Art. 3.
Sulle misure delle indennita' e dei compensi, stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , sono praticati i seguenti aumenti percentuali:
Capo IV. - Indennita' di stazione e di porto: aumento del 60%;
Capo V. - Indennita' per servizio serale e notturno: aumento del 25%;
Capo VI. - Indennita' e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25%;
Capo VII. - Indennita' di maneggio valori: aumento del 200%, salvo il disposto del successivo art. 7;
Capo VIII. Art. 21. - Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Indennita' per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Compenso speciale al personale di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, aumento del 250%;
Capo VIII. Art. 25. - Indennita' per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malaridcie: aumento del 70%.
Sulle misure delle indennita' e dei compensi, stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , sono praticati i seguenti aumenti percentuali:
Capo IV. - Indennita' di stazione e di porto: aumento del 60%;
Capo V. - Indennita' per servizio serale e notturno: aumento del 25%;
Capo VI. - Indennita' e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25%;
Capo VII. - Indennita' di maneggio valori: aumento del 200%, salvo il disposto del successivo art. 7;
Capo VIII. Art. 21. - Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Indennita' per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50%;
Capo VIII. Art. 22. - Compenso speciale al personale di commutazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, aumento del 250%;
Capo VIII. Art. 25. - Indennita' per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malaridcie: aumento del 70%.