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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/06/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2302 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 promosso
DA
, c.f. , residente ad Alatri Parte_1 C.F._1
(FR) in Via Montesacco n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Albanese (c.f. ), come da procura alle liti versata nel fascicolo C.F._2 telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma
(RM) in Via Pietro Belon 129;
-Appellante-
CONTRO
(p.iva. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro (c.f. ), come da procura alle liti versata nel fascicolo C.F._3 telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lecce (LE) in Via G. Marconi 4;
-Appellata-
NONCHE'
, in persona del Prefetto in carica;
Controparte_2
-Appellata/contumace-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ferentino – Dott.ssa C. Di Vito - n. 20/2022 (R.G. 197/2021) pubblicata in data 14.03.2022.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la SI.ra proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ferentino – Dott.ssa C. Di Vito - n. 20/2022
(R.G. 197/2021), depositata in data 14.03.2022, con la quale le veniva rigettata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità e/o inefficacia del ruolo n. 2015-0002174 afferente la cartella 04720150016202280 e ruolo 2016-
0002311 afferente la cartella n. 04720160014681111000.
Riassumendo brevemente i fatti di causa, nel giudizio di primo grado la SI.ra
[...]
sosteneva di aver ricevuto la consegna in data 17.09.2021, presso l' Pt_1 [...]
di Frosinone, degli estratti di ruolo come sopra indicati, contenenti le CP_1
cartelle di pagamento oggetto di causa.
Sosteneva che entrambi i ruoli indicati, emessi dalla , erano da Controparte_2
ritenersi nulli per tardiva notifica degli stessi oltre i termini decadenziali.
Argomentava, inoltre, che anche la notifica delle cartelle di pagamento, sottese ai ruoli impugnati, sarebbe avvenuta oltre i termini di legge, ovvero, oltre i due anni dalle violazioni contestate al Codice della Strada.
In considerazione di ciò eccepiva la prescrizione (asseritamente intervenuta in data
28.08.2021) della cartella di pagamento sottesa al ruolo n. 2015-0002174, nonché,
della cartella di pagamento sottesa al ruolo n. 2016-0002311 (asseritamente intervenuta in data 16.09.2021).
Dunque, con l'opposizione proposta in primo grado la SI.ra Parte_1
sosteneva:1) l'impugnabilità degli estratti di ruoli;
2) i vizi nella notifica dei titoli esecutivi e delle conseguenti cartelle di pagamento;
3) la nullità dei ruoli e delle cartelle impugnate per tardiva iscrizione a ruolo;
4) nullità delle sanzioni amministrative, dei ruoli e delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_3
contestando le argomentazioni svolte da parte attrice.
Sosteneva, in particolare, che le cartelle sottese ai ruoli impugnati erano state regolarmente notificate, rispettivamente in data 25.08.2015 e in data 16.06.2016, come da documentazione allegata.
2 Rilevava, altresì, che essendo mero esecutore non Controparte_3
aveva legittimazione passiva con riferimento all'eccepita mancata notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento.
Infine, contestava l'eccezione di prescrizione così come proposta dalla , Parte_1
in quanto infondata, stante la notifica degli atti idonei all'interruzione della prescrizione come le intimazioni di pagamento e il pignoramento presso terzi, versati in atti.
In tal senso, precisava altresì che l'eccezione di decadenza/prescrizione - sollevata dall'attrice - afferente la tardiva notifica dei ruoli era infondata, dal momento che gli stessi erano stati notificati nello stesso anno in cui venivano notificate le cartelle di pagamento, come da documentazione allegata nel fascicolo di parte.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta dalla SI.ra
[...]
. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche la depositando prova della Controparte_2
notifica dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento, contestava le argomentazioni ed eccezioni sollevate dall'attrice, poiché, infondate e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Ferentino, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice sul presupposto che parte convenuta aveva dato prova della notifica degli atti presupposti, nonché, dell'esistenza e notifica anche degli atti interruttivi della prescrizione.
Nel presente giudizio la SI.ra proponeva gravame alla predetta Parte_1
sentenza sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel non rilevare l'omessa notifica dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento, in particolare, eccependo la riferibilità degli avvisi di notifica depositati dalla prefettura con i verbali in questione.
Contestava altresì il mancato deposito da parte di delle cartelle in modo CP_4
integrale rilevando, inoltre, che alcune di esse non erano state notifica nella residenza anagrafica della SI.ra , pertanto, non avevano valore di atto Parte_1
interruttivo della prescrizione.
3 Insisteva, infine, nell'eccezione di prescrizione dei ruoli, asseritamente intervenuta, rispettivamente in data 28.08.2020 e in data 16.09.2021.
Concludeva chiedendo, in revoca dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della spiegata opposizione proposta dinanzi il Giudice di Pace di Alatri.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
contestando l'inammissibilità dell'appello rilevando che Controparte_5
l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile e che, comunque, parte appellante non aveva dato prova dell'emersione di un pregiudizio concreto.
Nel merito rilevava la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento CP_4
sottese ai ruoli impugnati, nonché, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la prova fornita dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento e il pignoramento presso terzi, precisando in ogni caso che il termine di prescrizione era stato esteso per via della normativa Covid, dunque, l'eccezione di prescrizione del credito era infondata.
Concludeva per la conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza 03.03.2023 veniva dichiarata la contumacia della , Controparte_2
successivamente all'udienza del 13.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che per effetto del D.L. n. 146/2021 convertito nella L. 215/2021 l'estratto di ruolo non è più atto autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente indicati dall'art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973.
Sul punto, l'appellante, sebbene non abbia specificato il pregiudizio concreto cui è stato esposto e che giustifica l'impugnazione del ruolo stesso, si evince comunque nella fattispecie in esame l'interesse in concreto della parte ad impugnare l'estratto di ruolo al fine di vedersi annullare le cartelle sottese a tale atto.
Posto ciò, deve tuttavia rilevarsi che in primo grado, all'esito della costituzione di nonché, della , l'odierna Controparte_6 Controparte_2
appellante alla prima udienza non contestava espressamente la documentazione
4 depositata dalle convenute, in considerazione di ciò ogni successiva contestazione deve ritenersi tardiva ed inammissibile la successiva documentazione allegata.
In tal senso, deve rilevarsi che la contestazione/eccezione di inesistenza della notifica di n. 2 cartelle sottese ai ruoli in questioni veniva effettuata dall'odierna appellante solo con le note di precisazione delle conclusioni, dunque dopo due udienze del giudizio di primo grado, il tutto mediante produzione del certificato di residenza della dal quale si evincerebbe un indirizzo diverso a quello Parte_1
riportato nelle due cartelle di pagamento.
Sul punto, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale.
Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, o comunque a quella successiva alla costituzione della convenuta, rimane definitivamente preclusa alla parte.
Né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cassazione civile, sez. III, 21/12/2011, n. 27925).
In considerazione di ciò, deve rilevarsi la corretta valutazione operata dal Giudice
di prime cure ove nella sentenza in esame evidenziava la mancata contestazione di parte attrice degli atti e delle relate prodotte da Controparte_6
, che unitamente all'avvenuto deposito degli atti presupposti e di quelli
[...]
intermedi, provano l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.
L'opposizione svolta in primo grado verteva sostanzialmente sulla mancata notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento, oltre alla mancata notifica di quest'ultime, da cui sarebbe derivata l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito azionato e conseguente nullità/annullabilità dei ruoli impugnati.
5 Invero, dall'esame dell'incartamento processuale di primo grado emerge che la ha fornito la prova della notifica dei verbali sottesi alle cartelle Controparte_2
di pagamento, notifiche effettuate nell'anno 2013.
dal proprio canto, sempre nel primo grado, Controparte_3
forniva la prova della notifica delle cartelle di pagamento tra il 2015 e il 2016, nonché, dell'intimazione di pagamento tra il 2017 e 2019, oltre, all'atto di pignoramento dei crediti, ragion per cui, in assenza di specifica e fondata contestazione della documentazione prodotta, entro i termini sovra spiegati, tali atti sono da ritenersi validi ed efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione invocata dall'appellante.
Pertanto, in considerazione della prova documentale fornita in primo grado da e dalla , circa l'avvenuta Controparte_6 Controparte_2
notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento, oltre alla notifica delle intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi, quali atti validi ed efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione, documentazione non espressamente contestata tempestivamente dalla SI.ra non può che comportare il Parte_1
rigetto dell'appello.
Inoltre, a conferma dell'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante deve osservarsi che la SI.ra nulla ha eccepito e/o contestato con Parte_1
riferimento alla notifica delle intimazioni di pagamento e del pignoramento presso terzi, atti comunque formati sulla scorta dei titoli e cartelle oggetto dell'opposizione di primo grado.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese di lite.
Condanna l'appellante al pagamento nella misura del Parte_1
doppio contributo unificato.
Frosinone 31.05.2024
Il Giudice
6 Alla redazione della presente sentenza ha contribuito l'
persona del dott. Gianluca Fratarcangeli
7
Dott. Stefano Troiani
nella Controparte_7