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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 561/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA PESENTI, 2/A 43126 PARMA ITALIA presso il difensore avv. GENNARI STEFANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FAVALLI GIACINTO e dell'avv. VICINI MARCO ( ) C.F._2
VIA DELLA ZECCA, 2 40121 BOLOGNA;
( Parte_2 C.F._3
VIA DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA
DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA presso il difensore avv. FAVALLI
GIACINTO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. FAVALLI GIACINTO e dell'avv. VICINI MARCO ( ) VIA DELLA C.F._2
ZECCA, 2 40121 BOLOGNA;
( VIA DELLA Parte_2 C.F._3
ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA presso il difensore avv. FAVALLI GIACINTO
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-03-2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_3 composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. Affermava di essere stata assunta dalla società convenuta in data 14-01-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31-12-2020, con inquadramento nel livello E del C.C.N.L Istituti di AN Privata Sezione Servici Fiduciari. Affermava poi che in data 01-01-2021, il contratto di lavoro a tempo determinato era stato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello D dal febbraio 2021, invariate le condizioni contrattuali pregresse. Precisava di svolgere in via prevalente, mansioni di Addetta alla Reception presso il cantiere della società convenuta collocato all'Ospedale Bellaria in Bologna. Allegava che la retribuzione riconosciuta dalla parte datoriale, in forza dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da Istituti di AN Privata e Servizi Fiduciari, ammontava ad Euro 950,00 lordi mensili pari a circa Euro 650,00 netti mensili ed era notevolmente inferiore a quella prevista da altri contratti collettivi per mansioni corrispondenti, prendendo in considerazione, in particolare, il CCNL Multiservizi, il CCNL del Terziario, il CCNL Dipendenti Proprietari di Fabbricati, così come evidenziato nei prospetti riassuntivi inseriti nel corpus del ricorso, nei quali erano indicate le diverse retribuzioni percepite per mansioni analoghe, nei diversi contratti collettivi indicati. Allegava poi che tale retribuzione violava i criteri previsti dall'art. 36 della Costituzione, essendo inferiore alla soglia della povertà come determinata secondo gli indici istat in Euro 812,86 netti mensili, nonché all'importo previsto dalla Legge per ottenere il reddito di cittadinanza, così come evidenziato nei prospetti riassuntivi inseriti nel corpus del ricorso, nei quali erano indicate le diverse retribuzioni percepite per mansioni analoghe, nei diversi contratti collettivi indicati. Eccepiva pertanto la contrarietà del trattamento retributivo percepito, al parametro costituzionale di cui all'art 36 della Costituzione, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse, all'occorrenza anche in via incidentale, la nullità e/o l'illegittimità dell'art. 23 CCNL AN Privata e Servizi Fiduciari 2013 parte relativa ai dipendenti non armati, per contrarietà ai principi di cui all'art. 36 Cost. nonché il diritto della ricorrente, ai sensi della medesima previsione costituzionale, di percepire a decorrere dall'inizio del suo rapporto di lavoro, un trattamento retributivo in misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori del livello VI° dal CCNL Terziario ovvero quello previsto per i lavoratori di livello 2° del CCNL Multiservizi, ovvero del livello D1 del CCNL dipendenti dei Proprietari di Fabbricati od altro ritenuto di giustizia, anche determinando in via equitativa la misura della retribuzione sufficiente, e per l'effetto condannasse in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente il trattamento retributivo così determinato, nonché a pagare in suo favore la differenza tra il trattamento retributivo pagina 2 di 9 dovuto e quello effettivamente corrisposto, calcolato nel periodo che andava dall'inizio del rapporto di lavoro sino all'emananda sentenza. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio per azioni, evidenziando che il CCNL Controparte_4 applicato dalla cooperativa convenuta rispondeva al disposto del D.L. 248/2007 che, all'art. 7 co. 4, disponeva, ai fini retributivi, la necessaria applicazione dei minimi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, risultando peraltro il più economicamente vantaggioso tra tutti quelli della categoria, circostanza che sanciva legalmente il rispetto dell'art. 36 della Costituzione. Allegava poi che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, i conteggi effettuati dalla medesima ricorrente erano erronei, non prendendo in considerazioni ulteriori emolumenti riconosciuti alla dipendente, idonei a rappresentare un quadro più favorevole per la signora tra cui la 14° Mensilità della retribuzione. Pt_1
Contestava poi in diritto le domande proposte dalla ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Da ultimo precisava che dal 01-07-2023, la medesima società convenuta aveva conferito Co all'TO AN , il ramo di azienda avente ad oggetto il Controparte_2 complesso delle attività Inerenti la AN Privata, e la ricorrente era quindi transitata nella nuova azienda succeduta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Interveniva volontariamente nel giudizio l , Controparte_2 rilevando che dal 01-07-2023, per azioni aveva conferito Controparte_4 all' , il ramo di azienda avente ad oggetto il Controparte_2 complesso delle attività Inerenti la AN Privata, e la ricorrente era quindi transitata nella nuova azienda succeduta. Faceva proprie le considerazioni e le ragioni già espresse dalla società cedente, circa le domande svolte dalla ricorrente, e chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 20-11-2023, 04-01-2024, 15-03-2024,
29-04-2024, 24-06-2024, 06-12-2024 e 24-03-2025. Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che il principio sancito dall'art. 36 Cost. secondo cui “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente a garantire a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, rappresenta il punto di riferimento tanto per il legislatore, quanto per la pagina 3 di 9 contrattazione collettiva e, come tale, integra un limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte degli accordi sindacali. Sia la giurisprudenza che la legislazione hanno fatto spesso riferimento alla contrattazione collettiva, per elaborare una presunzione di conformità delle statuizioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sul presupposto che le scelte sindacali siano prese sempre nell'interesse dei lavoratori, portando, grazie alla rappresentatività ed alla conoscenza del mondo del lavoro, un carattere fondamentale per garantire un livello retributivo favorevole per i lavoratori. Ma ciò non toglie che i criteri individuati dalla norma costituzionale siano concetti autonomi, la cui verifica nel caso concreto non può esaurirsi nella semplice conformità della retribuzione alla contrattazione collettiva di riferimento, potendo anche quest'ultima essere messa in discussione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore che ritenga non adeguate le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulti, mentre il Giudice che condivida tale censura, ha uno specifico onere di motivazione al riguardo. Detto obbligo motivazionale deve essere articolato in un primo momento sulla individuazione e successiva applicazione dei criteri alla luce dei quali verificare se sussista effettivamente una violazione del parametro costituzionale. Laddove la risposta si presenti in termini positivi, il passaggio successivo sarà quello di individuare il criterio su cui parametrare la giusta retribuzione. Quanto al primo aspetto, in Giurisprudenza, gli indici che per primi hanno orientato tali valutazioni, sono stati l'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri CCNL ed il tasso soglia di povertà assoluta.
Con riferimento al primo criterio, si tratta di valorizzare la quantificazione della retribuzione che le parti sociali, in altre circostanze, hanno ritenuto proporzionata rispetto ad un'attività lavorativa che, avendo ad oggetto mansioni analoghe, può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa oggetto di giudizio, ciò in ottemperanza, quindi, a quel principio generale di presunzione di conformità alla Costituzione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva. Il secondo criterio, come detto, è quello del tasso soglia di povertà assoluta, quindi il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Quest'ultimo, è un criterio che, se non individua un importo automaticamente idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa, costituisce una soglia al di sotto della quale si può ragionevolmente dubitare della sufficienza di una retribuzione a tempo pieno. Altri criteri, recentemente, si sono aggiunti al criterio della soglia di povertà, caratterizzandosi a loro volta per la loro oggettiva determinazione economica e per i fini che il legislatore ha conferito agli stessi, in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita dell'individuo.
pagina 4 di 9 Il riferimento è alla cosiddetta offerta congrua di lavoro, il cui rifiuto da parte dei titolari del reddito di cittadinanza comporta la decadenza dal beneficio, nonché all'ammontare del reddito di cittadinanza stesso.
Prima di procedere all'applicazione dei citati parametri al caso concreto è necessario completare la ricostruzione del regime economico del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Nel caso in esame, come emerge dalle allegazioni delle parti e dai documenti depositati, in assenza di contestazioni specifiche, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. AN. La declaratoria del livello D fa riferimento ai “lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra i profili professionali, per quanto interessa in questa sede, la declaratoria contrattuale individua:
1) gli addetti all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) gli addetti all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
3) gli addetti all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
4) gli addetti alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
5) gli addetti all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati». Relativamente alla retribuzione percepita dalla ricorrente, le allegazioni e la documentazione portano ad un risultato non contestato, riconoscendo in capo alla signora una retribuzione lorda mensile di circa 950,00 Euro, nel periodo da Pt_1 gennaio 2020 a Marzo 2023, che con divisore orario 173 porta ad una paga oraria di 5,49 euro circa. Sul punto parte resistente, nei suoi conteggi inserisce alcune voci, quali le quote orarie della 13ma e del TFR, idonee ad innalzare la paga oraria ad euro 6,44 lordi, ma si tratta di un'operazione non rilevante, da un lato in quanto, in ogni modo, andrebbe effettuata anche in relazione alle retribuzioni previste dagli altri contratti collettivi presi in considerazione dal ricorrente, dall'altro lato perché il parametro da prendere in considerazione deve considerarsi la retribuzione tabellare. Da quanto sopra accertato, emerge che, nel caso di specie, la verifica della retribuzione erogata alla ricorrente risulta inadeguata in relazione a tutti gli indici di sufficienza ex art. 36 sopra indicati, ed in particolare alla soglia di povertà, e risulta altresì radicalmente inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi di paragone per mansioni similari, ossia il CCNL Multiservizi, il CCNL del Terziario ed il CCNL Dipendenti Proprietari di Fabbricati.
pagina 5 di 9 In particolare, per quanto concerne la comparazione della retribuzione percepita dalla ricorrente e quella prevista dall'analisi dei contratti collettivi indicati dalla stessa ricorrente, emerge come, a fronte di mansioni di fatto identiche, la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, sia nettamente inferiore a quella degli altri CCNL allegati. In particolare, il CCNL Terziario prevede per i lavoratori inquadrati nel VI livello una retribuzione mensile che di Euro 1.407,94 lordi, il CCNL Multiservizi prevede per i lavoratori inquadrati nel II livello una retribuzione mensile di Euro 1.243,50 lordi, ed il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, infine, prevede per i lavoratori inquadrati nel livello D1 una retribuzione mensile di Euro 1.271,17 lordi, con una differenza quindi di Euro 293,50 lordi tra il C.C.N.L. della ricorrente ed il C.C.N.L. Multiservizi, ossia con quello avente le minori retribuzioni rispetto a quelli presi in esame per comparazione. Sul punto non possono essere condivise le eccezioni della parte resistente, che vorrebbe sostanzialmente veder applicato un orario settimanale di 45 ore (invece che di 40 ore) per tutte le ipotesi contrattual-collettive allegate (compreso il CCNL fabbricati, tramite la riconduzione delle mansioni del ricorrente nel livello A1). Tale caratterizzazione, però, dipende dalla qualifica dell'attività svolta dal ricorrente quale discontinua, ma dalle allegazioni non emerge un simile carattere, né sono state richieste specifiche prove in tal senso. Alla luce delle considerazioni svolte, è agevole rilevare come la retribuzione annua lorda percepita dalla ricorrente, pari ad euro 12.350,00 è pari ad appena il 76,39% della retribuzione percepita dai lavoratori che svolgono medesime mansioni ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Multiservizi, nonché al 74,73% della retribuzione dovuta, a parità di mansioni, ai lavoratori inquadrati secondo il CCNL Proprietari di Fabbricati e addirittura al 67,57% della retribuzione percepita da quanti svolgono le stesse mansioni in rapporti di lavoro regolati dal CCNL Terziario. In altre parole, il fatto che la ricorrente per svolgere le mansioni di Addetta alla Reception si veda retribuita in maniera così sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto da altri contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività per mansioni pressoché identiche, non può non mettere in discussione la presunzione di proporzionalità.
Ad analoghe conclusioni si perviene operando il raffronto tra l'ammontare retributivo netto erogato alla ricorrente pari a circa 650,00 Euro mensili ed il tasso soglia di povertà assoluta. Dall'importo lordo infatti, vanno detratte le trattenute mensili fisse presenti in busta paga e, poi, le trattenute fiscali. Il risultato è una retribuzione mensile percepita dalla ricorrente in media pari a circa 650,00/700,00 Euro. Con riferimento alla posizione della ricorrente, residente a [...]città metropolitana del nord, il valore monetario individuato dall'ISTAT nel 2021 è di Euro 812,86.
pagina 6 di 9 Il raffronto tra i suddetti importi dimostra in modo evidente che la retribuzione netta si colloca al di sotto della soglia. Ma l'inadeguatezza del salario fissato dal contratto collettivo in esame emerge anche alla luce degli ulteriori parametri valorizzati in questa sede. In proposito, vale osservare che il legislatore ha individuato quale requisito di accesso al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza il possesso di un reddito ISEE inferiore a 9.360,00 euro, quantificando la misura massima del beneficio riconoscibile ai soggetti privi di reddito nell'importo netto di euro 780,00. Ebbene, appare significativo che l'importo (massimo) mensile previsto dal D.L. n. 4/2019 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza sia superiore all'importo netto della retribuzione mensile percepita dal ricorrente, che avrebbe la funzione non di contrastare la povertà, ma di garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e all'eventuale famiglia del medesimo. Al tempo stesso, l'offerta “congrua” di lavoro ex art. 4 D.L. 4/2019, pari ad euro 858,00 netti mensili, di nuovo superiore al netto che la ricorrente percepisce mediamente con un rapporto a tempo pieno, applicando il CCNL di settore AN Privata e Servizi Fiduciari. A ciò si aggiunge che per la soglia di povertà, la ricorrente ha allegato l'importo relativo ad un nucleo unipersonale, dunque la opzione più favorevole per la parte datoriale, in quanto sensibilmente più bassa di quelle previste per nuclei maggiori. Circa il reddito di cittadinanza, invece, non vengono in discussione le condizioni che erano previste per la sua percezione, ma la normativa, peraltro non più attuale, è stata solo presa in considerazione per la sua valenza sintomatica in relazione alla esistenza libera e dignitosa (Cassazione sez. lav. N°27711/2023) Osserva poi il Tribunale che “nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il Giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il Giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE”. Pertanto, deve affermarsi la inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente, sulla base alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 CCNL AN Privata – sezione Servizi Fiduciari – nel corso del rapporto intercorso con la società convenuta dal 14-01- 2020 al 21-03-2023, data di deposito del ricorso, rispetto al parametro costituzionale posto dall'art. 36 Costituzione.
pagina 7 di 9 Il periodo successivo alla data del deposito del ricorso non può essere esaminato nel presente giudizio, posto che la domanda della ricorrente non può estendersi de futuro, in mancanza di accettazione del contraddittorio sul punto, da parte della società convenuta.
Quanto sopra premesso, osserva il Tribunale che l'ultima operazione da compiere è integrata dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, dovendosi quindi individuare il trattamento retributivo rispettoso del parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione, prendendo in considerazione i contratti collettivi individuati dalla parte ricorrente come usualmente applicati per disciplinare mansioni identiche a quelle da esso espletate. Sul punto osserva il Tribunale che Il Contratto Collettivo del terziario non appare idoneo allo scopo, poiché lo stesso regola i rapporti dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, dunque in molti settori e attività, anche disomogenee, rispetto ai quali, l'attività di reception, custodia e di controllo dell'accesso nelle aree sorvegliate è svolta da personale interno, con la conseguenza che il tratto caratteristico della categoria è determinato da presupposti completamente diversi rispetto alle società di vigilanza. Altrettanto inidoneo appare il CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati, in quanto presuppone, appunto, la titolarità del bene da sorvegliare e custodire in capo al datore di lavoro, la qual circostanza fa emergere un assetto dei rapporti tra il proprietario/datore di lavoro e il dipendente di natura completamente diversa, tale da giustificare anche una diversità di trattamento. Al contrario, il CCNL Multiservizi, che regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente, si presta ad essere utilizzato in maniera congrua. Infatti, detto contratto disciplina certamente i sevizi di controllo degli accessi ai servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali e, pur potendo essere afferente a plurime attività, si caratterizza per la tipologia della struttura del rapporto, che involge normalmente appalti di servizio da svolgere, come tali, presso un committente titolare dell'attività imprenditoriale. Il contratto collettivo in parola inquadra il personale con mansioni analoghe a quelle della ricorrente nel livello II°, che può essere utilizzato come parametro di riferimento, in quanto la declaratoria contrattuale descrive attività coincidenti con quelle espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro. Il contratto in esame fissa poi l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, in misura dunque identica all'orario osservato dalla ricorrente, considerando le attività svolte come non discontinue. La retribuzione mensile base, prevista dal CCNL in esame per il periodo dal 14-01-2020 al 21-03-2023, data di deposito del ricorso, è stata determinata sulla base dei conteggi elaborati dalle parti, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Tribunale del 20-12-2024. Sulla base dei predetti conteggi, le differenze retributive dovute alla ricorrente, per il periodo dal 14-01-2020 al 23-03-2023, ammontano ad Euro 10.990,32.
pagina 8 di 9 Come sopra detto, il periodo successivo al deposito del ricorso non può essere esaminato nel presente procedimento, e potrà solo essere oggetto di successivo ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.500 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità dell'art. 23 del C.C.N.L. AN Privata e Servizi Fiduciari 2013, nella parte relativa ai dipendenti non armati, ed il diritto della ricorrente a percepire, dall'inizio del rapporto di lavoro alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i lavoratori del 2° Livello C.C.N.L. Multiservizi. Condanna ed Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a , per il titolo sopra
[...] Parte_1 indicato, la somma di Euro 10.990,32 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Condanna ed Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore di
[...]
, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa, con distrazione al Difensore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 24-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 561/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA PESENTI, 2/A 43126 PARMA ITALIA presso il difensore avv. GENNARI STEFANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FAVALLI GIACINTO e dell'avv. VICINI MARCO ( ) C.F._2
VIA DELLA ZECCA, 2 40121 BOLOGNA;
( Parte_2 C.F._3
VIA DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA
DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA presso il difensore avv. FAVALLI
GIACINTO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. FAVALLI GIACINTO e dell'avv. VICINI MARCO ( ) VIA DELLA C.F._2
ZECCA, 2 40121 BOLOGNA;
( VIA DELLA Parte_2 C.F._3
ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA N. 2 C/O AVV. M. VICINI BOLOGNA presso il difensore avv. FAVALLI GIACINTO
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21-03-2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_3 composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. Affermava di essere stata assunta dalla società convenuta in data 14-01-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31-12-2020, con inquadramento nel livello E del C.C.N.L Istituti di AN Privata Sezione Servici Fiduciari. Affermava poi che in data 01-01-2021, il contratto di lavoro a tempo determinato era stato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello D dal febbraio 2021, invariate le condizioni contrattuali pregresse. Precisava di svolgere in via prevalente, mansioni di Addetta alla Reception presso il cantiere della società convenuta collocato all'Ospedale Bellaria in Bologna. Allegava che la retribuzione riconosciuta dalla parte datoriale, in forza dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da Istituti di AN Privata e Servizi Fiduciari, ammontava ad Euro 950,00 lordi mensili pari a circa Euro 650,00 netti mensili ed era notevolmente inferiore a quella prevista da altri contratti collettivi per mansioni corrispondenti, prendendo in considerazione, in particolare, il CCNL Multiservizi, il CCNL del Terziario, il CCNL Dipendenti Proprietari di Fabbricati, così come evidenziato nei prospetti riassuntivi inseriti nel corpus del ricorso, nei quali erano indicate le diverse retribuzioni percepite per mansioni analoghe, nei diversi contratti collettivi indicati. Allegava poi che tale retribuzione violava i criteri previsti dall'art. 36 della Costituzione, essendo inferiore alla soglia della povertà come determinata secondo gli indici istat in Euro 812,86 netti mensili, nonché all'importo previsto dalla Legge per ottenere il reddito di cittadinanza, così come evidenziato nei prospetti riassuntivi inseriti nel corpus del ricorso, nei quali erano indicate le diverse retribuzioni percepite per mansioni analoghe, nei diversi contratti collettivi indicati. Eccepiva pertanto la contrarietà del trattamento retributivo percepito, al parametro costituzionale di cui all'art 36 della Costituzione, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse, all'occorrenza anche in via incidentale, la nullità e/o l'illegittimità dell'art. 23 CCNL AN Privata e Servizi Fiduciari 2013 parte relativa ai dipendenti non armati, per contrarietà ai principi di cui all'art. 36 Cost. nonché il diritto della ricorrente, ai sensi della medesima previsione costituzionale, di percepire a decorrere dall'inizio del suo rapporto di lavoro, un trattamento retributivo in misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori del livello VI° dal CCNL Terziario ovvero quello previsto per i lavoratori di livello 2° del CCNL Multiservizi, ovvero del livello D1 del CCNL dipendenti dei Proprietari di Fabbricati od altro ritenuto di giustizia, anche determinando in via equitativa la misura della retribuzione sufficiente, e per l'effetto condannasse in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente il trattamento retributivo così determinato, nonché a pagare in suo favore la differenza tra il trattamento retributivo pagina 2 di 9 dovuto e quello effettivamente corrisposto, calcolato nel periodo che andava dall'inizio del rapporto di lavoro sino all'emananda sentenza. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio per azioni, evidenziando che il CCNL Controparte_4 applicato dalla cooperativa convenuta rispondeva al disposto del D.L. 248/2007 che, all'art. 7 co. 4, disponeva, ai fini retributivi, la necessaria applicazione dei minimi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, risultando peraltro il più economicamente vantaggioso tra tutti quelli della categoria, circostanza che sanciva legalmente il rispetto dell'art. 36 della Costituzione. Allegava poi che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, i conteggi effettuati dalla medesima ricorrente erano erronei, non prendendo in considerazioni ulteriori emolumenti riconosciuti alla dipendente, idonei a rappresentare un quadro più favorevole per la signora tra cui la 14° Mensilità della retribuzione. Pt_1
Contestava poi in diritto le domande proposte dalla ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Da ultimo precisava che dal 01-07-2023, la medesima società convenuta aveva conferito Co all'TO AN , il ramo di azienda avente ad oggetto il Controparte_2 complesso delle attività Inerenti la AN Privata, e la ricorrente era quindi transitata nella nuova azienda succeduta. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Interveniva volontariamente nel giudizio l , Controparte_2 rilevando che dal 01-07-2023, per azioni aveva conferito Controparte_4 all' , il ramo di azienda avente ad oggetto il Controparte_2 complesso delle attività Inerenti la AN Privata, e la ricorrente era quindi transitata nella nuova azienda succeduta. Faceva proprie le considerazioni e le ragioni già espresse dalla società cedente, circa le domande svolte dalla ricorrente, e chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 20-11-2023, 04-01-2024, 15-03-2024,
29-04-2024, 24-06-2024, 06-12-2024 e 24-03-2025. Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che il principio sancito dall'art. 36 Cost. secondo cui “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente a garantire a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, rappresenta il punto di riferimento tanto per il legislatore, quanto per la pagina 3 di 9 contrattazione collettiva e, come tale, integra un limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte degli accordi sindacali. Sia la giurisprudenza che la legislazione hanno fatto spesso riferimento alla contrattazione collettiva, per elaborare una presunzione di conformità delle statuizioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sul presupposto che le scelte sindacali siano prese sempre nell'interesse dei lavoratori, portando, grazie alla rappresentatività ed alla conoscenza del mondo del lavoro, un carattere fondamentale per garantire un livello retributivo favorevole per i lavoratori. Ma ciò non toglie che i criteri individuati dalla norma costituzionale siano concetti autonomi, la cui verifica nel caso concreto non può esaurirsi nella semplice conformità della retribuzione alla contrattazione collettiva di riferimento, potendo anche quest'ultima essere messa in discussione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore che ritenga non adeguate le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulti, mentre il Giudice che condivida tale censura, ha uno specifico onere di motivazione al riguardo. Detto obbligo motivazionale deve essere articolato in un primo momento sulla individuazione e successiva applicazione dei criteri alla luce dei quali verificare se sussista effettivamente una violazione del parametro costituzionale. Laddove la risposta si presenti in termini positivi, il passaggio successivo sarà quello di individuare il criterio su cui parametrare la giusta retribuzione. Quanto al primo aspetto, in Giurisprudenza, gli indici che per primi hanno orientato tali valutazioni, sono stati l'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri CCNL ed il tasso soglia di povertà assoluta.
Con riferimento al primo criterio, si tratta di valorizzare la quantificazione della retribuzione che le parti sociali, in altre circostanze, hanno ritenuto proporzionata rispetto ad un'attività lavorativa che, avendo ad oggetto mansioni analoghe, può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa oggetto di giudizio, ciò in ottemperanza, quindi, a quel principio generale di presunzione di conformità alla Costituzione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva. Il secondo criterio, come detto, è quello del tasso soglia di povertà assoluta, quindi il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Quest'ultimo, è un criterio che, se non individua un importo automaticamente idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa, costituisce una soglia al di sotto della quale si può ragionevolmente dubitare della sufficienza di una retribuzione a tempo pieno. Altri criteri, recentemente, si sono aggiunti al criterio della soglia di povertà, caratterizzandosi a loro volta per la loro oggettiva determinazione economica e per i fini che il legislatore ha conferito agli stessi, in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita dell'individuo.
pagina 4 di 9 Il riferimento è alla cosiddetta offerta congrua di lavoro, il cui rifiuto da parte dei titolari del reddito di cittadinanza comporta la decadenza dal beneficio, nonché all'ammontare del reddito di cittadinanza stesso.
Prima di procedere all'applicazione dei citati parametri al caso concreto è necessario completare la ricostruzione del regime economico del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Nel caso in esame, come emerge dalle allegazioni delle parti e dai documenti depositati, in assenza di contestazioni specifiche, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. AN. La declaratoria del livello D fa riferimento ai “lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra i profili professionali, per quanto interessa in questa sede, la declaratoria contrattuale individua:
1) gli addetti all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
2) gli addetti all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
3) gli addetti all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
4) gli addetti alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
5) gli addetti all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati». Relativamente alla retribuzione percepita dalla ricorrente, le allegazioni e la documentazione portano ad un risultato non contestato, riconoscendo in capo alla signora una retribuzione lorda mensile di circa 950,00 Euro, nel periodo da Pt_1 gennaio 2020 a Marzo 2023, che con divisore orario 173 porta ad una paga oraria di 5,49 euro circa. Sul punto parte resistente, nei suoi conteggi inserisce alcune voci, quali le quote orarie della 13ma e del TFR, idonee ad innalzare la paga oraria ad euro 6,44 lordi, ma si tratta di un'operazione non rilevante, da un lato in quanto, in ogni modo, andrebbe effettuata anche in relazione alle retribuzioni previste dagli altri contratti collettivi presi in considerazione dal ricorrente, dall'altro lato perché il parametro da prendere in considerazione deve considerarsi la retribuzione tabellare. Da quanto sopra accertato, emerge che, nel caso di specie, la verifica della retribuzione erogata alla ricorrente risulta inadeguata in relazione a tutti gli indici di sufficienza ex art. 36 sopra indicati, ed in particolare alla soglia di povertà, e risulta altresì radicalmente inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi di paragone per mansioni similari, ossia il CCNL Multiservizi, il CCNL del Terziario ed il CCNL Dipendenti Proprietari di Fabbricati.
pagina 5 di 9 In particolare, per quanto concerne la comparazione della retribuzione percepita dalla ricorrente e quella prevista dall'analisi dei contratti collettivi indicati dalla stessa ricorrente, emerge come, a fronte di mansioni di fatto identiche, la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, sia nettamente inferiore a quella degli altri CCNL allegati. In particolare, il CCNL Terziario prevede per i lavoratori inquadrati nel VI livello una retribuzione mensile che di Euro 1.407,94 lordi, il CCNL Multiservizi prevede per i lavoratori inquadrati nel II livello una retribuzione mensile di Euro 1.243,50 lordi, ed il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, infine, prevede per i lavoratori inquadrati nel livello D1 una retribuzione mensile di Euro 1.271,17 lordi, con una differenza quindi di Euro 293,50 lordi tra il C.C.N.L. della ricorrente ed il C.C.N.L. Multiservizi, ossia con quello avente le minori retribuzioni rispetto a quelli presi in esame per comparazione. Sul punto non possono essere condivise le eccezioni della parte resistente, che vorrebbe sostanzialmente veder applicato un orario settimanale di 45 ore (invece che di 40 ore) per tutte le ipotesi contrattual-collettive allegate (compreso il CCNL fabbricati, tramite la riconduzione delle mansioni del ricorrente nel livello A1). Tale caratterizzazione, però, dipende dalla qualifica dell'attività svolta dal ricorrente quale discontinua, ma dalle allegazioni non emerge un simile carattere, né sono state richieste specifiche prove in tal senso. Alla luce delle considerazioni svolte, è agevole rilevare come la retribuzione annua lorda percepita dalla ricorrente, pari ad euro 12.350,00 è pari ad appena il 76,39% della retribuzione percepita dai lavoratori che svolgono medesime mansioni ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Multiservizi, nonché al 74,73% della retribuzione dovuta, a parità di mansioni, ai lavoratori inquadrati secondo il CCNL Proprietari di Fabbricati e addirittura al 67,57% della retribuzione percepita da quanti svolgono le stesse mansioni in rapporti di lavoro regolati dal CCNL Terziario. In altre parole, il fatto che la ricorrente per svolgere le mansioni di Addetta alla Reception si veda retribuita in maniera così sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto da altri contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività per mansioni pressoché identiche, non può non mettere in discussione la presunzione di proporzionalità.
Ad analoghe conclusioni si perviene operando il raffronto tra l'ammontare retributivo netto erogato alla ricorrente pari a circa 650,00 Euro mensili ed il tasso soglia di povertà assoluta. Dall'importo lordo infatti, vanno detratte le trattenute mensili fisse presenti in busta paga e, poi, le trattenute fiscali. Il risultato è una retribuzione mensile percepita dalla ricorrente in media pari a circa 650,00/700,00 Euro. Con riferimento alla posizione della ricorrente, residente a [...]città metropolitana del nord, il valore monetario individuato dall'ISTAT nel 2021 è di Euro 812,86.
pagina 6 di 9 Il raffronto tra i suddetti importi dimostra in modo evidente che la retribuzione netta si colloca al di sotto della soglia. Ma l'inadeguatezza del salario fissato dal contratto collettivo in esame emerge anche alla luce degli ulteriori parametri valorizzati in questa sede. In proposito, vale osservare che il legislatore ha individuato quale requisito di accesso al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza il possesso di un reddito ISEE inferiore a 9.360,00 euro, quantificando la misura massima del beneficio riconoscibile ai soggetti privi di reddito nell'importo netto di euro 780,00. Ebbene, appare significativo che l'importo (massimo) mensile previsto dal D.L. n. 4/2019 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza sia superiore all'importo netto della retribuzione mensile percepita dal ricorrente, che avrebbe la funzione non di contrastare la povertà, ma di garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e all'eventuale famiglia del medesimo. Al tempo stesso, l'offerta “congrua” di lavoro ex art. 4 D.L. 4/2019, pari ad euro 858,00 netti mensili, di nuovo superiore al netto che la ricorrente percepisce mediamente con un rapporto a tempo pieno, applicando il CCNL di settore AN Privata e Servizi Fiduciari. A ciò si aggiunge che per la soglia di povertà, la ricorrente ha allegato l'importo relativo ad un nucleo unipersonale, dunque la opzione più favorevole per la parte datoriale, in quanto sensibilmente più bassa di quelle previste per nuclei maggiori. Circa il reddito di cittadinanza, invece, non vengono in discussione le condizioni che erano previste per la sua percezione, ma la normativa, peraltro non più attuale, è stata solo presa in considerazione per la sua valenza sintomatica in relazione alla esistenza libera e dignitosa (Cassazione sez. lav. N°27711/2023) Osserva poi il Tribunale che “nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il Giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il Giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE”. Pertanto, deve affermarsi la inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente, sulla base alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 CCNL AN Privata – sezione Servizi Fiduciari – nel corso del rapporto intercorso con la società convenuta dal 14-01- 2020 al 21-03-2023, data di deposito del ricorso, rispetto al parametro costituzionale posto dall'art. 36 Costituzione.
pagina 7 di 9 Il periodo successivo alla data del deposito del ricorso non può essere esaminato nel presente giudizio, posto che la domanda della ricorrente non può estendersi de futuro, in mancanza di accettazione del contraddittorio sul punto, da parte della società convenuta.
Quanto sopra premesso, osserva il Tribunale che l'ultima operazione da compiere è integrata dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, dovendosi quindi individuare il trattamento retributivo rispettoso del parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione, prendendo in considerazione i contratti collettivi individuati dalla parte ricorrente come usualmente applicati per disciplinare mansioni identiche a quelle da esso espletate. Sul punto osserva il Tribunale che Il Contratto Collettivo del terziario non appare idoneo allo scopo, poiché lo stesso regola i rapporti dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, dunque in molti settori e attività, anche disomogenee, rispetto ai quali, l'attività di reception, custodia e di controllo dell'accesso nelle aree sorvegliate è svolta da personale interno, con la conseguenza che il tratto caratteristico della categoria è determinato da presupposti completamente diversi rispetto alle società di vigilanza. Altrettanto inidoneo appare il CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati, in quanto presuppone, appunto, la titolarità del bene da sorvegliare e custodire in capo al datore di lavoro, la qual circostanza fa emergere un assetto dei rapporti tra il proprietario/datore di lavoro e il dipendente di natura completamente diversa, tale da giustificare anche una diversità di trattamento. Al contrario, il CCNL Multiservizi, che regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente, si presta ad essere utilizzato in maniera congrua. Infatti, detto contratto disciplina certamente i sevizi di controllo degli accessi ai servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali e, pur potendo essere afferente a plurime attività, si caratterizza per la tipologia della struttura del rapporto, che involge normalmente appalti di servizio da svolgere, come tali, presso un committente titolare dell'attività imprenditoriale. Il contratto collettivo in parola inquadra il personale con mansioni analoghe a quelle della ricorrente nel livello II°, che può essere utilizzato come parametro di riferimento, in quanto la declaratoria contrattuale descrive attività coincidenti con quelle espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro. Il contratto in esame fissa poi l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, in misura dunque identica all'orario osservato dalla ricorrente, considerando le attività svolte come non discontinue. La retribuzione mensile base, prevista dal CCNL in esame per il periodo dal 14-01-2020 al 21-03-2023, data di deposito del ricorso, è stata determinata sulla base dei conteggi elaborati dalle parti, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Tribunale del 20-12-2024. Sulla base dei predetti conteggi, le differenze retributive dovute alla ricorrente, per il periodo dal 14-01-2020 al 23-03-2023, ammontano ad Euro 10.990,32.
pagina 8 di 9 Come sopra detto, il periodo successivo al deposito del ricorso non può essere esaminato nel presente procedimento, e potrà solo essere oggetto di successivo ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.500 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità dell'art. 23 del C.C.N.L. AN Privata e Servizi Fiduciari 2013, nella parte relativa ai dipendenti non armati, ed il diritto della ricorrente a percepire, dall'inizio del rapporto di lavoro alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per i lavoratori del 2° Livello C.C.N.L. Multiservizi. Condanna ed Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a , per il titolo sopra
[...] Parte_1 indicato, la somma di Euro 10.990,32 lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Condanna ed Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore di
[...]
, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa, con distrazione al Difensore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 24-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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