Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 settembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 novembre 1991 |
Commentario • 1
- 1. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001
(…) Capo II Norme transitorie e finali Articolo 69 Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Salvo che per le …
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Giurisprudenza • 40
- 1. CGUE, n. C-67/23, Sentenza della Corte, W. GmbH e Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof contro S.Z, 05/09/2024Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 5 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar – Divieto di importazione di merci originarie o esportate dalla Birmania/Myanmar – Regolamento (CE) n. 194/2008 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Tronchi di TE originari della Birmania/Myanmar esportati e lavorati a Taiwan prima del loro trasporto verso l'Unione europea – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Nozione di “trasformazione o lavorazione sostanziale” – Tronchi di TE sfrondati, scortecciati, squadrati o tagliati per ricavarne legno di TE segato a Taiwan – …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Bari, sentenza 07/11/2024, n. 1531Provvedimento: R.g. 1602 /2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente 2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore 3) dott. Nicola Morgese Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato; T R A , in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari appellante E Controparte_1 assistito e difeso dagli avv.ti Maria Pia Vigilante e Marco Garofalo appellato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali".
2. All' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
3. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , la parola "nei" e' sostituita dalle seguenti: "in tutti i".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.
4- bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all' art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell' art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)". - Art. 2. 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituita dalla seguente:
"b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; nonche' dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;".
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). - 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e' composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; nonche' dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresi', fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato e' costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la meta' dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed e' abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita' della presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;
d) esprirme pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale". - Art. 3. 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno e' altresi' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".
3. L'autorita' per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57 , puo' avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all' articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , particolarmente per quanto riguarda le attivita' collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 183 del 1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico: dighe: geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual'e' definita all'art. 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art.
4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciacun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale di ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreo del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 10 dela legge n. 183 del 1989 , come modificato della presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Le regioni). - 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonche' alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalita' di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno e' altresi' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gi interventi straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonche' al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacita' superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.
5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonche' delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative gia' trasferite o delegate alle regioni". Note all' art. 3, comma 3:
- La legge n. 57/1990 reca "Istituzione dell'Autorita' per l'Adriatico".
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 183/1989 v. nota all'art. 3, comma 1.