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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 239/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 16/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 239/ 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Nunè, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1
dell'Ambasciatrice p.t. in Italia, con sede in Roma, alla via Baccelli n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Eunice Lorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
, in persona del suo rappresentante Controparte_2
legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Intra metropolitana INPS di Roma;
APPELLATO
Oggetto: Appello per licenziamento per giusta causa
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2025, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere:
“a) in via preliminare, disporre l'intervento dell Controparte_3
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma-00144, via Ciro il Grande, n. P.IVA_1
21, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., o comunque autorizzare il ricorrente alla chiamata in causa ai sensi degli art. 38, 106 e 269 c.p.c., differendo altresì opportunamente l'udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la chiamata del terzo nei termini di legge;
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed illegittimità del provvedimento di licenziamento del 16.12.2022, per manifesta insussistenza e violazione di legge, e segnatamente dell'art. 7 L.
300/70 e del CCNL Ambasciate 2020-2022 vigente ovvero per quanto ritenuto di giustizia, e per
l'effetto condannare la (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a reintegrare il ricorrente Sig. nel posto di lavoro, ed a corrispondere tutte le mensilità maturate Parte_1
e nelle more maturande, e quantificate nell'importo di Euro 30.024,00 oltre alle mensilità maturande ed agli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero ogni altra maggiore e/o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà riconoscere come dovuta, il tutto sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) accertare e dichiarare, ai sensi del CCNL di categoria, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., il diritto del ricorrente , al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto Parte_1
dal 1.01.2014 al 31.12.2015 presso la (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, e contestualmente condannarla al pagamento di tutte le differenze retributive maturate fino al 2022, per lo straordinario svolto e del TFR, quantificati nel conteggio del Dr pari ad Euro Per_1
151.266,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato dall'Ill.mo Tribunale adito, ed oltre agli importi relativi ai contributi previdenziali non versati e pari ad Euro 26.127,09, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato dall'Ill.mo Tribunale adito;
d) condannare la (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere al ricorrente Sig. il risarcimento del danno quantificato in Euro 50.000,00 ovvero Parte_1
quell'importo diverso che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà riconoscere come dovuto, il tutto sempre
2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero gradatamente accertare e dichiarare, ai sensi di legge, l'indennizzabilità della malattia professionale di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo;
e) in via gradata, condannare la (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere al ricorrente Sig. l'indennizzo economico, previsto dall'art. 8 L. Parte_1
604/66 come sostituito dall'art. 2 L. 108/990, e fino ad un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione, e quindi all'importo di Euro 15.012,00;
f) dichiarare la parte resistente tenuta alla consegna delle buste paghe per i mesi mancanti, dal dicembre 2022, ed al pagamento delle contribuzioni previdenziali ed assicurative all'ente previdenziale di competenza INPS, sulle retribuzioni spettanti al ricorrente per l'intero periodo lavorativo;
g) In ogni caso sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
h) con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 431 cpc ed ogni conseguenza di legge.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.01.2014 fino al 30.12.2015, senza alcuna iscrizione all'INPS; di essere stato formalmente assunto con lettera di assunzione del 2.03.2015 (doc. 4 del ricorso introduttivo)
e di essere stato iscritto all'INPS solo a partire dal 31.12.2015 (doc.5 del ricorso introduttivo), di aver prestato la propria attività lavorativa, in virtù dell'appena richiamato contratto, in qualità di responsabile amministrativo contabile per 36 ore settimanali, con orari a tempo pieno;
tuttavia, di essere stato impiegato oltre il tempo di lavoro pattuito, su richiesta dell'Ambasciata, per circa 3 ore giornaliere in più dal lunedì al venerdì, nonché di aver offerto le proprie energie lavorative anche per 5 ore al giorno nei giorni di sabato e domenica, con cadenza di un fine settimana al mese, di essersi occupato delle attività descritte al capo n. 4 del ricorso, nonché di aver lavorato, in particolare, alle dipendenze degli agenti diplomatici e;
di essere stato CP_4 Per_2
allontanato dalla sede, in data 8.06.2022, durante l'orario di lavoro, con comunicazione orale pronunciata dalla sig.ra rappresentante della Missione, e ciononostante, di aver Per_2
continuato a ricevere lo stipendio a mezzo bonifici mensili con causale “Accredito bonifico SEPA da Missione per STP Agos”, senza che fosse fornita alcuna busta paga, né che CP_1
fossero pagati i contributi previdenziali;
di aver impugnato il provvedimento disciplinare orale, prima con raccomandate del 24.11.2022 e del 22.12.2022 e, poi, giudizialmente, con ricorso
3 recante R.G. N. 3373/2023; che, a fronte delle richieste di chiarimento, la Controparte_1
aveva riscontrato con missiva del 16.01.2023 l'ultima sua raccomandata, confermando il provvedimento di sospensione cautelare dell'8.06.2022, e specificando che “la Parte_2
ha svolto indagini e accertamenti venendo a conoscenza di ulteriori gravissimi fatti posti in essere dal Suo assistito in danno della medesima Missione che hanno comportato la sospensione della retribuzione. Ciò anche in considerazione del fatto che nello scorso mese di settembre u.s., la
quale creditore del Sig. ha inoltrato in via informale alla mia assistita Controparte_5 Pt_1
un provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Velletri nell'ambito di una procedura esecutiva non nota alla mia assistita: con detto provvedimento si è, infatti, venuti a conoscenza per la prima volta di atti e fatti posti in essere all'insaputa dell'Ambasciatrice, di rilevanza anche penale. Con ulteriore comunicazione inviata nello scorso mese di ottobre, la ha formalmente notificato alla mia assistita detto provvedimento con richiesta di Controparte_5
pagamento dell'importo complessivo di € 16.667,76. Successivamente si è venuti a conoscenza di ulteriori gravissimi fatti che hanno comportato l'indebita percezione di ingenti importi da parte del Suo assistito tramite bonifici bancari mai autorizzati né disposti su indicazioni dell'Ambasciatrice: importi che superano di gran lunga quelli oggi richiesti dal Suo assistito a titolo di retribuzione. Detti fatti, unitamente ad altri, sono stati formalmente contestati al Suo assistito con raccomandata regolarmente ricevuta dal Sig. il quale ha deciso di non Pt_1
fornire alla Palestinese le dovute giustificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della CP_1
Legge 300/1970. Allo stato, pertanto, diffido Suo tramite il Sig. a restituire alla Parte_1
Missione Palestinese tutti gli importi indebitamente percepiti che, salvo ulteriori accertamenti, sembrerebbero ammontare ad € 31.788.66, come da estratti conto allegati alla contestazione formale già inviata, invitandolo a rendersi disponibile ad un incontro presso l'Ambasciata” (doc.7 dell'atto introduttivo); di aver subito, a causa della descritta situazione un forte stress, documentato da diversi giorni di malattia e attestato con certificazione medica trasmessa all'INPS
(come specificato ai punti 8 e 9 del predetto ricorso); di essere stato ricoverato presso l'Ospedale
Tor Vergata, che in data 5.04.2023 ne accertava lo stato di salute e in data 21.07.2023 ne specificava la causa (sindrome depressiva connessa alle difficoltà lavorative).
In data 30.03.2023, il ricorrente apprendeva, presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 16.12.2022, e pertanto, in data
12.04.2023, impugnava il licenziamento, facendo presente che alla data del 16.12.2022 lo stesso era in malattia, giusto certificato medico del 2.12.2022 fino l 17.12.2022, comunicato all'INPS; che, nell'unica lettera a firma dell'Ambasciatrice del 16.01.2023, successiva al licenziamento del
16.12.2022, non vi era alcun riferimento all'avvenuto licenziamento;
che il licenziamento
4 comunicato non poteva essere irrogato durante il periodo di malattia, senza una preventiva contestazione disciplinare e senza garantire al ricorrente un termine per il diritto di difesa;
che ciò lo aveva quindi indotto ad adire l'A.G. al fine di farsi riconoscere la sussistenza di un danno biologico quantificato in € 50.000, maggiorato delle somme afferenti al TFR ammontante a €
31.850,22 non ancora corrisposto, al pari dei contributi previdenziali maturati per un importo di €
26.127,09, nonché delle somme non ancora corrisposte a titolo di straordinario per un importo di €
119.416,06 (doc. 17 conteggi del dott. ). Per_1
In data 28.12.2023 si costituiva in giudizio la CP_1 Controparte_1
, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Organo giudicante,
[...]
nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, e nel merito, la totale infondatezza dell'avverso ricorso. Evidenziava a supporto, di aver ricevuto una dichiarazione confessoria da parte del resistente circa le violazioni commesse, all'esito della quale, la convenuta aveva provveduto con l'intimazione della contestazione disciplinare ex art.7 L. 300/70, che veniva notificata e che si perfezionava per compiuta giacenza;
di aver ricevuto una rappresentazione della vicenda anche attraverso il rag. il quale appurava l'esistenza di alcune anomalie contabili Per_3
con riferimento ad alcune assunzioni di personale eseguite all'insaputa dell'Ambasciatrice, oltre che di alcune operazioni bancarie mai autorizzata dall'Ente; pertanto, di aver provveduto, a mezzo dell'Ambasciatrice, a sporgere querela presso la Procura della Repubblica di Roma, oltre che a notificare il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c., anche all'esito delle verifiche INPS, dalle quali emergeva l'assenza di qualunque certificato di malattia.
In data 4.12.2023 il GIP invitava il PM a procedere all'iscrizione del ricorrente nel registro delle persone indagate con richiesta di svolgere attività investigativa ulteriore su fatti denunciati dall che, atteso che l'ultimo pagamento risaliva al mese di settembre CP_6
2022, il autorizzava, con apposito provvedimento, la Missione Controparte_7
Diplomatica a corrispondere lo stipendio per le mensilità di ottobre-novembre 2022, ultimo mese prima dell'intervenuto licenziamento, per il complessivo ammontare di € 3.520,00. Infine, precisava che il ricorrente non aveva mai lavorato alle dipendenze dell'Ente citato nel periodo compreso tra l'1.01.2014 e il 02.03.2015; che non era stato provato il lavoro straordinario, né il nesso di causalità tra la causa generante il dedotto danno e la lamentata malattia. All'udienza dell'11.01.2024 iò Tribunale accoglieva la richiesta di integrazione del contraddittorio;
pertanto, il
Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'INPS, che, seppur regolarmente chiamata in causa, restava contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'esito della Camera di Consiglio con sentenza n. 9371/2024, mediante la quale il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del
5 giudice italiano, con riferimento alla domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro di cui al capo b) delle conclusioni del ricorso;
condannava parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di € 16.911,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rigettava nel resto il ricorso e compensava per 2/3 le spese di lite, ponendo 1/3 delle stesse a carico della parte convenuta, e liquidando definitivamente, già operata la compensazione, l'importo di € 1.616,00, di cui €
1.405,00 per compensi ed € 211,00 per spese, oltre IVA e CAP, da distrarsi, e compensazione delle spese di lite nei confronti di INPS.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza per i seguenti motivi:
1) mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti decorrente dal 1.01.2014 al 31.12.2015; mancato esame della produzione documentale esibita;
motivazione contraddittoria: violazione degli artt. 113, 115, 116, 121, 132 c.p.c. e art. 1414 c.c.;
2) mancato esame della documentazione esibita a supporto dell'accertamento dell'esistenza del lavoro straordinario svolto dal ricorrente;
vizio di motivazione.
3) Violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 121, 132, 420 c.p.c.; mancato esame della documentazione inerente all'illegittimità del licenziamento;
motivazione contraddittoria- violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 121, 132 c.p.c.-artt. 1335, 2110, 2119 c.c., legge n.
604/66 art. 2;
4) carenza di motivazione con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) illogicità della sentenza circa il mancato riconoscimento del danno biologico causato dalla condotta illegittima del datore di lavoro;
6) erroneità del Giudicante nel calcolo delle spese di lite, nella parte in cui ne sancisce la compensazione solo parzialmente.
In data 5.05.2025 si costituiva l'INPS, che, nel contestare ogni avverso dedotto, chiedeva in via principale di giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa e, ove ritenute fondate le domande formulate dall'appellante, rigettate dal giudice di prime cure, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione;
inoltre, dichiarare il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione previdenziale su tutti gli importi eventualmente riconosciuti, a titolo retributivo e/o di differenze, anche a titolo di trattamenti accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege. Infine, dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile, ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore domanda svolta dall'appellante nei confronti dell . Controparte_8
6 In data 6.05.2025 si costituiva la in , la Controparte_1 CP_1
quale contestava, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 16.05.2025, sulle richieste e conclusioni delle parti come riportate a verbale, il Collegio tratteneva la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo.
§§§
L'appello proposto è destituito di fondamento e pertanto deve essere integralmente rigettato.
1. Con riferimento al primo motivo di appello (mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2015), del tutto priva di basi è la sollevata doglianza relativa al mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della produzione documentale esibita, in quanto, come già emerge dal ricorso di primo grado, il ricorrente non ha allegato specificamente alcuno degli elementi da cui dedurre la sussistenza dei requisiti indefettibili su cui poggia la subordinazione: potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e stabile inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione datoriale.
La Corte ritiene infatti che il Tribunale abbia attentamente valutato il materiale istruttorio raccolto, con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi logici e giuridici, per cui le doglianze appena riferite non scalfiscono la validità della ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda, con riferimento proprio al periodo indicato anche nel primo motivo di appello. Del resto è emerso che, nella disamina dei fatti e nella valutazione degli elementi probatori acquisiti, il primo giudice abbia esaminato correttamente e compiutamente quanto rappresentato, correttamente individuando una lacuna nell'articolazione di specifici mezzi di prova. La stessa formulazione dei capitoli di prova in ricorso (come si legge a pag. 27) è del tutto generica in ordine al profilo della subordinazione, che invece avrebbe dovuto riguardare in primis proprio tale aspetto, dal momento che solo una volta verificata la subordinazione si può addivenire all'ulteriore accertamento delle mansioni svolte dal lavoratore oltre l'orario normale di lavoro (v. punto due della domanda e del ricorso in appello), o delle specifiche attività sussumibili sotto una o diverse qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
Questa Corte, dunque, condivide la valutazione del giudice di primo grado, che, nel rispetto dell'art. 244 c.p.c., ha rigettato le generiche istanze istruttorie, solo labialmente dedotte nei capitoli di prova, e ritiene di rigettare ogni ulteriore e generica riproposizione di mezzi istruttori in questa sede di gravame (sebbene riproposti dalla parte, v. Cass. sez. 3, sent. n. 9410/2011), sia per
7 l'assenza di specifiche circostanze dedotte, sia per l'incertezza sulle reali possibilità di deporre sulle stesse da parte dei testimoni indicati (Cass. sez. 3 ord. n. 3708/2019).
A fronte della generica indicazione di avere svolto attività lavorativa per la Missione
Diplomatica nel periodo antecedente l'effettiva assunzione, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, su cui eventualmente basare un approfondimento istruttorio. Né in questa sede di gravame, nel rispetto dell'art. 345 c.p.c., è possibile supplire alle preclusioni intercorse, attraverso un ulteriore accertamento istruttorio, non emergendo il richiesto carattere di indispensabilità della prova ai fini dell'accertamento della questione (la prova deve essere “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. SS.UU. n. 10790/2017, e, con specifico riferimento al rito lavoro, ex multis
Cass. sez. L. ord. nn. 401/2023, 29940/2023, 32815/2023 e 16358/2024).
A fronte dell'assenza di prove relative alla domanda del ricorrente su questo punto della controversia, la presso la ha invece prodotto il contratto Controparte_1 CP_1
stipulato (lavoro domestico a tempo indeterminato, con decorrenza 1° marzo 2015, doc. n. 43), nonché l'accordo datato 28.03.2014, intercorso tra l'Ambasciata di Palestina a Roma e il ricorrente, avente ad oggetto la fornitura a titolo gratuito di un ufficio in Roma, inteso a
“promuovere e favorire il turismo italiano in ”, avente il logo “Palestina Travel”, con il CP_1
distintivo dell'Ambasciata come ente patrocinante (doc.42).
Dinanzi a tali risultanze, sufficienti a decidere, deve ritenersi superflua ogni nuova prova, sollecitata dal ricorrente, non essendovi incertezze sulla ricostruzione fattuale della pronuncia gravata, in quanto risulta accertato che la costituzione del rapporto di lavoro del con la Missione vada datata al momento dell'effettiva sottoscrizione del contratto e che, Pt_1
nella fase anteriore, il medesimo abbia solo iniziato una attività propria, con il semplice supporto dell'Ambasciata. Coerentemente al materiale istruttorio, dunque, il giudice ha escluso la ricorrenza degli elementi minimi per riconoscere la subordinazione nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2015.
Respinta la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le conseguenti domande di cui all'atto introduttivo, che trovano in tale accertamento il necessario presupposto, compresa quella nei confronti dell'Istituto previdenziale, vanno conseguentemente respinte.
2. Analogamente, anche il secondo motivo di appello, ove si lamenta il mancato esame della documentazione esibita a supporto dell'accertamento dell'esistenza del lavoro straordinario
8 svolto, deve essere rigettato. Infatti, nessun elemento è stato allegato dal ricorrente sul punto, e risulta che il responsabile della gestione contabile, fosse altresì incaricato, per contratto, Pt_1
del pagamento degli stipendi del personale, nonché della trasmissione della documentazione fiscale al commercialista. Appare del tutto inverosimile, dunque, che in presenza di attività lavorativa da lui stesso svolta oltre il normale orario di lavoro, non abbia presentato apposite richieste alla struttura erogatrice degli stipendi. Le deduzioni istruttorie formulate nell'originario ricorso, anche su tale frangente, sono del tutto inidonee a dimostrare l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello ordinario;
pacificamente la Suprema Corte interpreta le norme in materia richiedendo che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati …” (così Cass. n. 26985/2009 e, in senso conforme, Cass. n.
8521/2015).
Parimenti “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così
Cass. n. 3714/2009). Né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023/2009).
In difetto di specifiche prove anche sul punto, il motivo deve conseguentemente essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato.
In punto di giurisdizione, appare corretto, onde riscontrare quanto rilevato, per contraddire, da parte appellata, affermare la giurisdizione del giudice italiano in merito alla domanda avanzata in via gradata al capo e) delle conclusioni di cui in ricorso, di accertamento della illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Ciò premesso, occorre rilevare, come risulta dalla documentazione prodotta dalla
Missione Diplomatica, che con lettera datata 10.11.2022 si contestava al ricorrente ex art. 7 L.
300/70 che “Successivamente alla Sua confessione rilasciata in data 8.6.2022 che costituisce parte integrante della presente, in cui l'Ambasciata è venuta a conoscenza per la prima volta dei Pt_ gravissimi fatti da posti in esecuzione della sua prestazione, consistenti nella stipula di contratti di lavoro con soggetti terzi, all'insaputa e senza autorizzazione alcuna da parte
9 dell'Ambasciatore- da qui il provvedimento di sospensione immediata dell'8.6.2022- si è venuti a conoscenza di ulteriori gravissime condotte che interferiscono con la Sua persona e con la Pt_ prestazione lavorativa da svolta di contabile, in forza della quale aveva accesso e gestiva il conto corrente dell'Ambasciata, eseguendo bonifici bancari. Si è venuti a conoscenza dell'esistenza di una nota datata 14.2.2020, indirizzata allo “ di cui formalmente CP_9
ed espressamente l'Ambasciatore ne ha disconosciuto la paternità, autenticità e sottoscrizione anche ai sensi dell'art. 214 c.p.c..(…) Inoltre in data 28 settembre 2022 si è appreso in via informale, per la prima volta, di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, in forza della quale alla Missione Diplomatica
Palestinese, quale terzo pignorato, è stato ordinato di pagare entro 30 giorni alla CP_5 la somma di “1/5 dello stipendio della retribuzione nonché di 1/5 del TFR” in favore del
[...]
debitore Sig. . In particolare si è appreso che nell'ambito di tale procedimento, Parte_1
era stata rilasciata una dichiarazione in nome e per conto della sottoscritta, quale rappresentante della Mission Diplomatica Palestinese in , con cui la stessa dichiarava di essere debitrice di CP_1
. Come potrà comprendere, l'Ambasciatore di Palestina non ha mai redatto né Parte_1
sottoscritto tale dichiarazione, né ha mai incaricato altri di redigerla e sottoscriverla per suo conto, anche in ragione dell'impignorabilità delle somme dell Preme CP_10
rappresentarle, inoltre, che pochi giorni fa si è appreso dell'esistenza di ulteriori fatti, possibilmente ancor più gravi, che afferiscono la gestione dei conti correnti bancari intestati all'Ambasciata di Palestina in e di cui Lei stesso, in ragione della prestazione lavorativa CP_1
svolta sino all'8.6.2022, è sicuramente a conoscenza in quanto aveva accesso e gestiva il conto corrente dell'Ambasciata, eseguendo bonifici bancari” dettagliatamente descritti nella lettera di contestazione disciplinare, “Tali pagamenti sono assolutamente abnormi e non giustificati”… Tali comportamenti costituiscono, anche singolarmente considerati, una gravissima violazione dei principi di etica comune, dei doveri ed obblighi previsti dalla legge, dal CCNL e dal Suo contratto individuale di lavoro e denotano una sistematica ed intollerabile violazione degli obblighi di
Legge. Pertanto… La invitiamo a voler fornire le Sue eventuali giustificazioni al riguardo, entro e non oltre il termine i 5 giorni dal ricevimento della presente…” (doc.18 all. memoria cost. primo grado).
I punti fondamentali della dettagliata contestazione disciplinare, come si legge, attengono principalmente al venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, anche con riferimento alle specifiche mansioni (di contabile) attribuite al Pt_1
a) Stipulava con soggetti terzi contratti di lavoro, all'insaputa e senza autorizzazione dell'ambasciatore (prima contestazione disciplinare con sospensione dall'attività lavorativa
10 dall'8/06/2022;
b) Eseguiva bonifici bancari dal conto dell'Ambasciata cui aveva accesso in quanto contabile (all. da 20 a 25 memoria costituzione Missione Diplomatica) anche in favore della propria moglie;
c) Il creditore azionava una procedura di pignoramento presso terzi Controparte_5
con conseguente ordine all'Ambasciata, quale terzo pignorato, di corrispondere al Pt_1
le somme pari a 1/5 dello stipendio e del TFR, ai sensi di una dichiarazione di terzo pignorato mai sottoscritta dall'Ambasciatrice, considerata altresì l'indisponibilità delle somme della struttura diplomatica, che sono impignorabili.
Le dette contestazioni venivano inviate con lettera raccomandata al ricorrente il
29.11.2022 presso il suo documentato indirizzo di residenza (Via Cincinnato n.7C in Pomezia, indicato anche nel ricorso in appello) ed è tornata al mittente per “compiuta giacenza”.
In materia è costante la giurisprudenza della Suprema Corte nel ritenere che la compiuta giacenza non influisce sul perfezionamento della notifica, che infatti raggiunge il suo scopo “in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. sez. 6 ord. n. 8895/2022).
È infatti pacifico che ai sensi del detto art. 1335 c.c. il licenziamento, come atto unilaterale recettizio, si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario, e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
Nel caso che occupa, inoltre, la presunzione di conoscenza non è stata vinta da prova contraria, che viene integrata laddove il destinatario provi efficacemente di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. sez. 5 civ. sent. n.
15315/2014). Circostanza nella specie neppure dedotta dal ricorrente.
Il licenziamento intimato ricade dunque sotto la fattispecie dell'art. 2119 c.c., che consente al datore di lavoro di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. La gravità di tali fatti contestati nella richiamata raccomandata (15/12/2022) si desume, come anticipato, dal fatto
11 che il ricorrente, in qualità di responsabile amministrativo e contabile, abbia stipulato contratti di lavoro senza autorizzazione, gestito in modo anomalo i conti correnti dell'Ambasciata, effettuato bonifici non autorizzati (tra cui, come detto, in beneficio della propria moglie), e mai restituiti, e falsificato documenti ufficiali. Rispetto a tali singoli punti, nessuna prova contraria idonea a contrastare efficacemente tale quadro è rinvenibile agli atti.
L'accertamento ispettivo del datore di lavoro ha preso le mosse dalla confessione resa in data 8/06/2022, laddove, alla presenza di testimoni, il ha ammesso (doc. 3 all. memoria Pt_1
di avere assunto conoscenti, al fine dell'ottenimento o mantenimento del Controparte_1
permesso di soggiorno. In tale dichiarazione il ricorrente affermava di “assumersi la responsabilità” di non aver informato l'Ambasciatrice, circostanza vieppiù grave, ove si rilevi che solo nel momento in cui gli veniva contestata una patente violazione dei doveri del lavoratore, non potendosi in alcun modo difendersi rispetto all'evidenza, si vedeva costretto ad ammettere formalmente le contestazioni. Correttamente il datore di lavoro non ha cessato di approfondire le condotte del ricorrente, che, nel successivo periodo, si sono rivelate ancora più gravi. Il licenziamento non si basa, quindi, esclusivamente sull'ammissione di taluni addebiti da parte del lavoratore, ma su una congerie di eventi e comportamenti che hanno definitivamente compromesso la fiducia del datore di lavoro nei confronti di un soggetto titolare di mansioni attinenti anche la contabilità della Missione.
È del resto noto, secondo la giurisprudenza costante, che le ammissioni rese dal lavoratore al datore di lavoro hanno la natura giuridica, ove accompagnate dall'animus confitendi, di confessione stragiudiziale, resa alla parte o a chi la rappresenta, confessione equiparata a quella giudiziale (art. 2735 c.c., comma 1), ma pur sempre revocabile per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.). Pertanto, l'ulteriore verifica della veridicità di tali ammissioni (anche per escludere che fossero funzionali a coprire proprie e/o altrui maggiori responsabilità) necessita di approfondimento, anche al fine di agevolare il diritto di difesa del lavoratore (Cass. sent. n.
10688/2017). Né risulta che il Sandoqa in primo grado abbia disconosciuto il contenuto di tale dichiarazione, contestata solo genericamente, allegando una formulazione sotto dettatura (in presenza di violenza l'atto sarebbe suscettibile di impugnazione). Priva di rilevo è altresì la circostanza che il potere di assunzione di personale non fosse esercitabile dal in quanto Pt_1
la controparte ha dimostrato (all. n. 2) che il dovesse solo approvare le Controparte_7
assunzioni, non anche gestirle direttamente, facoltà che era invece esercitabile dal Pt_1
Ne deriva che ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, dopo l'evento sospensivo
(del giugno 2022), correttamente il datore di lavoro ha effettuato gli approfondimenti del caso, prima di addivenire alla decisione espulsiva. Già il giorno successivo (9 giugno 2022) venivano
12 richieste informazioni allo quale consulente del lavoro, e solo a seguito della mail Per_3
ricevuta da questo studio l'Ambasciata veniva a conoscenza dell'esistenza di anomalie in contratti stipulati a nome della Missione diplomatica, e precisamente il conferimento dell'incarico in favore proprio dello Studio ed una delega, in favore del Sig. datata al 14 Per_3 Parte_1
febbraio 2020, solo apparentemente redatta e sottoscritta dall'Ambasciatrice, con apposizione del timbro della Missione Diplomatica Palestinese, mai redatta o sottoscritta o delegata a redigere e sottoscrivere da parte della rappresentanza della Missione a chicchessia (all. 7 memoria costituzione appellante). A tale studio veniva affidato l'incarico di studiare “le modalità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del dipendente H.G. ipotizzando la fine del rapporto per la data del 31.03.2020 e prevedendo la corresponsione di un importo integrato a copertura dei diritti pregressi del lavoratore […]”. Inoltre, secondo quanto disposto con la medesima lettera, il Sig. veniva delegato “[…] in qualità di Responsabile Parte_1
Amministrativo a seguire, a mio nome e sotto la mia autorizzazione, tutte le pratiche amministrative dei dipendenti”.
Lo studio inviava altresì una lettera di assunzione della Sig.ra Persona_4
presso la Missione Diplomatica Palestinese datata al 29.01.2021, con timbro della Missione
[...]
Diplomatica Palestinese in calce (all. n. 8 memoria appellata). La , secondo quanto allegato, Per_4
non ha mai prestato le proprie attività lavorative presso la Missione Diplomatica e l'Ambasciatrice ha negato di avere mai sottoscritto tali atti. Per quanto riguarda l'altro lavoratore assunto, in realtà impiegato presso un ente esterno – il “Palestinian National Fund” Persona_5
( ”) – risultava inserito tra il personale dipendente dello staff locale Controparte_7
dell'Ambasciata, con conseguente alterazione dei compensi riconosciuti in suo favore e delle relative dichiarazioni salariali (all. 9), in danno dell'Ambasciata.
Appariva evidente ictu oculi come la sottoscrizione apposta su entrambi i contratti fosse difforme da quella dell'Ambasciatrice e come, evidentemente in entrambi i casi, le suddette firme fossero state falsificate. Alle ulteriori richieste effettuate dall'Ambasciata allo studio Per_3
non veniva dato riscontro. Nel settembre la Missione diplomatica veniva a conoscenza dell'ulteriore condotta contraria ai doveri del lavoratore imputabile al ovvero l'ordinanza Pt_1
di assegnazione emessa nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, in forza della quale alla Missione Diplomatica Palestinese, quale terzo pignorato, veniva ordinato di pagare entro 30 giorni al creditore, la la somma di “1/5 della retribuzione nonché Controparte_5 di 1/5 del TFR” in favore del debitore, il Sig. (all. n. 12 memoria appellato). In Parte_1
data 14.10.2022 l'Ambasciatrice riceveva da parte del legale del creditore, la CP_11
la notificazione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione. In data
[...]
13 3.11.2022, avverso tale ordinanza, l'appellante si vedeva costretta a proporre ricorso ex artt. 615 e
617 comma 2 c.p.c., con richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Velletri
(all. 13 memoria costituzione primo grado), con conseguenze gravi in relazione al beneficio immunitario dell'Ambasciata (impignorabilità delle somme delle ambasciate ai sensi dell'art. 19bis d.l. n. 132/2014), a causa del fatto che la sottoscrizione non proveniva dalla rappresentante.
Considerato che il beneficiario di tali atti era appunto l'odierno appellante, è del tutto verosimile che egli sia stato protagonista, o quanto meno consapevole, della falsificazione di tali atti in suo favore;
per l'approfondimento della questione, in data 28.10.2022, l'Ambasciatrice sporgeva querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di ignoti, per i reati di falso previsti dagli artt. 476 c.p. ovvero 482 c.p., nonché per ogni altra ipotesi criminosa ravvisata nei fatti descritti (p.p. n. 167438/2022 R.G.N.R. ignoti). Nella stessa querela veniva anche rivolta istanza di sequestro al fine di ottenere la documentazione richiesta allo ancora non consegnata. Per_3
Dinanzi a tale quadro probatorio, completo ed esaustivo, appare pienamente configurata la giusta causa di licenziamento. Né vale rilevare che il licenziamento sia stato irrogato in periodo di malattia, in quanto l'atto risolutivo del rapporto è stato irrogato in virtù di circostanze verificatesi antecedentemente e per gravi violazioni disciplinari già oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. sez. L. sent. nn. 2209/1998, 11674/2005 e 64/2017, secondo cui lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto).
4. Con riferimento al quarto motivo di appello (carenza di motivazione con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto), correttamente il Tribunale ha accolto la relativa istanza, sulla corresponsione del trattamento per la fine del rapporto di lavoro, protrattosi dal 31.12.2015-
16.12.2022; sui calcoli effettuati dallo stesso ricorrente (all. n. 18 ricorso di primo grado), depurati dallo straordinario, che come detto in precedenza è rimasto privo di riscontro, non vi è stata contestazione tra le parti e sulla base delle risultanze odierne, il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
5. Con riguardo al quinto motivo di appello (risarcimento del danno biologico) si osserva che nel proprio atto introduttivo, il lavoratore ha dedotto di trovarsi in una condizione patologica di ansia e depressione psichica, a causa della mancata informazione da parte del datore di lavoro, in merito alle decisioni adottate (cap. 18, pag. 6 del ricorso). A pagina 21 si legge inoltre che “in
14 seguito a tali continue vessazioni e violazioni delle norme di legge e del CCNL da parte del datore di lavoro, il Sig. lamenta una grave situazione patologica originata dal Parte_1 trattamento imposto dal datore di lavoro”.
Orbene, si condivide con il Tribunale la constatazione che tali affermazioni siano rimaste generiche e prive della necessaria specificità, nonché sprovviste di adeguato supporto probatorio.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. sez. lav. sent. n. 29909 del 25/10/2021), l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro ed è dunque necessario che la condotta, attiva o omissiva, sia connotata da colpa, come ad esempio la mancanza di diligenza nell'adozione di misure idonee a prevenire danni al lavoratore. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di allegare:
• la fonte dell'obbligo di sicurezza;
• il termine di scadenza dell'obbligo;
• l'inadempimento;
• le misure preventive che il datore avrebbe dovuto adottare;
• la condotta specifica che ha determinato la violazione.
Nel caso di specie, tali oneri non risultano assolti. La documentazione medica allegata
(es. attestati di malattia e relazioni basate su dati anamnestici riferiti dallo stesso ricorrente) non è sufficiente a colmare le lacune probatorie. Ad esempio, la relazione del 5.4.2023 (doc. n. 12) si limita a riportare una sintomatologia ansioso-depressiva in relazione a un conflitto lavorativo, senza fornire elementi oggettivi di riscontro. Infine, il ricorrente non ha indicato i criteri utilizzati per la quantificazione del danno lamentato, rendendo tale richiesta priva di fondamento concreto.
Per quanto precede, anche questo motivo di appello deve essere rigettato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, anche nei confronti dell' chiamato in CP_3
giudizio, dandosi altresì atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/202 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.500,00, in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
15 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 16/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 239/ 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Nunè, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1
dell'Ambasciatrice p.t. in Italia, con sede in Roma, alla via Baccelli n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Eunice Lorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
, in persona del suo rappresentante Controparte_2
legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Intra metropolitana INPS di Roma;
APPELLATO
Oggetto: Appello per licenziamento per giusta causa
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2025, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere:
“a) in via preliminare, disporre l'intervento dell Controparte_3
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma-00144, via Ciro il Grande, n. P.IVA_1
21, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., o comunque autorizzare il ricorrente alla chiamata in causa ai sensi degli art. 38, 106 e 269 c.p.c., differendo altresì opportunamente l'udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la chiamata del terzo nei termini di legge;
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed illegittimità del provvedimento di licenziamento del 16.12.2022, per manifesta insussistenza e violazione di legge, e segnatamente dell'art. 7 L.
300/70 e del CCNL Ambasciate 2020-2022 vigente ovvero per quanto ritenuto di giustizia, e per
l'effetto condannare la (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a reintegrare il ricorrente Sig. nel posto di lavoro, ed a corrispondere tutte le mensilità maturate Parte_1
e nelle more maturande, e quantificate nell'importo di Euro 30.024,00 oltre alle mensilità maturande ed agli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero ogni altra maggiore e/o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà riconoscere come dovuta, il tutto sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) accertare e dichiarare, ai sensi del CCNL di categoria, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., il diritto del ricorrente , al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto Parte_1
dal 1.01.2014 al 31.12.2015 presso la (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, e contestualmente condannarla al pagamento di tutte le differenze retributive maturate fino al 2022, per lo straordinario svolto e del TFR, quantificati nel conteggio del Dr pari ad Euro Per_1
151.266,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato dall'Ill.mo Tribunale adito, ed oltre agli importi relativi ai contributi previdenziali non versati e pari ad Euro 26.127,09, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato dall'Ill.mo Tribunale adito;
d) condannare la (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere al ricorrente Sig. il risarcimento del danno quantificato in Euro 50.000,00 ovvero Parte_1
quell'importo diverso che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà riconoscere come dovuto, il tutto sempre
2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero gradatamente accertare e dichiarare, ai sensi di legge, l'indennizzabilità della malattia professionale di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo;
e) in via gradata, condannare la (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'Ambasciatore accreditato pro-tempore presso la Repubblica Italiana, a corrispondere al ricorrente Sig. l'indennizzo economico, previsto dall'art. 8 L. Parte_1
604/66 come sostituito dall'art. 2 L. 108/990, e fino ad un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione, e quindi all'importo di Euro 15.012,00;
f) dichiarare la parte resistente tenuta alla consegna delle buste paghe per i mesi mancanti, dal dicembre 2022, ed al pagamento delle contribuzioni previdenziali ed assicurative all'ente previdenziale di competenza INPS, sulle retribuzioni spettanti al ricorrente per l'intero periodo lavorativo;
g) In ogni caso sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
h) con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 431 cpc ed ogni conseguenza di legge.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente convenuto dall'1.01.2014 fino al 30.12.2015, senza alcuna iscrizione all'INPS; di essere stato formalmente assunto con lettera di assunzione del 2.03.2015 (doc. 4 del ricorso introduttivo)
e di essere stato iscritto all'INPS solo a partire dal 31.12.2015 (doc.5 del ricorso introduttivo), di aver prestato la propria attività lavorativa, in virtù dell'appena richiamato contratto, in qualità di responsabile amministrativo contabile per 36 ore settimanali, con orari a tempo pieno;
tuttavia, di essere stato impiegato oltre il tempo di lavoro pattuito, su richiesta dell'Ambasciata, per circa 3 ore giornaliere in più dal lunedì al venerdì, nonché di aver offerto le proprie energie lavorative anche per 5 ore al giorno nei giorni di sabato e domenica, con cadenza di un fine settimana al mese, di essersi occupato delle attività descritte al capo n. 4 del ricorso, nonché di aver lavorato, in particolare, alle dipendenze degli agenti diplomatici e;
di essere stato CP_4 Per_2
allontanato dalla sede, in data 8.06.2022, durante l'orario di lavoro, con comunicazione orale pronunciata dalla sig.ra rappresentante della Missione, e ciononostante, di aver Per_2
continuato a ricevere lo stipendio a mezzo bonifici mensili con causale “Accredito bonifico SEPA da Missione per STP Agos”, senza che fosse fornita alcuna busta paga, né che CP_1
fossero pagati i contributi previdenziali;
di aver impugnato il provvedimento disciplinare orale, prima con raccomandate del 24.11.2022 e del 22.12.2022 e, poi, giudizialmente, con ricorso
3 recante R.G. N. 3373/2023; che, a fronte delle richieste di chiarimento, la Controparte_1
aveva riscontrato con missiva del 16.01.2023 l'ultima sua raccomandata, confermando il provvedimento di sospensione cautelare dell'8.06.2022, e specificando che “la Parte_2
ha svolto indagini e accertamenti venendo a conoscenza di ulteriori gravissimi fatti posti in essere dal Suo assistito in danno della medesima Missione che hanno comportato la sospensione della retribuzione. Ciò anche in considerazione del fatto che nello scorso mese di settembre u.s., la
quale creditore del Sig. ha inoltrato in via informale alla mia assistita Controparte_5 Pt_1
un provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Velletri nell'ambito di una procedura esecutiva non nota alla mia assistita: con detto provvedimento si è, infatti, venuti a conoscenza per la prima volta di atti e fatti posti in essere all'insaputa dell'Ambasciatrice, di rilevanza anche penale. Con ulteriore comunicazione inviata nello scorso mese di ottobre, la ha formalmente notificato alla mia assistita detto provvedimento con richiesta di Controparte_5
pagamento dell'importo complessivo di € 16.667,76. Successivamente si è venuti a conoscenza di ulteriori gravissimi fatti che hanno comportato l'indebita percezione di ingenti importi da parte del Suo assistito tramite bonifici bancari mai autorizzati né disposti su indicazioni dell'Ambasciatrice: importi che superano di gran lunga quelli oggi richiesti dal Suo assistito a titolo di retribuzione. Detti fatti, unitamente ad altri, sono stati formalmente contestati al Suo assistito con raccomandata regolarmente ricevuta dal Sig. il quale ha deciso di non Pt_1
fornire alla Palestinese le dovute giustificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della CP_1
Legge 300/1970. Allo stato, pertanto, diffido Suo tramite il Sig. a restituire alla Parte_1
Missione Palestinese tutti gli importi indebitamente percepiti che, salvo ulteriori accertamenti, sembrerebbero ammontare ad € 31.788.66, come da estratti conto allegati alla contestazione formale già inviata, invitandolo a rendersi disponibile ad un incontro presso l'Ambasciata” (doc.7 dell'atto introduttivo); di aver subito, a causa della descritta situazione un forte stress, documentato da diversi giorni di malattia e attestato con certificazione medica trasmessa all'INPS
(come specificato ai punti 8 e 9 del predetto ricorso); di essere stato ricoverato presso l'Ospedale
Tor Vergata, che in data 5.04.2023 ne accertava lo stato di salute e in data 21.07.2023 ne specificava la causa (sindrome depressiva connessa alle difficoltà lavorative).
In data 30.03.2023, il ricorrente apprendeva, presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 16.12.2022, e pertanto, in data
12.04.2023, impugnava il licenziamento, facendo presente che alla data del 16.12.2022 lo stesso era in malattia, giusto certificato medico del 2.12.2022 fino l 17.12.2022, comunicato all'INPS; che, nell'unica lettera a firma dell'Ambasciatrice del 16.01.2023, successiva al licenziamento del
16.12.2022, non vi era alcun riferimento all'avvenuto licenziamento;
che il licenziamento
4 comunicato non poteva essere irrogato durante il periodo di malattia, senza una preventiva contestazione disciplinare e senza garantire al ricorrente un termine per il diritto di difesa;
che ciò lo aveva quindi indotto ad adire l'A.G. al fine di farsi riconoscere la sussistenza di un danno biologico quantificato in € 50.000, maggiorato delle somme afferenti al TFR ammontante a €
31.850,22 non ancora corrisposto, al pari dei contributi previdenziali maturati per un importo di €
26.127,09, nonché delle somme non ancora corrisposte a titolo di straordinario per un importo di €
119.416,06 (doc. 17 conteggi del dott. ). Per_1
In data 28.12.2023 si costituiva in giudizio la CP_1 Controparte_1
, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Organo giudicante,
[...]
nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, e nel merito, la totale infondatezza dell'avverso ricorso. Evidenziava a supporto, di aver ricevuto una dichiarazione confessoria da parte del resistente circa le violazioni commesse, all'esito della quale, la convenuta aveva provveduto con l'intimazione della contestazione disciplinare ex art.7 L. 300/70, che veniva notificata e che si perfezionava per compiuta giacenza;
di aver ricevuto una rappresentazione della vicenda anche attraverso il rag. il quale appurava l'esistenza di alcune anomalie contabili Per_3
con riferimento ad alcune assunzioni di personale eseguite all'insaputa dell'Ambasciatrice, oltre che di alcune operazioni bancarie mai autorizzata dall'Ente; pertanto, di aver provveduto, a mezzo dell'Ambasciatrice, a sporgere querela presso la Procura della Repubblica di Roma, oltre che a notificare il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c., anche all'esito delle verifiche INPS, dalle quali emergeva l'assenza di qualunque certificato di malattia.
In data 4.12.2023 il GIP invitava il PM a procedere all'iscrizione del ricorrente nel registro delle persone indagate con richiesta di svolgere attività investigativa ulteriore su fatti denunciati dall che, atteso che l'ultimo pagamento risaliva al mese di settembre CP_6
2022, il autorizzava, con apposito provvedimento, la Missione Controparte_7
Diplomatica a corrispondere lo stipendio per le mensilità di ottobre-novembre 2022, ultimo mese prima dell'intervenuto licenziamento, per il complessivo ammontare di € 3.520,00. Infine, precisava che il ricorrente non aveva mai lavorato alle dipendenze dell'Ente citato nel periodo compreso tra l'1.01.2014 e il 02.03.2015; che non era stato provato il lavoro straordinario, né il nesso di causalità tra la causa generante il dedotto danno e la lamentata malattia. All'udienza dell'11.01.2024 iò Tribunale accoglieva la richiesta di integrazione del contraddittorio;
pertanto, il
Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'INPS, che, seppur regolarmente chiamata in causa, restava contumace.
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'esito della Camera di Consiglio con sentenza n. 9371/2024, mediante la quale il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del
5 giudice italiano, con riferimento alla domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro di cui al capo b) delle conclusioni del ricorso;
condannava parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di € 16.911,92 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rigettava nel resto il ricorso e compensava per 2/3 le spese di lite, ponendo 1/3 delle stesse a carico della parte convenuta, e liquidando definitivamente, già operata la compensazione, l'importo di € 1.616,00, di cui €
1.405,00 per compensi ed € 211,00 per spese, oltre IVA e CAP, da distrarsi, e compensazione delle spese di lite nei confronti di INPS.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza per i seguenti motivi:
1) mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti decorrente dal 1.01.2014 al 31.12.2015; mancato esame della produzione documentale esibita;
motivazione contraddittoria: violazione degli artt. 113, 115, 116, 121, 132 c.p.c. e art. 1414 c.c.;
2) mancato esame della documentazione esibita a supporto dell'accertamento dell'esistenza del lavoro straordinario svolto dal ricorrente;
vizio di motivazione.
3) Violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 121, 132, 420 c.p.c.; mancato esame della documentazione inerente all'illegittimità del licenziamento;
motivazione contraddittoria- violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 121, 132 c.p.c.-artt. 1335, 2110, 2119 c.c., legge n.
604/66 art. 2;
4) carenza di motivazione con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) illogicità della sentenza circa il mancato riconoscimento del danno biologico causato dalla condotta illegittima del datore di lavoro;
6) erroneità del Giudicante nel calcolo delle spese di lite, nella parte in cui ne sancisce la compensazione solo parzialmente.
In data 5.05.2025 si costituiva l'INPS, che, nel contestare ogni avverso dedotto, chiedeva in via principale di giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa e, ove ritenute fondate le domande formulate dall'appellante, rigettate dal giudice di prime cure, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione;
inoltre, dichiarare il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione previdenziale su tutti gli importi eventualmente riconosciuti, a titolo retributivo e/o di differenze, anche a titolo di trattamenti accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege. Infine, dichiarare inammissibile, improponibile/improcedibile, ed in ogni caso infondata, ogni ulteriore domanda svolta dall'appellante nei confronti dell . Controparte_8
6 In data 6.05.2025 si costituiva la in , la Controparte_1 CP_1
quale contestava, in fatto e in diritto, le avverse deduzioni e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 16.05.2025, sulle richieste e conclusioni delle parti come riportate a verbale, il Collegio tratteneva la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo.
§§§
L'appello proposto è destituito di fondamento e pertanto deve essere integralmente rigettato.
1. Con riferimento al primo motivo di appello (mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2015), del tutto priva di basi è la sollevata doglianza relativa al mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della produzione documentale esibita, in quanto, come già emerge dal ricorso di primo grado, il ricorrente non ha allegato specificamente alcuno degli elementi da cui dedurre la sussistenza dei requisiti indefettibili su cui poggia la subordinazione: potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e stabile inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione datoriale.
La Corte ritiene infatti che il Tribunale abbia attentamente valutato il materiale istruttorio raccolto, con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi logici e giuridici, per cui le doglianze appena riferite non scalfiscono la validità della ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda, con riferimento proprio al periodo indicato anche nel primo motivo di appello. Del resto è emerso che, nella disamina dei fatti e nella valutazione degli elementi probatori acquisiti, il primo giudice abbia esaminato correttamente e compiutamente quanto rappresentato, correttamente individuando una lacuna nell'articolazione di specifici mezzi di prova. La stessa formulazione dei capitoli di prova in ricorso (come si legge a pag. 27) è del tutto generica in ordine al profilo della subordinazione, che invece avrebbe dovuto riguardare in primis proprio tale aspetto, dal momento che solo una volta verificata la subordinazione si può addivenire all'ulteriore accertamento delle mansioni svolte dal lavoratore oltre l'orario normale di lavoro (v. punto due della domanda e del ricorso in appello), o delle specifiche attività sussumibili sotto una o diverse qualifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
Questa Corte, dunque, condivide la valutazione del giudice di primo grado, che, nel rispetto dell'art. 244 c.p.c., ha rigettato le generiche istanze istruttorie, solo labialmente dedotte nei capitoli di prova, e ritiene di rigettare ogni ulteriore e generica riproposizione di mezzi istruttori in questa sede di gravame (sebbene riproposti dalla parte, v. Cass. sez. 3, sent. n. 9410/2011), sia per
7 l'assenza di specifiche circostanze dedotte, sia per l'incertezza sulle reali possibilità di deporre sulle stesse da parte dei testimoni indicati (Cass. sez. 3 ord. n. 3708/2019).
A fronte della generica indicazione di avere svolto attività lavorativa per la Missione
Diplomatica nel periodo antecedente l'effettiva assunzione, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, su cui eventualmente basare un approfondimento istruttorio. Né in questa sede di gravame, nel rispetto dell'art. 345 c.p.c., è possibile supplire alle preclusioni intercorse, attraverso un ulteriore accertamento istruttorio, non emergendo il richiesto carattere di indispensabilità della prova ai fini dell'accertamento della questione (la prova deve essere “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. SS.UU. n. 10790/2017, e, con specifico riferimento al rito lavoro, ex multis
Cass. sez. L. ord. nn. 401/2023, 29940/2023, 32815/2023 e 16358/2024).
A fronte dell'assenza di prove relative alla domanda del ricorrente su questo punto della controversia, la presso la ha invece prodotto il contratto Controparte_1 CP_1
stipulato (lavoro domestico a tempo indeterminato, con decorrenza 1° marzo 2015, doc. n. 43), nonché l'accordo datato 28.03.2014, intercorso tra l'Ambasciata di Palestina a Roma e il ricorrente, avente ad oggetto la fornitura a titolo gratuito di un ufficio in Roma, inteso a
“promuovere e favorire il turismo italiano in ”, avente il logo “Palestina Travel”, con il CP_1
distintivo dell'Ambasciata come ente patrocinante (doc.42).
Dinanzi a tali risultanze, sufficienti a decidere, deve ritenersi superflua ogni nuova prova, sollecitata dal ricorrente, non essendovi incertezze sulla ricostruzione fattuale della pronuncia gravata, in quanto risulta accertato che la costituzione del rapporto di lavoro del con la Missione vada datata al momento dell'effettiva sottoscrizione del contratto e che, Pt_1
nella fase anteriore, il medesimo abbia solo iniziato una attività propria, con il semplice supporto dell'Ambasciata. Coerentemente al materiale istruttorio, dunque, il giudice ha escluso la ricorrenza degli elementi minimi per riconoscere la subordinazione nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2015.
Respinta la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le conseguenti domande di cui all'atto introduttivo, che trovano in tale accertamento il necessario presupposto, compresa quella nei confronti dell'Istituto previdenziale, vanno conseguentemente respinte.
2. Analogamente, anche il secondo motivo di appello, ove si lamenta il mancato esame della documentazione esibita a supporto dell'accertamento dell'esistenza del lavoro straordinario
8 svolto, deve essere rigettato. Infatti, nessun elemento è stato allegato dal ricorrente sul punto, e risulta che il responsabile della gestione contabile, fosse altresì incaricato, per contratto, Pt_1
del pagamento degli stipendi del personale, nonché della trasmissione della documentazione fiscale al commercialista. Appare del tutto inverosimile, dunque, che in presenza di attività lavorativa da lui stesso svolta oltre il normale orario di lavoro, non abbia presentato apposite richieste alla struttura erogatrice degli stipendi. Le deduzioni istruttorie formulate nell'originario ricorso, anche su tale frangente, sono del tutto inidonee a dimostrare l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello ordinario;
pacificamente la Suprema Corte interpreta le norme in materia richiedendo che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati …” (così Cass. n. 26985/2009 e, in senso conforme, Cass. n.
8521/2015).
Parimenti “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così
Cass. n. 3714/2009). Né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023/2009).
In difetto di specifiche prove anche sul punto, il motivo deve conseguentemente essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato.
In punto di giurisdizione, appare corretto, onde riscontrare quanto rilevato, per contraddire, da parte appellata, affermare la giurisdizione del giudice italiano in merito alla domanda avanzata in via gradata al capo e) delle conclusioni di cui in ricorso, di accertamento della illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Ciò premesso, occorre rilevare, come risulta dalla documentazione prodotta dalla
Missione Diplomatica, che con lettera datata 10.11.2022 si contestava al ricorrente ex art. 7 L.
300/70 che “Successivamente alla Sua confessione rilasciata in data 8.6.2022 che costituisce parte integrante della presente, in cui l'Ambasciata è venuta a conoscenza per la prima volta dei Pt_ gravissimi fatti da posti in esecuzione della sua prestazione, consistenti nella stipula di contratti di lavoro con soggetti terzi, all'insaputa e senza autorizzazione alcuna da parte
9 dell'Ambasciatore- da qui il provvedimento di sospensione immediata dell'8.6.2022- si è venuti a conoscenza di ulteriori gravissime condotte che interferiscono con la Sua persona e con la Pt_ prestazione lavorativa da svolta di contabile, in forza della quale aveva accesso e gestiva il conto corrente dell'Ambasciata, eseguendo bonifici bancari. Si è venuti a conoscenza dell'esistenza di una nota datata 14.2.2020, indirizzata allo “ di cui formalmente CP_9
ed espressamente l'Ambasciatore ne ha disconosciuto la paternità, autenticità e sottoscrizione anche ai sensi dell'art. 214 c.p.c..(…) Inoltre in data 28 settembre 2022 si è appreso in via informale, per la prima volta, di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, in forza della quale alla Missione Diplomatica
Palestinese, quale terzo pignorato, è stato ordinato di pagare entro 30 giorni alla CP_5 la somma di “1/5 dello stipendio della retribuzione nonché di 1/5 del TFR” in favore del
[...]
debitore Sig. . In particolare si è appreso che nell'ambito di tale procedimento, Parte_1
era stata rilasciata una dichiarazione in nome e per conto della sottoscritta, quale rappresentante della Mission Diplomatica Palestinese in , con cui la stessa dichiarava di essere debitrice di CP_1
. Come potrà comprendere, l'Ambasciatore di Palestina non ha mai redatto né Parte_1
sottoscritto tale dichiarazione, né ha mai incaricato altri di redigerla e sottoscriverla per suo conto, anche in ragione dell'impignorabilità delle somme dell Preme CP_10
rappresentarle, inoltre, che pochi giorni fa si è appreso dell'esistenza di ulteriori fatti, possibilmente ancor più gravi, che afferiscono la gestione dei conti correnti bancari intestati all'Ambasciata di Palestina in e di cui Lei stesso, in ragione della prestazione lavorativa CP_1
svolta sino all'8.6.2022, è sicuramente a conoscenza in quanto aveva accesso e gestiva il conto corrente dell'Ambasciata, eseguendo bonifici bancari” dettagliatamente descritti nella lettera di contestazione disciplinare, “Tali pagamenti sono assolutamente abnormi e non giustificati”… Tali comportamenti costituiscono, anche singolarmente considerati, una gravissima violazione dei principi di etica comune, dei doveri ed obblighi previsti dalla legge, dal CCNL e dal Suo contratto individuale di lavoro e denotano una sistematica ed intollerabile violazione degli obblighi di
Legge. Pertanto… La invitiamo a voler fornire le Sue eventuali giustificazioni al riguardo, entro e non oltre il termine i 5 giorni dal ricevimento della presente…” (doc.18 all. memoria cost. primo grado).
I punti fondamentali della dettagliata contestazione disciplinare, come si legge, attengono principalmente al venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, anche con riferimento alle specifiche mansioni (di contabile) attribuite al Pt_1
a) Stipulava con soggetti terzi contratti di lavoro, all'insaputa e senza autorizzazione dell'ambasciatore (prima contestazione disciplinare con sospensione dall'attività lavorativa
10 dall'8/06/2022;
b) Eseguiva bonifici bancari dal conto dell'Ambasciata cui aveva accesso in quanto contabile (all. da 20 a 25 memoria costituzione Missione Diplomatica) anche in favore della propria moglie;
c) Il creditore azionava una procedura di pignoramento presso terzi Controparte_5
con conseguente ordine all'Ambasciata, quale terzo pignorato, di corrispondere al Pt_1
le somme pari a 1/5 dello stipendio e del TFR, ai sensi di una dichiarazione di terzo pignorato mai sottoscritta dall'Ambasciatrice, considerata altresì l'indisponibilità delle somme della struttura diplomatica, che sono impignorabili.
Le dette contestazioni venivano inviate con lettera raccomandata al ricorrente il
29.11.2022 presso il suo documentato indirizzo di residenza (Via Cincinnato n.7C in Pomezia, indicato anche nel ricorso in appello) ed è tornata al mittente per “compiuta giacenza”.
In materia è costante la giurisprudenza della Suprema Corte nel ritenere che la compiuta giacenza non influisce sul perfezionamento della notifica, che infatti raggiunge il suo scopo “in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. sez. 6 ord. n. 8895/2022).
È infatti pacifico che ai sensi del detto art. 1335 c.c. il licenziamento, come atto unilaterale recettizio, si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario, e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
Nel caso che occupa, inoltre, la presunzione di conoscenza non è stata vinta da prova contraria, che viene integrata laddove il destinatario provi efficacemente di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. sez. 5 civ. sent. n.
15315/2014). Circostanza nella specie neppure dedotta dal ricorrente.
Il licenziamento intimato ricade dunque sotto la fattispecie dell'art. 2119 c.c., che consente al datore di lavoro di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. La gravità di tali fatti contestati nella richiamata raccomandata (15/12/2022) si desume, come anticipato, dal fatto
11 che il ricorrente, in qualità di responsabile amministrativo e contabile, abbia stipulato contratti di lavoro senza autorizzazione, gestito in modo anomalo i conti correnti dell'Ambasciata, effettuato bonifici non autorizzati (tra cui, come detto, in beneficio della propria moglie), e mai restituiti, e falsificato documenti ufficiali. Rispetto a tali singoli punti, nessuna prova contraria idonea a contrastare efficacemente tale quadro è rinvenibile agli atti.
L'accertamento ispettivo del datore di lavoro ha preso le mosse dalla confessione resa in data 8/06/2022, laddove, alla presenza di testimoni, il ha ammesso (doc. 3 all. memoria Pt_1
di avere assunto conoscenti, al fine dell'ottenimento o mantenimento del Controparte_1
permesso di soggiorno. In tale dichiarazione il ricorrente affermava di “assumersi la responsabilità” di non aver informato l'Ambasciatrice, circostanza vieppiù grave, ove si rilevi che solo nel momento in cui gli veniva contestata una patente violazione dei doveri del lavoratore, non potendosi in alcun modo difendersi rispetto all'evidenza, si vedeva costretto ad ammettere formalmente le contestazioni. Correttamente il datore di lavoro non ha cessato di approfondire le condotte del ricorrente, che, nel successivo periodo, si sono rivelate ancora più gravi. Il licenziamento non si basa, quindi, esclusivamente sull'ammissione di taluni addebiti da parte del lavoratore, ma su una congerie di eventi e comportamenti che hanno definitivamente compromesso la fiducia del datore di lavoro nei confronti di un soggetto titolare di mansioni attinenti anche la contabilità della Missione.
È del resto noto, secondo la giurisprudenza costante, che le ammissioni rese dal lavoratore al datore di lavoro hanno la natura giuridica, ove accompagnate dall'animus confitendi, di confessione stragiudiziale, resa alla parte o a chi la rappresenta, confessione equiparata a quella giudiziale (art. 2735 c.c., comma 1), ma pur sempre revocabile per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.). Pertanto, l'ulteriore verifica della veridicità di tali ammissioni (anche per escludere che fossero funzionali a coprire proprie e/o altrui maggiori responsabilità) necessita di approfondimento, anche al fine di agevolare il diritto di difesa del lavoratore (Cass. sent. n.
10688/2017). Né risulta che il Sandoqa in primo grado abbia disconosciuto il contenuto di tale dichiarazione, contestata solo genericamente, allegando una formulazione sotto dettatura (in presenza di violenza l'atto sarebbe suscettibile di impugnazione). Priva di rilevo è altresì la circostanza che il potere di assunzione di personale non fosse esercitabile dal in quanto Pt_1
la controparte ha dimostrato (all. n. 2) che il dovesse solo approvare le Controparte_7
assunzioni, non anche gestirle direttamente, facoltà che era invece esercitabile dal Pt_1
Ne deriva che ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, dopo l'evento sospensivo
(del giugno 2022), correttamente il datore di lavoro ha effettuato gli approfondimenti del caso, prima di addivenire alla decisione espulsiva. Già il giorno successivo (9 giugno 2022) venivano
12 richieste informazioni allo quale consulente del lavoro, e solo a seguito della mail Per_3
ricevuta da questo studio l'Ambasciata veniva a conoscenza dell'esistenza di anomalie in contratti stipulati a nome della Missione diplomatica, e precisamente il conferimento dell'incarico in favore proprio dello Studio ed una delega, in favore del Sig. datata al 14 Per_3 Parte_1
febbraio 2020, solo apparentemente redatta e sottoscritta dall'Ambasciatrice, con apposizione del timbro della Missione Diplomatica Palestinese, mai redatta o sottoscritta o delegata a redigere e sottoscrivere da parte della rappresentanza della Missione a chicchessia (all. 7 memoria costituzione appellante). A tale studio veniva affidato l'incarico di studiare “le modalità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del dipendente H.G. ipotizzando la fine del rapporto per la data del 31.03.2020 e prevedendo la corresponsione di un importo integrato a copertura dei diritti pregressi del lavoratore […]”. Inoltre, secondo quanto disposto con la medesima lettera, il Sig. veniva delegato “[…] in qualità di Responsabile Parte_1
Amministrativo a seguire, a mio nome e sotto la mia autorizzazione, tutte le pratiche amministrative dei dipendenti”.
Lo studio inviava altresì una lettera di assunzione della Sig.ra Persona_4
presso la Missione Diplomatica Palestinese datata al 29.01.2021, con timbro della Missione
[...]
Diplomatica Palestinese in calce (all. n. 8 memoria appellata). La , secondo quanto allegato, Per_4
non ha mai prestato le proprie attività lavorative presso la Missione Diplomatica e l'Ambasciatrice ha negato di avere mai sottoscritto tali atti. Per quanto riguarda l'altro lavoratore assunto, in realtà impiegato presso un ente esterno – il “Palestinian National Fund” Persona_5
( ”) – risultava inserito tra il personale dipendente dello staff locale Controparte_7
dell'Ambasciata, con conseguente alterazione dei compensi riconosciuti in suo favore e delle relative dichiarazioni salariali (all. 9), in danno dell'Ambasciata.
Appariva evidente ictu oculi come la sottoscrizione apposta su entrambi i contratti fosse difforme da quella dell'Ambasciatrice e come, evidentemente in entrambi i casi, le suddette firme fossero state falsificate. Alle ulteriori richieste effettuate dall'Ambasciata allo studio Per_3
non veniva dato riscontro. Nel settembre la Missione diplomatica veniva a conoscenza dell'ulteriore condotta contraria ai doveri del lavoratore imputabile al ovvero l'ordinanza Pt_1
di assegnazione emessa nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, in forza della quale alla Missione Diplomatica Palestinese, quale terzo pignorato, veniva ordinato di pagare entro 30 giorni al creditore, la la somma di “1/5 della retribuzione nonché Controparte_5 di 1/5 del TFR” in favore del debitore, il Sig. (all. n. 12 memoria appellato). In Parte_1
data 14.10.2022 l'Ambasciatrice riceveva da parte del legale del creditore, la CP_11
la notificazione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione. In data
[...]
13 3.11.2022, avverso tale ordinanza, l'appellante si vedeva costretta a proporre ricorso ex artt. 615 e
617 comma 2 c.p.c., con richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Velletri
(all. 13 memoria costituzione primo grado), con conseguenze gravi in relazione al beneficio immunitario dell'Ambasciata (impignorabilità delle somme delle ambasciate ai sensi dell'art. 19bis d.l. n. 132/2014), a causa del fatto che la sottoscrizione non proveniva dalla rappresentante.
Considerato che il beneficiario di tali atti era appunto l'odierno appellante, è del tutto verosimile che egli sia stato protagonista, o quanto meno consapevole, della falsificazione di tali atti in suo favore;
per l'approfondimento della questione, in data 28.10.2022, l'Ambasciatrice sporgeva querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di ignoti, per i reati di falso previsti dagli artt. 476 c.p. ovvero 482 c.p., nonché per ogni altra ipotesi criminosa ravvisata nei fatti descritti (p.p. n. 167438/2022 R.G.N.R. ignoti). Nella stessa querela veniva anche rivolta istanza di sequestro al fine di ottenere la documentazione richiesta allo ancora non consegnata. Per_3
Dinanzi a tale quadro probatorio, completo ed esaustivo, appare pienamente configurata la giusta causa di licenziamento. Né vale rilevare che il licenziamento sia stato irrogato in periodo di malattia, in quanto l'atto risolutivo del rapporto è stato irrogato in virtù di circostanze verificatesi antecedentemente e per gravi violazioni disciplinari già oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. sez. L. sent. nn. 2209/1998, 11674/2005 e 64/2017, secondo cui lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo;
esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto).
4. Con riferimento al quarto motivo di appello (carenza di motivazione con riferimento al calcolo del trattamento di fine rapporto), correttamente il Tribunale ha accolto la relativa istanza, sulla corresponsione del trattamento per la fine del rapporto di lavoro, protrattosi dal 31.12.2015-
16.12.2022; sui calcoli effettuati dallo stesso ricorrente (all. n. 18 ricorso di primo grado), depurati dallo straordinario, che come detto in precedenza è rimasto privo di riscontro, non vi è stata contestazione tra le parti e sulla base delle risultanze odierne, il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
5. Con riguardo al quinto motivo di appello (risarcimento del danno biologico) si osserva che nel proprio atto introduttivo, il lavoratore ha dedotto di trovarsi in una condizione patologica di ansia e depressione psichica, a causa della mancata informazione da parte del datore di lavoro, in merito alle decisioni adottate (cap. 18, pag. 6 del ricorso). A pagina 21 si legge inoltre che “in
14 seguito a tali continue vessazioni e violazioni delle norme di legge e del CCNL da parte del datore di lavoro, il Sig. lamenta una grave situazione patologica originata dal Parte_1 trattamento imposto dal datore di lavoro”.
Orbene, si condivide con il Tribunale la constatazione che tali affermazioni siano rimaste generiche e prive della necessaria specificità, nonché sprovviste di adeguato supporto probatorio.
È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. sez. lav. sent. n. 29909 del 25/10/2021), l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro ed è dunque necessario che la condotta, attiva o omissiva, sia connotata da colpa, come ad esempio la mancanza di diligenza nell'adozione di misure idonee a prevenire danni al lavoratore. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di allegare:
• la fonte dell'obbligo di sicurezza;
• il termine di scadenza dell'obbligo;
• l'inadempimento;
• le misure preventive che il datore avrebbe dovuto adottare;
• la condotta specifica che ha determinato la violazione.
Nel caso di specie, tali oneri non risultano assolti. La documentazione medica allegata
(es. attestati di malattia e relazioni basate su dati anamnestici riferiti dallo stesso ricorrente) non è sufficiente a colmare le lacune probatorie. Ad esempio, la relazione del 5.4.2023 (doc. n. 12) si limita a riportare una sintomatologia ansioso-depressiva in relazione a un conflitto lavorativo, senza fornire elementi oggettivi di riscontro. Infine, il ricorrente non ha indicato i criteri utilizzati per la quantificazione del danno lamentato, rendendo tale richiesta priva di fondamento concreto.
Per quanto precede, anche questo motivo di appello deve essere rigettato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, anche nei confronti dell' chiamato in CP_3
giudizio, dandosi altresì atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/202 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.500,00, in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo
15 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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