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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN UL, EL
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2537/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4095/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPD00318 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate ha impugnato
contro
Resistente_1 la sentenza n. 4095/06/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 22/05/2025, notificata il 26/05/2025
La sentenza di primo grado aveva annullato un'intimazione di pagamento legittimamente emessa, ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 e art. 2953 c.c., in esecuzione della sentenza definitiva n. 5890/01/2022 della CGT
1 ° di Reggio Calabria
La parte aveva infatti fatto ricorso avverso un avviso di accertamento notificatole quale coobbligata nonché responsabile delle violazioni nell'accertamento originario notificato anche all'obbligata principale Società_1 Srl e dalla stessa non impugnato.
Con il ricorso introduttivo avverso l'intimazione controparte chiedeva di “accertare e dichiarare, con riferimento alla posizione della ricorrente Resistente_1, nulla e/o illegittima e comunque non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento n. TD7IPPD00318/2024”
Non curante degli effetti del giudicato di merito, opponeva “tout court” la sua totale estraneità rispetto ai debiti societari, in ragione dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali;
profilo chiaramente inconferente rispetto alle ragioni e, in ogni caso, al titolo della richiesta, costituito dalla sentenza definitiva n. 5890/01/2022 emessa in esito al ricorso proposto dalla medesima ex amministratrice.
Il suddetto profilo veniva sinteticamente evidenziato nelle deduzioni difensive depositate da Agenzia delle
Entrate nelle quali ancora si era evidenziato come la Società, per come formalmente rappresentata dal nuovo amministratore, neppur avesse opposto l'accertamento, impugnato unicamente dalla ex socia, amministratrice all'epoca dei fatti.
Il Collegio obliterando che si trattava di intimazione a seguito di sentenza;
annullava in toto l'intimazione stessa.
In particolare, quanto alle sanzioni, affermava: “la sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte della sig.ra Resistente_1 per le violazioni tributarie accertate con l'indicato avviso di accertamento n. TD7030500952-2020 a carico della società Società_1 S.r.L. che risulta, quindi, anche per effetto delle statuizioni disposte con la richiamata Sentenza n. 5890/01/2022, l'unico soggetto giuridico tenuto al pagamento delle imposte (IVA), delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'avviso medesimo.”
Quanto all'imposta, dopo aver rilevato che la Società non è cancellata dal registro delle imprese, il Collegio precisava che “Si deve escludere una responsabilità solidale dell'amministratore, del liquidatore e dei soci nell'obbligazione tributaria di una società di capitali. E ciò in ragione della circostanza, chiarisce sempre la citata giurisprudenza, che “l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica, infatti, l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società” …. Una diversa interpretazione violerebbe il principio della responsabilità limitata dei soci… “E' da escludersi una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società, per il quale opera una presunzione di aver operato nell'interesse dell'ente. Dal che ne consegue che per poter imputare una sorta di responsabilità all'ex amministratore bisognerebbe provare ed allegare la prova della sussistenza dei relativi elementi costituivi probanti di aver operato nell'interesse personale”.
Nei motivi di appello segnalava:
a) 1 - Violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992. 2 – Violazione art. 112 c.p.c. in relazione al c. disp. art. 68 D.lgs. n. 546/92 e art. 2953 c.c.: omessa pronuncia in relazione alla natura e agli effetti del titolo in forza del quale l'Ufficio ha intimato alla Sig.a Resistente_1 il pagamento delle sanzioni, nonché dell'imposta quale coobbligata.
Era erronea infatti la motivazione della sentenza laddove si è affermato che “la sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte della sig.ra Resistente_1”.
E' di solare evidenza la non apprezzabilità di una siffatta argomentazione perché tale profilo di merito non
è ulteriormente sindacabile in fase di impugnazione del mero atto di riscossione.
Era interesse ed onere dell'odierna appellata impugnare quella prima sentenza
Non vi è, infatti, nell'intimazione notificata (anche) alla Sig.a Resistente_1, un errore nell'identificazione del soggetto passivo, che risulta essere la stessa persona che ricevette l'accertamento per le sanzioni e in forza dell'asserito rapporto di coobbligazione e che propose ricorso nel proprio interesse.
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese
Resistente_1 rimarcava l'assoluta legittimità e correttezza della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene che l'appello dell'Agenzia delle
Entrate non meriti accoglimento.
Atteso che l'ingiunzione è stata emessa sulla base di sentenza definitiva di primo grado avente ad oggetto l'avviso di accertamento, giova preliminarmente partire proprio dall'atto impositivo che ha notificato Agenzia delle Entrate-
Il giudizio (del quale l'ingiunzione si discute è “accessoria”) verteva infatti su un avviso di accertamento che l'Ufficio notificò alla società Società_1 srl di cui la ricorrente è stata socia ed amministratrice sino al 20.11.2019.
La sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte di Resistente_1 per le violazioni tributarie accertate con l'indicato avviso di accertamento n. TD7030500952-2020 a carico della società Società_1 S.r.L. che risulta, quindi, anche per effetto delle statuizioni disposte con la richiamata sentenza, l'unico soggetto giuridico tenuto al pagamento delle imposte (IVA), delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'avviso medesimo
Trattandosi di società di capitali, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza tale tipologia di società implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, salvo si dimostri (ma qui non è stato fatto) che l'amministratore abbia operato per interesse personale
Infatti la sentenza è stata resa (lo si comprende dal dispositivo) nei confronti della Società_1 srl, così come il ricorso era stato proposto nell'interesse e a nome della società.
Peraltro, la Cassazione ha chiarito che “l'Amministrazione Finanziaria non può fare valere nei confronti dell'ex amministratore, così come anche nei confronti dell'eventuale liquidatore della società, cartelle di pagamento (quindi ruoli esattoriali) basate su accertamenti notificati alla società, ancorché definitivi, dovendo la responsabilità del medesimo essere accertata con specifico atto, da notificare (separatamente e con atto giuridicamente autonomo) all'ex amministratore, così come al liquidatore, che potrà poi impugnarlo avanti il giudice tributari (crdinanze n. 25530 del 21 settembre 2021 e n. 28401 del 14 dicembre 2020)
L'appello di Agenzia delle Entrate è pertanto infondato perché Resistente_1 non era parte di quel procedimento e per agire nei confronti dell'ex socia e amministratrice avrebbe dovuto emettere autonomo avviso di accertamento.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.000,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AN UL, EL
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2537/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4095/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPD00318 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate ha impugnato
contro
Resistente_1 la sentenza n. 4095/06/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 22/05/2025, notificata il 26/05/2025
La sentenza di primo grado aveva annullato un'intimazione di pagamento legittimamente emessa, ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/92 e art. 2953 c.c., in esecuzione della sentenza definitiva n. 5890/01/2022 della CGT
1 ° di Reggio Calabria
La parte aveva infatti fatto ricorso avverso un avviso di accertamento notificatole quale coobbligata nonché responsabile delle violazioni nell'accertamento originario notificato anche all'obbligata principale Società_1 Srl e dalla stessa non impugnato.
Con il ricorso introduttivo avverso l'intimazione controparte chiedeva di “accertare e dichiarare, con riferimento alla posizione della ricorrente Resistente_1, nulla e/o illegittima e comunque non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento n. TD7IPPD00318/2024”
Non curante degli effetti del giudicato di merito, opponeva “tout court” la sua totale estraneità rispetto ai debiti societari, in ragione dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali;
profilo chiaramente inconferente rispetto alle ragioni e, in ogni caso, al titolo della richiesta, costituito dalla sentenza definitiva n. 5890/01/2022 emessa in esito al ricorso proposto dalla medesima ex amministratrice.
Il suddetto profilo veniva sinteticamente evidenziato nelle deduzioni difensive depositate da Agenzia delle
Entrate nelle quali ancora si era evidenziato come la Società, per come formalmente rappresentata dal nuovo amministratore, neppur avesse opposto l'accertamento, impugnato unicamente dalla ex socia, amministratrice all'epoca dei fatti.
Il Collegio obliterando che si trattava di intimazione a seguito di sentenza;
annullava in toto l'intimazione stessa.
In particolare, quanto alle sanzioni, affermava: “la sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte della sig.ra Resistente_1 per le violazioni tributarie accertate con l'indicato avviso di accertamento n. TD7030500952-2020 a carico della società Società_1 S.r.L. che risulta, quindi, anche per effetto delle statuizioni disposte con la richiamata Sentenza n. 5890/01/2022, l'unico soggetto giuridico tenuto al pagamento delle imposte (IVA), delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'avviso medesimo.”
Quanto all'imposta, dopo aver rilevato che la Società non è cancellata dal registro delle imprese, il Collegio precisava che “Si deve escludere una responsabilità solidale dell'amministratore, del liquidatore e dei soci nell'obbligazione tributaria di una società di capitali. E ciò in ragione della circostanza, chiarisce sempre la citata giurisprudenza, che “l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica, infatti, l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società” …. Una diversa interpretazione violerebbe il principio della responsabilità limitata dei soci… “E' da escludersi una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società, per il quale opera una presunzione di aver operato nell'interesse dell'ente. Dal che ne consegue che per poter imputare una sorta di responsabilità all'ex amministratore bisognerebbe provare ed allegare la prova della sussistenza dei relativi elementi costituivi probanti di aver operato nell'interesse personale”.
Nei motivi di appello segnalava:
a) 1 - Violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992. 2 – Violazione art. 112 c.p.c. in relazione al c. disp. art. 68 D.lgs. n. 546/92 e art. 2953 c.c.: omessa pronuncia in relazione alla natura e agli effetti del titolo in forza del quale l'Ufficio ha intimato alla Sig.a Resistente_1 il pagamento delle sanzioni, nonché dell'imposta quale coobbligata.
Era erronea infatti la motivazione della sentenza laddove si è affermato che “la sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte della sig.ra Resistente_1”.
E' di solare evidenza la non apprezzabilità di una siffatta argomentazione perché tale profilo di merito non
è ulteriormente sindacabile in fase di impugnazione del mero atto di riscossione.
Era interesse ed onere dell'odierna appellata impugnare quella prima sentenza
Non vi è, infatti, nell'intimazione notificata (anche) alla Sig.a Resistente_1, un errore nell'identificazione del soggetto passivo, che risulta essere la stessa persona che ricevette l'accertamento per le sanzioni e in forza dell'asserito rapporto di coobbligazione e che propose ricorso nel proprio interesse.
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese
Resistente_1 rimarcava l'assoluta legittimità e correttezza della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene che l'appello dell'Agenzia delle
Entrate non meriti accoglimento.
Atteso che l'ingiunzione è stata emessa sulla base di sentenza definitiva di primo grado avente ad oggetto l'avviso di accertamento, giova preliminarmente partire proprio dall'atto impositivo che ha notificato Agenzia delle Entrate-
Il giudizio (del quale l'ingiunzione si discute è “accessoria”) verteva infatti su un avviso di accertamento che l'Ufficio notificò alla società Società_1 srl di cui la ricorrente è stata socia ed amministratrice sino al 20.11.2019.
La sentenza resa sull'avviso di accertamento non ha accertato alcuna responsabilità personale da parte di Resistente_1 per le violazioni tributarie accertate con l'indicato avviso di accertamento n. TD7030500952-2020 a carico della società Società_1 S.r.L. che risulta, quindi, anche per effetto delle statuizioni disposte con la richiamata sentenza, l'unico soggetto giuridico tenuto al pagamento delle imposte (IVA), delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'avviso medesimo
Trattandosi di società di capitali, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza tale tipologia di società implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, salvo si dimostri (ma qui non è stato fatto) che l'amministratore abbia operato per interesse personale
Infatti la sentenza è stata resa (lo si comprende dal dispositivo) nei confronti della Società_1 srl, così come il ricorso era stato proposto nell'interesse e a nome della società.
Peraltro, la Cassazione ha chiarito che “l'Amministrazione Finanziaria non può fare valere nei confronti dell'ex amministratore, così come anche nei confronti dell'eventuale liquidatore della società, cartelle di pagamento (quindi ruoli esattoriali) basate su accertamenti notificati alla società, ancorché definitivi, dovendo la responsabilità del medesimo essere accertata con specifico atto, da notificare (separatamente e con atto giuridicamente autonomo) all'ex amministratore, così come al liquidatore, che potrà poi impugnarlo avanti il giudice tributari (crdinanze n. 25530 del 21 settembre 2021 e n. 28401 del 14 dicembre 2020)
L'appello di Agenzia delle Entrate è pertanto infondato perché Resistente_1 non era parte di quel procedimento e per agire nei confronti dell'ex socia e amministratrice avrebbe dovuto emettere autonomo avviso di accertamento.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.000,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.