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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n°1341 R.G.L. del 2017, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Gagliani n. 31 (cod. fisc. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Lucia Antonella Spata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Samperi n. 309, N;
- ricorrente–
C O N T R O in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caristia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Vacirca n. 131, CP_1
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23.01.2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
1 Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/09/2017 il ricorrente in epigrafe - premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di sin dall'01.03.1999, dapprima come lavoratore socialmente CP_1
utile ai sensi dell'art. 23 della L.R. 85/95 e n. 24/96 con la qualifica di istruttore amministrativo inquadrato nella categoria C1 del C.C.N.L. comparto Enti Locali del 31.03.1999, poi retrocesso nella categoria B, posizione economica B1 a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato part time stipulato in data 16.01.2004, poi definitivamente convertito a tempo pieno in data
09.09.2008 - conveniva in giudizio il per sentir dichiarare il proprio diritto al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive (quantificate in euro 17.782,61) per l'espletamento, dall'01.01.2011 alla data di deposito del ricorso, delle mansioni superiori di “istruttore amministrativo” ascrivibili alla categoria C, dallo stesso svolte presso la Ripartizione Affari Generali
– Ufficio Personale del Comune di CP_1
Deduceva in particolare che, in tutto il periodo dedotto, aveva espletato in maniera prevalente e continuativa le seguenti attività corrispondenti alla reclamata qualifica superiore:
- istruzione dei procedimenti amministrativi inerenti alla elaborazione delle determine dirigenziali
(con particolare riguardo a deleghe sindacali, anagrafe delle prestazioni, monitoraggio assenze, permessi sindacali, L. 104/92, assunzioni e cessazioni, rilevazione assenze per comunicazioni al sito, infortuni, dotazione organica, infortuni, individuazione agenti contabili, gestione dei tesserini elettronici, gestione infortuni e redazione del Conto Annuale);
- istruzione dei procedimenti amministrativi inerenti alla gestione dei servizi inerenti il personale dipendente, con particolare riguardo alla tenuta e gestione dei fascicoli del personale di ruolo e precario, alla gestione dell'orologio marcatempo e dei badges con relativa cura dell'istruttoria dell'impegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza/manutenzione;
- svolgimento di funzioni di agente contabile inerente la procedura di gestione dei buoni pasto;
- aggiornamento della pianta organica dell'ente comunale e modifica dell'orario di lavoro del personale, con predisposizione delle relative delibere.
Soggiungeva inoltre di avere diverse volte rivestito la qualifica di componente della Commissione di gara per la Ripartizione Sviluppo Economico e Turismo.
Reclamava, pertanto, un credito nei confronti del convenuto pari ad euro € 17.782,61 CP_1
a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali.
2 In via gradata, proponeva domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione al vantaggio comunque tratto dall'ente per l'espletamento di mansioni proprie della qualifica superiore svolta.
Con memoria di costituzione depositata in data 06.04.2018 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale eccepiva in via preliminare la parziale prescrizione delle pretese differenze CP_1
retributive, ed insistendo nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata. Deduceva, in particolare, il mancato espletamento di attività inquadrabili nella categoria C, la mancata assunzione di responsabilità connessa alle reclamate mansioni superiori, nonché, in ogni caso, il difetto dei caratteri di continuità e prevalenza.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di C.T.U. contabile (giusta ordinanza del 26.11.2021 resa dal giudice precedentemente titolare del procedimento) e veniva dunque decisa, disposti diversi rinvii determinati dalla sostituzione dello scrivente giudice nonché del protrarsi della situazione epidemiologica da Sars Cov-2, a seguito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
In ordine alla “disciplina delle mansioni” nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, appare opportuno richiamare l'art. 52 del D. L.vo. 165/2001 che (riproducendo l'art. 56 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs. n. 387 del 1998) sancisce che: “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
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5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
La norma sopra richiamata, in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori.
Stabilisce inoltre che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma II) che in quella illegittima (prevista dal comma V), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il comma III, infine, definisce il concetto di “svolgimento di mansioni superiori”, chiarendo che si considera tale “soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
In ottemperanza ai principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori, incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare quest'ultima circostanza, vale a dire l'attribuzione prevalente, in termini qualitativi e quantitativi, di mansioni esorbitanti il proprio livello d'inquadramento.
Così perimetrati gli effetti del riconoscimento giudiziale di pretese mansioni superiori in materia di pubblico impiego, assumono particolare rilievo - per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree - le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Corte di Cassazione del 10/03/1984, n.
1677 (e dalla stessa costantemente ribadite sino alle recenti pronunce della Sez. Lav. del 19/06/2020
n. 12039 e del 31/07/2020 n. 16572) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
4 Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche rivendicate dalla ricorrente.
Ebbene, il C.C.N.L. Enti Locali del 31.03.1999, contenente la revisione del sistema di classificazione professionale, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce all'Allegato A che appartengono alla
B Parte_2
…. i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, ed alla
“CATEGORIA C
… i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Poste tali doverose premesse, all'esito dell'attività istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova che il ricorrente abbia svolto le proprie mansioni con la autonomia richiesta dal reclamato profilo superiore. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso, in particolare, che i compiti superiori asseritamente svolti comportavano l'assegnazione di un ruolo di responsabilità in relazione a risultati relativi a processi amministrativi e produttivi allo stesso eventualmente conferiti e che determinavano, altresì, scelte decisionali tra più possibili soluzioni e la cura di relazioni organizzative interne ed esterne di tipo diretto.
I testi escussi su richiesta della parte ricorrente , , Testimone_1 Testimone_2
e tutti attendibili in considerazione della posizione Testimone_3 Testimone_4
rivestita e della vicinanza ai fatti di causa) hanno unicamente riferito di diverse attività poste in essere dal tuttavia esigibili da un dipendente inquadrabile nella propria categoria di Pt_1
appartenenza, giacché connotate da un contenuto operativo, e non di concetto.
5 Più nello specifico, il teste che all'epoca rivestiva la funzione di capo ripartizione Tes_3
del Settore Affari Generali, dunque particolarmente attendibile in ragione della qualifica rivestita e della vicinanza ai fatti di causa, ha riferito che il dopo la retrocessione dalla categoria C Pt_1
alla categoria B operata con la stipula del contratto del 16.01.2024, aveva, nell'ambito del richiamato
Settore, svolto unicamente attività connotate da un carattere “ripetitivo” ed in ogni caso senza assunzione di alcuna “responsabilità giuridica sia esterna che interna”. Nello specifico, dopo avere confermato che il lavoratore era stato adibito ad alcune delle attività indicate in ricorso (sia in relazione alla predisposizione delle determine dirigenziali sia degli atti relativi alla gestione del personale dipendente, per quanto, con riferimento a tale ultima categoria di attività, la teste Tes_4
ha escluso che ci fossero procedimenti necessitanti una istruzione in senso tecnico), ha chiarito che le stesse venivano svolte su impulso del dirigente, che era peraltro l'unico ad assumerne la responsabilità, come peraltro confermato dalla documentazione versata in atti che reca la sua sottoscrizione. Lo stesso è a dirsi riguardo la dedotta attività di aggiornamento della pianta organica dell'ente comunale, avendo il teste escluso che il ricorrente procedesse alla richiamata attività in autonomia, essendosi piuttosto limitato predisporre le relative delibere sulla base di quanto di concerto deciso dal dirigente, dal sindaco e dall'assessore, ponendo dunque in essere un'attività meramente operativa consistente nella variazione del numero di dipendenti in pianta organica nel senso stabilito dai superiori gerarchici. Si riportano le dichiarazioni rese sul punto dal teste: “in autonomia no, se ne è sempre occupato ma non in autonomia. La pianta organica non si aggiorna in automatico si fa il 31 dicembre di ogni anno e si prende atto dell'organico in atto. Le decisioni sono prese dall'alto ossia dal dirigente che si consulta con il sindaco e con l'assessore, lui predispone la delibera che è un atto ripetitivo che comporta la variazione del numero di solito”.
In termini sintonici si pongono le dichiarazioni resa dal teste il quale ha confermato Tes_1
che il ricorrente, sebbene non scrivesse sotto dettatura, predisponeva le determine dirigenziali “non in maniera autonoma”, giacché “le decisioni sono prese sulla base delle indicazioni del dirigente”, il quale conseguentemente vi apponeva la propria firma. Ha quindi ribadito “Non ha nessuna responsabilità del procedimento”.
Ha invece confermato che il ricorrente si occupava in relativa autonomia (sebbene sempre raccordandosi con il dirigente) della redazione del Conto Annuale. Trattasi, tuttavia, di attività che, sebbene parrebbe in effetti connotata, implicando l'elaborazione di dati, da una media complessità dei problemi da affrontare sì da essere sussunta nella categoria C (come arguito anche dalla teste
, capo ripartizione a partire dal 2017), non era tuttavia svolta con abitualità e prevalenza Tes_4
qualitativa e quantitativa (il teste ha infatti affermato che tale attività veniva svolta una volta Tes_1
l'anno). Parimenti è a dirsi riguardo la cura dell'istruttoria dell'impegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza in relazione ai badges afferenti il sistema di rilevazione delle presenze del
6 personale (ove anche mai svolta dal ricorrente con l'autonomia richiesta dal profilo rivendicato), avendo il teste anche in tal caso affermato trattarsi di attività che si svolgeva “non più di una volta
l'anno”. Sovrapponibili sono le dichiarazioni rese sul punto dalla teste , che ha dichiarato: Tes_4
“(…) fa la determina per il rinnovo del contratto che poi firmo io e questo viene fatto una volta
l'anno”.
Quanto al ruolo di componente della componente della Commissione di gara per la
Ripartizione Sviluppo Economico e Turismo, di cui pure i testi hanno riferito, oltre a potersi escludere che esso implicasse la cura e gestione di alcun procedimento istruttorio (il teste ha infatti Tes_3
affermato che “non so in che mansione rientra, anzi nella B perché non partecipa all'istruttoria della gara”) difetta la prova della abitualità e prevalenza qualitativa e quantitativa, avendo il teste Tes_4
dichiarato che venivano indette circa dodici-tredici gare l'anno, nulla invece essendo stati in grado di riferire sul punto gli altri testi escussi. In ogni caso, si ravvisa un deficit allegativo, non avendo il ricorrente chiarito in cosa tale attività si sostanziasse, non potendosi dunque valutare se sussistano margini per il suo inquadramento nella categoria C.
È emerso, infine, che l'unica connotazione dell'attività espletata suscettibile di ricondurre astrattamente le mansioni svolte nella categoria C, vale a dire il rapporto con altre istituzioni (nello specifico l'Aran e le ditte aggiudicatarie del servizio dei buoni pasto e dell'orologio marcatempo), non aveva tuttavia un carattere diretto, come richiesto dalla relativa declaratoria contrattuale, sostanziandosi piuttosto nella mera trasmissione di dati precedentemente elaborati dai competenti organi comunali (vedasi dichiarazioni rese dal teste , il che peraltro avveniva in media una Tes_1
volta l'anno (cfr. dichiarazioni del teste ). Quanto ai rapporti intessuti dal con Tes_4 Pt_1
l'Assessorato nell'ambito del rinnovo dei contratti del personale – di cui comunque solo il teste ha riferito - difetta in ogni caso la prova della abitualità e prevalenza qualitativa e Tes_2
quantitativa, avendo peraltro la stessa teste ammesso affermato che tali interlocuzioni avvenivano una volta l'anno. Nulla invece i testi hanno riferito in ordini ai presunti rapporti intessuti dal ricorrente con la , su cui peraltro si riscontra un deficit allegativo, non avendo il lavoratore esposto in CP_3
cosa si sostanziassero né che frequenza avessero.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, come sopra rassegnate, emerge dunque cristallinamente che l'attività svolta dal ricorrente si estrinsecava nello svolgimento di compiti attinenti alla sfera operativa e che lo stesso, nell'adempimento delle mansioni, si limitava a predisporre provvedimenti di natura amministrativa, senza sottoscriverli e seguendo le direttive circa la redazione di tali provvedimenti che gli venivano impartite dai sui superiori gerarchici.
Trattasi, dunque, di mansioni ben riconducibili al livello ed alla qualifica contrattualmente pattuita, id est quella di livello B del CCNL Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie
Locali.
7 Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi dunque revocare l'ordinanza resa in data 26.11.2021 dal giudice precedentemente titolare con la quale era stata disposta C.T.U. contabile per il calcolo delle differenze retributive spettanti, sull'evidente presupposto, non condiviso da questo giudice per le ragioni sopra rassegnate, che fosse stata raggiunta la prova dell'espletamento di mansioni superiori alla stregua della normativa di riferimento.
Né può trovare accoglimento la domanda azionata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Innanzitutto poiché difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido e efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività.
Nella fattispecie in esame, di contro, sussiste un titolo giuridico valido ed efficace costituito dal rapporto di lavoro di pubblico impiego, nel cui ambito si è svolta la prestazione di cui si chiede l'indennizzo.
A ciò aggiungasi inoltre che, atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, quest'ultimo non è riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V
Sent., 13/04/2012, n. 2094 e Cons. Stato Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 1987).
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [scaglione: euro 5.200,00 –
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte ricorrente.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte ricorrente, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Gela il 06.03.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
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