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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 505 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Montanaro, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Calogiuri, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Per l'udienza del 14 luglio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data
8.5.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.2.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 29.11.2019 in Caprarica di Lecce (LE); che dalla Per_ loro unione era nata la figlia l'8.12.2019; che la situazione lavorativa delle parti era quella specificata in atti;
che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del
Tribunale di Lecce in data 11.12.2023, di seguito riportati:
“1) I coniugi signori e vivranno separati con reciproco rispetto. Parte_2 CP_1
2) Affidamento, collocazione, residenza anagrafica della figlia minore e frequentazione: La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa e gli stessi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale;
le decisioni a carattere ordinario potranno essere assunte dai genitori in autonomia nel tempo di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, mentre avuto riguardo alle decisioni di maggiore importanza i genitori si impegnano ad intrattenere rapporti distesi finalizzati a condurre confronti sereni e pacifici volti alla ricerca concordata della miglior decisione da assumere nell'interesse esclusivo della figlia minore. La minore verrà collocata prevalentemente presso la madre, SI.ra con la quale convivrà nell'immobile che la stessa reperirà con riserva di riferire Testimone_1
l'indirizzo al padre entro 5 giorni dall'individuazione dello stesso che dovrà essere necessariamente ubicato in Lecce o paesi della sua provincia per consentire al padre di esercitare agevolmente il proprio diritto di visita. Pertanto il padre, SI. CP_1
esprime sin da ora, a mezzo del presente accordo omologato dal Tribunale, il consenso al trasferimento della residenza
[...] anagrafica della minore, , unitamente alla madre, dalla Via Roma, n. 34 in Caprarica di Persona_2 Parte_2
Lecce ove ora è fissata per essere trasferita presso la via e il Comune di Lecce o paesi della sua provincia ove la madre reperirà l'immobile dove trasferirsi con la figlia minore . Il presente accordo dunque, contenente il consenso al Persona_2 cambio della residenza anagrafica della minore verrà pertanto esibito e ove necessario prodotto all'ufficio anagrafe del Comune ove verrà richiesta dalla sig.ra l'iscrizione anagrafica propria e della figlia minore, quale documento contente in via Pt_2 preventiva l'espresso consenso al cambio di residenza anagrafica della minore con la sola condizione che il territori ove si trasferirà la minore sia quello di Lecce o di un paese nella provincia di Lecce.
La casa familiare ubicata alla Via Roma, n. 34 in Caprarica di Lecce, di proprietà del sig. rimarrà Per_2 nell'esclusiva disponibilità dello stesso che pertanto continuerà ad abitarla in via esclusiva. Resta inteso che, con riferimento alla frequentazione scolastica, la minore completerà il percorso di istruzione della scuola dell'infanzia presso il Persona_2 medesimo Istituto scolastico. Quanto al diritto di visita, si precisa che il padre della minore lavora come Vigile del Fuoco ed osserva turni nell'espletamento della propria attività lavorativa. Pertanto viene concordato che il padre comunicherà alla madre quali sono, per tutto il mese successivo, i due giorni infrasettimanali e i fine settimana alternati in cui, per le 4 settimane successive, terrà presso di sé la minore. Gli orari dei due giorni infrasettimanali in cui il SI. potrà tenere Per_2 presso di sé la minore sono da intendersi dall'orario di uscita da scuola ove si recherà il padre a prenderla e sino alle ore
20.00 allorquando la riaccompagnerà dalla madre nei periodi scolastici, mentre nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica dalle ore 10.00 del mattino e sino alle 22.00. Gli orari da osservare invece nei fine settimana di spettanza del padre sono invece dalle ore 17.30 del sabato e sino alle ore 20.00 nei periodi scolastici (ore 22.00 allorquando non è prevista la frequenza scolastica) della domenica, con previsione di pernotto la notte del sabato. In difetto di preventiva comunicazione della programmazione delle 4 settimane successive con esatta indicazione dei 2 giorni infrasettimanali e i 2 fine settimana in cui il padre, sulla base dei turni lavorativi, terrà la figlia presso di sé, si intenderà che il SI. avrà diritto di Per_2 esercitare il proprio diritto di visita nei giorni di lunedì e mercoledì e a fine settimana alternati sempre negli orari innanzi indicati. Il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore in occasione delle festività, ovvero per tali intendendosi
24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto,
Pasqua e lunedì dell'Angelo, verrà ripartito secondo il principio dell'alternanza. Quanto alle ferie estive, sino al compimento del sesto anno di età i genitori concordano che verrà osservato il calendario ordinario innanzi delineato mentre, a partire dall'estate in cui la minore ha già compiuto sei anni, la stessa permarrà a) una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto con il padre;
b) una settimana nel mese di luglio o agosto e un'altra settimana da collocarsi in altro periodo dell'anno con la madre. In tali periodi di ferie verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore ma saranno comunque garantiti contatti telefonici giornalieri. Il periodo di ferie che ciascun genitore vorrà trascorrere con la minore dovrà essere comunicato entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme gli eventi più importanti riguardanti la vita della figlia (a titolo esemplificativo prima comunione, cresima, feste di fine anno Per_ scolastico, saggi, feste di compleanno della minore). Ove non sia possibile trascorrere insieme le predette giornate, permarrà all'ora di pranzo e sino alle 16.30 con un genitore e dalle ore 16.30 alle 23.30 con l'altro. La figlia minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del SI. nonché il giorno della festa del papà e con la madre il giorno Per_2 del compleanno della SI.ra e il giorno della festa della mamma. Nelle succitate occasioni il diritto di visita dell'altro Pt_2 genitore deve intendersi sospeso. E' fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative e sempre tenuto conto dei desideri e degli impegni della figlia minore, nel suo primario interesse. 3) Contributo al mantenimento della minore: Il OR , si Per_2 impegna a versare, a titolo di mantenimento della figlia minore e per la contribuzione alle spese abitative della stessa, tenuto conto che la casa familiare rimane nella esclusiva disponibilità del padre, la somma di Euro 250,00 mensili. Detto importo, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente nel gennaio di ogni anno Pt_2 secondo gli indici ISTAT al costo vita. Le parti concordano che l'assegno unico venga interamente riscosso dalla sig.ra Pt_2
a tal fine il sig. si impegna a sottoscrivere ogni modulo e a fornire alla sig.ra ogni documento anche fiscale che Per_2 Pt_2 dovesse essere richiesto da INPS per consentire la valida richiesta con riscossione al 100% da parte della sig.ra Pt_2 dell'assegno unico e universale. Le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Per le predette le parti si riportano al protocollo adottato dal Tribunale di Lecce. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sovra previsto non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”.
Hanno aggiunto di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle stesse condizioni della separazione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito civile e non concordatario, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con la figlia, le condizioni concordate, confermative di quelle della separazione, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caprarica di Lecce (LE) il 29.11.2019 tra
[...]
e , trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3 Parte Parte_1 CP_1
I anno 2019, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore