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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3168/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. ING 20-068130154425 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. ING 20 – 068130154425, notificata a mezzo p.e.c, nella casella intestata al ricorrente il 14.4.2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'atto impuganto in quanto la tassa automobilistica asseritamente dovuta, nella fattispecie, risale all'anno 2020 ed è dunque irrimediabilmente prescritta. A dire del ricorrente
è noto che, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53 del 1983, contenente le disposizioni istitutive della tassa ora in esame, il diritto dell'Amministrazione di riscuotere tale tributo «si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento». Come osservato, la presunta obbligazione debitoria trae origine da annualità (2020) distante più di tre anni dalla data di notifica dell'atto impugnato (2025), di talché ne deriva la sua estinzione, per intervenuta prescrizione.
Si costuituiva telematicamente la Regione Lombardia la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. In particolare la Regione eccepisce che, precedentemente alla ingiunzione di pagamento n. ING20- 068130154425, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento ACC20–068130154425 notificato ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 76/2020 in data 04.10.2023 al seguente indirizzo PEC: Email_3, relativo al veicolo targato Targa_1, per tassa automobilistica anno d'imposta 2020. Il citato avviso è stato consegnato, non pagato e non impugnato nel termine di 60 giorni e, quindi, definitivo. Ritiene dunque che non sia intervenuta la prescrizione del credito in quanto il citato avviso
è stato notificato nei termini, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2020 era il
31/12/2023 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
L'udienza si svolgeva in modalità remota e le parti insistevano per le proprie già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Seppur tenuto conto della tesi prospettata dalla Regione Lombardia, secondo cui sarebbe stata interrotta la prescrizione per intervenuta notifica di un atto prodromico notificato sulla pec del ricorrente nell'anno 2023, dunque entro i termini di un'eventuale intervenuta prescrizione e prima dell'impugnazione dell'avviso del
2025. Tuttavia, pur citando tale notifica, non risulta prodotto da parte del resistente alcun documento idoneo a provare l'interruzione della prescrizione, con il conseguente accoglimento della tesi prospettata da parte ricorrente.
In altri termini, non risulta agli atti la notifica interruttiva della prescrizione con conseguente carenza documentale sul punto.
Visto il tenore della causa e il valore della stessa, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3168/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. ING 20-068130154425 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. ING 20 – 068130154425, notificata a mezzo p.e.c, nella casella intestata al ricorrente il 14.4.2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'atto impuganto in quanto la tassa automobilistica asseritamente dovuta, nella fattispecie, risale all'anno 2020 ed è dunque irrimediabilmente prescritta. A dire del ricorrente
è noto che, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53 del 1983, contenente le disposizioni istitutive della tassa ora in esame, il diritto dell'Amministrazione di riscuotere tale tributo «si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento». Come osservato, la presunta obbligazione debitoria trae origine da annualità (2020) distante più di tre anni dalla data di notifica dell'atto impugnato (2025), di talché ne deriva la sua estinzione, per intervenuta prescrizione.
Si costuituiva telematicamente la Regione Lombardia la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. In particolare la Regione eccepisce che, precedentemente alla ingiunzione di pagamento n. ING20- 068130154425, al ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento ACC20–068130154425 notificato ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 76/2020 in data 04.10.2023 al seguente indirizzo PEC: Email_3, relativo al veicolo targato Targa_1, per tassa automobilistica anno d'imposta 2020. Il citato avviso è stato consegnato, non pagato e non impugnato nel termine di 60 giorni e, quindi, definitivo. Ritiene dunque che non sia intervenuta la prescrizione del credito in quanto il citato avviso
è stato notificato nei termini, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2020 era il
31/12/2023 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
L'udienza si svolgeva in modalità remota e le parti insistevano per le proprie già rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Seppur tenuto conto della tesi prospettata dalla Regione Lombardia, secondo cui sarebbe stata interrotta la prescrizione per intervenuta notifica di un atto prodromico notificato sulla pec del ricorrente nell'anno 2023, dunque entro i termini di un'eventuale intervenuta prescrizione e prima dell'impugnazione dell'avviso del
2025. Tuttavia, pur citando tale notifica, non risulta prodotto da parte del resistente alcun documento idoneo a provare l'interruzione della prescrizione, con il conseguente accoglimento della tesi prospettata da parte ricorrente.
In altri termini, non risulta agli atti la notifica interruttiva della prescrizione con conseguente carenza documentale sul punto.
Visto il tenore della causa e il valore della stessa, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Il Giudice relatore Avv. Maria Carmela Macchiarola