Articolo 1 della Legge 18 aprile 1984, n. 87
Versione
12 maggio 1984
Art. 1. Articolo unico

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132 , nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Entrata in vigore il 12 maggio 1984
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