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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/04/2025, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 assunta in decisione in data 06.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, via Archimede n. 97, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
PROF. AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Nicolò d'Elia e Melissa Cusinatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli anzidetti procuratori in Milano, Galleria Passarella n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
E
PROF. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via dei Bossi n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto oggetto: responsabilità professionale. conclusioni: come da foglio di precisazione delle conclusioni, e precisamente
“In via istruttoria ammettere le prove articolate, in via diretta e contraria, nella Parte_1
II e nella II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; - Nel merito così decidere:
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti per gli addebiti mossi e per l'effetto 2. condannare il Prof.
e il Prof. in solido e/o pro quota in relazione alle rispettive CP_1 Controparte_2 accertande responsabilità, a risarcire i danni patiti da per i fatti di cui in narrativa e Parte_1
1 quindi a corrispondere a la somma di euro 23.770.437,69, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”;
Prof. Avv. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione,
CP_1 deduzione o istanza respinta, così giudicare: Nel merito: In via principale: - respingere le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa in atti;
- disattendere e respingere le domande tutte ex adverso formulate nei confronti del Prof. da qualsivoglia parte in causa, ivi inclusa la domanda svolta in
CP_1 via subordinata dall'altro convenuto Prof. di condanna anche in via di regresso Controparte_2 nei confronti del Prof. in quanto prive di ogni fondamento fattuale e giuridico e non provate. In
CP_1 subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e nella misura in cui si accertasse una partecipazione del Prof. ai fatti causativi dei presunti danni
CP_1 lamentati da parte attrice: - accertare e dichiarare la diversa graduazione delle responsabilità del Prof.
e del Prof. e dei conseguenti danni, con condanna anche in via di regresso del Prof. CP_1 CP_2 CP_2
a versare/rifondere al Prof. secondo la rispettiva quota di responsabilità, quanto eventualmente CP_1 corrisposto dal medesimo Prof. a in ottemperanza all'obbligo solidale ex art. CP_1 Parte_1
2055 c.c.; - in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del danno ex art. 1227 c.c., con i conseguenti provvedimenti in punto di diminuzione dell'altrettanto presunto risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate. In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte. Con la più ampia riserva di ogni consentita domanda, eccezione, conclusione nonché deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al
15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori come per legge”;
Prof. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, Controparte_2 conclusione ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte dalla confronti del Prof. in quanto integralmente infondate in Parte_1 Controparte_2 fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche in parte, delle domande attoree nei confronti del Prof. accertare e dichiarare la quota Controparte_2 di responsabilità a quest'ultimo direttamente imputabile rispetto alla quota di responsabilità del Prof. in proporzione delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, con condanna anche CP_1 in via di regresso del Prof. rifondere al Prof. secondo la rispettiva quota di responsabilità, CP_1 CP_2 quanto eventualmente corrisposto dal medesimo Prof. alla in ottemperanza CP_2 Parte_1 all'obbligo solidale ex art. 2055 c.c.; In ogni caso: accertare e dichiarare il concorso di colpa della
[...] nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., con i conseguenti provvedimenti in punto Parte_1 di diminuzione dell'altrettanto presunto risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle
2 conseguenze derivate. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: L'esponente chiede a codesto Ill.mo Giudice di ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa agli atti di Parte_1 rinuncia al processo tributario da parte della per gli avvisi di accertamento Parte_1
TJB030300268/2015 e TJB030300273/2015. Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammessi
(anche solo parzialmente) i capitoli di prova formulati dalla si insiste per Parte_1
l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova contraria come formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. ritualmente depositata e da intendersi qui integralmente trascritta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il Prof. Avv. e il Prof. per CP_1 Controparte_2 ivi sentire accertare la responsabilità professionale degli stessi nello svolgimento di attività di assistenza in ambito fiscale con conseguente condanna dei convenuti, in solido e/o pro quota, al risarcimento dei danni quantificati in complessivi 23.770.437,69, o nella maggiore o minore somma oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- in data 04.1.2016 alla società erano stati notificati, su istanza Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, due distinti avvisi di accertamento, e segnatamente: (i)
l'Avviso n. TJB030300268/2015 emesso dall'Agenzia
[...]
relativo all'anno di imposta 2009, nel quale si Controparte_3 riferiva dell'avvenuto accertamento di un maggior reddito imponibile per euro
6.076.387,63, una maggiore IRES per euro 1.671.007,00, maggiori operazioni imponibili per euro 70.886.525,00, una maggiore IVA per euro 14.646.851,89, un maggior valore della produzione netta pari a euro 6.076.387,63 e una maggiore IRAP per euro 292.882, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
22.285.218,63 (cfr. all. 1. - Fascicolo di parte attrice); (ii) l'Avviso n. TJB030300273/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi
Contribuenti, relativo all'anno di imposta 2010, in virtù del quale erano stati accertati CP_ un maggior reddito imponibile per euro 2.931.563,46, una maggiore per euro
806.180,00, una maggiore Iva per euro 557.660,22, un maggior valore della produzione netta pari ad euro 2.931.563,46 e una maggiore Irap per euro 1.447.800,00 (all. n. 2-
Fascicolo di parte attrice);
- con email del 04.01.2016 (all.to n. 3) il legale rappresentante di Controparte_5 aveva inoltrato al Prof. gli avvisi di accertamento in
[...] CP_1 questione chiedendo al professionista di “attivare le opportune iniziative a tutela della società” e con email in pari data (all.to n. 4) il Prof. aveva dato riscontro alla CP_1
3 Perso comunicazione rispondendo “Ok Ricevuto tutto, mi coordino con e ” dove CP_6 Perso per doveva intendersi il prof. Controparte_2
- i Proff. già erano consulenti della società e in precedenza avevano curato CP_1 CP_2 diversi ricorsi dinanzi il Giudice Tributario nell'interesse di parte attrice secondo un sistema di lavoro per il quale il consegnava ai professionisti gli atti Parte_1 impositivi e la documentazione utile al fine di consentire a questi ultimi di valutare la fondatezza o meno di eventuali iniziative giudiziarie, mentre i professionisti redigevano il ricorso che veniva consegnato a in tempo utile perché la Parte_1 stessa società procedesse con la notificazione all'Agenzia delle Entrate e con la successiva costituzione presso la Commissione Tributaria;
- nel caso in esame, i ricorsi erano stati consegnati al il 07.06.2016 e il giorno Parte_1 successivo (08.06.2016) il aveva provveduto alla notifica dei due atti (all.ti Parte_1
n. 5 e 6- Fascicolo di parte attrice);
- tuttavia, i suddetti ricorso erano stati depositati tardivamente in quanto a fronte della notifica degli atti impositivi avvenuta in data 04.01. 2016 il termine di cui all'art. 21 del
D.Lgs n. 546/1992, sospeso per novanta giorni in seguito alla presentazione di accertamento con adesione (all.to n. 7 e 8 – Fascicolo di parte attrice), era scaduto, per entrambi gli atti impositivi, in data 03.06.2016;
- nella consapevolezza di conseguire una pronuncia di inammissibilità dei citati ricorsi per tardività da parte della Commissione Tributaria, parte attrice era costretta ad aderire all'istituto della definizione agevolata (all. n. 12- Fascicolo di parte attrice) con pagamento della complessiva somma di euro 23.770.437,69 (all. n. 9 – Fascicolo di parte attrice).
Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento dei convenuti in quanto se entrambi i ricorsi fossero stati presentati tempestivamente i motivi in essi dedotti avrebbero avuto senza dubbio una elevata possibilità di accoglimento, come ritenuto dal Prof. Per_2
con parere del 03.05.2017.
[...]
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Prof. ontestando la CP_1 fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei suoi confronti.
Dopo aver premesso di avere svolto attività di consulenza nei confronti del Gruppo
Angelucci rapportandosi con il Dott. (storico consulente tributario del Gruppo Persona_3
Angelucci) e con la sua struttura professionale Euroged, oltre che con il Prof. CP_2 deduceva che gli interventi del Prof. (e del Prof. derivavano dalla necessità di CP_1 CP_2 gestire importanti contestazioni fiscali connesse al trasferimento di risorse finanziarie dalle note attività sanitarie del Gruppo (gestione di cliniche in convenzione), in società, nazionali ed estere, utilizzate poi per soddisfare necessità personali della proprietà del
[...]
[...
[...] [
Si trattava delle due società lussemburghesi “a catena”, la superiore delle quali Parte_2
(SPA di posseduta da tramite Three SA così controllava tutto il CP_7 Persona_4 Part gruppo tra cui;
il contenitore societario nazionale, che faceva da cerniera Parte_1 finanziaria tra società e proprietà, era RGS (“RGS”), sempre Controparte_8 posseduta dalla società lussemburghese Three SA.
Nel caso di specie, si trattava di definire le attribuzioni alla controllante Controparte_9
di circa 60 milioni di euro di redditi che risultavano distratti dall'imponibile di
[...] [...]
, mediante affitti d'azienda, da parte di gravati da IVA Parte_1 Parte_3 indetraibile da parte di , cui si riferivano in massima parte gli accertamenti Parte_1 oggetto della citazione. Le criticità fiscali suddette furono oggetto nel 2014/2015 di verifiche della Guardia di Finanza, a seguito delle quali furono verbalizzate passività tributarie verso il
Sig. i figli, le società lussemburghesi, socie a catena di e RGS, Persona_4 Parte_1 per circa 900 milioni di euro, tra imposte, interessi e sanzioni, tenendo anche conto dei contenziosi già in essere prima della verifica.
Era quindi sorta la necessità di una definizione complessiva in via amministrativa delle suddette contestazioni. Solo tale definizione, infatti, avrebbe potuto valorizzare i collegamenti, riducendo il suddetto ingente ammontare globale ad una cifra sostenibile per il gruppo Angelucci. Nelle more della definizione in via amministrativa era tuttavia necessario sul piano tattico “tenere aperti” i processi, presentando i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento sovra detti una volta utilizzate le proroghe dei termini di legge da istanze di accertamento con adesione.
Passando al merito delle contestazioni, il Prof. ccepiva: CP_1
- di non aver ricevuto la procura necessaria in tempo utile per la presentazione dei ricorsi tanto che la mancata tempestività nella consegna della procura gli aveva impedito di agire nei termini previsti dalla legge. Invero, la procura risultava apposta a margine dei ricorsi (docc. 5 e 6 – Fascicolo di parte attrice), dovendosi così necessariamente presumere, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza, la coincidenza della data di conferimento della procura stessa con quella del deposito dei ricorsi;
- che, nonostante la presentazione tardiva dei ricorsi, parte attrice aveva comunque ottenuto significativi vantaggi fiscali, riducendo l'importo complessivo delle sanzioni e degli interessi dovuti;
- che la società non aveva subito alcun danno, avendo beneficiato della definizione agevolata, che aveva comportato un risparmio rispetto alle somme originariamente contestate.
5 In subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice, chiedeva accertarsi e dichiararsi, ai fini dei rapporti interni, il grado di responsabilità propria imputabile a ciascuno dei convenuti con conseguente richiesta di condanna del Prof.
a rifondere pro quota al Prof. anche in via di regresso, quanto eventualmente CP_2 CP_1 corrisposto da quest'ultimo all'attrice in ottemperanza all'obbligo solidale.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2022 si costituiva in giudizio il Prof.
rilevando l'infondatezza e la pretestuosità degli addebiti e delle contestazioni mosse CP_2 dall'attrice nei suoi confronti. In particolare, il Prof. eccepiva in via pregiudiziale la CP_2 nullità dell'atto di citazione della per carenza dell'indicazione delle ragioni di Parte_1 fatto, e soprattutto di diritto, poste a fondamento della domanda risarcitoria formulata nei confronti dei convenuti ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.
Nel merito, osservava che:
- la tardiva presentazione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento era imputabile al solo della società attrice. Infatti, i testi degli Avvisi di Accertamento CP_10 furono inoltrati al Prof. soltanto in data 07.06.2016, mediante invio di apposito CP_2 messaggio e-mail dalla segreteria del Dott. (Doc. n.
2- Fascicolo Prof. ; lo Per_3 CP_2 stesso giorno (07.06.2016) il Prof. si attivava in via di urgenza ai fini della CP_2 stesura dei ricorsi, che trasmetteva in bozza soltanto poche ore dopo alla società
(mettendo in copia conoscenza il Prof. , con messaggio nel quale evidenziava per CP_1
l'appunto che si trattava di atti redatti "al volo" e chiariva, a scanso di equivoci, che gli stessi ricorsi riportavano motivazioni tutt'altro che irresistibili e inattaccabili avverso gli atti impugnati (Doc. n.
3- Fascicolo di parte convenuta Prof. ; CP_2
- la decisione di presentare i ricorsi, seppur tardivamente a termine ormai scaduto, era stata presa dalla società attrice dietro suggerimento dei convenuti, sulla scorta della considerazione che tale mossa avrebbe evitato il formale consolidamento della pretesa e avrebbe, quindi, permesso alla di continuare le interlocuzioni con Parte_1
l'Agenzia delle Entrate per una definizione complessiva in via amministrativa delle contestazioni mosse alle società del Gruppo Angelucci e ai membri della Famiglia
Angelucci;
- non vi era prova che i predetti ricorsi, qualora depositati tempestivamente, avrebbero trovato accoglimento e avrebbe pertanto evitato di corrispondere Parte_1 all'Agenzia delle Entrate la somma di euro 23.770.437,69, essendosi l'attrice limitata a produrre il parere redatto dal Prof. ; Persona_2
- del pari nessun documento era stato depositato da parte attrice a sostegno della quantificazione dalla stessa prospettata in assenza di un'analisi sui singoli rilievi e le probabilità di accoglimento delle singole censure, tenuto conto che i due Avvisi di
6 Accertamento si inserivano all'interno di una complessa gestione di controversie fiscali concernenti il Gruppo societario a cui la era riconducibile, rendendo così Parte_1 esplorativa ogni eventuale richiesta di CTU.
In subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice, chiedeva accertarsi le quote di responsabilità rispettivamente imputabili a ciascuno dei convenuti.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, dott.
[...]
e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta matura per la CP_5 decisione, veniva rinviata dall'allora Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione in data
06.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal Prof. ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 163, comma 3, n. CP_2
4 c.p.c. per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto.
È noto che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”(Cass. civ. 11751/2013; Cass. civ. 3363/2019).
Ciò posto, considerato che nel caso di specie parte attrice ha indicato le ragioni della domanda avendo esposto i motivi di doglianza, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Sempre in rito, deve ritenersi inammissibile la scrittura privata datata 01.03.2022, prodotta da parte attrice il 12.09.2023, pochi giorni prima dello svolgimento dell'interrogatorio formale del Dott. e a termini istruttori scaduti quasi un anno prima (a ottobre 2022), CP_5 dovendosi accogliere l'eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata dal Prof. CP_1 all'udienza del 26.09.2023 (prima difesa utile).
Ciò perché la scrittura è sottoscritta dal legale rappresentante del e, quindi, è Parte_1 evidente che la società attrice fosse a conoscenza della stessa sin dalla sua data di redazione.
7 Né alcun rilievo assume la deduzione di parte attrice sulla “articolata procedura per il ritiro”, che presupponeva il consenso al ritiro da parte di entrambi i sottoscrittori e per cui, in assenza del consenso, sarebbe occorso il ricorso al Giudice, che non consente di disattendere i termini perentori processuali come quelli di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. La parte attrice, infatti, non ha né allegato né provato di essersi attivata tempestivamente per recuperare la copia del documento depositato tardivamente, né tantomeno ha declinato nei termini istruttori istanza di esibizione deducendo l'impossibilità di avere autonomamente accesso al documento.
6. Passando al merito, si premette che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie ai convenuti), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064). Del pari in caso di responsabilità del commercialista per tardiva proposizione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento occorre effettuare una valutazione prognostica dei ricorsi anche in caso di pacifica negligenza del professionista (Cass. civ.
13769/2018; Cass. civ. 11548/2013; Cass. civ. 22026/2004).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
8 Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
6. Passando all'esame di quanto allegato e provato dalla società attrice, in primo luogo si deve osservare che parte attrice non ha provato di avere conferito tempestiva procura idonea a un contenzioso giudiziario avverso i due avvisi di accertamento (precisamente avviso n.
TJB030300268/2015 e TJB030300273/2015).
Premesso che i fatti prospettati da parte attrice rappresentano una minima parte della ben più complessa vicenda di contestazioni tributarie mosse al Gruppo Angelucci, che non forma oggetto del presente giudizio, per quanto attiene ai ricorsi di natura giudiziale avverso i citati
Avvisi di accertamento per i quali l'attrice addebita ai convenuti la tardiva proposizione, si osserva che:
- detti ricorsi e il relativo incarico non possono essere confusi con il più ampio incarico di consulenza che i professionisti avrebbero svolto in favore del Gruppo Angelucci o, più specificamente, del , né si può ritenere che l'incarico affidato loro per Parte_1 la diversa procedura di natura amministrativa di accertamento con adesione aventi ad oggetto i medesimi Avvisi per i quali è causa o la relativa convocazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate sempre nell'ambito dei predetti procedimenti di natura amministrativa, possano implicare anche il conferimento dell'incarico di impugnazione in sede giudiziaria;
- i testi degli Avvisi di Accertamento sono stati inoltrati dalla società al Prof. CP_2 soltanto in data 07.06.2016, unitamente alla richiesta per conto della società di attivarsi per la stesura degli atti, trasmessa con apposito messaggio e-mail dalla segreteria del
Dott. (Doc.
2- fascicolo del Prof. ; Per_3 CP_2
- in pari data il Prof. ha inoltrato una prima bozza del ricorso avverso l'avviso di CP_2 accertamento n. TJB030300273 per l'anno 2010, precisando quanto segue: "a me non viene in mente niente altro per contestare i rilievi. ma visto che dobbiamo contestare pure questo accertamento per inserirlo nella trattativa forse una parvenza di fondamento c'è. Se a
Voi viene in mente altro che non sia proprio campato per aria fatemelo sapere";
9 - nel pomeriggio del 07.06.2016, la segretaria incaricata dal Dott. ha risposto alla e- Per_3 mail del Prof. restituendogli i testi con l'aggiunta di alcune modifiche apportate CP_2 dal Dott. unitamente alle procure alle liti conferite poco prima ai due convenuti. Per_3
Sul punto si deve ancora osservare che non depongono in senso contrario i documenti richiamati dall'attrice e da quest'ultima depositati sub docc. 24, 25, 28 e 29 del proprio fascicolo. Ed infatti, i doc. 24 e 25 sono due email inviate dalla sig.ra (per il Persona_5
) in data 4.2.2016 (al solo prof. e 23.5.2016 (a entrambi i convenuti) Parte_1 CP_1 contenenti dei “report scadenze”, ma senza alcuna istruzione per l'impugnazione. I docc. 28 e
29 di parte attrice, invece, attengono di tutta evidenza ai procedimenti di accertamento con adesione e nulla hanno, pertanto, a che vedere con il conferimento dell'incarico per presentare i ricorsi giudiziari avverso i citati avvisi.
In ultimo occorre precisare che anche l'email inviata il 04.01.2016 (all.to n. 3 del Fascicolo di parte attrice) dal al Prof. unitamente agli avvisi di accertamento in Parte_1 CP_1 questione con la richiesta di “attivare le opportune iniziative a tutela della società” non corrisponde a una richiesta di attivazione giudiziale, poiché tra le “opportune iniziative a tutela della società” ben si sarebbero potute individuare quelle di diversa natura, ossia amministrativa o di accertamento con adesione, nell'ambito della strategia discussa in quel frangente tra i professionisti e la società cliente. Sul punto, giova ancora ricordare che l'oggetto del giudizio non è un errore di consulenza (che non viene, pertanto, qui valutato) sulla migliore procedura o strategia da intraprendere, bensì la tardiva istaurazione del ricorso in sede giudiziale, sicché è al momento dello specifico incarico giudiziale che occorre guardare per la determinazione dell'eventuale responsabilità dei convenuti e, in mancanza di altri elementi documentali, non può che guardarsi a tale fine che al momento della apposita procura giudiziale (e non a quella di cui all'art. 63 D.P.R. 700/1973).
7. A ciò si aggiunge che sulla base di quanto dedotto e allegato nel presente giudizio, non è possibile effettuare un'ipotetica ricostruzione ed esame prognostico dell'esito che detto giudizio di impugnazione, se correttamente instaurato, avrebbe avuto innanzi alla
Commissione Tributaria.
A tal riguardo si evidenzia che il parere del Prof. , pur esteso in termini Per_2 apparentemente asettici e senza riferimenti al contenzioso concreto che impegna le parti, non reca la qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzialmente, alcuna dichiarazione che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte. Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico professionale di parte attrice. Siamo quindi di fronte a un atto difensivo le cui argomentazioni sono state trasfuse negli atti di parte attrice (Cass. civ. 34658/2022).
10 Ciò posto, deve evidenziarsi che lo stesso è in alcuni punti reso in termini espressamente dubitativi rispetto all'esito dell'eventuale ricorso giudiziario, demandando ogni pronostico al
“materiale probatorio” non disponibile al momento della sua predisposizione e che la società attrice avrebbe eventualmente dovuto produrre in giudizio, ma che non è stato – poi – depositato in atti. Da tanto risulta che lo stesso parere su cui l'attrice fonda le proprie argomentazioni si esprime su un piano ipotetico e non trova riscontro controfattuale in atti.
Ciò da un lato priva di efficacia probatoria il parere del prof. , dall'altro motiva il Per_2 rigetto dell'istanza di CTU avanzata dall'attrice in quanto la stessa si qualifica come esplorativa, mancando agli atti la documentazione su cui si sarebbe dovuto confrontare il consulente del Tribunale.
8. Pertanto, non può dirsi provato il buon diritto dell'attore. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dai convenuti.
9. Alla luce di quanto sovra esposto le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
10. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi per le cause di valore pari a 23.770.437,69 tenuto conto della limitata attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore del Prof. Parte_1
e del Prof. nella somma di euro 54.198,00 ciascuno CP_1 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Roma, 26.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 assunta in decisione in data 06.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, via Archimede n. 97, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
PROF. AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Nicolò d'Elia e Melissa Cusinatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli anzidetti procuratori in Milano, Galleria Passarella n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
E
PROF. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via dei Bossi n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto oggetto: responsabilità professionale. conclusioni: come da foglio di precisazione delle conclusioni, e precisamente
“In via istruttoria ammettere le prove articolate, in via diretta e contraria, nella Parte_1
II e nella II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; - Nel merito così decidere:
1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti per gli addebiti mossi e per l'effetto 2. condannare il Prof.
e il Prof. in solido e/o pro quota in relazione alle rispettive CP_1 Controparte_2 accertande responsabilità, a risarcire i danni patiti da per i fatti di cui in narrativa e Parte_1
1 quindi a corrispondere a la somma di euro 23.770.437,69, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”;
Prof. Avv. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione,
CP_1 deduzione o istanza respinta, così giudicare: Nel merito: In via principale: - respingere le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa in atti;
- disattendere e respingere le domande tutte ex adverso formulate nei confronti del Prof. da qualsivoglia parte in causa, ivi inclusa la domanda svolta in
CP_1 via subordinata dall'altro convenuto Prof. di condanna anche in via di regresso Controparte_2 nei confronti del Prof. in quanto prive di ogni fondamento fattuale e giuridico e non provate. In
CP_1 subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e nella misura in cui si accertasse una partecipazione del Prof. ai fatti causativi dei presunti danni
CP_1 lamentati da parte attrice: - accertare e dichiarare la diversa graduazione delle responsabilità del Prof.
e del Prof. e dei conseguenti danni, con condanna anche in via di regresso del Prof. CP_1 CP_2 CP_2
a versare/rifondere al Prof. secondo la rispettiva quota di responsabilità, quanto eventualmente CP_1 corrisposto dal medesimo Prof. a in ottemperanza all'obbligo solidale ex art. CP_1 Parte_1
2055 c.c.; - in ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del danno ex art. 1227 c.c., con i conseguenti provvedimenti in punto di diminuzione dell'altrettanto presunto risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate. In via istruttoria: Si insta come in atti, e in particolare come da memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. ritualmente depositate e da intendersi qui integralmente ritrascritte. Con la più ampia riserva di ogni consentita domanda, eccezione, conclusione nonché deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al
15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori come per legge”;
Prof. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, Controparte_2 conclusione ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte dalla confronti del Prof. in quanto integralmente infondate in Parte_1 Controparte_2 fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche in parte, delle domande attoree nei confronti del Prof. accertare e dichiarare la quota Controparte_2 di responsabilità a quest'ultimo direttamente imputabile rispetto alla quota di responsabilità del Prof. in proporzione delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, con condanna anche CP_1 in via di regresso del Prof. rifondere al Prof. secondo la rispettiva quota di responsabilità, CP_1 CP_2 quanto eventualmente corrisposto dal medesimo Prof. alla in ottemperanza CP_2 Parte_1 all'obbligo solidale ex art. 2055 c.c.; In ogni caso: accertare e dichiarare il concorso di colpa della
[...] nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., con i conseguenti provvedimenti in punto Parte_1 di diminuzione dell'altrettanto presunto risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle
2 conseguenze derivate. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: L'esponente chiede a codesto Ill.mo Giudice di ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa agli atti di Parte_1 rinuncia al processo tributario da parte della per gli avvisi di accertamento Parte_1
TJB030300268/2015 e TJB030300273/2015. Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammessi
(anche solo parzialmente) i capitoli di prova formulati dalla si insiste per Parte_1
l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova contraria come formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. ritualmente depositata e da intendersi qui integralmente trascritta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il Prof. Avv. e il Prof. per CP_1 Controparte_2 ivi sentire accertare la responsabilità professionale degli stessi nello svolgimento di attività di assistenza in ambito fiscale con conseguente condanna dei convenuti, in solido e/o pro quota, al risarcimento dei danni quantificati in complessivi 23.770.437,69, o nella maggiore o minore somma oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- in data 04.1.2016 alla società erano stati notificati, su istanza Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, due distinti avvisi di accertamento, e segnatamente: (i)
l'Avviso n. TJB030300268/2015 emesso dall'Agenzia
[...]
relativo all'anno di imposta 2009, nel quale si Controparte_3 riferiva dell'avvenuto accertamento di un maggior reddito imponibile per euro
6.076.387,63, una maggiore IRES per euro 1.671.007,00, maggiori operazioni imponibili per euro 70.886.525,00, una maggiore IVA per euro 14.646.851,89, un maggior valore della produzione netta pari a euro 6.076.387,63 e una maggiore IRAP per euro 292.882, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
22.285.218,63 (cfr. all. 1. - Fascicolo di parte attrice); (ii) l'Avviso n. TJB030300273/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi
Contribuenti, relativo all'anno di imposta 2010, in virtù del quale erano stati accertati CP_ un maggior reddito imponibile per euro 2.931.563,46, una maggiore per euro
806.180,00, una maggiore Iva per euro 557.660,22, un maggior valore della produzione netta pari ad euro 2.931.563,46 e una maggiore Irap per euro 1.447.800,00 (all. n. 2-
Fascicolo di parte attrice);
- con email del 04.01.2016 (all.to n. 3) il legale rappresentante di Controparte_5 aveva inoltrato al Prof. gli avvisi di accertamento in
[...] CP_1 questione chiedendo al professionista di “attivare le opportune iniziative a tutela della società” e con email in pari data (all.to n. 4) il Prof. aveva dato riscontro alla CP_1
3 Perso comunicazione rispondendo “Ok Ricevuto tutto, mi coordino con e ” dove CP_6 Perso per doveva intendersi il prof. Controparte_2
- i Proff. già erano consulenti della società e in precedenza avevano curato CP_1 CP_2 diversi ricorsi dinanzi il Giudice Tributario nell'interesse di parte attrice secondo un sistema di lavoro per il quale il consegnava ai professionisti gli atti Parte_1 impositivi e la documentazione utile al fine di consentire a questi ultimi di valutare la fondatezza o meno di eventuali iniziative giudiziarie, mentre i professionisti redigevano il ricorso che veniva consegnato a in tempo utile perché la Parte_1 stessa società procedesse con la notificazione all'Agenzia delle Entrate e con la successiva costituzione presso la Commissione Tributaria;
- nel caso in esame, i ricorsi erano stati consegnati al il 07.06.2016 e il giorno Parte_1 successivo (08.06.2016) il aveva provveduto alla notifica dei due atti (all.ti Parte_1
n. 5 e 6- Fascicolo di parte attrice);
- tuttavia, i suddetti ricorso erano stati depositati tardivamente in quanto a fronte della notifica degli atti impositivi avvenuta in data 04.01. 2016 il termine di cui all'art. 21 del
D.Lgs n. 546/1992, sospeso per novanta giorni in seguito alla presentazione di accertamento con adesione (all.to n. 7 e 8 – Fascicolo di parte attrice), era scaduto, per entrambi gli atti impositivi, in data 03.06.2016;
- nella consapevolezza di conseguire una pronuncia di inammissibilità dei citati ricorsi per tardività da parte della Commissione Tributaria, parte attrice era costretta ad aderire all'istituto della definizione agevolata (all. n. 12- Fascicolo di parte attrice) con pagamento della complessiva somma di euro 23.770.437,69 (all. n. 9 – Fascicolo di parte attrice).
Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento dei convenuti in quanto se entrambi i ricorsi fossero stati presentati tempestivamente i motivi in essi dedotti avrebbero avuto senza dubbio una elevata possibilità di accoglimento, come ritenuto dal Prof. Per_2
con parere del 03.05.2017.
[...]
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Prof. ontestando la CP_1 fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei suoi confronti.
Dopo aver premesso di avere svolto attività di consulenza nei confronti del Gruppo
Angelucci rapportandosi con il Dott. (storico consulente tributario del Gruppo Persona_3
Angelucci) e con la sua struttura professionale Euroged, oltre che con il Prof. CP_2 deduceva che gli interventi del Prof. (e del Prof. derivavano dalla necessità di CP_1 CP_2 gestire importanti contestazioni fiscali connesse al trasferimento di risorse finanziarie dalle note attività sanitarie del Gruppo (gestione di cliniche in convenzione), in società, nazionali ed estere, utilizzate poi per soddisfare necessità personali della proprietà del
[...]
[...
[...] [
Si trattava delle due società lussemburghesi “a catena”, la superiore delle quali Parte_2
(SPA di posseduta da tramite Three SA così controllava tutto il CP_7 Persona_4 Part gruppo tra cui;
il contenitore societario nazionale, che faceva da cerniera Parte_1 finanziaria tra società e proprietà, era RGS (“RGS”), sempre Controparte_8 posseduta dalla società lussemburghese Three SA.
Nel caso di specie, si trattava di definire le attribuzioni alla controllante Controparte_9
di circa 60 milioni di euro di redditi che risultavano distratti dall'imponibile di
[...] [...]
, mediante affitti d'azienda, da parte di gravati da IVA Parte_1 Parte_3 indetraibile da parte di , cui si riferivano in massima parte gli accertamenti Parte_1 oggetto della citazione. Le criticità fiscali suddette furono oggetto nel 2014/2015 di verifiche della Guardia di Finanza, a seguito delle quali furono verbalizzate passività tributarie verso il
Sig. i figli, le società lussemburghesi, socie a catena di e RGS, Persona_4 Parte_1 per circa 900 milioni di euro, tra imposte, interessi e sanzioni, tenendo anche conto dei contenziosi già in essere prima della verifica.
Era quindi sorta la necessità di una definizione complessiva in via amministrativa delle suddette contestazioni. Solo tale definizione, infatti, avrebbe potuto valorizzare i collegamenti, riducendo il suddetto ingente ammontare globale ad una cifra sostenibile per il gruppo Angelucci. Nelle more della definizione in via amministrativa era tuttavia necessario sul piano tattico “tenere aperti” i processi, presentando i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento sovra detti una volta utilizzate le proroghe dei termini di legge da istanze di accertamento con adesione.
Passando al merito delle contestazioni, il Prof. ccepiva: CP_1
- di non aver ricevuto la procura necessaria in tempo utile per la presentazione dei ricorsi tanto che la mancata tempestività nella consegna della procura gli aveva impedito di agire nei termini previsti dalla legge. Invero, la procura risultava apposta a margine dei ricorsi (docc. 5 e 6 – Fascicolo di parte attrice), dovendosi così necessariamente presumere, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza, la coincidenza della data di conferimento della procura stessa con quella del deposito dei ricorsi;
- che, nonostante la presentazione tardiva dei ricorsi, parte attrice aveva comunque ottenuto significativi vantaggi fiscali, riducendo l'importo complessivo delle sanzioni e degli interessi dovuti;
- che la società non aveva subito alcun danno, avendo beneficiato della definizione agevolata, che aveva comportato un risparmio rispetto alle somme originariamente contestate.
5 In subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice, chiedeva accertarsi e dichiararsi, ai fini dei rapporti interni, il grado di responsabilità propria imputabile a ciascuno dei convenuti con conseguente richiesta di condanna del Prof.
a rifondere pro quota al Prof. anche in via di regresso, quanto eventualmente CP_2 CP_1 corrisposto da quest'ultimo all'attrice in ottemperanza all'obbligo solidale.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2022 si costituiva in giudizio il Prof.
rilevando l'infondatezza e la pretestuosità degli addebiti e delle contestazioni mosse CP_2 dall'attrice nei suoi confronti. In particolare, il Prof. eccepiva in via pregiudiziale la CP_2 nullità dell'atto di citazione della per carenza dell'indicazione delle ragioni di Parte_1 fatto, e soprattutto di diritto, poste a fondamento della domanda risarcitoria formulata nei confronti dei convenuti ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.
Nel merito, osservava che:
- la tardiva presentazione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento era imputabile al solo della società attrice. Infatti, i testi degli Avvisi di Accertamento CP_10 furono inoltrati al Prof. soltanto in data 07.06.2016, mediante invio di apposito CP_2 messaggio e-mail dalla segreteria del Dott. (Doc. n.
2- Fascicolo Prof. ; lo Per_3 CP_2 stesso giorno (07.06.2016) il Prof. si attivava in via di urgenza ai fini della CP_2 stesura dei ricorsi, che trasmetteva in bozza soltanto poche ore dopo alla società
(mettendo in copia conoscenza il Prof. , con messaggio nel quale evidenziava per CP_1
l'appunto che si trattava di atti redatti "al volo" e chiariva, a scanso di equivoci, che gli stessi ricorsi riportavano motivazioni tutt'altro che irresistibili e inattaccabili avverso gli atti impugnati (Doc. n.
3- Fascicolo di parte convenuta Prof. ; CP_2
- la decisione di presentare i ricorsi, seppur tardivamente a termine ormai scaduto, era stata presa dalla società attrice dietro suggerimento dei convenuti, sulla scorta della considerazione che tale mossa avrebbe evitato il formale consolidamento della pretesa e avrebbe, quindi, permesso alla di continuare le interlocuzioni con Parte_1
l'Agenzia delle Entrate per una definizione complessiva in via amministrativa delle contestazioni mosse alle società del Gruppo Angelucci e ai membri della Famiglia
Angelucci;
- non vi era prova che i predetti ricorsi, qualora depositati tempestivamente, avrebbero trovato accoglimento e avrebbe pertanto evitato di corrispondere Parte_1 all'Agenzia delle Entrate la somma di euro 23.770.437,69, essendosi l'attrice limitata a produrre il parere redatto dal Prof. ; Persona_2
- del pari nessun documento era stato depositato da parte attrice a sostegno della quantificazione dalla stessa prospettata in assenza di un'analisi sui singoli rilievi e le probabilità di accoglimento delle singole censure, tenuto conto che i due Avvisi di
6 Accertamento si inserivano all'interno di una complessa gestione di controversie fiscali concernenti il Gruppo societario a cui la era riconducibile, rendendo così Parte_1 esplorativa ogni eventuale richiesta di CTU.
In subordine, per il denegato caso di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice, chiedeva accertarsi le quote di responsabilità rispettivamente imputabili a ciascuno dei convenuti.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice, dott.
[...]
e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, ritenuta matura per la CP_5 decisione, veniva rinviata dall'allora Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione in data
06.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal Prof. ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 163, comma 3, n. CP_2
4 c.p.c. per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto.
È noto che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”(Cass. civ. 11751/2013; Cass. civ. 3363/2019).
Ciò posto, considerato che nel caso di specie parte attrice ha indicato le ragioni della domanda avendo esposto i motivi di doglianza, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Sempre in rito, deve ritenersi inammissibile la scrittura privata datata 01.03.2022, prodotta da parte attrice il 12.09.2023, pochi giorni prima dello svolgimento dell'interrogatorio formale del Dott. e a termini istruttori scaduti quasi un anno prima (a ottobre 2022), CP_5 dovendosi accogliere l'eccezione di inammissibilità tempestivamente sollevata dal Prof. CP_1 all'udienza del 26.09.2023 (prima difesa utile).
Ciò perché la scrittura è sottoscritta dal legale rappresentante del e, quindi, è Parte_1 evidente che la società attrice fosse a conoscenza della stessa sin dalla sua data di redazione.
7 Né alcun rilievo assume la deduzione di parte attrice sulla “articolata procedura per il ritiro”, che presupponeva il consenso al ritiro da parte di entrambi i sottoscrittori e per cui, in assenza del consenso, sarebbe occorso il ricorso al Giudice, che non consente di disattendere i termini perentori processuali come quelli di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. La parte attrice, infatti, non ha né allegato né provato di essersi attivata tempestivamente per recuperare la copia del documento depositato tardivamente, né tantomeno ha declinato nei termini istruttori istanza di esibizione deducendo l'impossibilità di avere autonomamente accesso al documento.
6. Passando al merito, si premette che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie ai convenuti), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064). Del pari in caso di responsabilità del commercialista per tardiva proposizione dei ricorsi avverso avvisi di accertamento occorre effettuare una valutazione prognostica dei ricorsi anche in caso di pacifica negligenza del professionista (Cass. civ.
13769/2018; Cass. civ. 11548/2013; Cass. civ. 22026/2004).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
8 Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
6. Passando all'esame di quanto allegato e provato dalla società attrice, in primo luogo si deve osservare che parte attrice non ha provato di avere conferito tempestiva procura idonea a un contenzioso giudiziario avverso i due avvisi di accertamento (precisamente avviso n.
TJB030300268/2015 e TJB030300273/2015).
Premesso che i fatti prospettati da parte attrice rappresentano una minima parte della ben più complessa vicenda di contestazioni tributarie mosse al Gruppo Angelucci, che non forma oggetto del presente giudizio, per quanto attiene ai ricorsi di natura giudiziale avverso i citati
Avvisi di accertamento per i quali l'attrice addebita ai convenuti la tardiva proposizione, si osserva che:
- detti ricorsi e il relativo incarico non possono essere confusi con il più ampio incarico di consulenza che i professionisti avrebbero svolto in favore del Gruppo Angelucci o, più specificamente, del , né si può ritenere che l'incarico affidato loro per Parte_1 la diversa procedura di natura amministrativa di accertamento con adesione aventi ad oggetto i medesimi Avvisi per i quali è causa o la relativa convocazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate sempre nell'ambito dei predetti procedimenti di natura amministrativa, possano implicare anche il conferimento dell'incarico di impugnazione in sede giudiziaria;
- i testi degli Avvisi di Accertamento sono stati inoltrati dalla società al Prof. CP_2 soltanto in data 07.06.2016, unitamente alla richiesta per conto della società di attivarsi per la stesura degli atti, trasmessa con apposito messaggio e-mail dalla segreteria del
Dott. (Doc.
2- fascicolo del Prof. ; Per_3 CP_2
- in pari data il Prof. ha inoltrato una prima bozza del ricorso avverso l'avviso di CP_2 accertamento n. TJB030300273 per l'anno 2010, precisando quanto segue: "a me non viene in mente niente altro per contestare i rilievi. ma visto che dobbiamo contestare pure questo accertamento per inserirlo nella trattativa forse una parvenza di fondamento c'è. Se a
Voi viene in mente altro che non sia proprio campato per aria fatemelo sapere";
9 - nel pomeriggio del 07.06.2016, la segretaria incaricata dal Dott. ha risposto alla e- Per_3 mail del Prof. restituendogli i testi con l'aggiunta di alcune modifiche apportate CP_2 dal Dott. unitamente alle procure alle liti conferite poco prima ai due convenuti. Per_3
Sul punto si deve ancora osservare che non depongono in senso contrario i documenti richiamati dall'attrice e da quest'ultima depositati sub docc. 24, 25, 28 e 29 del proprio fascicolo. Ed infatti, i doc. 24 e 25 sono due email inviate dalla sig.ra (per il Persona_5
) in data 4.2.2016 (al solo prof. e 23.5.2016 (a entrambi i convenuti) Parte_1 CP_1 contenenti dei “report scadenze”, ma senza alcuna istruzione per l'impugnazione. I docc. 28 e
29 di parte attrice, invece, attengono di tutta evidenza ai procedimenti di accertamento con adesione e nulla hanno, pertanto, a che vedere con il conferimento dell'incarico per presentare i ricorsi giudiziari avverso i citati avvisi.
In ultimo occorre precisare che anche l'email inviata il 04.01.2016 (all.to n. 3 del Fascicolo di parte attrice) dal al Prof. unitamente agli avvisi di accertamento in Parte_1 CP_1 questione con la richiesta di “attivare le opportune iniziative a tutela della società” non corrisponde a una richiesta di attivazione giudiziale, poiché tra le “opportune iniziative a tutela della società” ben si sarebbero potute individuare quelle di diversa natura, ossia amministrativa o di accertamento con adesione, nell'ambito della strategia discussa in quel frangente tra i professionisti e la società cliente. Sul punto, giova ancora ricordare che l'oggetto del giudizio non è un errore di consulenza (che non viene, pertanto, qui valutato) sulla migliore procedura o strategia da intraprendere, bensì la tardiva istaurazione del ricorso in sede giudiziale, sicché è al momento dello specifico incarico giudiziale che occorre guardare per la determinazione dell'eventuale responsabilità dei convenuti e, in mancanza di altri elementi documentali, non può che guardarsi a tale fine che al momento della apposita procura giudiziale (e non a quella di cui all'art. 63 D.P.R. 700/1973).
7. A ciò si aggiunge che sulla base di quanto dedotto e allegato nel presente giudizio, non è possibile effettuare un'ipotetica ricostruzione ed esame prognostico dell'esito che detto giudizio di impugnazione, se correttamente instaurato, avrebbe avuto innanzi alla
Commissione Tributaria.
A tal riguardo si evidenzia che il parere del Prof. , pur esteso in termini Per_2 apparentemente asettici e senza riferimenti al contenzioso concreto che impegna le parti, non reca la qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzialmente, alcuna dichiarazione che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte. Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico professionale di parte attrice. Siamo quindi di fronte a un atto difensivo le cui argomentazioni sono state trasfuse negli atti di parte attrice (Cass. civ. 34658/2022).
10 Ciò posto, deve evidenziarsi che lo stesso è in alcuni punti reso in termini espressamente dubitativi rispetto all'esito dell'eventuale ricorso giudiziario, demandando ogni pronostico al
“materiale probatorio” non disponibile al momento della sua predisposizione e che la società attrice avrebbe eventualmente dovuto produrre in giudizio, ma che non è stato – poi – depositato in atti. Da tanto risulta che lo stesso parere su cui l'attrice fonda le proprie argomentazioni si esprime su un piano ipotetico e non trova riscontro controfattuale in atti.
Ciò da un lato priva di efficacia probatoria il parere del prof. , dall'altro motiva il Per_2 rigetto dell'istanza di CTU avanzata dall'attrice in quanto la stessa si qualifica come esplorativa, mancando agli atti la documentazione su cui si sarebbe dovuto confrontare il consulente del Tribunale.
8. Pertanto, non può dirsi provato il buon diritto dell'attore. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dai convenuti.
9. Alla luce di quanto sovra esposto le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate.
10. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi per le cause di valore pari a 23.770.437,69 tenuto conto della limitata attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore del Prof. Parte_1
e del Prof. nella somma di euro 54.198,00 ciascuno CP_1 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Roma, 26.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
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