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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4355/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna 70 84010 SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.03.2025 il Comune di Maiori notificava al signor Ricorrente_1 avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione e omesso pagamento TARI anni 2019 – 2024, n. N.TA_OM19-24 – 4265. L'atto impositivo, unitamente ad altro avviso di accertamento relativo ad altra annualità, veniva impugnato dal contribuente, il quale deduceva: 1) Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Illegittima applicazione della sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta;
2) Violazione di legge: violazione del principio del cumulo giuridico art. 12, comma 5 D. Lgs. 472/1997; 3) Travisamento dei fatti. Erronea quantificazione della superficie oggetto di accertamento. Il giudizio veniva iscritto al ruolo di questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno con il n.r.g. 3193/2025. Successivamente, il Comune di Maiori, accortosi di una errato computo dei metri quadri, rettificava l'atto originariamente emesso notificando al contribuente l'atto di rettifica oggi qui impugnato. Di tanto, notiziava il contribuente con Nota prot. 0008813 del 20/05/2025.
Il Contribuente impugna quindi anche l'atto di rettifica, reiterando, altresì, l'impugnazione del primo atto rettificato. A sostegno della domanda proposta, articola i medesimi vizi già dedotti nel primo giudizio, tranne quello concernente il vizio di “erronea quantificazione della superficie oggetto di accertamento”, appunto perché emendato con l'atto di rettifica.
S costituisce il Comune di Maiori che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Oggetto del presente giudizio è, secondo la stessa prospettazione di controparte, l'impugnazione di un atto di rettifica in melius con cui l'Ente impositore ha ridotto, in favore del contribuente, la pretesa TARI per gli anni 2019–2024, originariamente azionata con l'avviso di accertamento n. TA_OM19-24 – 4265, già impugnato dal contribuente dinanzi a codesto Giudice con ricorso R.G. n. 3193/2025. Nel presente giudizio, la controparte ha riproposto le medesime questioni già dedotte nel procedimento R.G. n. 3193/2025, reiterando doglianze riferite alla medesima pretesa tributaria. Tale iniziativa deve ritenersi inammissibile.
In primo luogo, va chiarito che, per eliminare la parte di pretesa oggetto di rettifica in melius, non è necessaria l'adozione di un formale provvedimento di autotutela parziale, essendo il riesame già incorporato nell'atto di rettifica impugnato, che costituisce espressione del potere di autotutela dell'Amministrazione. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il contribuente proposto una nuova impugnazione avverso la medesima pretesa fiscale già oggetto del giudizio pendente R.G. n.
3193/2025. Non è infatti consentito sollecitare un nuovo provvedimento giurisdizionale su pretese tributarie identiche per titolo e questioni rispetto a quelle già devolute ad altro giudizio. Sotto distinto ma concorrente profilo, in materia di contenzioso tributario, l'annullamento parziale in autotutela — ovvero la rettifica in diminuzione della pretesa originaria — non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché non introduce alcuna nuova o più gravosa pretesa nei confronti del contribuente, limitandosi a ridurre quella già conosciuta e già impugnata. Diversamente, sarebbe autonomamente impugnabile solo un eventuale atto di portata ampliativa rispetto alla pretesa originaria (Cass., Sez. V, n. 7511/2016; Cass., Sez.
V, ord. n. 29595/2018).
Nel caso di specie, a seguito del ricorso proposto avverso l'atto originario e delle eccezioni ivi formulate, il
Comune di Maiori, nell'esercizio del potere di autotutela, ha accolto alcune deduzioni della controparte, procedendo alla rettifica in diminuzione dell'avviso impugnato. La Suprema Corte, con ordinanza n. 12637 dell'8 maggio 2024, occupandosi di fattispecie del tutto analoga, ha ribadito che l'atto di rettifica in melius non integra un nuovo esercizio del potere impositivo, ma costituisce un mero atto di autotutela con cui, accertata l'erroneità parziale dell'originario avviso (ad esempio quanto al presupposto oggettivo),
l'Amministrazione rinuncia a una parte della pretesa già contenuta nell'atto precedentemente impugnato e ancora sub iudice.
Ne consegue che la modifica in diminuzione dell'avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria;
l'atto impugnato non è dunque un atto nuovo, bensì una revoca parziale del precedente, come tale non autonomamente impugnabile. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (tra le altre, Cass., ord. n. 12637/2024; Cass., ord. n.
17363/2020; Cass. n. 13311/2019; Cass., Sez. V, n. 7410/2011; Cass. nn. 11699/2016, 22019/2014,
937/2009).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara il ricorso inammissibile, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4355/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna 70 84010 SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4265/1 TARI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.03.2025 il Comune di Maiori notificava al signor Ricorrente_1 avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione e omesso pagamento TARI anni 2019 – 2024, n. N.TA_OM19-24 – 4265. L'atto impositivo, unitamente ad altro avviso di accertamento relativo ad altra annualità, veniva impugnato dal contribuente, il quale deduceva: 1) Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Illegittima applicazione della sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta;
2) Violazione di legge: violazione del principio del cumulo giuridico art. 12, comma 5 D. Lgs. 472/1997; 3) Travisamento dei fatti. Erronea quantificazione della superficie oggetto di accertamento. Il giudizio veniva iscritto al ruolo di questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno con il n.r.g. 3193/2025. Successivamente, il Comune di Maiori, accortosi di una errato computo dei metri quadri, rettificava l'atto originariamente emesso notificando al contribuente l'atto di rettifica oggi qui impugnato. Di tanto, notiziava il contribuente con Nota prot. 0008813 del 20/05/2025.
Il Contribuente impugna quindi anche l'atto di rettifica, reiterando, altresì, l'impugnazione del primo atto rettificato. A sostegno della domanda proposta, articola i medesimi vizi già dedotti nel primo giudizio, tranne quello concernente il vizio di “erronea quantificazione della superficie oggetto di accertamento”, appunto perché emendato con l'atto di rettifica.
S costituisce il Comune di Maiori che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e comunque la sua infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Oggetto del presente giudizio è, secondo la stessa prospettazione di controparte, l'impugnazione di un atto di rettifica in melius con cui l'Ente impositore ha ridotto, in favore del contribuente, la pretesa TARI per gli anni 2019–2024, originariamente azionata con l'avviso di accertamento n. TA_OM19-24 – 4265, già impugnato dal contribuente dinanzi a codesto Giudice con ricorso R.G. n. 3193/2025. Nel presente giudizio, la controparte ha riproposto le medesime questioni già dedotte nel procedimento R.G. n. 3193/2025, reiterando doglianze riferite alla medesima pretesa tributaria. Tale iniziativa deve ritenersi inammissibile.
In primo luogo, va chiarito che, per eliminare la parte di pretesa oggetto di rettifica in melius, non è necessaria l'adozione di un formale provvedimento di autotutela parziale, essendo il riesame già incorporato nell'atto di rettifica impugnato, che costituisce espressione del potere di autotutela dell'Amministrazione. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il contribuente proposto una nuova impugnazione avverso la medesima pretesa fiscale già oggetto del giudizio pendente R.G. n.
3193/2025. Non è infatti consentito sollecitare un nuovo provvedimento giurisdizionale su pretese tributarie identiche per titolo e questioni rispetto a quelle già devolute ad altro giudizio. Sotto distinto ma concorrente profilo, in materia di contenzioso tributario, l'annullamento parziale in autotutela — ovvero la rettifica in diminuzione della pretesa originaria — non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché non introduce alcuna nuova o più gravosa pretesa nei confronti del contribuente, limitandosi a ridurre quella già conosciuta e già impugnata. Diversamente, sarebbe autonomamente impugnabile solo un eventuale atto di portata ampliativa rispetto alla pretesa originaria (Cass., Sez. V, n. 7511/2016; Cass., Sez.
V, ord. n. 29595/2018).
Nel caso di specie, a seguito del ricorso proposto avverso l'atto originario e delle eccezioni ivi formulate, il
Comune di Maiori, nell'esercizio del potere di autotutela, ha accolto alcune deduzioni della controparte, procedendo alla rettifica in diminuzione dell'avviso impugnato. La Suprema Corte, con ordinanza n. 12637 dell'8 maggio 2024, occupandosi di fattispecie del tutto analoga, ha ribadito che l'atto di rettifica in melius non integra un nuovo esercizio del potere impositivo, ma costituisce un mero atto di autotutela con cui, accertata l'erroneità parziale dell'originario avviso (ad esempio quanto al presupposto oggettivo),
l'Amministrazione rinuncia a una parte della pretesa già contenuta nell'atto precedentemente impugnato e ancora sub iudice.
Ne consegue che la modifica in diminuzione dell'avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria;
l'atto impugnato non è dunque un atto nuovo, bensì una revoca parziale del precedente, come tale non autonomamente impugnabile. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (tra le altre, Cass., ord. n. 12637/2024; Cass., ord. n.
17363/2020; Cass. n. 13311/2019; Cass., Sez. V, n. 7410/2011; Cass. nn. 11699/2016, 22019/2014,
937/2009).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando dichiara il ricorso inammissibile, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese