Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, la distanza da osservare, per il proprietario che intenda costruire su di un fondo diviso da quello limitrofo da un'area inedificabile (appartenente ad un terzo, ovvero comune ai proprietari dei due fondi vicini non contigui) di larghezza minore della distanza minima da osservare tra fabbricati, deve essere calcolata da una linea ideale di confine equidistante dai due fondi (situata, pertanto, sulla mezzeria dell'area intermedia) tutte le volte in cui la distanza stessa, prescritta dallo strumento urbanistico locale, debba osservarsi tra fabbricati. Tale principio non è, per converso, applicabile qualora il distacco minimo assoluto sia, invece, imposto tra la nuova opera ed il confine, poiché, in tal caso, il distacco stesso si identifica sempre con la linea di separazione tra l'aera intermedia ed il terreno del costruttore, non sussistendo le ragioni di equilibrio che giustifichino il ricorso al suddetto criterio, e dovendo anche il proprietario del fondo vicino, che decida di edificare successivamente, rispettare la medesima distanza dal confine con detta area.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2002, n. 7525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7525 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
M IN NO0 75 2 5 /02 REPU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 19464/99 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Cron. 21003 · 15h0Rep. Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere - Ud.21/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE - Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti SE NTENZA il 2.3 MAG 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TI ES, difeso da se stesso, el UFFICIO COPIE ettivamente Richiesta copia studio gopla domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo dal Sig. 340 studio dell'avvocato RODOLFO GUZZI, che lo difende per diritti || 23 MAG. 2002 unitamente agli avvocati FRANCESCO BIAGIO LEVATO, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. per diritti зло
contro
EY GA, elettivamente domiciliata i n ROMA M G 2007 VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CAMPIONE, che la difende unitamente all'avvocato Richiesta dal Sig.2001 VITTORIO BIANCHI, giusta delega in atti;
per diritti зло il 3 MHG ZUU2 1768 controricorrente IL CANCELLIERE -1- nonchè
contro
BE AD, TI RU;
- intimati avversO il provvedimento n. 2868/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
uditi gli Avvocati TI ES e FONDI Luciano, per delega degli Avv.ti GUZZI e LEVATO depositata in udienza, difensori del ricorrente che hano chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CAMPIONE Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 16 giugno 1989 RI YN, proprietaria di un terreno (in catasto al foglio n. 18, particella n.68), sito nel territorio del Comune di Montelibretti, e comproprietaria, insieme con BR e ES TI e AD GN, di un confinante viale (in catasto al foglio n.18, particella n.4), convenne questi ultimi due, davanti al Tribunale di Roma, e, assumendo che MA TI, di cui costoro erano gli eredi legittimi, aveva intrapreso, nell'anno 1985, la costruzione di un fabbri- cato (villino) sul proprio fondo (in catasto al foglio n. 18,particelle nn.7 e 8), anch'esso confinante con il menzionato viale, senza rispettare da questo la distanza di sei metri stabilita dagli strumenti urbanistici locali, chiese la loro condanna alla demolizione delle parti dell'edificio costruite illegalmente. Dei convenuti, costituitisi entrambi in giudizio, la GN eccepi il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che l'unico erede testamentario di MA TI e pro- prietario esclusivo del fondo, su cui era stato costruito l'immobile, era ES TI, il quale contesto, invece, il fondamento della pretesa, negando che il proprio dante causa avesse eretto lo stabile, senza osservare le disposizioni dello strumento urbani= stico, in quanto esse prescrivevano la distanza di almeno sei metri dal confine con le strade pubbliche, mentre per le private, come il viale in questione, imponevano il mi= nore distacco di cinque metri, che era stato rispettato. BR TI, nella sola qualità di comproprietario del viale, intervenne nel processo, aderendo alla linea difensiva di ES TI. Il Tribunale,con sentenza del 29 settembre 1993, rigettò la domanda nei confronti del- la convenuta per il difetto di legittimazione dalla medesima eccepito, e
contro
ES TI, avendo ritenuto, sulla base di un'attestazione del Sindaco del Comune di Mon- telibretti, che la disposizione dello strumento urbanistico, secondo cui le costruzioni dovevano essere erette a non meno di cinque metri dai confini, era inapplicabile nei rapporti con i viali privati di accesso alle proprietà confinanti,ed era operante soltanto tra fondi contigui edificati o edificabili;
e,che dagli accertamenti eseguiti dal consu- lente tecnico d'ufficio, era risultato che MA TI aveva fatto costruire l'immo- bile ad oltre cinque metri dal terreno dell'attrice. La soccombente propose impugnazione, adducendo con il secondo dei suoi quattro motivi, che la costruzione eseguita dai TI era illegale, perché la distanza di cinque metri si sarebbe dovuta calcolare, in base alla norma dello strumento urbanistico, dal- l'immobile al confine con il viale d'accesso e non dall'immobile al confine con il fon- do dei TI. Questi ultimi e la GN resistettero al gravame e ne chiesero il rigetto. Con sentenza del 30 settembre 1998 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda della YN, nei confronti di ES TI, e lo ha condannato alla demolizione delle porzioni del suo fabbricato, situate a meno di cinque metri dal confine con il viale d'accesso ai fondi, avendo rite= nuto che: A.- ai sensi dell'art.2 del programma di fabbricazione del Comune di Montelibretti, nella zona B/5, nella quale si trovava il fondo su cui insisteva l'immobile del TI: "E' ammessa la costruzione di completamento nei vuoti esistenti con le seguenti mo= dalità: lotto minimo mq.400, indice di fabbricazione fondiario 2mc/mq,3 piani con al- tezza massima di m.9, calcolata al livello del solaio di copertura, arretramento dal filo stradale di m.6, distacco dai confini laterali e di fondo non inferiore a m.
5. Il resto degli spazi liberi deve essere sistemato a verde". L'art.22 del regolamento edilizio identificava, poi, il distacco dai confini con la distanza tra la proiezione del fabbrica- to misurata nei punti di massima sporgenza e la linea di confine e precisava che "è fissato un minimo assoluto;
B)- pertanto, la disposizione del piano di fabbricazione, alla stregua della norma del regolamento edilizio, era interpretabile nel senso della prescrizione di un distacco mi- nimo assoluto della costruzione dal confine del terreno su cui era eretta, fosse o non edificabile il fondo confinante;
B C. l'attestazione del Sindaco del Comune di Montelibretti (distanza di cinque metri dai confini con terreni edificati o edificandi),non era conforme alla chiara lettera del- la norma dello strumento urbanistico;
D.- il distacco di cinque metri, non era stato rispettato, essendo risultato dalla consu- lenza tecnica, che l'immobile si trovava dal confine con il viale in questione a distan- za variabile tra 0,70 e 0,71 cm. ES TI ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. La YN resiste con controricorso e ha depositato una memoria fuori termine. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art.872,873,875,1102 del co- dice civile e delle disposizioni del programma di fabbricazione e del regolamento edi- lizio del Comune di Montelibretti, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 del codice di pro= cedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto che le costruzioni debbano essere eseguite con distacco di almeno cinque metri anche dal confine con i viali privati inedificabili. E in proposito si deduce quanto segue: A.- l'art.2 del programma di fabbricazione del Comune di Montelibretti (sottozona B.5) prescrive la distanza di sei metri dal confine con le strade pubbliche, ma nulla dispone con riferimento ai viali privati d'accesso; B.- l'avere considerato il viale d'ac- cesso un normale fondo, rispetto al quale applicare la norma dell'art.2 del programma di fabbricazione, contraddice con il fine pubblicistico e con la stessa ratio ispiratrice delle norme in materia di distanze legali, che è quella di evitare, per motivi igienici,la formazione di intercapedini tra costruzioni che, nei viali inedificabili,non si potrebbe= bero mai costituire;
C.- i regolamenti integrativi delle norme del codice civile (art.872 e 873 ) presuppongono, per la loro operatività, l'esistenza di due edifici che si fronteggino;
D.- l'art. 29 del piano di fabbricazione prevede che i distacchi tra fabbri- cati siano utilizzabili come rampe d'accesso, e poiché per queste, equiparabili ai via- li, non sono state fissate distanze, non vi è alcuna ragione per ritenere che il distacco di cinque metri debba osservarsi anche con riguardo al confine dei viali;
E.- l'art. 23 (punti 15 e 16) del regolamento edilizio del Comune di Montelibretti, secondo cui "il SULF distacco dai confini è stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato, altresì, un minimo assoluto", deve intendersi nel senso che, qualora il distacco dai confini sia fissato in relazione all'altezza dei fabbricati e risulti inferiore ai cinque metri, sia ap= licabile il distacco assoluto costituito dalla misura di metri cinque"; F.- è illogico rite- nere che la distanza di cinque metri debba osservarsi dal confine di qualsiasi fondo limitrofo, a prescindere dalla sua natura, consistenza, destinazione ed edificabilità, giacchè la contiguità di un terreno edificabile (lotto minimo nella zona B5:mq.400) con un'area di ridotta estensione, (inedificabile), determinerebbe l'inedificabilità an' che dello spazio vicino, qualora manchi, come nella specie, la profondità necessaria percollocare l'immobile a metri cinque dal confine;
G.- con deliberazione del Consi= glio del Comune di Montelibretti (delib.22 giugno 1983) "ad integrazione, modifica e specificazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione", si era sta= bilito, in relazione al capo III° della zona B delle norme d'attuazione, che "i distacchi prescritti dai confini laterali e di fondo dovevano essere, altresì, integrati dalla possi== bilità della costruzione in aderenza, come previsto dal codice civile"; H.- la certifica= zione del Sindaco del Comune di Montelibretti era in perfetta linea con le risultanze istruttorie;
I.- per la Corte di cassazione se due fondi sono separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile, quest'ultima deve computarsi, quanto meno per la metà della sua ampiezza, come zona di distacco tra i due fondi edificabili;
L.- la Cor= te d'appello non ha considerato che tra il fondo del TI e quello della YN vi era anche un'area di proprietà esclusiva del primo, che si sarebbe dovuta tenere presente nel calcolare il distacco;
e che con sentenza del Tribunale di Roma, datata 22 novembre 1999, passata in cosa giudicata, era stata rigettata la domanda proposta dal- la YN
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ES TI,per la chiusura di vedute prospicienti il viale in que- stione, con l'argomento che "l'apertura delle finestre costituiva un uso anormale della cosa comune (viale),non avendone alterato la funzione originaria, né compromesso la facoltà di godimento degli altri comproprietari, i quali potevano continuare a servirse- ne per accedere alle loro proprietà esclusive". Il motivo è infondato. Per le norme del piano di fabbricazione (art.2 sottozona B/5) e del regolamento edili- zio (art.23, punti 15 e 16) del Comune di Montelibretti, deve intercorrere tra i punti di massima sporgenza dei fabbricati e la linea di confine con fondi privati, un distacco minimo assoluto di almeno cinque metri, che chi costruisce per primo è obbligato a rispettare sia o non edificato il fondo contiguo, in quanto il rinvio ai regolamenti lo- cali contenuto nell'art. 873 del codice civile ("Nei regolamenti locali può essere stabi- lita una distanza maggiore") comprende, oltre alla previsione di un distacco tra co- struzioni maggiore di tre metri, anche il distacco rispetto al confine, normalmente det- tato nell'interesse di un più armonico e razionale svilupppo urbanistico. Nemmeno in questa seconda ipotesi viene, quindi,meno il carattere integrativo della disciplina codi- cistica, che comporta, ai sensi dell'art.872, in caso di violazione della norma dello strumento urbanistico, il diritto del vicino di chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno. E le norme, che come quella in esame, stabiliscono una distan- za minima assoluta, rendono inoperante il principio della prevenzione (art.875 cod. civ.) e sono efficaci in ogni caso, in considerazione delle finalità di natura pubblicisti- ca cui s'ispirano. E', perciò, irrilevante, ai fini dell'applicazione di esse, qualsiasi inda- gine diretta ad accertare che il fondo contiguo all'altro,su cui s'intenda costruire, abbia una determinata destinazione e sia edificatorio, e, tanto meno, che l'altro fondo non sia di estensione così limitata da non potere più essere impiegato per costruzioni. Lo obbligo di osservare le distanze, prescritto dall'art. 873 del codice civile e dalle dispo= sizioni degli strumenti urbanistici locali, viene meno per le strade private, tra le quali devono includersi i viali di accesso ai fondi confinanti (art.879, 2° comma cod.civ.), soltanto nel caso in cui vi sia un asservimento inequivoco di tali beni all'uso pubblico. Né può ritenersi che per i viali non destinati a questo uso la deroga della norma sul diz stacco sia fissata dall'art.29 del piano di fabbricazione del Comune di Montelibretti, che nessuna distanza specifica impone per le rampe d'accesso ai parcheggi ("i distac- chi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati per giardini, parcheggio o rampe d'accesso a parcheggi"), perché tale omissione non si spiega con l'intento di esonerare il costruttore dall'obbligo di rispettare il distacco minimo assoluto, ma con l'evidente inutilità di confermare una regola già esplicitata nelle altre menzionate disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio. Pertanto, la Corte d'appello ha correttamente affermato che l'attestazione del Sindaco del Comune di Montelibretti, secondo cui la norma dello strumento urbanistico aveva prescritto un distacco di cinque metri dai confini con terreni edificati ed edificandi e non con i viali di accesso ad essi, "non era conforme alla lettera della disposizione e costituiva un'interpretazione inaccettabile sul piano logico e sistematico". L'esistenza del giudicato, che si sarebbe formato su una sentenza del Tribunale di Ro- ma (20.7.1999) di rigetto della domanda proposta dalla YN
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ES Ro= sati per la condanna alla chiusura di vedute aperte a distanza di cm.0,70 dal confine con il viale comune in questione, non può indurre a una diversa interpretazione delle disposizioni del regolamento edilizio e del piano di fabbricazione, considerata anche la diversa finalità delle norme sulle distanze delle costruzioni dai confini, rispetto a quelle in tema di vedute, che sono dirette a tutelare il proprietario del bene dall'indi-- screzione del vicino. Infine, a diversa conclusione non può pervenirsi, in conseguenza della deliberazione (22.6.1983) del Consiglio del Comune di Montelibretti,citata nel ricorso per cassazio- ne (secondo la quale: "i distacchi prescritti dai confini laterali e di fondo devono es- sere altresì integrati dalla possibilità della costruzione in aderenza come previsto dal codice civile"), in quanto, anche se con tale delibera siano stati effettivamente integra- ti gli strumenti urbanistici locali, per essersi completata l'intera procedura modifica= tiva prescritta, l'obbligo del distacco minimo assoluto non è venuto meno. Infatti, la disposizione oggetto della deliberazione va intesa nel senso che il proprietario del fondo inedificato possa costruire in aderenza, quando sul confine già preesista un immobile,la cui realizzazione rimonti ad epoca anteriore a quella dell'entrata in vigo- re della disposizione sul distacco,e ciò al fine di attenuare il pregiudizio che altrimen- ti gli deriverebbe dall'esigenza di fabbricare a cinque metri dal confine. Vero è che, per un principio accolto dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la distanza per chi intenda costruire su un fondo separato dall'altro da una area inedificabile (appartenente a un terzo o comune ai proprietari dei due fondi vici- ni non contigui),di larghezza minore della distanza minima da osservare tra fabbrica- ti, si calcola da una linea ideale di confine, equidistante dai due fondi e situata, quindi, sulla mezzeria dell'area intermedia (sent.n.7129 del 1993, 3506 del 1999); tuttavia, tale principio è applicabile soltanto se la distanza prescritta dallo strumento urbanistico debba osservarsi, come quella stabilita dal codice civile (art.873), tra fab= bricati, perché quando, come nel caso in esame, il distacco minimo assoluto è, invece, imposto tra la nuova opera e il confine, questo s'identifica sempre con la linea di sepa- razione tra l'area intermedia e il terreno del costruttore, non sussistendo le ragioni di equilibrio che giustificano il ricorso a quel criterio e dovendo anche il proprietario del fondo vicino.che decida di edificare successivamente, rispettare la medesima distanza dal confine con detta area. Per tale motivo non è necessario nel caso concreto il riesa- me del criterio da adottare per il calcolo della distanza tra costruzioni situate su fondi separati da un'area inedificabile di ridotte dimensioni. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli art.872 e 873 del codice civile e delle disposizioni del programma di fabbricazione del Comune di Montelibretti in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice procedura civile, e si censura la sentenza im- pugnata,sostenendosi che la Corte d'appello avrebbe dovuto, in ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento del danno e non "all'arretramento della costruzione", in quanto le disposizioni da lui violate non erano integrative di quelle del codice civile sulle distanze, ma erano di natura e contenuto "per così dire estetici". Anche questo motivo è infondato perché, come si è già rilevato nell'esame di quello che precede, la disposizione violata è integrativa delle norme del codice civile sulle distanze e abilita l'interessato a chiedere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, in considerazione delle finalità pubbliche da essa perseguite con la previ= sione del distacco minimo assoluto dal confine (sent.nn. 13007 del 2000, 4366 del 2001 Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli art.833 del codice civile e 100 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 di quest'ultimo codice e si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto confermare la decisione deliberata dal Tribunale per difetto d'interesse, avendo la YN promosso l'azione diretta "all'ar- retramento della costruzione" eseguita dal TI ad oltre venti metri dal proprio fab= bricato, al solo scopo "di nuocere o recare molestia al vicino". Nemmeno questo motivo è fondato, in quanto l'azione promossa dal proprietario del fondo per la demolizione delle parti di un fabbricato costruite dal vicino a distanza il- legale, essendo per lui utile, non costituisce atto emulativo il quale, ai sensi dell'art. 833 del codice civile, deve essere posto in essere al solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri (sent.n.3275 del 1999). Pertanto deve rigettarsi il ricorso, e, per la sussistenza di giusti motivi, si devono શ compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 21 dicembre 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott.A.Vella) And eine МЕ еш IL CANCELLIERE Francesco Catan DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.3 MAG 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania ль .11 29 га JOOT 1 л 2 0 3 1 170,43 1 4 w 2 w w 1 W AGENTA DEUR ENTRATE ROMA 2 25 116.7002 Regis ain 33531 170,43 n. (Euro CENTO SE TIANTA 143/ p. Dirigente Area Servizi Dossa Maria Grazia DY FILIPPOR *Responsabile Servizio Atti Gitzian Dr. M. RAOCICHINI