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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1545/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1545/2025, promossa con ricorso depositato il 16/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Giulia Puerari
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv. Riccardo Gattone e Guido Mario Mella
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caltanissetta (CL), in data 10 agosto 1977 (anno 1977, atto n. 329, parte II, serie A)
pagina 1 di 9 separati con sentenza n. 1034/24 pubblicata il 05.12.2024 (passata in giudicato il 05.06.2025).
con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...] a [...]; Persona_1
, nata il [...] a [...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, così che residuano da regolare esclusivamente questioni economiche e patrimoniali relative agli immobili in comproprietà, che le parti hanno inteso disciplinare in dettaglio secondo gli specifici impegni assunti nell'ambito della procedura di mediazione n. 493/2022 conclusa presso l'Organismo di
Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Varese, con verbale di conciliazione
9.04.2025 (cfr. doc. 10), a cui le parti fanno integrale richiamo e che viene qui integralmente trascritto:
“ACCORDO DI CONCILIAZIONE IN SEDE DI MEDIAZIONE
Nella procedura di mediazione n. 493/2022 avanti l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Varese – Mediatore Avv. Alessandro Zanzi
Tra i signori
, nata a [...] il [...], res. in Varese, Via Palmieri 30, c.f. Parte_2
, assistita dagli avv.ti Riccardo Gattone e Guido M. Mella, del Foro di C.F._3
Milano, con studio in Milano, Via Alfredo Oriani 2, pec e Email_1 Email_2
e
, nato a [...], il [...], res. in Varese, Via Palmieri 30, Parte_1
c.f. , assistito dall'avv. Giulia Puerari del Foro di Varese, con studio C.F._4
in Varese, via Dandolo n. 10; pec: Email_3
Premesso che:
a) I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 10.08.1977, scegliendo quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni.
pagina 2 di 9 b) Le parti sono comproprietarie del compendio immobiliare sito in Varese, Via
Palmieri 30 (raffigurato nella planimetria – All. 1 e All. 2), composto dalle seguenti unità intestate in proprietà di comunione legale nella quota del 50% a Parte_1
e censite al Catasto Fabbricati di Varese sez. urb. LI, Foglio
[...] Parte_2
3:
Part 925 sub 501 appartamento p. primo sud sopra officina;
Part 925 sub 502 appartamento p. primo nord sopra officina;
Part 925 sub 504 appartamento p. terra ovest;
Part 925 sub 505 appartamento p. terra est;
Part 925 sub 508 appartamento piano primo con terrazzi;
Part 925 sub 509 appartamento piano secondo / sottotetto;
Part 925 sub 510 autorimessa interrata;
Part 925 sub 511 auto officina piano terra;
Part 925 terreno ente urbano a contorno.
Relativamente al Catasto Terreni, oltre all'area urbana sopra indicata, fanno parte del compendio i seguenti mappali Foglio 9:
1669 (semin arbor mq 260);
1720 (semin arbor mq 140).
Nello specifico il compendio immobiliare è così composto: due corpi di fabbrica in aderenza disposti su due livelli fuori terra oltre a sottotetto. Il corpo sud (identificato nella planimetria allegata quale “Fabbricato A”) presenta due appartamenti, bilocali, con accesso dal cortile lato nord, appartamento al piano primo e appartamento al piano mansarda con accesso da passo carraio di Via Palmieri oltre a portico e scale interne. Il corpo nord (identificato nella planimetria allegata quale “Fabbricato B”) è costituito da una auto-officina al piano terra con accesso dal passo carraio di Via Palmieri e n. 2 appartamenti al piano primo con accesso da scala esterna e da cancello c/o cortile lato nord. Nell'area cortile è presente una autorimessa interrata con accesso da passo carraio via Palmieri, cortile pavimentato e rampa. A contorno è presente un ampio cortile in parte pavimentato ad autobloccanti e in parte a giardino, interamente recintato, il tutto come descritto in dettaglio a seguito. All'interno dell'area cortile
(mapp 925 ente urbano) con riferimento alla Pratica edilizia 844/2015 sono presenti:
- n. 1 posto auto asservito ad uso pubblico (dim.
2.50x5.00) art. 8 co.
5-6 PdR PGT vigente attribuito con atto unilaterale d'obbligo del 30/11/2015 nota di trascrizione pagina 3 di 9 RG 17963 RP 12462;
- n. 1 posto auto privato come da verifica art. 8 co. 9 PdR PGT vigente correlato alla attività produttiva;
- n. 4 posti auto esterni (mapp. 925, Sub 511 ex 503);
- n. 1 posto auto identificato in prossimità della rampa di accesso all'autorimessa interrata di cui al sub. 510.
c) Le unità immobiliari in oggetto risultano pervenute alle parti a mezzo di atto di compravendita a firma del Notaio in Gallarate, trascritta a Varese il Per_3
29/04/1983 (ante ventennio) Rp 3731, Rg 4651;
d) Con sentenza n. 1034/2024 emessa in data 14/11/2024 e pubblicata in data
5/12/2024 nel procedimento per separazione giudiziale n. 651/2022 R.G., poi oggetto di correzione dell'errore materiale con decreto ex artt. 287 e ss. c.p.c. del 3.02.2025, il
Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
Tutto quanto sopra premesso e ritenute le premesse parte integrante del presente accordo, le parti, nell'ambito del presente procedimento di mediazione, tenuto anche conto della comune intenzione di depositare quanto prima ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili dal matrimonio (che viene sottoscritto contestualmente al presente atto) e di procedere alla divisione del patrimonio in comproprietà, in spirito di risoluzione bonaria e in via definitiva di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, con gli impegni di esecuzione precisati nelle clausole seguenti,
CONVENGONO E Controparte_1
1) Attribuzione degli immobili.
A seguito di valutazione peritale, i coniugi si impegnano a provvedere alla divisione degli immobili oggetto della pendente comunione, nei seguenti termini:
1.a) al sig. verranno assegnate le seguenti unità immobiliari: Parte_1
sub 508 appartamento al piano primo del corpo sud;
sub 510 Autorimessa seminterrata;
sub 505 appartamento al piano terra del corpo sud;
sub 504 appartamento al piano terra del corpo sud;
n° 2 posti auto cortile contrassegnati quali P6 e P7 (cfr. planimetria all.1);
1.b) alla sig.ra verranno assegnate le seguenti unità immobiliari: Parte_2
sub 509 appartamento/mansarda al piano secondo/sottotetto del corpo sud;
pagina 4 di 9 sub 511 Officina;
sub 501 appartamento trilocale al piano primo del corpo nord;
sub 502 appartamento bilocale al piano primo del corpo nord;
n° 3 posti auto cortile contrassegnati quali P3 – P4 – P5 (cfr. all. 1);
1.c) Le parti identificano nello specifico i subalterni oggetto della divisione:
Sub 501: appartamento posto al piano primo del corpo nord (lato sud) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, a mezzo di scala esterna che immette in ingresso comune ad (sub 502). Si CP_2
compone di cucina, n. 2 bagni disimpegnati, soggiorno, camera.
Sub 502: appartamento posto al piano primo del corpo nord (lato nord) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, a mezzo di scala esterna che immette in ingresso comune ad A.U.I. (sub 501). Si compone di soggiorno con angolo cottura, bagno disimpegnato e camera.
Sub 504: appartamento posto al piano terra del corpo sud (lato ovest) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri.
Si compone di camera, tinello/cucina, bagno e guardaroba.
Sub 505: appartamento posto al piano terra del corpo sud (lato est) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri.
Si compone di soggiorno, camera e nell'appendice lato est di ripostiglio, disimpegno e bagno.
Sub 508: appartamento posto al piano primo del corpo sud (pianta completa tranne vano scale comune ai sub 508 e 509) con accesso pedonale da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, e accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503) e successivamente portico, androne e scale comuni ai sub 508 e 509. Si compone di soggiorno, due camere, cucina abitabile, due bagni, grande terrazza fronte sud e piccolo terrazzo lato est, oltre a cantina al piano interrato.
Sub 509: appartamento posto al piano secondo/sottotetto mansardato del corpo sud pagina 5 di 9 (pianta completa tranne vano scale comune ai sub 508 e 509), con accesso pedonale da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, e accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e
511 (già 503) e successivamente portico, androne e scale comuni ai sub 508 e 509.
Si compone di soggiorno, due camere, cucina abitabile, due bagni, ripostiglio.
Sub 510: autorimessa interrata con relativa rampa e con accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503).
Sub 511: autofficina posta al piano terra del corpo nord, con accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503), e con secondo accesso pedonale su via Vigevano. Si compone di locale unico auto- officina, spogliatoio, ufficio e servizio, con uso della parte esterna compresa tra il fabbricato e il limite della recinzione su via Vigevano.
1.2) Le sottoscritte parti si impegnano fin da ora a riprodurre integralmente il contenuto del presente accordo divisionale con atto da stipularsi a ministero di notaio, al fine di renderlo opponibile erga omnes, a tal fine impegnandosi a stipulare tale atto presso lo studio del
Notaio (con studio in Gavirate, Via Marsala 1) entro 30 giorni dal positivo esito delle Per_4 pratiche di sanatoria già demandate all'Arch. Spese notarili in parti uguali Persona_5
fra i condividenti.
1.3) Per quanto concerne i posti auto oggetto di assegnazione come sopra previsto ai punti
1.a) e 1.b), le parti si impegnano vicendevolmente fin da ora a formalizzare, a semplice richiesta di una delle due, gli eventuali atti di frazionamento che si richiedessero per identificare catastalmente i singoli posti auto, a spese della parte nel cui interesse viene eseguito l'atto di frazionamento.
2) Beni comuni.
Per i beni che rimarranno di proprietà comune, le parti hanno demandato incarico (con costi da ripartire al 50% ciascuno) all'Arch. di redigere regolamento per la Persona_5 gestione, la manutenzione, l'uso e l'utilizzo delle parti comuni (All. 3), con relative tabelle millesimali (All. 4), che sottoscrivono contestualmente al presente accordo.
A seguito della divisione come sopra tra le parti pattuita al punto 1) resta altresì inteso tra le sottoscritte parti che:
i) La cubatura residua, ove ve ne fosse, rimarrà di proprietà comune;
ii) Le aree a verde del compendio immobiliare rimarranno di proprietà comune;
pagina 6 di 9 iii) Il piazzale/Cortile pavimentati e le relative aree di accesso da via Palmieri resteranno di proprietà comune soltanto ai seguenti sub: 508; 509; 510 e 511 (già 503);
iv) Il portico coperto, l'androne di accesso e il vano scala rimarranno di proprietà comune ai soli sub 508 e 509;
v) Il cortile di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, resterà di proprietà comune soltanto ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505;
508 e 509.
3) Conguaglio e compensazione spese.
A fronte della divisione del compendio comune, come sopra meglio indicato, il Signor si obbliga a riconoscere la somma di € 15.546,00 a titolo di conguaglio per Parte_1
la differenza dei valori dei beni immobili a lui assegnati, rispetto al valore di quelli assegnati alla signora . Pt_2
Tale somma verrà pagata contestualmente all'atto di divisione a mezzo assegno circolare, previa deduzione di quanto dovuto dalla sig.ra in favore del sig. a titolo di Pt_2 Pt_1
spese legali come da sentenza n. 1034/2024; per quote canoni di affitto, nonché per rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute per gestione, manutenzioni, sostituzioni e riparazioni nel compendio immobiliare comune, espressamente riconosciute dalle parti nell'importo di €
4.721,60, sino alla data del 31.01.2025.
Pertanto, operata la compensazione di cui sopra, le parti stabiliscono che l'importo dovuto dal sig. alla data del 31.01.2025 in favore della signora a titolo di conguaglio Pt_1 Pt_2 dei differenti valori immobiliari è pari ad € 10.824,40, fermi ulteriori conguagli in relazione agli affitti e alle spese di gestione/manutenzione, maturati e maturandi, che verranno opportunamente considerati dal giorno 1.02.2025 sino alla data dell'atto pubblico di divisione.
4) Locazioni.
Sino alla assegnazione ovvero alla divisione del compendio immobiliare e, quindi, sino alla sottoscrizione dell'atto notarile, la gestione delle locazioni degli appartamenti sarà lasciata inalterata, ovvero continuerà a valere l'accordo intervenuto tra le parti del 16.10.2017, con la suddivisione dei ricavi con le percentuali già determinate (id est il 45% a favore del signor e il 55% in favore della signora ). Pt_1 Pt_2
5) Opere e sanatorie.
Le parti hanno già conferito incarico all'Arch. per la verifica della Persona_5
pagina 7 di 9 situazione complessiva del compendio immobiliare e per la predisposizione di tutte le pratiche di sanatoria necessarie anche al fine del rogito notarile.
Tutte le spese, i costi, gli oneri e le sanzioni relative a tali pratiche, nonché quelli inerenti alle opere (murarie, impiantistiche, componentistiche, ecc.) propedeutiche e indispensabili alla regolarizzazione degli immobili, ivi compresi i compensi dei tecnici incaricati, verranno corrisposti dalle parti in misura del 50% ciascuna.
6) . CP_3
Le parti, a definizione di ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro intercorso, sottoscrivono contestualmente al presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui vengono trascritti i reciproci impegni assunti dalle parti con il presente accordo;
ricorso che le parti si impegnano a depositare presso il Tribunale di
Varese entro il giorno 30.04.2025.
7) Termini.
I termini di cui alle clausole n. 1.2) e 6) sono espressamente determinati dalle parti come essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.”
Tutto ciò premesso, i signori e come sopra rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dai rispettivi difensori, congiuntamente
CHIEDONO che codesto Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 898/1970, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia così disporre:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.08.1977, presso la Chiesa parrocchiale Regina Pacis di Caltanissetta, trascritto nel
– atto n. 329, parte II, serie A, anno 1977, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nel
Comune di residenza;
B) dare atto che i ricorrenti – economicamente autosufficienti – convengono a complessiva definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, le condizioni di cui sopra e quelle dettagliatamente espresse nel verbale di conciliazione in sede di mediazione (n.
493/2022 OCF Varese – doc. 10) e che con l'esatta esecuzione degli impegni reciprocamente assunti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
C) Le spese legali inerenti il presente procedimento vengono integralmente compensate tra le pagina 8 di 9 parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
10.08.1977, in Caltanissetta (CL), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta (anno 1977, atto n. 329, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 9 di 9
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1545/2025, promossa con ricorso depositato il 16/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Giulia Puerari
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv. Riccardo Gattone e Guido Mario Mella
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caltanissetta (CL), in data 10 agosto 1977 (anno 1977, atto n. 329, parte II, serie A)
pagina 1 di 9 separati con sentenza n. 1034/24 pubblicata il 05.12.2024 (passata in giudicato il 05.06.2025).
con i seguenti figli maggiorenni:
nato il [...] a [...]; Persona_1
, nata il [...] a [...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, così che residuano da regolare esclusivamente questioni economiche e patrimoniali relative agli immobili in comproprietà, che le parti hanno inteso disciplinare in dettaglio secondo gli specifici impegni assunti nell'ambito della procedura di mediazione n. 493/2022 conclusa presso l'Organismo di
Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Varese, con verbale di conciliazione
9.04.2025 (cfr. doc. 10), a cui le parti fanno integrale richiamo e che viene qui integralmente trascritto:
“ACCORDO DI CONCILIAZIONE IN SEDE DI MEDIAZIONE
Nella procedura di mediazione n. 493/2022 avanti l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Varese – Mediatore Avv. Alessandro Zanzi
Tra i signori
, nata a [...] il [...], res. in Varese, Via Palmieri 30, c.f. Parte_2
, assistita dagli avv.ti Riccardo Gattone e Guido M. Mella, del Foro di C.F._3
Milano, con studio in Milano, Via Alfredo Oriani 2, pec e Email_1 Email_2
e
, nato a [...], il [...], res. in Varese, Via Palmieri 30, Parte_1
c.f. , assistito dall'avv. Giulia Puerari del Foro di Varese, con studio C.F._4
in Varese, via Dandolo n. 10; pec: Email_3
Premesso che:
a) I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 10.08.1977, scegliendo quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni.
pagina 2 di 9 b) Le parti sono comproprietarie del compendio immobiliare sito in Varese, Via
Palmieri 30 (raffigurato nella planimetria – All. 1 e All. 2), composto dalle seguenti unità intestate in proprietà di comunione legale nella quota del 50% a Parte_1
e censite al Catasto Fabbricati di Varese sez. urb. LI, Foglio
[...] Parte_2
3:
Part 925 sub 501 appartamento p. primo sud sopra officina;
Part 925 sub 502 appartamento p. primo nord sopra officina;
Part 925 sub 504 appartamento p. terra ovest;
Part 925 sub 505 appartamento p. terra est;
Part 925 sub 508 appartamento piano primo con terrazzi;
Part 925 sub 509 appartamento piano secondo / sottotetto;
Part 925 sub 510 autorimessa interrata;
Part 925 sub 511 auto officina piano terra;
Part 925 terreno ente urbano a contorno.
Relativamente al Catasto Terreni, oltre all'area urbana sopra indicata, fanno parte del compendio i seguenti mappali Foglio 9:
1669 (semin arbor mq 260);
1720 (semin arbor mq 140).
Nello specifico il compendio immobiliare è così composto: due corpi di fabbrica in aderenza disposti su due livelli fuori terra oltre a sottotetto. Il corpo sud (identificato nella planimetria allegata quale “Fabbricato A”) presenta due appartamenti, bilocali, con accesso dal cortile lato nord, appartamento al piano primo e appartamento al piano mansarda con accesso da passo carraio di Via Palmieri oltre a portico e scale interne. Il corpo nord (identificato nella planimetria allegata quale “Fabbricato B”) è costituito da una auto-officina al piano terra con accesso dal passo carraio di Via Palmieri e n. 2 appartamenti al piano primo con accesso da scala esterna e da cancello c/o cortile lato nord. Nell'area cortile è presente una autorimessa interrata con accesso da passo carraio via Palmieri, cortile pavimentato e rampa. A contorno è presente un ampio cortile in parte pavimentato ad autobloccanti e in parte a giardino, interamente recintato, il tutto come descritto in dettaglio a seguito. All'interno dell'area cortile
(mapp 925 ente urbano) con riferimento alla Pratica edilizia 844/2015 sono presenti:
- n. 1 posto auto asservito ad uso pubblico (dim.
2.50x5.00) art. 8 co.
5-6 PdR PGT vigente attribuito con atto unilaterale d'obbligo del 30/11/2015 nota di trascrizione pagina 3 di 9 RG 17963 RP 12462;
- n. 1 posto auto privato come da verifica art. 8 co. 9 PdR PGT vigente correlato alla attività produttiva;
- n. 4 posti auto esterni (mapp. 925, Sub 511 ex 503);
- n. 1 posto auto identificato in prossimità della rampa di accesso all'autorimessa interrata di cui al sub. 510.
c) Le unità immobiliari in oggetto risultano pervenute alle parti a mezzo di atto di compravendita a firma del Notaio in Gallarate, trascritta a Varese il Per_3
29/04/1983 (ante ventennio) Rp 3731, Rg 4651;
d) Con sentenza n. 1034/2024 emessa in data 14/11/2024 e pubblicata in data
5/12/2024 nel procedimento per separazione giudiziale n. 651/2022 R.G., poi oggetto di correzione dell'errore materiale con decreto ex artt. 287 e ss. c.p.c. del 3.02.2025, il
Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
Tutto quanto sopra premesso e ritenute le premesse parte integrante del presente accordo, le parti, nell'ambito del presente procedimento di mediazione, tenuto anche conto della comune intenzione di depositare quanto prima ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili dal matrimonio (che viene sottoscritto contestualmente al presente atto) e di procedere alla divisione del patrimonio in comproprietà, in spirito di risoluzione bonaria e in via definitiva di ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale, con gli impegni di esecuzione precisati nelle clausole seguenti,
CONVENGONO E Controparte_1
1) Attribuzione degli immobili.
A seguito di valutazione peritale, i coniugi si impegnano a provvedere alla divisione degli immobili oggetto della pendente comunione, nei seguenti termini:
1.a) al sig. verranno assegnate le seguenti unità immobiliari: Parte_1
sub 508 appartamento al piano primo del corpo sud;
sub 510 Autorimessa seminterrata;
sub 505 appartamento al piano terra del corpo sud;
sub 504 appartamento al piano terra del corpo sud;
n° 2 posti auto cortile contrassegnati quali P6 e P7 (cfr. planimetria all.1);
1.b) alla sig.ra verranno assegnate le seguenti unità immobiliari: Parte_2
sub 509 appartamento/mansarda al piano secondo/sottotetto del corpo sud;
pagina 4 di 9 sub 511 Officina;
sub 501 appartamento trilocale al piano primo del corpo nord;
sub 502 appartamento bilocale al piano primo del corpo nord;
n° 3 posti auto cortile contrassegnati quali P3 – P4 – P5 (cfr. all. 1);
1.c) Le parti identificano nello specifico i subalterni oggetto della divisione:
Sub 501: appartamento posto al piano primo del corpo nord (lato sud) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, a mezzo di scala esterna che immette in ingresso comune ad (sub 502). Si CP_2
compone di cucina, n. 2 bagni disimpegnati, soggiorno, camera.
Sub 502: appartamento posto al piano primo del corpo nord (lato nord) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, a mezzo di scala esterna che immette in ingresso comune ad A.U.I. (sub 501). Si compone di soggiorno con angolo cottura, bagno disimpegnato e camera.
Sub 504: appartamento posto al piano terra del corpo sud (lato ovest) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri.
Si compone di camera, tinello/cucina, bagno e guardaroba.
Sub 505: appartamento posto al piano terra del corpo sud (lato est) con unico accesso da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri.
Si compone di soggiorno, camera e nell'appendice lato est di ripostiglio, disimpegno e bagno.
Sub 508: appartamento posto al piano primo del corpo sud (pianta completa tranne vano scale comune ai sub 508 e 509) con accesso pedonale da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, e accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503) e successivamente portico, androne e scale comuni ai sub 508 e 509. Si compone di soggiorno, due camere, cucina abitabile, due bagni, grande terrazza fronte sud e piccolo terrazzo lato est, oltre a cantina al piano interrato.
Sub 509: appartamento posto al piano secondo/sottotetto mansardato del corpo sud pagina 5 di 9 (pianta completa tranne vano scale comune ai sub 508 e 509), con accesso pedonale da cortile (comune ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505; 508 e 509) di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, e accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e
511 (già 503) e successivamente portico, androne e scale comuni ai sub 508 e 509.
Si compone di soggiorno, due camere, cucina abitabile, due bagni, ripostiglio.
Sub 510: autorimessa interrata con relativa rampa e con accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503).
Sub 511: autofficina posta al piano terra del corpo nord, con accesso pedonale e carraio su via Palmieri da area comune ai sub 508-509-510 e 511 (già 503), e con secondo accesso pedonale su via Vigevano. Si compone di locale unico auto- officina, spogliatoio, ufficio e servizio, con uso della parte esterna compresa tra il fabbricato e il limite della recinzione su via Vigevano.
1.2) Le sottoscritte parti si impegnano fin da ora a riprodurre integralmente il contenuto del presente accordo divisionale con atto da stipularsi a ministero di notaio, al fine di renderlo opponibile erga omnes, a tal fine impegnandosi a stipulare tale atto presso lo studio del
Notaio (con studio in Gavirate, Via Marsala 1) entro 30 giorni dal positivo esito delle Per_4 pratiche di sanatoria già demandate all'Arch. Spese notarili in parti uguali Persona_5
fra i condividenti.
1.3) Per quanto concerne i posti auto oggetto di assegnazione come sopra previsto ai punti
1.a) e 1.b), le parti si impegnano vicendevolmente fin da ora a formalizzare, a semplice richiesta di una delle due, gli eventuali atti di frazionamento che si richiedessero per identificare catastalmente i singoli posti auto, a spese della parte nel cui interesse viene eseguito l'atto di frazionamento.
2) Beni comuni.
Per i beni che rimarranno di proprietà comune, le parti hanno demandato incarico (con costi da ripartire al 50% ciascuno) all'Arch. di redigere regolamento per la Persona_5 gestione, la manutenzione, l'uso e l'utilizzo delle parti comuni (All. 3), con relative tabelle millesimali (All. 4), che sottoscrivono contestualmente al presente accordo.
A seguito della divisione come sopra tra le parti pattuita al punto 1) resta altresì inteso tra le sottoscritte parti che:
i) La cubatura residua, ove ve ne fosse, rimarrà di proprietà comune;
ii) Le aree a verde del compendio immobiliare rimarranno di proprietà comune;
pagina 6 di 9 iii) Il piazzale/Cortile pavimentati e le relative aree di accesso da via Palmieri resteranno di proprietà comune soltanto ai seguenti sub: 508; 509; 510 e 511 (già 503);
iv) Il portico coperto, l'androne di accesso e il vano scala rimarranno di proprietà comune ai soli sub 508 e 509;
v) Il cortile di forma triangolare posizionato a nord del compendio con cancello diretto su via Palmieri, resterà di proprietà comune soltanto ai seguenti sub: 501; 502; 504; 505;
508 e 509.
3) Conguaglio e compensazione spese.
A fronte della divisione del compendio comune, come sopra meglio indicato, il Signor si obbliga a riconoscere la somma di € 15.546,00 a titolo di conguaglio per Parte_1
la differenza dei valori dei beni immobili a lui assegnati, rispetto al valore di quelli assegnati alla signora . Pt_2
Tale somma verrà pagata contestualmente all'atto di divisione a mezzo assegno circolare, previa deduzione di quanto dovuto dalla sig.ra in favore del sig. a titolo di Pt_2 Pt_1
spese legali come da sentenza n. 1034/2024; per quote canoni di affitto, nonché per rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute per gestione, manutenzioni, sostituzioni e riparazioni nel compendio immobiliare comune, espressamente riconosciute dalle parti nell'importo di €
4.721,60, sino alla data del 31.01.2025.
Pertanto, operata la compensazione di cui sopra, le parti stabiliscono che l'importo dovuto dal sig. alla data del 31.01.2025 in favore della signora a titolo di conguaglio Pt_1 Pt_2 dei differenti valori immobiliari è pari ad € 10.824,40, fermi ulteriori conguagli in relazione agli affitti e alle spese di gestione/manutenzione, maturati e maturandi, che verranno opportunamente considerati dal giorno 1.02.2025 sino alla data dell'atto pubblico di divisione.
4) Locazioni.
Sino alla assegnazione ovvero alla divisione del compendio immobiliare e, quindi, sino alla sottoscrizione dell'atto notarile, la gestione delle locazioni degli appartamenti sarà lasciata inalterata, ovvero continuerà a valere l'accordo intervenuto tra le parti del 16.10.2017, con la suddivisione dei ricavi con le percentuali già determinate (id est il 45% a favore del signor e il 55% in favore della signora ). Pt_1 Pt_2
5) Opere e sanatorie.
Le parti hanno già conferito incarico all'Arch. per la verifica della Persona_5
pagina 7 di 9 situazione complessiva del compendio immobiliare e per la predisposizione di tutte le pratiche di sanatoria necessarie anche al fine del rogito notarile.
Tutte le spese, i costi, gli oneri e le sanzioni relative a tali pratiche, nonché quelli inerenti alle opere (murarie, impiantistiche, componentistiche, ecc.) propedeutiche e indispensabili alla regolarizzazione degli immobili, ivi compresi i compensi dei tecnici incaricati, verranno corrisposti dalle parti in misura del 50% ciascuna.
6) . CP_3
Le parti, a definizione di ogni rapporto personale e patrimoniale tra loro intercorso, sottoscrivono contestualmente al presente accordo, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui vengono trascritti i reciproci impegni assunti dalle parti con il presente accordo;
ricorso che le parti si impegnano a depositare presso il Tribunale di
Varese entro il giorno 30.04.2025.
7) Termini.
I termini di cui alle clausole n. 1.2) e 6) sono espressamente determinati dalle parti come essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.”
Tutto ciò premesso, i signori e come sopra rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dai rispettivi difensori, congiuntamente
CHIEDONO che codesto Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 898/1970, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia così disporre:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10.08.1977, presso la Chiesa parrocchiale Regina Pacis di Caltanissetta, trascritto nel
– atto n. 329, parte II, serie A, anno 1977, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nel
Comune di residenza;
B) dare atto che i ricorrenti – economicamente autosufficienti – convengono a complessiva definizione e regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, le condizioni di cui sopra e quelle dettagliatamente espresse nel verbale di conciliazione in sede di mediazione (n.
493/2022 OCF Varese – doc. 10) e che con l'esatta esecuzione degli impegni reciprocamente assunti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.
C) Le spese legali inerenti il presente procedimento vengono integralmente compensate tra le pagina 8 di 9 parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
10.08.1977, in Caltanissetta (CL), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta (anno 1977, atto n. 329, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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