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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 998/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Parte_2
E
CP_1
All'udienza del 13/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. LUCIANO LUCIA LAVINIA e per l'avv. CP_1
Rossitto in sostituzione dell'avv. Marcedone . Per Parte_2
nessuno è comparso.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 13/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 998 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Luciano Lucia Lavinia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
, Controparte_3
-resistente- contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avviso di addebito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/04/2023 proponeva opposizione alla Parte_1
intimazione di pagamento n. 29820229006731289/000 notificata il 06.03.2023, relativa a n.
3 avvisi di addebito afferenti la mancata corresponsione dei contributi I.V.S. CP_1
coltivatori diretti e per le somme aggiuntive degli stessi, per gli anni contributivi 2015 –
2017 –2018, limitatamente alla pretesa contributiva afferente i contributi I.V.S. coltivatore diretto anno 2015 incorporati nell'avviso di addebito n. 59820160001540276000 notificato il 06.12.2016 per euro 4.038,82. A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 tra la data della notifica dell'avviso di addebito il 06/12/2016 e la data di notifica della intimazione di pagamento avvenuta in data 06/03/2023 avvenuta il 13 ottobre 2022, nonostante la sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale COVID 19. CP_
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, depositava prova della notifica dell'avviso di addebito opposto. Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Nonostante le regolare chiamata in giudizio l'Agente della Riscossione rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Il difetto di legittimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 295).
Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. il signor ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e l' chiedendo dichiarare illegittima Controparte_4 CP_1 ovvero annullare l'opposta intimazione limitatamente ad uno degli avvisi di addebito ivi indicati con l'unica motivazione che i contributi richiesti e portati da tale avviso di addebito non sarebbero dovuti perché prescritti, senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva. Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale, o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore.
L'eccezione di prescrizione è fondata . CP_ L' ha provato in giudizio di avere notificato l'avviso di addebito impugnato in data
06.12.2016 . Non risulta prova in giudizio di atti interruttivi del decorso della prescrizione anteriormente alla notifica il 06.03.2023 dell'intimazione di pagamento opposta. Pertanto,
i contributi richiesti con riferimento a detto avviso sono prescritti essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica dell'avviso di addebito (16.12.2016) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (06.03.2023), e non avendo né l'ente impositore né il concessionario della riscossione fornito prova in giudizio della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Ciò anche tenuto conto della sospensione del decorso del a prescrizione dei contributi previdenziale disposta dalla legislazione dettata nel periodo emergenziale da COVID 19. Nel caso specifico, poiché la maturazione del termine di prescrizione avveniva il 06.12.2021 , sommando per intero la sospensione di cui all'articolo
37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni: ossia 311 giorni), la prescrizione è inesorabilmente maturata il 13 ottobre 2022. Come, d'altra parte, ha chiarito bene l' CP_1
con la circolare n.126 del 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' CP_2
resistente in persona del legale rappresentante p.t., e liquidate come in dispositivo CP_1
secondo i parametri previsti dal DM 55/2014, nella misura media per la fase studio (€ 425) , per la fase introduttiva (€425) e per la fase decisionale (€919) e nella misura minima per la fase istruttoria/trattazione (€426) tenuto conto della l'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti dall'avviso di addebito n. 59820160001540276000 notificato il
06.12.2016 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dal predetto avviso di addebito e richieste con intimazione di pagamento n. n. 29820229006731289/000 notificata impugnata.
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro 2195,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 13/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino