Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART 281-SEXIES CPC nella causa civile iscritta al n. 8471/2023 r.g. pendente tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Gian Luigi Stano, giusta procura in Parte_1 atti;
- Attore opponente -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosangela Liberti, giusta procura in Controparte_1 atti;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, refusione spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza di discussione, celebrata in forma cartolare, del 12.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Svolgimento del processo
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1862/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 20.5.2023, con cui gli era stato intimato di pagare in favore della ex coniuge, , la Controparte_1 complessiva somma di euro 5.720.63, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso della quota pari alla metà dell'intero per spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse dei figli delle parti. CP_1
Infatti, ad avviso della ricorrente in monitorio, tali spese avrebbero dovuto gravare su entrambi i genitori in ragione del 50%, in forza della sentenza di separazione n.1982/2017 emessa dal Tribunale di Bari il 12.4.2017 e della sentenza di divorzio n.2792/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 12.7.2022.
Nel proporre opposizione, il , premesso di aver versato, prima della proposizione Pt_1 del ricorso per decreto ingiuntivo, la somma di €2.000,00 sul maggior importo richiesto dalla controparte per le spese straordinarie, contestava di essere debitore delle ulteriori somme richieste e fatte oggetto di ingiunzione di pagamento perché non previamente concordate tra i genitori, non urgenti e comunque non provate.
Concludeva chiedendo di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.1862/2023 (R.G.6212/2023) emesso il 23.05.2023 e notificato via p.e.c. il successivo
24.05.2023; in caso di accoglimento anche solo parziale delle pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo, chiedeva di ridurre ad equità le stesse in considerazione della corretta individuazione del costo delle lezioni di inglese.
Con comparsa del 10.10.2023 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'avversa opposizione e assumendo di aver debitamente documentato non solo le spese sostenute ma anche le richieste puntualmente inoltrate nei confronti dell'opponente, il quale era sempre rimasto silente.
Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, era rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 12.3.2025.
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Ai fini della valutazione dell'odierna opposizione è bene premettere che con sentenza n n.1982/2017 resa in data 12.4.2017 nell'ambito del giudizio di separazione veniva imposto al il versamento di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per figlio) oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., purchè impegnate previo accordo raggiunto tra i coniugi e documentate;
con successiva sentenza n. 2792/2022 del 12.7.2022 resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva imposto al il versamento di euro 1.600,00 mensili (euro Pt_1
800,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi secondo il protocollo d'intesa stipulato con il C.O.A..
Ebbene, in virtù di tali statuizioni, la ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo CP_1 nei confronti dell'ex coniuge, al fine di ottenere il rimborso delle somme che la stessa assume di aver sostenuto a titolo di spese straordinarie.
Tanto premesso, appare opportuno ricordare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione delle spese come straordinarie e di ripartizione delle spese in questione tra quelle per cui occorre il preventivo accordo tra i genitori e quelle per cui tale accordo non è necessario (orientamenti cui questo giudice si atterrà nella decisione del presente procedimento).
Va preliminarmente precisato che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie, vi sono le spese straordinarie.
Si considerano tali quelle con i requisiti di occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà, nel cui ambito la giurisprudenza sostiene una graduazione del consenso, distinguendo tra decisioni di 'maggiore interesse', che esigono un accordo preventivo di entrambi i genitori, da tutte le altre, in relazione alle quali non occorre l'accordo preventivo ed è sufficiente la mancata espressione di un dissenso da parte del genitore non affidatario.
Il principio è stato efficacemente espresso dalla Suprema Corte, rilevando che: "in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155 c.c., comma 3, (oggi art.
337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso"
(Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 15240 del 12/06/2018, Rv. 649330 - 01).
Va ancora precisato che il protocollo adottato presso la Tribunale di Bari in data 8.7.2019, cui questo Tribunale fa usualmente riferimento nel disciplinare la ripartizione delle spese straordinarie, distingue, mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tra quelle che devono essere necessariamente concordate e quelle per cui tale accordo non
è necessario. In particolare, in base al detto protocollo, le spese straordinarie obbligatorie, per cui non è previsto il previo accordo tra i genitori sono: spese per interventi chirurgici indifferibili e farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata, ticket sanitari, cure termali e fisioterapiche, lenti da vista, logopedia, tasse scolastiche e spese relative all'iscrizione, libri e dispense, uscite scolastiche, gite scolastiche senza pernottamento, spese per il trasporto pubblico. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presidi ortopedici e interventi non urgenti, psicoterapia, gite scolastiche con pernottamento, rette scolastiche e di frequenza di scuola e università private, ripetizioni private, corsi di specializzazione e master, viaggi studio all'estero, frequentazione di conservatorio e di scuole formative, corsi per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive ed extrascolastiche ove non già svolte prima della separazione.
In argomento la Suprema Corte ha poi recentemente stabilito, proprio in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 379 del 13/01/2021, Rv. 660362 - 01).
In parte motiva, la Corte riferisce, nello specifico, che le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi (spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche) che, pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicché esse, indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: cfr. anche Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione).
Le spese che, pur qualificate come straordinarie, finiscono quindi per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, dunque, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Ciò a differenza della distinta ipotesi delle "spese straordinarie", categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316/2011), lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, in cui vanno ricomprese quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.
Deve inoltre affermarsi che secondo l'ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale, non
è configurabile a carico del coniuge un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine a tutte le spese straordinarie sostenute, essendo tale previo concerto necessario per le decisioni di maggior interesse, sussistendo, pertanto, a carico dell'altro coniuge, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice
è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175); tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità con pronuncia n. 5059/2021 la quale ha affermato che 'in tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori'.
L'opposizione va, quindi, valutata alla luce dei principi di diritto e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, nonchè della documentazione allegata dalle parti.
È opportuno analizzare distintamente le spese straordinarie oggetto del decreto ingiuntivo opposto al fine di valutare la loro ammissibilità/ripetibilità.
Si tratta, in primo luogo, di spese mediche relative a visite oculistiche, odontoiatriche, per cure termali, esami diagnostici, ticket sanitari, acquisto di occhiali, per visita dermatologica (cfr. all. 3, 19, 20 e 21 al ricorso monitorio).
Ebbene, non appare inutile evidenziare che talune di queste spese (spese per cure termali, per acquisto occhiali da vista, per ticket sanitari) non necessitano, in base al Protocollo stipulato con il C.O.A., di apposita preventiva concertazione;
ad ogni modo, atteso che, in base alle emergenze di causa il rinvio a tale protocollo è stato operato solo con la successiva pronuncia di divorzio del luglio 2022 e che solo in parte di tali spese sono state sostenute successivamente alla pronuncia di divorzio, si osserva che le stesse si reputano comunque ammissibili e ripetibili in quanto, oltre ad essere state solo genericamente contestate dal , trattandosi di spese mediche, risultano necessarie per esigenze di Pt_1 cura/prevenzione della salute delle figlie.
Le spese in esame, tutte documentate in sede di ricorso monitorio, risultano altresì adeguate quanto agli importi alle condizioni economiche delle parti come evincibili dalla sentenza di separazione e di divorzio.
Deve soggiungersi che con mail del 13.7.2018, del 26.6.2021, dell'11.10.2021, 22.7.2022, 26.9.2022 la comunicava all'opponente l'inizio delle cure termali o CP_1 la necessità di eseguire taluni esami diagnostici per le figlie;
a fronte di tali comunicazioni, non consta una tempestiva e motivata opposizione da parte del . Pt_1
Trattasi inoltre di spese che, nel loro routinario ripetersi/proporsi, assumono una connotazione di probabilità, tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, pur se indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono nell'an.
Con mail del 22.10.2018, l'opposta comunicava altresì l'intenzione della figlia di Per_1 frequentare un corso di chitarra con indicazione del costo mensile di una scuola di musica.
Con la medesima comunicazione si notiziava l'opponente in ordine ai costi relativi ad un corso di teatro e ad un corso di inglese per entrambe le figlie. Con mail del 2.10.2019 la comunicava la ripresa di detti corsi, chiedendo al coniuge altresì la sottoscrizione CP_1 di alcune liberatorie;
la ripresa dei corsi extrascolastici di chitarra, inglese, ginnastica artistica era nuovamente comunicata all'opponente con mail del 6.10.2020, dell'11.10.2021 e del 26.9.2022.
A fronte di tali comunicazioni, il non ha fornito prova di aver espresso un Pt_1 tempestivo e valido/fondato dissenso, neppure in relazione alle scuole individuate e/o ai costi indicati in relazione ai diversi corsi.
Ciò posto, applicando, ad ogni modo, i recenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui in caso di mancato accordo preventivo tra gli ex coniugi il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese rispetto all'utilità e alla sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori, ritiene questo Tribunale che tali spese tutte documentate in sede di ricorso monitorio – siano rispondenti al preminente interesse delle minori, perché utili alla loro formazione, socializzazione e al loro benessere psico- fisico, sicchè devono ritenersi ripetibili atteso che, per entità risultano, altresì commisurate alle condizioni economiche delle parti come evincibili dalle sentenze di separazione e di divorzio in atti.
Con specifico riferimento al corso di inglese, destituite di fondamento s'appalesano le contestazioni di parte opponente, atteso che ciascuna fattura allegata dalla parte opposta reca l'indicazione dello specifico arco temporale di riferimento e dei relativi costi, i quali risultano in sostanza uguali per le singole mensilità; non è fondato neppure l'assunto relativo alla frequentazione del corso in parola nel periodo COVID: dalla fattura n. 37 del
15.5.2020 si evince che il corso non è stato frequentato per il periodo di marzo ed aprile
2020.
Alcuna specifica contestazione è stata sollevata, poi, in relazione alle spese di assicurazione scolastica indicate nel ricorso monitorio e ai viaggi di istruzione giornaliera;
trattasi, peraltro di spese sopportate successivamente alla pronuncia di divorzio e per le quali il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale non richiede la previa concertazione tra le parti.
A differenti conclusioni deve pervenirsi in relazione delle somme impiegate per l'acquisto degli abiti per la comunione di entrambe le figlie in quanto non previamente concordate tra le parti: in atti, invero, vi è prova della circostanza per cui la CP_1 comunicava al le date fissate per la celebrazione di detti eventi, senza tuttavia Pt_1 coinvolgerlo nell'acquisto del vestiario ritenuto utile per l'occasione e provvedendo, solo successivamente all'acquisto, ad inoltrare per mail i giustificativi di spesa.
Trattandosi, inoltre, di spese non strettamente utili alla crescita e formazione della prole, devono ritenersi, in conformità al Protocollo in uso in questo Tribunale, non ripetibili in ragione dell'assenza di un previo consenso, anche in relazione all'entità della relativa spesa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione deve ritenersi solo in parte fondata con conseguente revoca del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di €5.290,63 oltre interessi al tasso legale dal singolo esborso al soddisfo.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, devono essere compensate per due terzi e poste a carico della parte opposta per il restante terzo;
tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore da
€5.200,01 a €26.000,00, ridotti del 30% in ragione dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
- accoglie nei limiti di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di , per le causali Parte_1 Controparte_1 indicate in parte motiva, della somma di €5.290,63 oltre interessi al tasso legale dal singolo esborso al soddisfo;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente nella misura di 1/3 dell'intero, che si liquidano in €1.185,00 per 1/3 compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e iva come per legge;
dichiara compensati i restanti 2/3.
Bari, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia