Ordinanza presidenziale 25 ottobre 2022
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/04/2023, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 06403/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13969/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13969 del 2018, proposto da
Ubi Factor Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Melchiorri, Paolo Melchiorri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessia Melchiorri in Roma, via Sardegna 50;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pamphili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota 750 del 28/07/2009 della regione lazio decreto del presidente della regione lazio, in qualita' di commissario ad acta n. 51/08 e ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in riassunzione introduttivo del giudizio dinanzi al Tar, la Ubi Factor s.p.a. chiedeva: di accertare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere la somma di euro 581.834,99 contabilizzata per l’erogazione di prestazioni ex art. 26 l. n. 833 del 1978 oltre interessi in via contrattuale o come ingiustificato arricchimento; di annullare la nota n. 750 del 28.7.2009, con la quale la Regione Lazio ha integrato il volume di produzione e i correlati limiti di spesa di cui al decreto n. 51 del 2008.
Si costituiva l’Asl Roma 1 chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
La ricorrente ha proposto dinanzi al giudice ordinario richiesta di condanna al pagamento della somma descritta a titolo risarcitorio ovvero ai sensi dell’art. 2041 c.c. Con Sentenza n. 4567/2018, pubblicata in data 03.07.2018, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, indicando, quale munito di giurisdizione, il Giudice amministrativo, e compensando integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, l’Istituto ricorrente è stata accreditata in via sperimentale (ovvero provvisoriamente ) con la DGR Lazio n. 2591 del 19.12.2000 per n. 98 trattamenti individuali (ambulatoriali/domiciliari) giornalieri (regime non residenziale) e 60 trattamenti riabilitativi estensivi non residenziali. . Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad Acta n. 51/2008, l’Ente Regionale ha attribuito alle strutture ex art. 26 L.833/1978 un budget di spesa, in via provvisoria, prendendo come riferimento quello dell’anno 2008 con un abbattimento dell’8%. Successivamente, la Regione Lazio, con nota n. 750 del 28/07/2009, ha ritenuto di integrare il volume di produzione ed i relativi fondi (segnatamente il taglio è stato ridotto al 6%, con un appostamento di circa 15mln, ritenuto sufficiente alla copertura dei progetti terapeutici già autorizzati ed in corso). Nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2009, la ricorrente ha erogato tutte le prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 in favore degli utenti facenti capo al bacino territoriale della ASL RM A, per le quali ha maturato un credito complessivo di €. 1.200.244,68. La ricorrente UBI Factor S.p.A. si è resa cessionaria delle suddette fatture, in virtù di atti a rogito Notaio in Roma Mario Liguori.
2.1. Il ricorso nella parte in cui viene impugnata la nota regionale n. 750 del 2009 e il DCA n. 51/08 è irricevibile in quanto notificato oltre il termine di 60 giorno dalla conoscenza del provvedimento, nonché inammissibile in quanto non è stata individuata come parte resistente del presente giudizio l’amministrazione che ha emanato l’atto. L’articolo 11, comma 4 del Codice del Processo Amministrativo prevede che: “…Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrative, fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite”.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso avverso le citate note.
2.2. L’irricevibilità dell’impugnazione della Nota regionale n. 750 del 29 luglio 2009 comporta poi de plano l’infondatezza del ricorso nel merito anche con riferimento alla declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere la somma di € 581.834,99. L’inoppugnabilità del detto provvedimento unitamente alla natura extra budget dei corrispettivi domandati implicano il rigetto della domanda risarcitoria. il D.C.A. n. 51 del 24 dicembre 2008, la Regione Lazio ha assegnato, per l’anno 2009 all’Istituto Ortofonologia S.r.l., il “budget” individuale di spesa per l’esercizio in questione. L’art. 8 quater, comma 2 del D.L.gs. n. 502/1992 dispone che: “…la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”. In virtù della norma testé richiamata, le Aziende Sanitarie non possono corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori di quanto previsto dai provvedimenti regionali di finanziamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, erogate dai soggetti privati provvisoriamente accreditati.
La Regione Lazio, con il D.C.A. n. 51 del 24.12.2008 aveva assegnato, per l’anno 2009, a ciascuno dei soggetti privati accreditati eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della Legge n. 833/1978 e, quindi anche all’Istituto di Ortofonologia S.r.l., il “budget” individuale di spesa per l’esercizio in questione. L’Istituto di Ortofonologia S.r.l., a fronte della convocazione della Azienda USL RM A ed in ossequio al summenzionato D.C.A., in data 14.01.2009, ha sottoscritto l’accordo di assegnazione del budget stesso. Il D.C.A. n. 51/2008 dispone letteralmente che: “…i soggetti erogatori sono tenuti ad erogare le prestazioni fino a concorrenza del budget assegnato, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sono riconosciute con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale”. L’Accordo sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto di Ortofonologia S.r.l. prevede testualmente che: “…b) l’Erogatore si impegna ad assicurare le prestazioni sanitarie ex art 26 fino a concorrenza del Budget (Tetto Massimo) assegnato di cui al punto a); c) le prestazioni erogate oltre il tetto di spesa (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R. d) l’Erogatore è tenuto all’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l’anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.; e) le prestazioni erogate precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo sono riconosciute entro e non oltre il Budget assegnato (Tetto massimo); f) le prestazioni fatturate oltre il budget (Tetto massimo) non sono liquidabili da parte dell’Azienda sanitaria e pertanto non esigibili”.
La giurisprudenza amministrativa ha, sul punto, costantemente ritenuto che “…le prestazioni extrabudget…ove configurate come prestazioni la cui erogazione è decisa autonomamente dagli operatori, non sono ammissibili perché nemmeno riconducibili al servizio pubblico sanitario una volta introdotti i tetti di spesa…”(Cons. Stato, Sez. III^ n. 19 novembre 2009, n. 7236; in senso conforme Cons. Stato, Sez. III^, 17 aprile 2018, n. 2304; Cons. Stato 2 febbraio 2016, n. 566).
Ne discende il rigetto della domanda principale.
2.3. La domanda proposta in via subordinata diretta al pagamento della medesima somma ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Come da costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. civ., sez. III, 6.7.2020, n. 13884; Cass. civ.,m sez. III, 25.11.2021, n. 36654).
Ne discende il rigetto della domanda proposta in via subordinata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite che liquida in complessivi euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO