Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5356/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Antonella Ebani Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Maria Elena Panza Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.5.2014 tra e , trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Padova Controparte_1 Parte_1 dell'anno 2014, atto n. 53, parte 2, serie A, volume 01, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Padova di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Abano Terme, Via G. Puccini n. 17/A, di esclusiva proprietà della IG.ra . Controparte_1
Salvo diverso accordo fra le parti e compatibilmente con gli impegni di tutti i membri della famiglia,
vedrà il padre e starà con lui: Persona_1
pagina 1 di 4
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (dove il padre andrà a prenderla) o comunque indicativamente alle ore 16 quando non frequenterà la scuola, fino alla domenica sera entro le ore 18.00, quando, salvo diversi accordi, il papà la riaccompagnerà presso l'abitazione della mamma;
- quattro giorni durante le vacanze di Natale e quattro giorni durante le vacanze di Pasqua, con l'intesa che le giornate di Natale e Capodanno (coincidenti con i compleanni del nonno e della mamma) la minore le trascorrerà sempre con la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà una settimana, anche non consecutiva, con il padre, salvo accordi diversi tra le parti.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori.
3 – Disporsi che il IG. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia mediante Parte_1
corresponsione a favore della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Controparte_1 mensile di € 600,00* (euro seicento/00) da corrispondersi tramite bonifico sul conto corrente intestato alla stessa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat trascorso un anno dal deposito della sentenza di separazione, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Padova.
I genitori concordano che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva da parte della IG.ra , CP_1 con l'intesa che la quota del 50% sarà scalata dalle spese straordinarie a carico del IG. . Pt_1
4 – A definizione dei rapporti economici sorti e maturati nel corso della vita matrimoniale e quindi a definitiva regolamentazione dei rapporti di dare e avere sorti tra i coniugi nell'ambito del rapporto di coniugio, le parti hanno convenuto e confermano quanto segue:
La IG.ra ha corrisposto al IG. la complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
28.000,00 (euro ventottomila), a saldo e stralcio di quanto anticipato a vario titolo dal marito per l'acquisto della casa familiare sita ad Abano Terme (PD) in Via G. Puccini n. 17/A, di esclusiva proprietà della moglie.
Tale somma è stata versata nei tempi e con le modalità previsti nel punto 4 a) delle condizioni della separazione consensuale indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione dell'udienza del
2.7.2024.
pagina 2 di 4 b) La IG.ra continuerà a pagare in via esclusiva le rate residue del mutuo alla stessa Controparte_1 intestato (acceso per l'acquisto della casa coniugale presso la Banca Patavina Credito Cooperativo di
Sant'Elena e Piove di Sacco, agenzia di Abano Terme, in data 27.11.2019) e a farsi carico di ogni altra pretesa o obbligazione conseguente o comunque collegata a qualsivoglia titolo nei confronti dell'istituto mutuante, con effetto pienamente liberatorio nei confronti del marito. Il IG. manterrà la propria Pt_1
posizione di mero garante nei confronti della banca mutuante fino alla vendita della casa familiare e comunque fino, e in ogni caso non oltre, la data del 31.05.2025. Entro tale data la IG.ra CP_1
si impegna a far cessare la fideiussione del IG. e a sostituirla con altra
[...] Parte_1
garanzia, con effetto totalmente liberatorio per il IG. nei confronti della banca. La IG.ra Pt_1
si impegna espressamente a manlevare il IG. da qualsiasi Controparte_1 Parte_1
obbligazione relativa al suddetto mutuo e a restituirgli quanto eventualmente sia tenuto a pagare alla banca a qualsiasi titolo in merito a tale mutuo.
La IG.ra si impegna a provvedere in via esclusiva ad ogni spesa, imposizione o onere relativo CP_1
alla proprietà e al possesso di tale immobile.
5 - Le parti sono e si dichiarano economicamente autosufficienti e, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 4), dichiarano di essere soddisfatte e di non aver nulla a pretendere o richiedere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
6 - Le parti confermano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto valido per Persona_1
l'espatrio.
7 – Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1 Parte_1
22.12.1974, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 31.5.2014 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 53, parte II, serie A, vol. 01, anno
2014.
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 7.8.2018. Persona_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 3.5.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 5.7.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con pagina 3 di 4 successive note scritte depositate per l'udienza del 2.7.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 24.3.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 2.7.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-3 (prima parte) sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 3, seconda parte (relativa all'assegno unico) - 7, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 [...]
, contratto in data 31.5.2014 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti Parte_1
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 53, parte II, serie A, vol. 01, anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-3, prima parte;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 8.04.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi pagina 4 di 4