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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU NN
SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1974/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANTONINO ISGRO' e dall'Avv. D'ANNA CLAUDIA RITA, per procura in atti, ricorrente, contro Co
IN PERS DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
TI NT, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione di inabilità civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 23/09/2024 a adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendo la revoca del provvedimento con cui l' aveva CP_1 rigettato la domanda di pensione di invalidità civile. Il ricorrente ha premesso di essere stato riconosciuto invalido totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% ai sensi della L. 118/1971, a seguito di visita della Commissione medica del 20 ottobre CP_1
2023, e di essere stato collocato in pensione dal Comune di Montalbano Elicona. Ha lamentato che, nonostante il possesso dei requisiti sanitari e reddituali, l' aveva CP_1 negato la prestazione per superamento dei limiti di reddito nell'anno 2023, dovuto alla percezione di arretrati corrisposti dal Comune dopo il pensionamento.
Ha evidenziato che, per l'anno 2024, il reddito è invece inferiore alla soglia prevista, anche in considerazione del versamento di euro 5.000,00 a titolo di previdenza complementare, che costituisce onere deducibile ai fini IRPEF, determinando un reddito netto pari a euro 17.941,23, entro i limiti di legge. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso, il riconoscimento della pensione di invalidità civile con corresponsione delle somme arretrate per l'anno 2024 sino alla conclusione del giudizio e la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Si è costituito l' , eccependo l'erroneità della forma del ricorso introdotto ai sensi CP_1 dell'art. 445 bis c.p.c., in quanto non è in contestazione il requisito sanitario, già riconosciuto, bensì quello socio-economico relativo ai limiti di reddito, sicché la controversia andava proposta con ricorso ordinario.
Nel merito, l' ha confermato che il diniego per l'anno 2023 è dipeso dal CP_3 superamento della soglia reddituale, ma ha riconosciuto che, per l'anno 2024, tenuto conto del versamento di euro 5.000,00 in un fondo pensionistico complementare, da considerarsi onere deducibile, il ricorrente acquisisce il diritto alla prestazione.
Ha precisato che la liquidazione per il 2024 è stata già effettuata, mentre per il 2025 non
è ancora possibile procedere, non essendo certificabili i versamenti, che dovranno essere comunicati con domanda di ricostituzione. Ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con le note di udienza del 10.11.2025, il ricorrente ha contestato la cessazione totale della materia del contendere, sostenendo che l' non ha ancora corrisposto la CP_1 prestazione per l'anno 2025 ed ha chiesto la condanna dell' al pagamento anche CP_3 per tale annualità, oltre alle spese di lite.
2- Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della pensione di inabilità per l'anno 2024, atteso che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione per tale annualità.
Quanto alla richiesta di estensione al 2025, essa non può essere accolta.
La formula utilizzata nel ricorso – “con il riconoscimento delle somme arretrate dell'intero anno 2024 sino alla conclusione del giudizio” – non può essere interpretata come comprensiva anche dell'anno 2025, ma si riferisce alle rate maturate nel corso del giudizio relative all'annualità 2024.
L'anno 2025 non era menzionato nel ricorso introduttivo e, peraltro, non risulta fornita alcuna prova dei redditi, né della sussistenza dei requisiti socioeconomici per tale periodo. La domanda, introdotta solo nelle note di udienza, è pertanto inammissibile
(oltre che del tutto carente di prova).
3- Le spese di lite devono essere compensate tra le parti. La compensazione trova giustificazione nella circostanza che il ricorso è stato introdotto con una forma idonea a generare quantomeno incertezza processuale e nella inammissibilità della domanda anche per l'anno 2025 svolta nelle note d'udienza, e ciò pur considerando che l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione per il 2024 solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1974/2024 RG, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della pensione di inabilità per l'anno 2024;
2) dichiara inammissibile la domanda per l'anno 2025;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/12/2025
Il Giudice
AU NN SI