Versione
12 maggio 1984
12 maggio 1984
Art. 1. Articolo unico
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132 , nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132 , nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Commentario • 1
- 1. Indennità di posizione dei dirigenti ai fini della buonuscitaAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2007 · 0.7125113
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/04/2011, n. 2077Provvedimento: […] Ad. plen. 21 maggio 1996 n. 4; 17 settembre 1996, n. 19), dal che la conseguenza che, alla data di collocamento a riposo dei dipendenti interessati, il computo agli effetti della base di calcolo dell'indennità di buonuscita resta ammesso soltanto per gli assegni e le indennità tassativamente previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, nonché per la tredicesima mensilità e per l'indennità integrativa speciale, secondo quanto previsto rispettivamente, dall'art. 2 della legge n. 75 del 1980 e dall'art. 1 della legge n. 87 del 1984 (Cons. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- prescrizione dei diritti·
- art. 16 d.lgs. 80/1998·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità di posizione·
- art. 38 d.P.R. 1032/1973·
- art. 1 legge 334/1997·
- diritti dei dirigenti pubblici·
- indennità di funzione·
- normativa pensionistica·
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita