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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 13555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nel procedimento RG n. 13555/2023,
promosso
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Ferrandi e Parte_1 C.F._1
Antonello Calabria del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Brescia, via Aldo Moro, n. 5,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili
Trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. chiedeva la condanna del fratello Parte_1 [...]
a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese, delle trascrizioni e annotazioni CP_1
pagina 1 di 7 pregiudizievoli, trascritte in epoca antecedente alla compravendita del 20.01.2015 avvenuta inter partes
e in essa indicate, sugli immobili siti in Brescia, via Val di Ledro, n. 4.
A tal fine deduceva che:
- con contratto di compravendita del 20.01.2015 e avevano Persona_1 Controparte_1
rispettivamente ceduto all'odierno ricorrente, ciascuno per i propri diritti, l'usufrutto vitalizio dell'intero e la quota di ½ della nuda proprietà degli immobili siti in Brescia, via Val di Ledro,
n. 4;
- nell'ambito del medesimo contratto, parte venditrice si era espressamente obbligata, all'art. 4, a cancellare, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, tutte le trascrizioni pregiudizievoli sussistenti al momento della stipula e gravanti sull'immobile venduto;
- in violazione dell'obbligo assunto, non provvedeva alla cancellazione delle Controparte_1
iscrizioni, così costringendo l'odierno ricorrente ad attivarsi, a propria cura e spese, per liberare il proprio immobile da ogni formalità pregiudizievole;
- a tale ultimo fine il ricorrente raggiungeva gli accordi necessari, ex art. 2668 c.c., alla cancellazione delle formalità, con gli istituti bancari a favore dei quali le stesse erano state trascritte, redigendo un atto di assenso alla cancellazione delle iscrizioni, il quale veniva sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del solo resistente che non adempiva all'obbligo assunto, senza giustificato motivo.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare Parte_1 [...]
a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese ed entro un congruo termine, di tutte le CP_1
trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli e precisamente, alla luce della cancellazione medio tempore
intervenuta di alcune trascrizioni eseguita a propria cura e spese, delle seguenti formalità
pregiudizievoli ancora presenti:
pagina 2 di 7 - domanda giudiziale di revoca di atti soggetti alla trascrizione in favore della AN di RE
(trascritta a Brescia il 17.06.2011 ai nn. 26071/15983 in forza di Controparte_2
provvedimento del Tribunale di Brescia in data 19.04.2011 n. 3340);
- annotamento di inefficacia (annotato il 24.05.2013 ai nn. 17746/2495 a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto dal notaio in data 01.02.2011 rep. CP_3
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 03.02.2011 ai nn. 4748/2979);
Unitamente alla condanna del resistente alla cancellazione delle suddette trascrizioni, il ricorrente chiedeva altresì che il giudice predisponesse le misure di coercizione indiretta previste all'art. 614-bis c.p.c., fissando nella misura di € 500,00 la somma dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il resistente non si costituiva e il giudice, in data 21.03.2024, ne Controparte_1
dichiarava la contumacia.
All'udienza del 09.01.2025 il giudice, invitata la parte costituita a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La domanda svolta da parte ricorrente attiene all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal resistente con il contratto di compravendita del 20.01.2015, consistente nell'impegno a
“cancellare, nel più breve tempo possibile ed a propria cura e spese”, le formalità pregiudizievoli sussistenti al momento della stipula e gravanti sull'immobile venduto, e mira a chiedere la conseguente condanna del ricorrente all'adempimento della suddetta obbligazione.
In linea con la consolidata giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 7 dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato, ex art. 1218 c.c.,
dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere la prestazione per causa a lui non imputabile (Cass. n. 25584/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato compiuta prova della fonte negoziale del diritto vantato in questa sede attraverso la produzione del contratto di compravendita del 20.01.2015 (doc. 1), dal quale emerge chiaramente l'assunzione, da parte dell'odierno resistente, dell'obbligo di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli all'immobile “nel più breve tempo possibile”,
correttamente allegando la circostanza dell'inadempimento del resistente.
Il ricorrente, come meglio si dirà più oltre, ha altresì dimostrato il proprio interesse ad agire, per l'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione assunta da producendo Controparte_1
l'atto di assenso della AN di RE Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa, in favore della quale erano state fatte le trascrizioni e annotazioni, alla cancellazione delle stesse (doc. 4) e dunque documentando che non vi sono ulteriori ostacoli alla cancellazione richiesta.
Di contro, anche in considerazione della contumacia del resistente, non vi è prova di alcun fatto estintivo della pretesa vantata dal ricorrente che possa portare al rigetto della Parte_1
domanda, sicché, ai fini del suo accoglimento, quanto dedotto dal ricorrente risulta sufficiente a ritenere accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
Tanto premesso, si osserva che la prestazione oggetto dell'obbligazione inadempiuta consiste, come già
illustrato, nell'obbligo di fare infungibile, avente ad oggetto la cancellazione, a cura e spese dell'obbligato e nel più breve tempo possibile, di tutte le formalità pregiudizievoli iscritte, al tempo della compravendita del 20.01.2015, sugli immobili oggetto del medesimo contratto. Poiché nelle more alcune di tali trascrizioni e annotazioni sono già state cancellate a cura e spese di parte ricorrente,
l'oggetto del presente giudizio, come specificato nelle conclusioni da ultimo rassegnate, riguarda ora soltanto due delle formalità originariamente iscritte, vale a dire:
pagina 4 di 7 - la trascrizione della domanda giudiziale di revoca di atti soggetti alla trascrizione in favore della
AN (trascritta a Brescia il 17.06.2011 ai nn. Controparte_4
26071/15983 in forza di provvedimento del Tribunale di Brescia in data 19.04.2011 n. 3340);
- l'annotamento di inefficacia (annotato il 24.05.2013 ai nn. 17746/2495 a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto dal notaio in data 01.02.2011 rep. CP_3
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 03.02.2011 ai nn. 4748/2979).
Come noto, ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all'art. 2652,
co. 1, n. 5) c.c. e della relativa annotazione è necessario, ai sensi dell'art. 2668 c.c. il consenso di tutte le parti interessate. Nel caso di specie, come anticipato più sopra, le produzioni documentali di parte ricorrente (l'atto di assenso di cui al doc. 4 e la scrittura privata transattiva del 5.2.2018, prodotta dal ricorrente all'udienza del 9.1.2025) testimoniano come, a fronte dell'assenso della AN (soggetto a favore del quale le suddette formalità erano state trascritte) a procedere alla cancellazione, l'unico ostacolo alla loro cancellazione sia il mancato assenso del resistente Controparte_1
Per tutte le suddette ragioni, accertata l'obbligazione contrattualmente assunta dal resistente, nonché il suo inadempimento, in accoglimento del presente ricorso deve essere pronunciata la condanna del resistente alla cancellazione, a propria cura e spese, delle suddette formalità, ancora Controparte_1
iscritte sull'immobile oggetto del contratto di compravendita, entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Inoltre, trattandosi, come detto, di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile, visto l'art. 614-bis c.p.c., sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal ricorrente di fissare, quale misura di coercizione indiretta, una somma di denaro che sarà dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna (c.d. astreinte).
Ai fini della quantificazione di tale somma, il comma 3 dell'art. 614-bis c.p.c. dispone che il giudice tenga conto “del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per
l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni circostanza
pagina 5 di 7 utile”. Considerando che, nel caso di specie, la controversia deve essere considerata di valore indeterminabile di bassa complessità e che, tuttavia, la prestazione dovuta, pur essendo di semplice esecuzione anche sotto il profilo del dispendio economico, è stata indebitamente inadempiuta per lungo tempo dall'obbligato, al solo fine, secondo la ricostruzione svolta dal ricorrente e che questo Tribunale
secondo una valutazione complessiva della fattispecie ritiene di poter condividere, di ostacolare il ricorrente in un contesto di diffusa litigiosità tra le parti, la misura di coercizione indiretta prevista all'art. 614-bis c.p.c. viene fissata nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. Si ritiene, infatti, che tale somma costituisca la misura idonea ad assolvere la funzione di coercizione indiretta, propria di tale istituto, rappresentando un adeguato incentivo per l'obbligato ad adempiere nel termine di 30 giorni sopra definito, senza tuttavia costituire una pena eccessivamente gravosa per la parte stessa.
Per tutte le suesposte ragioni, deve essere pronunciata la condanna del resistente alla Controparte_1
cancellazione, a propria cura e spese, delle formalità pregiudizievoli di cui sopra, entro e non oltre 30
giorni dalla notificazione/comunicazione della presente pronuncia, fissandosi altresì, quale misura di coercizione indiretta, la somma di cui all'art. 614-bis c.p.c. in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza tra ricorrente e resistente contumace, il quale risulta totalmente soccombente e nulla ha dedotto, considerando la causa di valore indeterminabile – complessità bassa, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, in considerazione del rito, della natura documentale della controversia e della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti del resistente Parte_1
contumace accertato l'inadempimento del convenuto Controparte_1 Controparte_1
all'obbligazione assunta con il contratto di compravendita del 20.1.2015, oggetto di causa,
condanna a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese entro e non oltre 30 Controparte_1
giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, delle formalità pregiudizievoli ancora iscritte sugli immobili oggetto del predetto contratto di compravendita e, precisamente:
- trascrizione della domanda giudiziale di revoca di atti soggetti a trascrizione in favore della
AN di RE Cooperativo di e contro i sig.ri , CP_2 Parte_1 CP_1
e (trascritta a Brescia in data 17/6/2011 i nn. 26071/15983 in forza di
[...] Parte_2
provvedimento del Tribunale di Brescia emesso in data 19/4/2011 n. 3340);
- annotamento di inefficacia (effettuato in data 24.5.2013 ai nn. 17746/2495) a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto da notaio in data 01/02/2011 rep. Controparte_5
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 3/2/2011 ai nn. 4748/2979;
visto l'art. 614-bis c.p.c.,
fissa nella misura di € 100,00 la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni giorno Controparte_1
di ritardo nell'esecuzione della cancellazione delle suddette formalità;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa di legge.
Così deciso, in Brescia, il 31 gennaio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Carlotta Buzzi.
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nel procedimento RG n. 13555/2023,
promosso
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Ferrandi e Parte_1 C.F._1
Antonello Calabria del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Brescia, via Aldo Moro, n. 5,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: vendita di cose mobili
Trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, all'esito della discussione orale, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. chiedeva la condanna del fratello Parte_1 [...]
a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese, delle trascrizioni e annotazioni CP_1
pagina 1 di 7 pregiudizievoli, trascritte in epoca antecedente alla compravendita del 20.01.2015 avvenuta inter partes
e in essa indicate, sugli immobili siti in Brescia, via Val di Ledro, n. 4.
A tal fine deduceva che:
- con contratto di compravendita del 20.01.2015 e avevano Persona_1 Controparte_1
rispettivamente ceduto all'odierno ricorrente, ciascuno per i propri diritti, l'usufrutto vitalizio dell'intero e la quota di ½ della nuda proprietà degli immobili siti in Brescia, via Val di Ledro,
n. 4;
- nell'ambito del medesimo contratto, parte venditrice si era espressamente obbligata, all'art. 4, a cancellare, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, tutte le trascrizioni pregiudizievoli sussistenti al momento della stipula e gravanti sull'immobile venduto;
- in violazione dell'obbligo assunto, non provvedeva alla cancellazione delle Controparte_1
iscrizioni, così costringendo l'odierno ricorrente ad attivarsi, a propria cura e spese, per liberare il proprio immobile da ogni formalità pregiudizievole;
- a tale ultimo fine il ricorrente raggiungeva gli accordi necessari, ex art. 2668 c.c., alla cancellazione delle formalità, con gli istituti bancari a favore dei quali le stesse erano state trascritte, redigendo un atto di assenso alla cancellazione delle iscrizioni, il quale veniva sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del solo resistente che non adempiva all'obbligo assunto, senza giustificato motivo.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare Parte_1 [...]
a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese ed entro un congruo termine, di tutte le CP_1
trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli e precisamente, alla luce della cancellazione medio tempore
intervenuta di alcune trascrizioni eseguita a propria cura e spese, delle seguenti formalità
pregiudizievoli ancora presenti:
pagina 2 di 7 - domanda giudiziale di revoca di atti soggetti alla trascrizione in favore della AN di RE
(trascritta a Brescia il 17.06.2011 ai nn. 26071/15983 in forza di Controparte_2
provvedimento del Tribunale di Brescia in data 19.04.2011 n. 3340);
- annotamento di inefficacia (annotato il 24.05.2013 ai nn. 17746/2495 a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto dal notaio in data 01.02.2011 rep. CP_3
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 03.02.2011 ai nn. 4748/2979);
Unitamente alla condanna del resistente alla cancellazione delle suddette trascrizioni, il ricorrente chiedeva altresì che il giudice predisponesse le misure di coercizione indiretta previste all'art. 614-bis c.p.c., fissando nella misura di € 500,00 la somma dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il resistente non si costituiva e il giudice, in data 21.03.2024, ne Controparte_1
dichiarava la contumacia.
All'udienza del 09.01.2025 il giudice, invitata la parte costituita a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La domanda svolta da parte ricorrente attiene all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal resistente con il contratto di compravendita del 20.01.2015, consistente nell'impegno a
“cancellare, nel più breve tempo possibile ed a propria cura e spese”, le formalità pregiudizievoli sussistenti al momento della stipula e gravanti sull'immobile venduto, e mira a chiedere la conseguente condanna del ricorrente all'adempimento della suddetta obbligazione.
In linea con la consolidata giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 7 dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato, ex art. 1218 c.c.,
dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere la prestazione per causa a lui non imputabile (Cass. n. 25584/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato compiuta prova della fonte negoziale del diritto vantato in questa sede attraverso la produzione del contratto di compravendita del 20.01.2015 (doc. 1), dal quale emerge chiaramente l'assunzione, da parte dell'odierno resistente, dell'obbligo di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli all'immobile “nel più breve tempo possibile”,
correttamente allegando la circostanza dell'inadempimento del resistente.
Il ricorrente, come meglio si dirà più oltre, ha altresì dimostrato il proprio interesse ad agire, per l'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione assunta da producendo Controparte_1
l'atto di assenso della AN di RE Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa, in favore della quale erano state fatte le trascrizioni e annotazioni, alla cancellazione delle stesse (doc. 4) e dunque documentando che non vi sono ulteriori ostacoli alla cancellazione richiesta.
Di contro, anche in considerazione della contumacia del resistente, non vi è prova di alcun fatto estintivo della pretesa vantata dal ricorrente che possa portare al rigetto della Parte_1
domanda, sicché, ai fini del suo accoglimento, quanto dedotto dal ricorrente risulta sufficiente a ritenere accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
Tanto premesso, si osserva che la prestazione oggetto dell'obbligazione inadempiuta consiste, come già
illustrato, nell'obbligo di fare infungibile, avente ad oggetto la cancellazione, a cura e spese dell'obbligato e nel più breve tempo possibile, di tutte le formalità pregiudizievoli iscritte, al tempo della compravendita del 20.01.2015, sugli immobili oggetto del medesimo contratto. Poiché nelle more alcune di tali trascrizioni e annotazioni sono già state cancellate a cura e spese di parte ricorrente,
l'oggetto del presente giudizio, come specificato nelle conclusioni da ultimo rassegnate, riguarda ora soltanto due delle formalità originariamente iscritte, vale a dire:
pagina 4 di 7 - la trascrizione della domanda giudiziale di revoca di atti soggetti alla trascrizione in favore della
AN (trascritta a Brescia il 17.06.2011 ai nn. Controparte_4
26071/15983 in forza di provvedimento del Tribunale di Brescia in data 19.04.2011 n. 3340);
- l'annotamento di inefficacia (annotato il 24.05.2013 ai nn. 17746/2495 a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto dal notaio in data 01.02.2011 rep. CP_3
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 03.02.2011 ai nn. 4748/2979).
Come noto, ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all'art. 2652,
co. 1, n. 5) c.c. e della relativa annotazione è necessario, ai sensi dell'art. 2668 c.c. il consenso di tutte le parti interessate. Nel caso di specie, come anticipato più sopra, le produzioni documentali di parte ricorrente (l'atto di assenso di cui al doc. 4 e la scrittura privata transattiva del 5.2.2018, prodotta dal ricorrente all'udienza del 9.1.2025) testimoniano come, a fronte dell'assenso della AN (soggetto a favore del quale le suddette formalità erano state trascritte) a procedere alla cancellazione, l'unico ostacolo alla loro cancellazione sia il mancato assenso del resistente Controparte_1
Per tutte le suddette ragioni, accertata l'obbligazione contrattualmente assunta dal resistente, nonché il suo inadempimento, in accoglimento del presente ricorso deve essere pronunciata la condanna del resistente alla cancellazione, a propria cura e spese, delle suddette formalità, ancora Controparte_1
iscritte sull'immobile oggetto del contratto di compravendita, entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Inoltre, trattandosi, come detto, di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile, visto l'art. 614-bis c.p.c., sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal ricorrente di fissare, quale misura di coercizione indiretta, una somma di denaro che sarà dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna (c.d. astreinte).
Ai fini della quantificazione di tale somma, il comma 3 dell'art. 614-bis c.p.c. dispone che il giudice tenga conto “del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per
l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni circostanza
pagina 5 di 7 utile”. Considerando che, nel caso di specie, la controversia deve essere considerata di valore indeterminabile di bassa complessità e che, tuttavia, la prestazione dovuta, pur essendo di semplice esecuzione anche sotto il profilo del dispendio economico, è stata indebitamente inadempiuta per lungo tempo dall'obbligato, al solo fine, secondo la ricostruzione svolta dal ricorrente e che questo Tribunale
secondo una valutazione complessiva della fattispecie ritiene di poter condividere, di ostacolare il ricorrente in un contesto di diffusa litigiosità tra le parti, la misura di coercizione indiretta prevista all'art. 614-bis c.p.c. viene fissata nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. Si ritiene, infatti, che tale somma costituisca la misura idonea ad assolvere la funzione di coercizione indiretta, propria di tale istituto, rappresentando un adeguato incentivo per l'obbligato ad adempiere nel termine di 30 giorni sopra definito, senza tuttavia costituire una pena eccessivamente gravosa per la parte stessa.
Per tutte le suesposte ragioni, deve essere pronunciata la condanna del resistente alla Controparte_1
cancellazione, a propria cura e spese, delle formalità pregiudizievoli di cui sopra, entro e non oltre 30
giorni dalla notificazione/comunicazione della presente pronuncia, fissandosi altresì, quale misura di coercizione indiretta, la somma di cui all'art. 614-bis c.p.c. in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza tra ricorrente e resistente contumace, il quale risulta totalmente soccombente e nulla ha dedotto, considerando la causa di valore indeterminabile – complessità bassa, nella misura che si liquida in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale, in considerazione del rito, della natura documentale della controversia e della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti del resistente Parte_1
contumace accertato l'inadempimento del convenuto Controparte_1 Controparte_1
all'obbligazione assunta con il contratto di compravendita del 20.1.2015, oggetto di causa,
condanna a provvedere alla cancellazione, a propria cura e spese entro e non oltre 30 Controparte_1
giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza, delle formalità pregiudizievoli ancora iscritte sugli immobili oggetto del predetto contratto di compravendita e, precisamente:
- trascrizione della domanda giudiziale di revoca di atti soggetti a trascrizione in favore della
AN di RE Cooperativo di e contro i sig.ri , CP_2 Parte_1 CP_1
e (trascritta a Brescia in data 17/6/2011 i nn. 26071/15983 in forza di
[...] Parte_2
provvedimento del Tribunale di Brescia emesso in data 19/4/2011 n. 3340);
- annotamento di inefficacia (effettuato in data 24.5.2013 ai nn. 17746/2495) a margine della trascrizione dell'atto di donazione ricevuto da notaio in data 01/02/2011 rep. Controparte_5
69.977/27.815 e trascritto a Brescia il 3/2/2011 ai nn. 4748/2979;
visto l'art. 614-bis c.p.c.,
fissa nella misura di € 100,00 la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni giorno Controparte_1
di ritardo nell'esecuzione della cancellazione delle suddette formalità;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e Cpa di legge.
Così deciso, in Brescia, il 31 gennaio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Carlotta Buzzi.
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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