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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 337/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annapaola Alfano del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla
Piazza Spartaco n. 27;
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D'Amora del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla Piazza
Spartaco n. 27;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: Con note di trattazione scritta depositate in data 10.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo che il Tribunale a) pronunci la sentenza di separazione personale tra i coniugi, b) confermi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. in data 11.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Scafati in data 30 aprile
2005 con rito concordatario, optando per il regime di separazione dei beni, e che dall a p r e d e t t a u n i o n e è nato un figlio: (nato a [...] Persona_1 il 17.03.2007), minorenne all'epoca dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso e, nelle more, divenuto maggiorenne, sebbene non ancora economicamente autosufficiente.
L'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era ormai irreversibilmente deteriorata causando il venir meno dell'affectio coniugalis e rendendo impossibile la condivisione materiale e spirituale della vita matrimoniale;
per tali motivi il SI. CP_1 si allontanava dalla casa coniugale.
Con note di trattazione scritta depositate in data 10.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 le parti, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo che il Tribunale a) pronunci la sentenza di separazione personale tra i coniugi, b) confermi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato, già acquisito parare favorevole del PM in data 11.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le eSIenze del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
N. 70/2017 R.G. - pag. 2 di 6 In particolare, la IG.ra ha dichiarato di rinunciare all'assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore in quanto, sebbene in cerca di occupazione fissa, ha sempre svolto lavori occasionali, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. C.U.
2022 anno di imposta 2021 rilasciata da “Della Frutta Vince”: ammontare lordo €
2.943,98; CU 2022 anno di imposta 2021 rilasciata da ” Parte_2 ammontare lordo € 1345,71; CU 2022 anno di imposta 2021 rilasciata da
” ammontare lordo € 558,79; C.U. 2023 anno di imposta 2022: rilasciata Parte_3 da ” ammontare lordo € 1.034,65; C.U. 2023 anno di imposta 2022 Parte_3 rilasciata da RAC service ammontare lordo € 1.232,92; C.U. 2023 anno di imposta
2022 rilasciata da ” ammontare lordo € 1.157,39; CU 2024 anno di imposta Pt_4
2023 rilasciata da ” ammontare lordo € 743,00; CU 2024 anno di imposta Pt_4
2023 rilasciata da ammontare lordo € 1703,55; CU anno di imposta Parte_5
2023 rilasciata dall'INPS € 4.085,36.)
Ha, altresì, dichiarato di possedere, in comproprietà con i fratelli, i seguenti beni immobili:
- immobile sito in Sant'Antonio Abate alla Via Santa Maria La Carità 476 Piano S1 –
T-1, identificato al catasto dei Fabbricati del suindicato comune al foglio 3, numero
740, sub 101, Cat. A/3;
- immobile sito in Sant'Antonio Abate alla Via Santa Maria La Carità 476 Piano S1 –
T-1, identificato al catasto dei Fabbricati del suindicato comune al foglio 3, numero
2051, sub 1, Cat. A/2.
Il IG. ha dichiarato di svolgere l'attività di autista ( con un reddito risultante CP_1 dall'Unico 2024 anno di imposta 2023 di complessivi € 28.598,00 lordi, dall' Unico
2023 anno di imposta 2022 di complessivi € 31.517,76 lordi, dall' Unico 2022 anno di imposta 2021 di complessivi € 30.297,12 lordi), di non possedere beni immobili e di essere proprietario di un'autovettura Fiat tg. DY341XL (giusta documentazione in atti).
Il figlio , sebbene divenuto maggiorenne, non è economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno precisato di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente al reciproco mantenimento regolamentando.
Alla luce delle complessive condizioni economico reddituali delle parti, dunque, gli accordi dalle stesse raggiunti in ordine all'entità dell'assegno di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 mantenimento da versarsi in favore del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, appaiono congrui ed adeguati.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06.09.1976 (CF ) e , nato a [...] C.F._1 CP_1
Inferiore il 16.01.1979, (CF ), ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Sant'Antonio Abate alla Via Santa Maria La Carità n.
476, già di proprietà della SI.ra , verrà assegnata alla stessa che la Parte_1 abiterà unitamente al figlio;
mentre il SI. ha trasferito Per_1 CP_1 la propria residenza in Angri alla Via Campia n. 84;
3. Il SI. , in virtù della sua condizione di reddito, a titolo di Persona_1 concorso nel mantenimento del figlio , non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, verserà all'altro coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi, a mezzo bonifico intestato alla SI.ra al seguente Parte_1
Codice Iban: IBAN [...]; l'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Il SI. provvederà al pagamento integrale delle spese scolastiche del CP_1 figlio;
nonché provvederà al 50% delle spese straordinarie da Per_1 sostenere nell'interesse di entrambi i figli, come di seguito indicate:
a) spese mediche e sanitarie, che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori:
- analisi e esame medici diagnostici da effettuarsi anche presso strutture specialistiche convenzionate con il CP_2
- acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante/pediatra o da specialista;
- altre spese mediche urgenti, non programmabili e non dilazionabili;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 - farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra, non coperti dal S.S.N.;
- esami strumentali prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista eseguiti presso strutture convenzionate con il SSN.
b) spese mediche e sanitarie che richiedono il preventivo accordo fra i genitori:
- visite e interventi medici e dentistici da effettuarsi presso strutture specialistiche e/o private;
- tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
- trattamenti sanitari ed esami diagnostici non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente.
c) spese scolastiche senza preventivo accordo, quali a titolo esemplificativo :acquisto di libri, corredo scolastico, anche per le attività sportive che rientrano nella programmazione didattica;
dotazione informatica
(tablet, pc); assicurazione scolastica;
d) spese scolastiche con preventivo accordo, quale ad esempio, viaggi di istruzione, Erasmus ecc.;
e) spese per le attività educative sportive, senza preventivo accordo: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
f) spese per le attività educative sportive, con il preventivo accordo:
- iscrizione ad attività sportiva e spese per la relativa attrezzatura;
- corsi educativi di informatica o di lingue, acquisto mezzi di locomozione;
- spese per il festeggiamento per eventi SInificativi nella vita dei figli.
Le spese sopra elencate devono essere tutte debitamente documentate sia in ordine alle prescrizioni mediche, sia in ordine ai pagamenti effettuati. Nel caso invece di spesa da concordare preventivamente, il genitore interessato formula proposta scritta, anche tramite messaggistica, all'altro genitore il quale entro 10 gg dovrà fornire adeguata risposta in merito;
la mancata risposta entro il termine de quo vale ad accettazione della proposta di spesa.
5. Si dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 economicamente indipendenti;
6. Si dà atto che i ricorrenti esprimono, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 15, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005 del predetto
Comune); nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 3 g iu g n o 2 0 2 5
il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6