattamenti in danno della Pt_1
CP
Pertanto l'abbandono dell'impiego lavorativo da parte dell'odierna resistente nel 2012 non rileva ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi.
Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell'assegno che qui si riconosce e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono, a ben vedere, la rilevanza della citata cessazione lavorativa, che peraltro ha consentito alla resistente di ottenere il versamento di € 80.000 a titolo di t.f.r., di cui ora non avrebbe la disponibilità ove ancora impiegata.
Dunque va riconosciuto alla un assegno divorzile di natura perequativa, atteso il contributo CP
della resistente alla conduzione della vita familiare, sopra descritto, e all'accrescimento del patrimonio del ricorrente.
pagina 8 di 9 Ritiene il collegio che, tenuto soprattutto conto delle citate disponibilità patrimoniali, immobiliari e mobiliari, del , sia congruo un assegno di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca (avendo la resistente invocato un assegno divorzile di importo eccessivo), le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di
€ 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.1568/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1606/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA MATILDE Parte_1 C.F._1
CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELLE MARGUERITE MASTRANGELO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26.4.2022 ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse Parte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
senza riconoscimento di assegno divorzile in favore della medesima.
La si è tempestivamente costituita in giudizio mediante apposita comparsa di risposta, CP
opponendosi alla pronuncia in via anticipata della sentenza non definitiva sullo status, essendo ancora in corso il giudizio di separazione nel quale era stata dalla medesima proposta domanda di addebito, e chiedendo che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di € 3.000,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale del 29.2.2022 sono state confermate le condizioni della separazione, determinate ancora in via provvisoria, che prevedevano a carico del e in favore della Pt_1 CP un assegno di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dal novembre 2020 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal novembre 2021.
Con sentenza non definitiva n.1568/2022 del 22.11.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in questione.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno reso le seguenti conclusioni: il ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via istruttoria - ordinare l'esibizione alla IG.ra , o al terzo Istituto di Controparte_1
Credito, ex artt. 210 e 213 c.p.c., della documentazione bancaria relativa agli ultimi 6 anni dei rapporti intrattenuti dalla resistente con “Banca Fideuram”, ove in epoca precedente al 01.01.2020 la stessa deteneva € 132.000, nonchè con “Reale Mutua”, presso la quale era depositata l'ulteriore somma di € 82.000; ordinare altresì l'esibizione della documentazione relativa alla successione della defunta madre della IG.ra nell'anno 2020, in seguito alla quale alla medesima è pervenuto, CP tra l'altro, per quanto a conoscenza del ricorrente, un immobile, sito nella città natale di Policoro
(Matera), libero e posto in vendita, con relativa allegazione anche con riferimento a quest'ultima circostanza;
per l'effetto rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento degli incombenti;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via definitiva e nel merito 1) accertare e dichiarare che alcun assegno divorzile spetta alla IG.ra non ricorrendone i presupposti di legge;
Controparte_1 in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale, all'esito della esperita istruttoria, ritenesse di riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile, quantificarlo in misura non superiore ad €
500,00; in estremo subordine, nella misura ritenuta equa e di giustizia;
2) vinte le spese di lite.
La resistente pagina 2 di 9 Nel merito, in via preliminare - Condannare nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1606/2022
R.G. il IG. a corrispondere mensilmente alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di €. 3.000,00, oltre rivalutazione dal momento della domanda, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o in subordine, in via equitativa, tenuto conto tra l'altro che la stessa, ha contribuito fattivamente, nel corso della lunga convivenza matrimoniale durata circa 36 anni, all'accrescimento patrimoniale della famiglia consentendo al di crearsi un notevole Pt_1
patrimonio mobiliare ed immobiliare, essendosi dedicata esclusivamente al ruolo di moglie e madre nell'ambito del nucleo familiare. Per consentire la crescita economica del marito in una piena condivisione di tali ruoli.
- Rigettare la richiesta formulata da parte ricorrente nell'ambito del sub procedimento rubricato al n.
1606/2022 sub1 di revoca con effetto immediato dell'assegno in favore della IG.ra e/o di CP riduzione dell'importo dello stesso, non sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini della richiesta di modifica delle condizioni in corso di causa di divorzio poiché le condizioni economico-patrimoniali dell'odierno ricorrente, sono migliorate rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali del 2.10.2022 assunti nell'ambito del procedimento di divorzio rubricato al n. 1606/2022.
Accertato e provato il miglioramento delle condizioni economiche del IG. , Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra CP
, come da richiesta formulata negli atti di cui al procedimento rubricato al n. 1606/2022 R.G
[...]
………..
La domanda di assegno divorzile
Ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass. pagina 3 di 9 11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
pagina 4 di 9 Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della nei termini sopraindicati. CP
In proposito va considerato, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e delle circostanze pacifiche, quanto segue.
Il non ha versato in atti alcuna dichiarazione dei redditi, né documentazione relativa alle Pt_1
proprie disponibilità immobiliari e mobiliari, ma - come accertato in sede di separazione, sia con l'ordinanza presidenziale pronunciata ai sensi dell'art.708 comma 2 c.p.c. che con la sentenza che ha definito il procedimento - al marzo 2021 godeva di un reddito netto pari a circa 3.000,00 euro mensili
(emolumenti pensionistici e redditi da fabbricati), era titolare di titoli mobiliari per circa 780.000,00 euro ed era proprietario di numerosi immobili.
Quanto a questi ultimi:
1) dalla visura catastale prodotta nel presente giudizio dalla resistente in data 4.7.2022 sub 4, in particolare il alla data del 28.5.2020 risultava proprietario o comproprietario di 11 Pt_1
unità immobiliari (7 di proprietà esclusiva e le restanti 4 in comproprietà per la quota di ½), tutte site in Pescara;
2) dagli atti di vendita prodotti da parte resistente in corso di causa emerge che l'ex coniuge ha poi venduto, in data 29.1.2021 l'appartamento e l'autorimessa siti in via Nazionale Adriatica
Nord 99, ricevendo la metà del prezzo di € 295.000, in data 20.5.21 un appartamento di via
Cavour 35 (particella 247 sub. 53) per il prezzo di € 112.500, ricevuto per intero, e in data
27.1.2022 il locale commerciale di via Luigi Cadorna 15 per il prezzo di € 150.000, ricevuto per intero.
La resistente, che non gode di alcun reddito, è a sua volta proprietaria di due unità immobiliari site in
Pescara e comproprietaria per 1/2 di un'unità immobiliare sita in Policoro (Matera), ricevuta in eredità unitamente alla sorella.
La prima unità immobiliare si trova in via Settembrini di Pescara e si tratta dell'abitazione della la seconda, di via Cavour di Pescara, come risulta dall'atto di acquisto prodotto dalla CP
resistente sub 11, è un locale di sgombero sito al piano terra di mq.51, seppure utilizzato dal maggio
2020 per quasi tre anni dal figlio e dalla moglie quale abitazione - secondo quanto riferito quale CP_2
testimone dallo stesso (risposta al capitolo 12 della seconda memoria ex art.183 Testimone_1
comma 6 c.p.c. di parte ricorrente) - e, dunque, probabilmente trasformabile in unità ad uso abitativo o comunque idoneo ad essere a messo a reddito, tuttavia certamente modesto, attese le piccole dimensioni e la posizione dell'immobile (piano terra e non in zona centrale, seppure residenziale); la terza, come riferito dalla testimone è un appartamento messo in vendita ad € Testimone_2
pagina 5 di 9 82.000,00, ma non ancora commerciabile a causa di abusi edilizi del condominio, tanto gravi da indurre il Comune ad emettere un'ingiunzione di demolizione, seppure sono in corso accertamenti per verificare la sanabilità dell'abuso.
Inoltre la dispone di € 75.0000, somma di danaro residua del trattamento di fine rapporto CP
percepito nel 2012, pari a € 80.000, versato ai fini della stipula della polizza vita n. 4183123 sottoscritta con la società Reale Mutua nell'anno 2012, ridotta a €. 75.000,00, avendo la resistente chiesto un riscatto parziale nel mese di settembre 2021 per fronteggiare le spese di ristrutturazione dell'appartamento di via Settembrini n. 30, nel quale vive.
Relativamente alla comproprietà per la quota di ½ dell'immobile sito in Pescara al Viale Regina
Margherita, venduto nell'anno 2018, la resistente ha dimostrato, producendo copia dell'estratto del conto bancario a lei intestato relativo all'anno 2018 acceso presso la Banca Fideuram sede di Pescara, che :
- in data 17 maggio 2018 veniva versato sul conto corrente della un assegno bancario per un CP importo pari ad €. 131.500,000 relativo alla vendita dell'immobile;
- nella giornata del 22.5.2018 la resistente effettuava un bonifico a favore del per un importo Pt_1 pari ad €. 60.000,00;
- nella giornata del 6.7.2018 la resistente effettuava un bonifico in favore del per un importo Pt_1 pari ad €. 25.000,00;
- perciò la maggior parte del prezzo ricavato da detta vendita, per complessivi € 85.000, è stata ricevuta in realtà dall'odierno ricorrente.
Va infine considerato che il ricorrente ha dedotto che la resistente sarebbe stata titolare di risparmi, depositi e fondi per € 214.000,00, somme che sarebbero state accantonate negli anni di matrimonio grazie alle operazioni immobiliari descritte in ricorso e agli introiti derivanti dall'attività lavorativa ed al Tfr, ma la circostanza è stata negata dalla resistente sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e tale posizione difensiva appare avvalorata dal documento prodotto dalla stessa resistente in data
2.11.2022 sub 2 (dichiarazione di Banca Fideuram sull'insussistenza di rapporti bancari e finanziari con la dal 1.1.2020 in poi) oltre che da quanto dedotto e dimostrato sulla sua minore CP
disponibilità finanziaria.
Né si può dare ingresso alle richieste istruttorie reiterate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché lo stesso ricorrente ha omesso qualsiasi produzione di dichiarazione dei redditi e di documentazione relativa alle proprie disponibilità immobiliari e mobiliari, sia perché comunque, anche ove la resistente avesse disponibilità di valori mobiliari doppi a quelli sopra descritti, comunque pagina 6 di 9 sussisterebbe tra le parti una disparità reddituale e patrimoniale tale da far ritenere dovuto un assegno divorzile nei termini di seguito indicati.
Dunque, appurata l'evidente disparità reddituale e patrimoniale in favore del e passando ad Pt_1
esaminare la storia del matrimonio in discussione, va evidenziato quanto segue:
1) si tratta di rapporto matrimoniale durato dal settembre 1986 al dicembre 2021 (epoca della sentenza di separazione), dunque ben 35 anni, nel corso del quale, come già evidenziato nel giudizio di separazione, la nata nel 1960 ed oggi perciò ultrasessantenne, ha svolto in CP
pieno il ruolo di madre e moglie - circostanza pacifica in quanto dedotta dalla resistente e mai specificamente contestata dal ricorrente (nato nel 1946), il quale d'altronde non ha mai dedotto di essersi occupato dei due figli, nati nel 1987 e nel 1989, o della gestione della casa familiare -, seppure prestando attività lavorativa, procuratale dal marito, presso la SI dal 1987 al 2012;
2) durante la vita matrimoniale il patrimonio del VI - che come detto è riuscito ad acquisire la proprietà di ben 11 immobili, poi in parte rivenduti con incasso dei prezzi sopraindicati e conseguente disponibilità anche di un consistente patrimonio mobiliare (790.000 dichiarati nel giudizio di separazione al marzo 2021 oltre a € 262.500 ricavati dalle vendite del maggio 2021 - appartamento di via Cavour 35, particella 247 sub. 53, - e del gennaio 2022 - locale commerciale di via Luigi Cadorna 15 -) - è notevolmente cresciuto, essendosi potuto il ricorrente dedicare al proprio lavoro e ai propri affari, perché libero dalle incombenze familiari lasciate alla moglie.
Quanto alla scelta della di lasciare il lavoro presso la SI (poi divenuta Telecom) nel CP
2012, il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della mancanza di condivisione dei coniugi.
Ed invero in ordine ai capitoli 7 e 8 della seconda memoria ex art.183 comma 6 c.c. di parte ricorrente [ 7) Vero che in occasione del decentramento dell'azienda datoriale “Tim SpA ” di
Pescara, dalla sede di Via Milano a quella Via Bardet, la ha rifiutato , contro l'espresso CP parere del marito, di proseguire l'attività lavorativa , affermando che il nuovo collocamento non era di suo gradimento ? 8) Vero che la ha chiesto ed ottenuto la mobilità della durata di 4 CP
anni , e l'incentivo all'esodo, affermando che finalmente avrebbe cessato di lavorare “tanto ho risparmi a sufficienza per la vecchiaia ” ?] i testi di parte ricorrente hanno dichiarato:
1) , figlio delle parti, sul capitolo 7 “ è vero che mia madre aveva detto che Testimone_1
la nuova mansione e collocamento non era di suo gradimento, ma non so quale fosse il parere di mio padre “ e sul capitolo 8 “ so che prese la mobilità e ricordo che disse di avere soldi da parte. Non ricordo che disse che avrebbe cessato finalmente di lavorare “;
pagina 7 di 9 2) , indifferente, sul capitolo 7 “ me ne ha parlato il VI ma non Testimone_3
ricordo i termini precisi. Si lamentava solo che la stessa lasciasse il posto di lavoro “ e sul capitolo 8 “ non so se l' ha fatto questa affermazione, ma so che aveva delle CP
disponibilità “;
3) indifferente, di non sapere nulla. Testimone_4
A fronte di tali testimonianze, piuttosto generiche e di scarsa efficacia probatoria, vi è poi quella della figlia delle parti, di segno decisamente contrario, avendo confermato, in CP_3
risposta ai capitoli 10, 11, 12 e 13 che:
- Nel periodo immediatamente successivo al pensionamento del avvenuto nell'anno Pt_1
2012, nelle occasioni in cui si recava presso l'abitazione dei suoi genitori, sita in Pescara alla via
Cavour n. 35, ha sentito quest'ultimo chiedere insistentemente a Sua madre di lasciare il proprio lavoro, addirittura dicendole che se non fosse andata in pensione per seguirlo nei suoi viaggi, sarebbe andato in compagnia di altre donne:
- La società Telecom in occasione della riorganizzazione lavorativa avvenuta nel corso dell'anno 2012, chiedeva alla IG.ra di svolgere attività lavorativa su turni anche notturni CP
e che aveva sentito personalmente il padre dire alla madre che doveva lasciare il proprio impiego in quanto “ i turni di notte non andavano bene per una donna”.
E va sottolineato che nella sentenza definitiva di separazione (con cui è stata accolta la CP_3
domanda di addebito della separazione al ) è stata ritenuta testimone attendibile, come Pt_1
d'altronde in sede penale nel processo a carico del per maltrattamenti in danno della Pt_1
CP
Pertanto l'abbandono dell'impiego lavorativo da parte dell'odierna resistente nel 2012 non rileva ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi.
Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell'assegno che qui si riconosce e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono, a ben vedere, la rilevanza della citata cessazione lavorativa, che peraltro ha consentito alla resistente di ottenere il versamento di € 80.000 a titolo di t.f.r., di cui ora non avrebbe la disponibilità ove ancora impiegata.
Dunque va riconosciuto alla un assegno divorzile di natura perequativa, atteso il contributo CP
della resistente alla conduzione della vita familiare, sopra descritto, e all'accrescimento del patrimonio del ricorrente.
pagina 8 di 9 Ritiene il collegio che, tenuto soprattutto conto delle citate disponibilità patrimoniali, immobiliari e mobiliari, del , sia congruo un assegno di € 1.500,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca (avendo la resistente invocato un assegno divorzile di importo eccessivo), le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che il ricorrente versi in favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di
€ 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.1568/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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