CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3245/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA 1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Contrada Carrara 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010572U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6 giugno 2024 (R.G.A. 3245/2024, Sez. 18), Ricorrente_1
(d'ora in poi, Ricorrente_1), in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza n. 1155/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, sez. 3, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. MUO170010572U emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Ufficio dei Monopoli per il Lazio, SOT Latina (d'ora in poi, ADM), in relazione all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2017. L'atto impositivo era stato notificato al CTD Nominativo_3 quale soggetto passivo principale e a Ricorrente_1 quale obbligata solidale. Secondo quanto ivi esposto, l'ufficio quantificava l'imposta in € 9.799,22, oltre interessi € 1.946,96 e sanzioni € 11.759,06.
Dalle risultanze documentali emerge che ADM, nell'ambito di un piano di controlli sulla raccolta di scommesse esercitata in assenza di concessione e di collegamento al Totalizzatore Nazionale, avviava verifica nei confronti del predetto CTD, con richiesta di questionario e documentazione (22.12.2017), rimasta inizialmente senza esito. Seguivano: redazione e notifica del PVC per gli anni 2017–2018 (19–28.02.2019), successivo deposito parziale di documentazione da parte del CTD (02.04.2019, tra cui accordo di prestazione di servizi del 21.09.2017 con Ricorrente_1) e report settimanali di raccolta per il quarto trimestre 2017, con lacuna riferita alla settimana n. 50. In difetto di elementi completi idonei alla ricostruzione analitica, l'ufficio applicava il criterio induttivo speciale di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 (imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale e aliquota 8%). Con l'atto d'impugnazione, Ricorrente_1 chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso, articolando, per quanto qui rileva, i seguenti motivi:
a) Inapplicabilità della L. 220/2010 (interpretazione autentica degli artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998) al caso di specie, assumendo che la norma, per ratio e presupposti, attenga al contrasto del gioco illecito, mentre l'operatività di Ricorrente_1 e dei CTD affiliati sarebbe stata giudizialmente riconosciuta lecita a causa delle pregresse discriminazioni nell'accesso al sistema concessorio.
b) Disapplicazione dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014 (forfetizzazione tripla della media provinciale) per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, in quanto produttiva di trattamento fiscale deteriore per i CTD collegati a bookmaker UE non concessionario.
c) Applicazione del regime dal 2016 (art. 1, comma 945, L. 208/2015) con tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) e soggettività passiva in capo al bookmaker, con esonero del CTD.
d) Contrasto della disciplina nazionale (D.Lgs. 504/1998 come interpretato da L. 220/2010; L. 190/2014) con diritto UE e Costituzione (artt. 3, 53 e 97 Cost.), con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e/o di rimessione alla Corte costituzionale.
e) Nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione e assenza di asseverazione della copia analogica dell'atto informatico (art. 42, DPR 600/1973; art. 23 CAD;
art. 21-septies L. 241/1990).
f) Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa (art. 6, D.Lgs. 472/1997) e censura sulle spese di lite.
Si costituiva in giudizio ADM – SOT Latina, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia:
a) richiamava il regime del “doppio binario” (titolo concessorio + licenza ex art. 88 TULPS) e la legittimità, anche alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, dell'assoggettamento all'imposta unica di chiunque raccolga/gestisca scommesse sul territorio italiano, anche senza concessione, ex artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998 come interpretati dalla L. 220/2010; b) sosteneva che il metodo induttivo speciale dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 ha natura procedimentale ed è ragionevolee proporzionato quando difettino elementi documentali idonei alla ricostruzione analitica;
ove prodotti, troverebbe applicazione l'art. 24, comma 10, DL 98/2011 (ricostruzione su media provinciale, senza triplo);
c) affermava che la tassazione sul margine ex comma 945 non può operare per operatori non collegati al
Totalizzatore Nazionale, mancando un flusso dati verificabile;
d) eccepiva la regolarità della sottoscrizione e della notifica dell'atto impositivo (validità della notifica di copia analogica conforme di documento informatico firmato digitalmente;
eventuali vizi sanati dall'impugnazione);
e) negava l'esimente per incertezza normativa per i periodi successivi alla L. 220/2010.
L'appellante sollecitava rinvio pregiudiziale alla CGUE su compatibilità dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014
(e, in via correlata, degli artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998 come interpretati dalla L. 220/2010) con gli artt. 49 e
56 TFUE;
in subordine, chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale degli stessi parametri interni per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. Parte resistente concludeva per la reiezione delle istanze, richiamando la giurisprudenza CGUE (in specie, sent. C-788/18, 26.02.2020) e di legittimità.
All'udienza pubblica le parti precisavano le conclusioni: per Ricorrente_1, accoglimento dell'appello, con annullamento dell'avviso e, in via subordinata, disapplicazione dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014 e applicazione del comma 945 della L. 208/2015, nonché annullamento delle sanzioni e riforma della statuizione sulle spese;
in via pregiudiziale, rinvio alla CGUE e/o rimessione alla Corte costituzionale;
per ADM, rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e del relativo avviso, reiezione delle istanze pregiudiziali e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1) Base imponibile post-2016: imposta sul margine e soggetto passivo bookmaker
Dal 1.1.2016 l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa (escluse le ippiche) si applica sul margine
(differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) nella misura del 18% per rete fisica e 22% per a distanza
(art. 1, comma 945, L. 208/2015 che richiama il D.Lgs. 504/1998). Ciò realizza il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e si coordina con i presupposti e i soggetti passividell'imposta unica (artt. 1 e 3
D.Lgs. 504/1998), come interpretati autenticamente dall'art. 1, comma 66, L. 220/2010 (ratio: art. 1, comma
64, L. 220/2010).
Per cui per il 2017 la pretesa deve essere rideterminata sul margine del soggetto che gestisce l'attività (il bookmaker), con esonero del CTD quale soggetto passivo principale (artt. 1, 3 D.Lgs. 504/1998; art. 1, c.
945 L. 208/2015).
2) Inapplicabilità del “triplo della media provinciale” (art. 1, c. 644, lett. g L. 190/2014)
Il comma 644 si applica ai soggetti di cui al comma 643 (operatori attivi al 30.10.2014 e non collegati al totalizzatore): qui l'accordo CTD–Ricorrente_1 nasce nel 2017, sicché il “triplo” è inapplicabile ratione temporis. In ogni caso, il metodo forfetario deve cedere al criterio analitico quando l'ufficio disponga o possa reperire elementi per determinare la raccolta e le vincite (art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011).
L'applicazione del “triplo” introduce una maggiorazione punitiva scollegata dalla capacità contributiva, in contrasto con art. 53 Cost. e con il principio UE di non discriminazione fiscale.
3) Collegamento al totalizzatore: non è condizione del margine;
ammessa ricostruzione analitico/induttiva
Il c. 945 L. 208/2015 non subordina la tassazione sul margine al totalizzatore;
ove manchi l'afflusso dei dati,
l'ufficio può ricorrere a presunzioni e medie per ricostruire raccolta e vincite, nel rispetto di proporzionalità
e coerenza (art. 24, c. 10, D.L. 98/2011; art. 1, c. 644 L. 190/2014 solo per i soggetti “attivi 2014”).
Per il canale regolatorio resta fermo il sistema di concessione + licenza di P.S. (art. 88 TULPS, R.D. 773/1931; art. 2, c.
2-bis e 2-terD.L. 40/2010 conv. L. 73/2010; DM 111/2006, art. 2 e art. 2, c. 5: divieto di intermediazione nella raccolta).
4) Soggettività passiva e “status sanato”: coordinamento tra norme tributarie e regolatorie
È pacifico che l'IU colpisce chiunque “gestisca” scommesse (art. 3 D.Lgs. 504/1998; art. 1, c. 66, L. 220/2010), a prescindere dal possesso dei titoli: tale soggettività non legittima però un trattamento fiscale deteriore rispetto a operatori regolari, né consente di ignorare il passaggio al margine dal 2016 (art. 1, c. 945, L.
208/2015).
Sul piano regolatorio, il cd. “doppio binario” (concessione + licenza) discende da D.Lgs. 496/1948, DPR
169/1998, DM 174/1998, DM 111/2006, TULPS art. 88, L. 401/1989 art. 4.
5) Sanzioni: obiettiva incertezza e proporzionalità
Le sanzioni vanno annullate o comunque disapplicate perché:
l'anno 2017 ricade nel nuovo presupposto (margine) con prassi contrastanti e con obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997; art. 10, comma 3, L. 212/2000 – Statuto del contribuente); la maggiorazione
“triplo” comporta sproporzione rispetto al fatto tributario (art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1998).
Ciò determina:
1. Disapplicazione dell'art. 1, c. 644, lett. g) L. 190/2014 (inapplicabile ratione temporis;
in contrasto con art. 53 Cost. e principi UE di parità);
2. Rideterminazione dell'imposta ai sensi dell'art. 1, c. 945, L. 208/2015 (margine), con soggetto passivo principale il bookmaker (artt. 1, 3 D.Lgs. 504/1998);
3. Annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 6, c. 2, D.Lgs. 472/1997; art. 10, c. 3, L. 212/2000)
e per sproporzione;
4. Spese compensate sia per il primo grado di giudizio che per il presente appello vista l'oscillante giurisprudenza in materia.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3245/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA 1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Contrada Carrara 04100 Latina LT
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010572U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6 giugno 2024 (R.G.A. 3245/2024, Sez. 18), Ricorrente_1
(d'ora in poi, Ricorrente_1), in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza n. 1155/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, sez. 3, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. MUO170010572U emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Ufficio dei Monopoli per il Lazio, SOT Latina (d'ora in poi, ADM), in relazione all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2017. L'atto impositivo era stato notificato al CTD Nominativo_3 quale soggetto passivo principale e a Ricorrente_1 quale obbligata solidale. Secondo quanto ivi esposto, l'ufficio quantificava l'imposta in € 9.799,22, oltre interessi € 1.946,96 e sanzioni € 11.759,06.
Dalle risultanze documentali emerge che ADM, nell'ambito di un piano di controlli sulla raccolta di scommesse esercitata in assenza di concessione e di collegamento al Totalizzatore Nazionale, avviava verifica nei confronti del predetto CTD, con richiesta di questionario e documentazione (22.12.2017), rimasta inizialmente senza esito. Seguivano: redazione e notifica del PVC per gli anni 2017–2018 (19–28.02.2019), successivo deposito parziale di documentazione da parte del CTD (02.04.2019, tra cui accordo di prestazione di servizi del 21.09.2017 con Ricorrente_1) e report settimanali di raccolta per il quarto trimestre 2017, con lacuna riferita alla settimana n. 50. In difetto di elementi completi idonei alla ricostruzione analitica, l'ufficio applicava il criterio induttivo speciale di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 (imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale e aliquota 8%). Con l'atto d'impugnazione, Ricorrente_1 chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso, articolando, per quanto qui rileva, i seguenti motivi:
a) Inapplicabilità della L. 220/2010 (interpretazione autentica degli artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998) al caso di specie, assumendo che la norma, per ratio e presupposti, attenga al contrasto del gioco illecito, mentre l'operatività di Ricorrente_1 e dei CTD affiliati sarebbe stata giudizialmente riconosciuta lecita a causa delle pregresse discriminazioni nell'accesso al sistema concessorio.
b) Disapplicazione dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014 (forfetizzazione tripla della media provinciale) per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, in quanto produttiva di trattamento fiscale deteriore per i CTD collegati a bookmaker UE non concessionario.
c) Applicazione del regime dal 2016 (art. 1, comma 945, L. 208/2015) con tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) e soggettività passiva in capo al bookmaker, con esonero del CTD.
d) Contrasto della disciplina nazionale (D.Lgs. 504/1998 come interpretato da L. 220/2010; L. 190/2014) con diritto UE e Costituzione (artt. 3, 53 e 97 Cost.), con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e/o di rimessione alla Corte costituzionale.
e) Nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione e assenza di asseverazione della copia analogica dell'atto informatico (art. 42, DPR 600/1973; art. 23 CAD;
art. 21-septies L. 241/1990).
f) Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa (art. 6, D.Lgs. 472/1997) e censura sulle spese di lite.
Si costituiva in giudizio ADM – SOT Latina, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Agenzia:
a) richiamava il regime del “doppio binario” (titolo concessorio + licenza ex art. 88 TULPS) e la legittimità, anche alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, dell'assoggettamento all'imposta unica di chiunque raccolga/gestisca scommesse sul territorio italiano, anche senza concessione, ex artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998 come interpretati dalla L. 220/2010; b) sosteneva che il metodo induttivo speciale dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 ha natura procedimentale ed è ragionevolee proporzionato quando difettino elementi documentali idonei alla ricostruzione analitica;
ove prodotti, troverebbe applicazione l'art. 24, comma 10, DL 98/2011 (ricostruzione su media provinciale, senza triplo);
c) affermava che la tassazione sul margine ex comma 945 non può operare per operatori non collegati al
Totalizzatore Nazionale, mancando un flusso dati verificabile;
d) eccepiva la regolarità della sottoscrizione e della notifica dell'atto impositivo (validità della notifica di copia analogica conforme di documento informatico firmato digitalmente;
eventuali vizi sanati dall'impugnazione);
e) negava l'esimente per incertezza normativa per i periodi successivi alla L. 220/2010.
L'appellante sollecitava rinvio pregiudiziale alla CGUE su compatibilità dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014
(e, in via correlata, degli artt. 1 e 3 D.Lgs. 504/1998 come interpretati dalla L. 220/2010) con gli artt. 49 e
56 TFUE;
in subordine, chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale degli stessi parametri interni per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. Parte resistente concludeva per la reiezione delle istanze, richiamando la giurisprudenza CGUE (in specie, sent. C-788/18, 26.02.2020) e di legittimità.
All'udienza pubblica le parti precisavano le conclusioni: per Ricorrente_1, accoglimento dell'appello, con annullamento dell'avviso e, in via subordinata, disapplicazione dell'art. 1, comma 644, L. 190/2014 e applicazione del comma 945 della L. 208/2015, nonché annullamento delle sanzioni e riforma della statuizione sulle spese;
in via pregiudiziale, rinvio alla CGUE e/o rimessione alla Corte costituzionale;
per ADM, rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata e del relativo avviso, reiezione delle istanze pregiudiziali e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1) Base imponibile post-2016: imposta sul margine e soggetto passivo bookmaker
Dal 1.1.2016 l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa (escluse le ippiche) si applica sul margine
(differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) nella misura del 18% per rete fisica e 22% per a distanza
(art. 1, comma 945, L. 208/2015 che richiama il D.Lgs. 504/1998). Ciò realizza il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e si coordina con i presupposti e i soggetti passividell'imposta unica (artt. 1 e 3
D.Lgs. 504/1998), come interpretati autenticamente dall'art. 1, comma 66, L. 220/2010 (ratio: art. 1, comma
64, L. 220/2010).
Per cui per il 2017 la pretesa deve essere rideterminata sul margine del soggetto che gestisce l'attività (il bookmaker), con esonero del CTD quale soggetto passivo principale (artt. 1, 3 D.Lgs. 504/1998; art. 1, c.
945 L. 208/2015).
2) Inapplicabilità del “triplo della media provinciale” (art. 1, c. 644, lett. g L. 190/2014)
Il comma 644 si applica ai soggetti di cui al comma 643 (operatori attivi al 30.10.2014 e non collegati al totalizzatore): qui l'accordo CTD–Ricorrente_1 nasce nel 2017, sicché il “triplo” è inapplicabile ratione temporis. In ogni caso, il metodo forfetario deve cedere al criterio analitico quando l'ufficio disponga o possa reperire elementi per determinare la raccolta e le vincite (art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. L. 111/2011).
L'applicazione del “triplo” introduce una maggiorazione punitiva scollegata dalla capacità contributiva, in contrasto con art. 53 Cost. e con il principio UE di non discriminazione fiscale.
3) Collegamento al totalizzatore: non è condizione del margine;
ammessa ricostruzione analitico/induttiva
Il c. 945 L. 208/2015 non subordina la tassazione sul margine al totalizzatore;
ove manchi l'afflusso dei dati,
l'ufficio può ricorrere a presunzioni e medie per ricostruire raccolta e vincite, nel rispetto di proporzionalità
e coerenza (art. 24, c. 10, D.L. 98/2011; art. 1, c. 644 L. 190/2014 solo per i soggetti “attivi 2014”).
Per il canale regolatorio resta fermo il sistema di concessione + licenza di P.S. (art. 88 TULPS, R.D. 773/1931; art. 2, c.
2-bis e 2-terD.L. 40/2010 conv. L. 73/2010; DM 111/2006, art. 2 e art. 2, c. 5: divieto di intermediazione nella raccolta).
4) Soggettività passiva e “status sanato”: coordinamento tra norme tributarie e regolatorie
È pacifico che l'IU colpisce chiunque “gestisca” scommesse (art. 3 D.Lgs. 504/1998; art. 1, c. 66, L. 220/2010), a prescindere dal possesso dei titoli: tale soggettività non legittima però un trattamento fiscale deteriore rispetto a operatori regolari, né consente di ignorare il passaggio al margine dal 2016 (art. 1, c. 945, L.
208/2015).
Sul piano regolatorio, il cd. “doppio binario” (concessione + licenza) discende da D.Lgs. 496/1948, DPR
169/1998, DM 174/1998, DM 111/2006, TULPS art. 88, L. 401/1989 art. 4.
5) Sanzioni: obiettiva incertezza e proporzionalità
Le sanzioni vanno annullate o comunque disapplicate perché:
l'anno 2017 ricade nel nuovo presupposto (margine) con prassi contrastanti e con obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997; art. 10, comma 3, L. 212/2000 – Statuto del contribuente); la maggiorazione
“triplo” comporta sproporzione rispetto al fatto tributario (art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1998).
Ciò determina:
1. Disapplicazione dell'art. 1, c. 644, lett. g) L. 190/2014 (inapplicabile ratione temporis;
in contrasto con art. 53 Cost. e principi UE di parità);
2. Rideterminazione dell'imposta ai sensi dell'art. 1, c. 945, L. 208/2015 (margine), con soggetto passivo principale il bookmaker (artt. 1, 3 D.Lgs. 504/1998);
3. Annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 6, c. 2, D.Lgs. 472/1997; art. 10, c. 3, L. 212/2000)
e per sproporzione;
4. Spese compensate sia per il primo grado di giudizio che per il presente appello vista l'oscillante giurisprudenza in materia.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.