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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta la n.r.g. 4781/2024 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. SAMUELE SAGONE in CORSO DELLE PROVINCE 154, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. LETIZIA GRILLO in VIA UMBERTO 151, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza del 28 novembre 2025, nell'ambito della quale i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti del (d'ora innanzi, il per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1 CP_1
L'attore ha allegato che in data 15 luglio 2022, alle ore 16:45 circa, mentre percorreva via Verona in Catania, subì un infortunio a cagione di una irregolarità della pavimentazione del marciapiede non segnalata ed insistente nei pressi dell'incrocio con via Guglielmo Oberdan, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna dell'ente comunale al risarcimento del danno sofferto dall'attore per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del tratto viario, lasciato improvvidamente senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori.
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza di qualsiasi Controparte_1 responsabilità nella verificazione del sinistro e chiedendo, in subordine, l'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. 6651/2020).
L'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza dell'11 marzo 2025 il testimone (non parente e disinteressato Testimone_1 all'esito della lite) ha dichiarato di aver visto l'attore cadere nel primo pomeriggio in prossimità dell'incrocio tra via Verona e via Guglielmo Oberdan, in Catania, su un “tombino abbassato” riconosciuto nella documentazione fotografica esibitagli (cfr. verbale d'udienza dell'11 marzo 2025). Il testimone ha infine affermato che a seguito della caduta il non riuscì ad alzarsi e fu Parte_1 trasportato in ambulanza.
Il suddetto testimone può essere ritenuto pienamente attendibile, in quanto la narrazione dei fatti – ai quali egli stesso assistette personalmente – è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc.
1-4 e 7), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal Tribunale al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica, come verificatasi in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (cioè, la via pubblica soggetta all'obbligo di manutenzione del ed il danno sofferto per effetto della CP_1 caduta.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta l'attore riportò una “[…] frattura mediale femore sn, trattata chirurgicamente mediante viti cannulate […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 11 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 34886/2021).
L'ente comunale ha eccepito che il ben avrebbe potuto rendersi conto del dislivello Parte_1 della pavimentazione se solo avesse prestato maggiore attenzione, dato che l'occorso sinistro si verificò nella piena luce del primo pomeriggio – tesi, questa, non condivisibile per quanto di seguito esposto. Va infatti sottolineato che nulla è stato provato in merito ad alcun comportamento imprudente o anomalo tenuto dall'attore, il quale semplicemente si limitò a percorrere a piedi il tratto di strada teatro del sinistro, ove insisteva anche il dislivello in questione (cfr. doc. 8 atto di citazione). Accertata la responsabilità del convenuto, si procede ora alla liquidazione del CP_1 risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_2 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] frattura mediale femore sn, trattata chirurgicamente con viti cannulate […]”, il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi: • il danno non patrimoniale risarcibile in € 23.041,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per 139 giorni in € 15.985,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori quindici giorni in € 431,25; il tutto, per complessivi € 40.607,25 (importo già comprensivo dell'incremento del relativo valore- punto di danno biologico – attinente, cioè, alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo- funzionale –, a fronte del riconoscimento della sofferenza soggettiva del danneggiato intrinseca alla suddetta menomazione psico-fisica), somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
Non può poi riconoscersi alcun importo ulteriore a titolo di personalizzazione del danno - l'allegazione attorea in punto è assolutamente non circostanziata ed è quindi rimasta indimostrata - né di danno patrimoniale sofferto da , non risultando prodotta in atti documentazione Parte_1 comprovante l'ammontare delle spese mediche sostenute o da sostenersi per il futuro, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato (cfr. pagg. 5 e 12 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da , deve dichiararsi Parte_1 la responsabilità del nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 15 Controparte_1 luglio 2022, e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno sofferto dal suddetto attore a seguito della caduta, liquidato in € 40.607,25, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il criterio del decisum come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il responsabile nella causazione del danno sofferto da Controparte_1 [...]
e meglio descritto in parte motiva, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno che si liquida in € 40.607,25, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il a rimborsare a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta la n.r.g. 4781/2024 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. SAMUELE SAGONE in CORSO DELLE PROVINCE 154, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. LETIZIA GRILLO in VIA UMBERTO 151, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza del 28 novembre 2025, nell'ambito della quale i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti del (d'ora innanzi, il per le motivazioni di seguito esposte. Controparte_1 CP_1
L'attore ha allegato che in data 15 luglio 2022, alle ore 16:45 circa, mentre percorreva via Verona in Catania, subì un infortunio a cagione di una irregolarità della pavimentazione del marciapiede non segnalata ed insistente nei pressi dell'incrocio con via Guglielmo Oberdan, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna dell'ente comunale al risarcimento del danno sofferto dall'attore per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del tratto viario, lasciato improvvidamente senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori.
Il si è costituito in giudizio contestando la sussistenza di qualsiasi Controparte_1 responsabilità nella verificazione del sinistro e chiedendo, in subordine, l'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. 6651/2020).
L'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza dell'11 marzo 2025 il testimone (non parente e disinteressato Testimone_1 all'esito della lite) ha dichiarato di aver visto l'attore cadere nel primo pomeriggio in prossimità dell'incrocio tra via Verona e via Guglielmo Oberdan, in Catania, su un “tombino abbassato” riconosciuto nella documentazione fotografica esibitagli (cfr. verbale d'udienza dell'11 marzo 2025). Il testimone ha infine affermato che a seguito della caduta il non riuscì ad alzarsi e fu Parte_1 trasportato in ambulanza.
Il suddetto testimone può essere ritenuto pienamente attendibile, in quanto la narrazione dei fatti – ai quali egli stesso assistette personalmente – è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc.
1-4 e 7), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal Tribunale al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica, come verificatasi in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (cioè, la via pubblica soggetta all'obbligo di manutenzione del ed il danno sofferto per effetto della CP_1 caduta.
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta l'attore riportò una “[…] frattura mediale femore sn, trattata chirurgicamente mediante viti cannulate […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pagg. 11 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 34886/2021).
L'ente comunale ha eccepito che il ben avrebbe potuto rendersi conto del dislivello Parte_1 della pavimentazione se solo avesse prestato maggiore attenzione, dato che l'occorso sinistro si verificò nella piena luce del primo pomeriggio – tesi, questa, non condivisibile per quanto di seguito esposto. Va infatti sottolineato che nulla è stato provato in merito ad alcun comportamento imprudente o anomalo tenuto dall'attore, il quale semplicemente si limitò a percorrere a piedi il tratto di strada teatro del sinistro, ove insisteva anche il dislivello in questione (cfr. doc. 8 atto di citazione). Accertata la responsabilità del convenuto, si procede ora alla liquidazione del CP_1 risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' CP_2 per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Parte_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] frattura mediale femore sn, trattata chirurgicamente con viti cannulate […]”, il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi: • il danno non patrimoniale risarcibile in € 23.041,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per 139 giorni in € 15.985,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per venti giorni in € 1.150,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori quindici giorni in € 431,25; il tutto, per complessivi € 40.607,25 (importo già comprensivo dell'incremento del relativo valore- punto di danno biologico – attinente, cioè, alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo- funzionale –, a fronte del riconoscimento della sofferenza soggettiva del danneggiato intrinseca alla suddetta menomazione psico-fisica), somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
Non può poi riconoscersi alcun importo ulteriore a titolo di personalizzazione del danno - l'allegazione attorea in punto è assolutamente non circostanziata ed è quindi rimasta indimostrata - né di danno patrimoniale sofferto da , non risultando prodotta in atti documentazione Parte_1 comprovante l'ammontare delle spese mediche sostenute o da sostenersi per il futuro, come acclarato dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato (cfr. pagg. 5 e 12 della consulenza tecnica d'ufficio).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da , deve dichiararsi Parte_1 la responsabilità del nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 15 Controparte_1 luglio 2022, e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno sofferto dal suddetto attore a seguito della caduta, liquidato in € 40.607,25, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il criterio del decisum come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il responsabile nella causazione del danno sofferto da Controparte_1 [...]
e meglio descritto in parte motiva, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al Parte_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno che si liquida in € 40.607,25, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il a rimborsare a le spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28 novembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo