Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 4145
CA
Sentenza 20 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91

    La Corte ritiene che la comunicazione del 15.06.2011 fosse generica nei criteri di scelta e rotazione, rendendo impossibile la loro verificabilità. Le successive comunicazioni del 2013, 2014 e 2015, invece, contenevano un grado di specificità sufficiente dei criteri di rotazione, individuando aree di attività e garantendo una presenza equilibrata dei lavoratori, escludendo quindi la loro illegittimità.

  • Rigettato
    Domanda di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e collocazione in CIGS dal 9.11.2009 al 31.12.2017

    La domanda è infondata per difetto del presupposto fattuale della collocazione in CIGS del lavoratore nel periodo dal 9.11.2009.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento delle differenze retributive

    La domanda è rigettata in quanto la Corte ha ritenuto legittime le successive comunicazioni di CIGS e ha rigettato la domanda di illegittimità estesa retroattivamente.

  • Rigettato
    Legittimità della procedura di CIGS

    La Corte ha ritenuto illegittima la comunicazione del 15.06.2011 per genericità dei criteri, confermando parzialmente la decisione di primo grado. Le successive comunicazioni sono state ritenute legittime.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 4145
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 4145
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo