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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 5013/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto”
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Annibale Marchese n. 10 presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Annibale C.F._2
Marchese n. 10 presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti, che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.12.2024, e Parte_1 CP_1
, esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il
[...]
14.04.2007, precisando che da tale unione erano nate due figlie: (il Per_1
16.04.2008) e (il 14.01.2012). Evidenziavano inoltre che con decreto del Per_2
25.05.2022 emesso dal Tribunale di Napoli veniva omologata la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in ricorso, e pertanto chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza del 18.06.2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore, con ordinanza del 18.06.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. che apponeva il visto in data 23.06.2025.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Si osserva infatti che nel caso di specie appare integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto (recante nr. 7531/2022) pubblicato il 25.05.2022. Inoltre, dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti e pertanto la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. pag. 2/4 Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato di disciplinare i loro rapporti sulla base delle condizioni di seguito riportate:
“• In merito all'affido delle minori et si conferma l'affido congiunto Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con la regolamentazione del diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di separazione consensuale, precisamente Parte_2 continuerà ad avere la residenza permanente presso la madre, con la Parte_3 residenza permanente presso il padre. Entrambi i genitori potranno vedere le figlie quando vorranno. Il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia non convivente a fine settimana alterni il sabato dalle ore 8.00 alla domenica fino alle ore 21.00; negli altri giorni, potranno tenere con sé la figlia non convivente compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio delle minori;
• I ricorrenti concordemente, nel confermare quanto previsto nel decreto di omologa, stabiliscono che il sig. verserà entro il 1 di ogni mese quale Controparte_1 contributo mensile al mantenimento della figlia la somma di euro duecento/00, Per_2 la sig. ra verserà entro il 1 di ogni mese quale contributo mensile al Parte_1 mantenimento della figlia la somma di euro duecento/00, i predetti importi Per_1 sono da rivalutarsi automaticamente annualmente agli indici ISTAT;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessuna somma a titolo di mantenimento personale sarà dovuta.
• Le parti, avendo già regolamentato tra loro tutti gli aspetti economici dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, al di fuori di quanto stabilito nel presente ricorso;
• Entrambi i coniugi si autorizzano a rilasciare, ottenere e prorogare passaporto o altro documento valido per l'espatrio l'uno in favore dell'altro”.
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi della prole e non contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e pertanto possono essere recepite in sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, e tenuto conto di quanto concordato dalle parti, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], contratto in Napoli il Controparte_1
14.04.2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 2007);
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 5013/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5013 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto”
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Annibale Marchese n. 10 presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Annibale C.F._2
Marchese n. 10 presso lo studio dell'avv. Elvira Dragone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti, che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.12.2024, e Parte_1 CP_1
, esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il
[...]
14.04.2007, precisando che da tale unione erano nate due figlie: (il Per_1
16.04.2008) e (il 14.01.2012). Evidenziavano inoltre che con decreto del Per_2
25.05.2022 emesso dal Tribunale di Napoli veniva omologata la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in ricorso, e pertanto chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza del 18.06.2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore, con ordinanza del 18.06.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. che apponeva il visto in data 23.06.2025.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Si osserva infatti che nel caso di specie appare integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto (recante nr. 7531/2022) pubblicato il 25.05.2022. Inoltre, dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti e pertanto la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. pag. 2/4 Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato di disciplinare i loro rapporti sulla base delle condizioni di seguito riportate:
“• In merito all'affido delle minori et si conferma l'affido congiunto Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con la regolamentazione del diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di separazione consensuale, precisamente Parte_2 continuerà ad avere la residenza permanente presso la madre, con la Parte_3 residenza permanente presso il padre. Entrambi i genitori potranno vedere le figlie quando vorranno. Il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia non convivente a fine settimana alterni il sabato dalle ore 8.00 alla domenica fino alle ore 21.00; negli altri giorni, potranno tenere con sé la figlia non convivente compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio delle minori;
• I ricorrenti concordemente, nel confermare quanto previsto nel decreto di omologa, stabiliscono che il sig. verserà entro il 1 di ogni mese quale Controparte_1 contributo mensile al mantenimento della figlia la somma di euro duecento/00, Per_2 la sig. ra verserà entro il 1 di ogni mese quale contributo mensile al Parte_1 mantenimento della figlia la somma di euro duecento/00, i predetti importi Per_1 sono da rivalutarsi automaticamente annualmente agli indici ISTAT;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessuna somma a titolo di mantenimento personale sarà dovuta.
• Le parti, avendo già regolamentato tra loro tutti gli aspetti economici dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, al di fuori di quanto stabilito nel presente ricorso;
• Entrambi i coniugi si autorizzano a rilasciare, ottenere e prorogare passaporto o altro documento valido per l'espatrio l'uno in favore dell'altro”.
Tali condizioni appaiono conformi agli interessi della prole e non contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e pertanto possono essere recepite in sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, e tenuto conto di quanto concordato dalle parti, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], contratto in Napoli il Controparte_1
14.04.2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 2007);
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 4/4