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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere All' esito udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1149 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. Piero Gaetani presso cui el.te dom.to in Piazza Nolana 16 Napoli
Appellante
E
CP_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Amalia Rizzo, Guasco Marco, Giovanna Pacchiana Parravicini,
US AN presso cui ele.te dom.ta presso lo studio della prima in via F. Crispi 107
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata n. 1878 del 24 aprile del 2025 del Tribunale di Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda di annullamento del trasferimento a EN .
Con il primo motivo di appello rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva distribuito correttamente l'onere della prova poiché incombeva sul datore di lavoro la prova della legittimità e delle circostanze utili per giustificare il trasferimento e tale prova non era stata adeguatamente e sufficientemente offerta. La semplice riduzione dei servizi, peraltro non provata, non era sufficiente a far disporre il trasferimento perché non vi era stata la soppressione del posto di lavoro.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dato rilievo alla prova testimoniale esperita. Di fronte all'insufficienza dell'allegazione documentale che era l'unica a poter provare la riduzione degli spazi in cui lavorava come dipendente l'appellante e la soppressione dei posti di lavoro, la prova testimoniale era inutile e irrilevante. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva rilevato che la prova,cui era sempre onerato il datore di lavoro, della ricorrenza del posto nel luogo del trasferimento fosse esistente. Il datore di lavoro si era limitata a sostenere e a provare che l'appellante avrebbe dovuto sostituire un lavoratore somministrato. In realtà il posto era stato inventato.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché la inammissibilità dell'appello. Deduceva che la sentenza era stata correttamente motivata e che andava confermata.
Motivi della decisione
L'appello è ammissibile perché censura specificatamente parti della sentenza che aveva ritenuto la domanda di primo grado infondata.
Il primo motivo di merito non può essere accolto. Sia la prova documentale, nella parte visibile ma sufficiente
, che quella testimoniale attestano che il sito di Persona 1 Pt_2 committente dei lavori di pulizia '
alla CP 1, era stato ridotto come attività produttiva se non dismesso. Il giornale il Mattino riporta la notizia del trasferimento dell'attività produttiva della Pt 2 da Per 1 a Bacoli .
indirizzata alla CP 1Inoltre agli atti vi è la mail della Pt 2 dell'aprile del 2024 in cui comunica la riduzione degli spazi dove intervenire con la pulizia a far data dal giugno del 2024. Di conseguenza il datore di lavoro ha preso delle decisioni organizzative, rispetto alle quali il giudice non può e non deve intervenire, che hanno comportato dei provvedimenti di riduzione dei dipendenti presso il sito di Per 1 per trasferirle presso altri siti ovvero farli assumere, come nel caso dell'appellante, da altre ditte che aveva in appalto la pulizia del sito di OL. A questi elementi documentali si aggiunge la testimonianza della responsabile del personale CP 2 che ha confermato tali circostanze.
Pertanto la prova delle ragioni organizzative poste alla base del trasferimento è stata adeguatamente offerta.
Così come pacifica è la circostanza che all'appellante era stato offerto un posto di lavoro presso il sito di Bacoli della Pt 2 alle dipendenze di altra azienda.
In presenza di un rifiuto, la CP 1 ha disposto il trasferimento rispetto al quale sia per la scelta dell'appellante sia per la sede di destinazione, lo stesso Pt 1 nulla osserva se non che non vi era la prova del posto in EN.
Ma la prova dell'assenza del posto di fronte ad un trasferimento doveva essere offerta dal lavoratore e la contestazione è del tutto generica e astratta.
Le spese del presente grado di giudizio si compensano data la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 23.9.2025
Il Presidente rel
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere All' esito udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1149 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. Piero Gaetani presso cui el.te dom.to in Piazza Nolana 16 Napoli
Appellante
E
CP_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Amalia Rizzo, Guasco Marco, Giovanna Pacchiana Parravicini,
US AN presso cui ele.te dom.ta presso lo studio della prima in via F. Crispi 107
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata n. 1878 del 24 aprile del 2025 del Tribunale di Napoli nord che aveva rigettato la sua domanda di annullamento del trasferimento a EN .
Con il primo motivo di appello rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva distribuito correttamente l'onere della prova poiché incombeva sul datore di lavoro la prova della legittimità e delle circostanze utili per giustificare il trasferimento e tale prova non era stata adeguatamente e sufficientemente offerta. La semplice riduzione dei servizi, peraltro non provata, non era sufficiente a far disporre il trasferimento perché non vi era stata la soppressione del posto di lavoro.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante evidenziava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dato rilievo alla prova testimoniale esperita. Di fronte all'insufficienza dell'allegazione documentale che era l'unica a poter provare la riduzione degli spazi in cui lavorava come dipendente l'appellante e la soppressione dei posti di lavoro, la prova testimoniale era inutile e irrilevante. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva rilevato che la prova,cui era sempre onerato il datore di lavoro, della ricorrenza del posto nel luogo del trasferimento fosse esistente. Il datore di lavoro si era limitata a sostenere e a provare che l'appellante avrebbe dovuto sostituire un lavoratore somministrato. In realtà il posto era stato inventato.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché la inammissibilità dell'appello. Deduceva che la sentenza era stata correttamente motivata e che andava confermata.
Motivi della decisione
L'appello è ammissibile perché censura specificatamente parti della sentenza che aveva ritenuto la domanda di primo grado infondata.
Il primo motivo di merito non può essere accolto. Sia la prova documentale, nella parte visibile ma sufficiente
, che quella testimoniale attestano che il sito di Persona 1 Pt_2 committente dei lavori di pulizia '
alla CP 1, era stato ridotto come attività produttiva se non dismesso. Il giornale il Mattino riporta la notizia del trasferimento dell'attività produttiva della Pt 2 da Per 1 a Bacoli .
indirizzata alla CP 1Inoltre agli atti vi è la mail della Pt 2 dell'aprile del 2024 in cui comunica la riduzione degli spazi dove intervenire con la pulizia a far data dal giugno del 2024. Di conseguenza il datore di lavoro ha preso delle decisioni organizzative, rispetto alle quali il giudice non può e non deve intervenire, che hanno comportato dei provvedimenti di riduzione dei dipendenti presso il sito di Per 1 per trasferirle presso altri siti ovvero farli assumere, come nel caso dell'appellante, da altre ditte che aveva in appalto la pulizia del sito di OL. A questi elementi documentali si aggiunge la testimonianza della responsabile del personale CP 2 che ha confermato tali circostanze.
Pertanto la prova delle ragioni organizzative poste alla base del trasferimento è stata adeguatamente offerta.
Così come pacifica è la circostanza che all'appellante era stato offerto un posto di lavoro presso il sito di Bacoli della Pt 2 alle dipendenze di altra azienda.
In presenza di un rifiuto, la CP 1 ha disposto il trasferimento rispetto al quale sia per la scelta dell'appellante sia per la sede di destinazione, lo stesso Pt 1 nulla osserva se non che non vi era la prova del posto in EN.
Ma la prova dell'assenza del posto di fronte ad un trasferimento doveva essere offerta dal lavoratore e la contestazione è del tutto generica e astratta.
Le spese del presente grado di giudizio si compensano data la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 23.9.2025
Il Presidente rel