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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale - 04701800650
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0188380425000001411 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.10.2025 Ricorrente_1 impugna una avviso di intimazione n. 018838042500 con il quale viene richiesto il pagamento del ticket sanitario per pretanzioni fruite nel 2016. I motivi posti a base del ricorso riguardano la prescrizione e la decadenza, oltre alla insussistenza dei presupposti della debenza per il reddito che rientra nei limiti per il riconoscimento del diritto alla esenzione.
Si è costituita l'Agenzia che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso. Non si è costituita l'ASL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. La prescrizione del credito oggetto della intimazione è soggetto a prescrizione decennale con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata, così pure non risulta essere incorsa in decadenza parte convenuta. Quanto alla pretesa di rientrare nella fascia di reddito avente diritto alla esenzione la ricorrente non ha prodotto alcun provvedimento che riconosce tale diritto. L'esenzione non scaturisce in automatico dal reddito ma va fatta istanza alla ASL e attivata la procedura per ottenere il riconoscimento del diritto alla esezione ticket.
Ne consegue che non può in questa sede la ricorrente rivendicare una esenzione che non è stata formalmente riconosciuta dalla ASL. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese compensate in ragione della limitata attività delle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado:
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Il Giudice
dr. Francesca Tritto
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4939/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale - 04701800650
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0188380425000001411 TICKET SANITARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.10.2025 Ricorrente_1 impugna una avviso di intimazione n. 018838042500 con il quale viene richiesto il pagamento del ticket sanitario per pretanzioni fruite nel 2016. I motivi posti a base del ricorso riguardano la prescrizione e la decadenza, oltre alla insussistenza dei presupposti della debenza per il reddito che rientra nei limiti per il riconoscimento del diritto alla esenzione.
Si è costituita l'Agenzia che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso. Non si è costituita l'ASL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. La prescrizione del credito oggetto della intimazione è soggetto a prescrizione decennale con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata, così pure non risulta essere incorsa in decadenza parte convenuta. Quanto alla pretesa di rientrare nella fascia di reddito avente diritto alla esenzione la ricorrente non ha prodotto alcun provvedimento che riconosce tale diritto. L'esenzione non scaturisce in automatico dal reddito ma va fatta istanza alla ASL e attivata la procedura per ottenere il riconoscimento del diritto alla esezione ticket.
Ne consegue che non può in questa sede la ricorrente rivendicare una esenzione che non è stata formalmente riconosciuta dalla ASL. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese compensate in ragione della limitata attività delle parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado:
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Il Giudice
dr. Francesca Tritto