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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa ZA Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4300/2019 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. ), esidente in Parte_1 C.F._1
Castello di Cisterna alla Via Gramsci n. 8 D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to
CANZERLO FRANCO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FICO MARIO, presso il cui studio ha eletto domicilio;
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1 luglio 2019, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 01.05.2004 in Casalnuovo di Napoli Controparte_1
(NA), rappresentando che dalla suddetta unione sono nati due figli (26.08.2007) e Per_1 Per_2
(12.10.2011) e che la separazione personale dei coniugi era stata dichiarata con sentenza, divenuta cosa giudicata, del 07.11.2017 dal Tribunale di Nola. Chiedeva di confermare, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, le statuizioni di cui alla separazione in ordine al regime di affido dei figli ma richiedeva la modifica dei provvedimenti economici, rappresentando un peggioramento delle proprie condizioni dal momento della separazione.
ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori e e di confermare le Per_1 Per_2 statuizioni economiche assunte in sede di separazione.
Con ordinanza del 17.09.2021 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti dal Giudice delegato a funzioni presidenziali, il quale riduceva il mantenimento dovuto dal e modificava Pt_1 parzialmente il diritto di visita, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore. Ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di stato, con sentenza del 15.07.2021 n. 1400/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi sul ruolo per le ulteriori domande. Disposti gli accertamenti patrimoniali mediante Guardia di Finanza in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi, all'udienza fissata in modalità cartolare in data 11.11.2024, lette le note, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Dunque, il thema decidendum della presente controversia, considerata l'intervenuta sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio, afferisce alla determinazione delle questioni concernenti i figli minori e e alle statuizioni economiche connesse. Per_1 Per_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio, come precedentemente evidenziato, sono nati i figli (n. 26.08.2007) e Per_1 Per_2
(n. 12.10.2011).
2 Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis e
337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ. 27591/2021; Cass. civ., 6535/2019;
Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come già previsto in sede di separazione: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Non può trovare in questa sede accoglimento la richiesta della resistente in merito all'affido esclusivo, non potendo la sottrazione agli obblighi di mantenimento costituire l'unica ragione su cui fondare la deroga al regime della bigenitorialità tale da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr.
Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15815). Del resto, in senso contrario alla domanda di affido esclusivo depongono le relazioni dei Servizi Sociali in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità pur intrapresi dal le quali denotano buone competenze genitoriali, pur non ignorandosi la Pt_1
3 difficoltà di comunicazione nel rapporto con la primogenita.
Tanto è sufficiente per rigettare quanto richiesto in via riconvenzionale dalla resistente.
2) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Con riguardo al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene congruo prevedere diritto di visita libero rispetto a prossima alla maggiore età. Per_1
Il potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità già previste in sede di Pt_1 Per_2 separazione, così come parzialmente modificate dall'ordinanza presidenziale: due giorni a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 22.00; nei weekend, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto, in tutti i casi prelevando il minore dall'abitazione della madre e accompagnandolo sempre presso la stessa abitazione.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – ciascun festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In base alle dichiarazioni rese in udienza e della documentazione agli atti di causa, il Collegio ritiene congrua la rimodulazione già effettuata in fase presidenziale, prevedendosi la corresponsione pari ad €
400,00.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei minori, 4 risultando inevitabilmente incrementate le relative esigenze e le spese per il loro mantenimento (cfr.
Cass. civ., Sez. I, n. 17055 del 3.08.2007), nonché del tempo di permanenza dei minori presso il padre che risultano molto ridotti nel caso di Per_1
In ordine alle risorse economiche del occorre evidenziare che dalla relazione della Guardia di Pt_1
Finanza (depositata in atti il 02.05.2022) risulta una situazione di sostanziale equivalenza sotto il profilo reddituale tra i due genitori e non emergono dati significativi per una modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, il quale aveva già rilevato la circostanza sopravvenuta consistente nella nascita di un nuovo figlio del e la presumibile esiguità delle sue entrate. Tenuto conto dei Pt_1 tempi di permanenza dei minori presso il padre (molto ridotti nel caso di e delle crescenti Per_1 esigenze degli stessi, nonché della percezione al 50% di ciascun genitore dell'Assegno Unico, non risulterebbe giustificata un'ulteriore diminuzione di quanto già disposto in sede presidenziale e va confermato l'obbligo del di versare a entro il 5 di ogni mese, la somma di Pt_1 Controparte_1
€ 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
Il Collegio, a modifica delle condizioni di separazione, dispone che entrambi i genitori siano tenuti alle spese straordinarie al 50%, ove urgenti, giustificate e documentate, in base a quanto previsto dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola.
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Affida congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
➢ Dispone che il diritto di visita paterno nei confronti dei minori e si svolga Per_1 Per_2 secondo le modalità indicate in parte motiva.
5 ➢ Determina in € 400,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per i minori e che dovrà versare entro il 5 di Per_1 Per_2 Parte_1 ogni mese a Controparte_1
➢ Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, contratte nell'interesse dei minori, ove concordate, documentate o urgenti.
➢ Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa ZA Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa ZA Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4300/2019 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. ), esidente in Parte_1 C.F._1
Castello di Cisterna alla Via Gramsci n. 8 D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to
CANZERLO FRANCO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FICO MARIO, presso il cui studio ha eletto domicilio;
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1 luglio 2019, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 01.05.2004 in Casalnuovo di Napoli Controparte_1
(NA), rappresentando che dalla suddetta unione sono nati due figli (26.08.2007) e Per_1 Per_2
(12.10.2011) e che la separazione personale dei coniugi era stata dichiarata con sentenza, divenuta cosa giudicata, del 07.11.2017 dal Tribunale di Nola. Chiedeva di confermare, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, le statuizioni di cui alla separazione in ordine al regime di affido dei figli ma richiedeva la modifica dei provvedimenti economici, rappresentando un peggioramento delle proprie condizioni dal momento della separazione.
ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori e e di confermare le Per_1 Per_2 statuizioni economiche assunte in sede di separazione.
Con ordinanza del 17.09.2021 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti dal Giudice delegato a funzioni presidenziali, il quale riduceva il mantenimento dovuto dal e modificava Pt_1 parzialmente il diritto di visita, rimettendo le parti dinanzi al Giudice istruttore. Ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di stato, con sentenza del 15.07.2021 n. 1400/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi sul ruolo per le ulteriori domande. Disposti gli accertamenti patrimoniali mediante Guardia di Finanza in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi, all'udienza fissata in modalità cartolare in data 11.11.2024, lette le note, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Dunque, il thema decidendum della presente controversia, considerata l'intervenuta sentenza dichiarativa degli effetti civili del matrimonio, afferisce alla determinazione delle questioni concernenti i figli minori e e alle statuizioni economiche connesse. Per_1 Per_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio, come precedentemente evidenziato, sono nati i figli (n. 26.08.2007) e Per_1 Per_2
(n. 12.10.2011).
2 Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis e
337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ. 27591/2021; Cass. civ., 6535/2019;
Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come già previsto in sede di separazione: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Non può trovare in questa sede accoglimento la richiesta della resistente in merito all'affido esclusivo, non potendo la sottrazione agli obblighi di mantenimento costituire l'unica ragione su cui fondare la deroga al regime della bigenitorialità tale da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali (cfr.
Cass. civ., 17 maggio 2022 n. 15815). Del resto, in senso contrario alla domanda di affido esclusivo depongono le relazioni dei Servizi Sociali in merito ai percorsi di sostegno alla genitorialità pur intrapresi dal le quali denotano buone competenze genitoriali, pur non ignorandosi la Pt_1
3 difficoltà di comunicazione nel rapporto con la primogenita.
Tanto è sufficiente per rigettare quanto richiesto in via riconvenzionale dalla resistente.
2) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Con riguardo al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene congruo prevedere diritto di visita libero rispetto a prossima alla maggiore età. Per_1
Il potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità già previste in sede di Pt_1 Per_2 separazione, così come parzialmente modificate dall'ordinanza presidenziale: due giorni a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 22.00; nei weekend, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernotto, in tutti i casi prelevando il minore dall'abitazione della madre e accompagnandolo sempre presso la stessa abitazione.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – ciascun festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In base alle dichiarazioni rese in udienza e della documentazione agli atti di causa, il Collegio ritiene congrua la rimodulazione già effettuata in fase presidenziale, prevedendosi la corresponsione pari ad €
400,00.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei minori, 4 risultando inevitabilmente incrementate le relative esigenze e le spese per il loro mantenimento (cfr.
Cass. civ., Sez. I, n. 17055 del 3.08.2007), nonché del tempo di permanenza dei minori presso il padre che risultano molto ridotti nel caso di Per_1
In ordine alle risorse economiche del occorre evidenziare che dalla relazione della Guardia di Pt_1
Finanza (depositata in atti il 02.05.2022) risulta una situazione di sostanziale equivalenza sotto il profilo reddituale tra i due genitori e non emergono dati significativi per una modifica del provvedimento assunto in sede presidenziale, il quale aveva già rilevato la circostanza sopravvenuta consistente nella nascita di un nuovo figlio del e la presumibile esiguità delle sue entrate. Tenuto conto dei Pt_1 tempi di permanenza dei minori presso il padre (molto ridotti nel caso di e delle crescenti Per_1 esigenze degli stessi, nonché della percezione al 50% di ciascun genitore dell'Assegno Unico, non risulterebbe giustificata un'ulteriore diminuzione di quanto già disposto in sede presidenziale e va confermato l'obbligo del di versare a entro il 5 di ogni mese, la somma di Pt_1 Controparte_1
€ 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
Il Collegio, a modifica delle condizioni di separazione, dispone che entrambi i genitori siano tenuti alle spese straordinarie al 50%, ove urgenti, giustificate e documentate, in base a quanto previsto dal
Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola.
4) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Affida congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
➢ Dispone che il diritto di visita paterno nei confronti dei minori e si svolga Per_1 Per_2 secondo le modalità indicate in parte motiva.
5 ➢ Determina in € 400,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per i minori e che dovrà versare entro il 5 di Per_1 Per_2 Parte_1 ogni mese a Controparte_1
➢ Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, contratte nell'interesse dei minori, ove concordate, documentate o urgenti.
➢ Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa ZA Barbalucca
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