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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1871/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BN) alla via Roma n. 174 (C.F: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Recale (CE) alla via Savoia n. 46 presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Delle Curti
( del Foro di Santa Maria Capua Vetere che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
P. IVA , con sede legale in Arienzo (CE) alla Via CP_1 P.IVA_1
Sant'Alfonso, 10, e sede operativa in Benevento alla Via San Giovanni di Dio, 6, in persona del legale rappresentante p.t., sig. , nato a [...] il Controparte_2
14/04/1980 e residente in [...],
C.F. , elettivamente domiciliata in Benevento alla Via C.F._3
Salvemini, 4 presso e nello studio dell'Avv. Biancamaria Leone (C.F.
) del foro di Benevento, dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._4
virtù di procura in calce giusta delega in atti;
- resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 29/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 24.4.24 parte ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della dal 6 CP_1
novembre 2023 al 6 gennaio 2024 con qualifica e mansioni di Cassiera in assenza di regolare formalizzazione del rapporto di lavoro;
- che veniva assunta senza regolare contratto, ma svolgeva a tutti gli effetti un orario di lavoro a tempo pieno che si articolava su turni di mattina – pomeriggio 6 giorni su 7 e che svolgeva, oltre alle mansioni contrattualmente previste, anche quelle all'occorrenza necessarie (banconista, scaffalista);
- che non ha mai usufruito di ferie, né mai gli sono stati concessi riposi conservativi, né in alcun modo le sono stati retribuiti;
- che non è stata corrisposta la giusta retribuzione, né la 13 mensilità per l'anno 2023 né le è stato corrisposto il T.F.R.;
- che in data 06.01.2024, la ricorrente, dopo aver legittimamente richiesto al proprio datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni dei mesi lavorati, veniva allontanata in malo modo dal datore che le intimava di non ritornare più sul posto di lavoro;
- che a seguito di tale licenziamento orale, la ricorrente, con p.e.c. del 05.02.2024, impugnava il provvedimento di licenziamento e contestualmente richiedeva il pagamento delle retribuzioni non percepite e delle differenze retributive che, unitamente al T.F.R. non versato, come da conteggi che si allegano, ad oggi ammontano ad €uro
8.069,27 (€uro 6.160,61 netti).
Ha concluso chiedendo “accertato e dichiarato: che la ricorrente, per l'intero periodo di causa ha lavorato con rapporto di lavoro a tempo pieno e con mansioni di
“Cassiera” e, dunque, riconducibili al IV Livello CCNL, alle dipendenze della
[...]
la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal CP_1
2 01.11.2023 al 06.01.1984 e, per l'effetto, condannare la , in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore della ricorrente, ex art. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e in base alla corretta applicazione di quanto previsto dal CCNL di settore, la somma complessiva di
€uro 8.069,27 a titolo di retribuzioni non pagate, differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia percepiti e T.F.R. ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
con costituzione del rapporto contributivo sin dall'inizio quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, e condanna alla regolarizzazione e versamento dei contributi previdenziali (anche per il periodo compreso tra il recesso e la reintegra);B) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del “recesso” intimato alla ricorrente in data
06.1.2024 per i motivi sopra esposto e, per l'effetto, ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra o al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge nonché al pagamento dell'indennità per il mancato preavviso;
C) Accertare e dichiarare la responsabilità della in ordina alla impossibilità per la ricorrente di accedere ai fondi CP_1
statali per il sostegno del reddito e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della ricorrente del danno da quest'ultima subito che potrà essere commisurato alla somma che la stessa avrebbe percepito laddove fosse stata messa in condizione di beneficiare della NASPI o, comunque, di potersi trovare una nuova occupazione;
D) qualora non dovesse ritenersi sussistere sin dall'inizio tra le parti un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, accertata in ogni caso la nullità, illegittimità o comunque l'inesistenza e l'infondatezza dell'impugnato licenziamento, si chiede di condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente tutte le retribuzioni relative al periodo intercorrente tra il licenziamento e la data
3 dell'eventuale reintegra o dichiarazione di nullità dello stesso;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese legali al 15%, c.p.a., e I.V.A.”.
Parte resistente si è costituita eccependo l'infondatezza del ricorso ed in via preliminare la nullità per mancata allegazione del ccnl applicato.
In particolare, pur riconoscendo che la ricorrente abbia lavorato alle proprie dipendenze per il periodo indicato in ricorso, ha evidenziato di aver corrisposto quanto dovuto, che la ricorrente non ha svolto lavoro straordinario, mentre ha goduto delle ferie;
infine ha negato di averla licenziata oralmente essendosi, invero, dimessa.
2.
Ciò premesso va, innanzi tutto, valutata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente. Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
3.
E' pacifico e non contestato che la ricorrente abbia lavorato per il periodo indicato in ricorso a tempo pieno, pur in assenza di un contratto di lavoro, alle dipendenze della resistente presso il Supermercato Sigma sito in Benevento alla via G. Di Dio.
4 Tuttavia, la ricorrente lamenta lo svolgimento di lavoro straordinario, il mancato godimento delle ferie, lo svolgimento di mansioni di cassiera, piuttosto che di addetta al reparto ortofrutta.
Pertanto, onde verificare la fondatezza della domanda occorre valutare l'esito della prova per testi.
ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché l'ho Testimone_1 conosciuta all'interno del supermercato, in quanto io lavoravo in un negozio lì vicino e ci andavo spesso per fare colazione o fare spesa o cambiare i soldi. Io lavoravo per il negozio con insegna Devid.
ADR: non ho avuto rapporti di lavoro con la resistente.
ADR: confermo che la ricorrente ha lavorato nel periodo dal 6.11.23 al 6.01.2024, io già lavoravo per la Devid e andavo più o meno quattro volte a settimana o di mattina o di pomeriggio, o per fare colazione o per cambiare e parecchie volte la trovavo in cassa, qualche volta alla frutta. La maggior parte delle volte la trovavo alla cassa.
ADR: io facevo almeno quattro giorni a settimana tempo pieno dalle 8,00 di mattina alle 9,00 di sera e due volte a settimana facevo o mattina fino alle 15,00 o il pomeriggio dalle 15,00 fino alle 20,00 ma uscivo dal negozio intorno alle 20,45 e qualche volta o meglio la maggior parte delle volte che facevo il pomeriggio e uscivo la sera, trovavo la ricorrente ancora lì. In particolare, vedevo o che uscivano lei e i suoi colleghi o che stavano mettendo a posto.
ADR: non conosco gli orari precisi di lavoro della ricorrente, ma la mattina quando andavo alle 8,00, parecchie volte la vedevo già all'interno. So che lavorava tutti i giorni e tanto posso dire, perché passavo davanti al supermercato tutti i giorni in quanto parcheggiavo la macchina lì vicino.
ADR: io vedevo la ricorrente mattina e pomeriggio, qualche volta la vedevo o solo la mattina o solo il pomeriggio.
ADR: non so come si chiama la strada in cui si trova il negozio in cui lei ha lavorato.
ADR: io ricordo che il supermercato è dotato di due casse e in fondo c'è sia il reparto pescheria, che macelleria e anche salumeria.
5 ADR: posso dire che la ricorrente lavorava anche di domenica e tanto posso dire perché nel periodo di Natale, dal 15 dicembre fino al 24 dicembre facevo l'intera giornata e lavoravo anche la domenica e vedevo anche la ricorrente a lavoro la domenica.
ADR: so che il 24 dicembre chiudevano alle 18,30 e tanto posso dire perché anche noi chiudevamo a quell'ora, io 25 e 26 dicembre non lavoravo e non so dire e anche il 31 dicembre stavano aperti fino alle 18,30 come noi”.
ha dichiarato: “ADR: io lavoro per la resistente da novembre 2021, Testimone_2
conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme.
ADR: io sono da sempre in cassa.
ADR: confermo che la ricorrente era addetta al reparto ortofrutta del supermercato che si trova alla via San Giovanni Di Dio, con marchio SIGMA;
ADR: che io ricordi, la ricorrente percepiva una retribuzione mensile di 650 € al mese
e tanto posso dire perché parlavamo tra di noi.
ADR: la ricorrente lavorava solo sul turno di mattina dalle ore 7,20, che era l'orario di apertura del supermercato per noi dipendenti, fino alle 14,00. Io invece mi alternavo e
o facevo la mattina, con gli stessi orari che ho detto o il pomeriggio dalle 14,00 alle
20,30. Io facevo questi turni in via alternata.
ADR: la ricorrente lavorava sei giorni a settimana, come me e avevamo un giorno di riposo.
ADR: sul capo 5 so che è mancata qualche volta, che qualche volta non si è sentita bene, ma non so esattamente per quanti giorni non è venuta.
ADR: io e la ricorrente abbiamo avuto una discussione, non ricordo se era per mettere
a posto una pedana o altro, comunque il giorno dopo non è venuta a lavoro e non è tornata più. Non so come sia finito il rapporto di lavoro.
ADR: io ricordo che era stato chiesto alla ricorrente di fare turni sia mattutini che pomeridiani e lei non voleva fare i turni di pomeriggio. Questo è stato chiesto anche ad un'altra persona, perché erano due le addette alla frutta e quindi se mancava una doveva esserci l'altra.
6 ADR: non so se il rapporto si sia concluso consensualmente per decisione della ricorrente e del legale rappresentante della società per questo motivo.
ADR: confermo il capo 7 del capitolato di prova di parte resistente, perché io e l'altra ragazza che lavorava lì, avevamo le chiavi e ci è stato detto che dovevamo fare noi la chiusura del negozio.
ADR: la ricorrente lavorava al reparto ortofrutta, ma se ad esempio io e l'altra cassiera dovevamo andare in bagno poteva capitare che fosse chiamata in cassa a sostituirci per quel breve periodo.
ADR: preciso che la ricorrente sicuramente è stata pagata perché il legale rappresentante della società, quando doveva pagarci, ci faceva andare o nel box o in ufficio e la ricorrente ci è andata, ma non ho visto quanto di preciso ha percepito.
ADR: con me la ricorrente non si è mai lamentata di non aver percepito lo stipendio.
ADR: preciso che sotto il periodo di Natale, la ricorrente sicuramente faceva anche qualche turno il pomeriggio, con gli stessi orari che facevo io, dalle 14,00 alle 20,30.
ADR: le direttive sul da farsi le dava il legale rappresentante della società a tutti.
ADR: tutti siamo tenuti a comunicare assenze o ritardi dal lavoro.
ADR: noi dipendenti organizziamo le ferie tra di noi, ancora oggi e poi le comunichiamo al legale rappresentante.
ADR: non mi risulta che la ricorrente sia stata allontanata in malo modo per aver chiesto il pagamento della sua retribuzione.
ADR: i turni di lavoro erano solo due, mattina o pomeriggio.
ADR: il numero telefonico 3331997438 è il mio numero e posso confermare che c'era una chat whatsapp denominata Sigma, in cui eravamo noi dipendenti. I turni venivano inviati all'interno del gruppo settimanalmente da . Parte_2
ADR: ognuno è assegnato ad un posto, avendo le proprie mansioni, poi di volta in volta se c'era da fare qualcosa o dare una mano in qualche reparto, ci diceva Parte_2
cosa fare.
ADR: è la compagna del legale rappresentante della società e veniva in Parte_2
negozio.
7 ADR: a me è capitato di lavorare di domenica, la ricorrente non ricordo. Durante le festività natalizie abbiamo lavorato, il 24 dicembre ricordo che anche la ricorrente ha lavorato, il 31 dicembre non me lo ricordo.
ADR: preciso che non ero presente quando è stato chiesto alla ricorrente di fare i turni pomeridiani, ma tra di noi nel supermercato si parla e perciò lo so.
ADR: preciso ancora che oltre al turno di mattina e a quello di pomeriggio, nei periodi di festa facciamo anche il turno spezzato che inizia alle 7,20 fino alle 14,00 e poi abbiamo due ore di pausa e poi lavoriamo dalle 16,00 alle 20,30. Quando facciamo delle ore in più o in meno, ci viene data la possibilità di recuperare.
ADR: preciso ancora che la ricorrente faceva i turni di pomeriggio, anche al di fuori del periodo natalizio.
ADR: confermo che ci sono delle telecamere all'interno del negozio”. ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente, in quanto l'ho Testimone_3
conosciuta al supermercato, non ho rapporti di lavoro con la CP_1
ADR: io ho iniziato a frequentare il supermercato intorno a settembre/ottobre 2023 e non ricordo esattamente la data, ma ho iniziato a vedere la ricorrente nel supermercato intorno al mese di novembre 2023.
ADR: ogni volta che andavo al supermercato trovavo la ricorrente principalmente in cassa e poi l'ho vista anche al reparto ortofrutta ed anche che si stava occupando della sistemazione degli scaffali.
ADR: io andavo tutti i giorni al supermercato, anche due volte, ci andavo la mattina e poi verso le 18,30-19,00. Tanto posso dire perché facendo il corriere, mi era assegnata la zona della stazione a Benevento e dovendo seguire una dieta, mi fermavo due volte al giorno al supermercato, per acquistare quello di cui avevo bisogno.
ADR: io avevo come zone assegnate quella della stazione e la zona di Pezzapiana, a
Benevento.
ADR: a me è capitato di vederla tutti i giorni, anche la domenica e tanto posso dire perché anche io lavoravo di domenica, ma non conosco l'orario di lavoro che la ricorrente osservava e non so se fosse organizzato su turni.
ADR: prima che la ricorrente iniziasse a lavorare al supermercato, non la conoscevo.
8 ADR: al supermercato c'erano due casse e quando io andavo a volte erano entrambe operative, altre volte no.
ADR: preciso che quando andavo al supermercato, io vedevo la ricorrente sia la mattina che la sera, nella stessa giornata, tutti i giorni”.
, compagna del l.r. della resistente, ha dichiarato: “ADR: sono dipendente Parte_2
della da circa un anno e mezzo con un contratto a tempo indeterminato, ma CP_1
lavoravo alle dipendenze della società anche prima, poi mi sono fermata e poi sono stata riassunta. Comunque, nel periodo da novembre 2023 al gennaio 2024 lavoravo alle dipendenze della società.
ADR: sono la compagna del titolare della con cui ho un figlio. CP_1
ADR: conosco la ricorrente perché mio padre e suo padre erano amici e poi l'ho conosciuta sul lavoro.
ADR: confermo che la ricorrente lavorava al reparto ortofrutta della Sigma sita alla
Via San Giovanni Di Dio, a Benevento.
ADR: posso dire che la retribuzione di novembre 2023 gliel'ho consegnata io personalmente, perché il mio compagno non c'era in quanto il padre stava male e le ho consegnato € 650, mentre per il mese di dicembre 2023 è stata pagata in data 8.1.2024
e le sono stati consegnati € 960 dal mio compagno, ma ero presente anche io quando lui le ha consegnato il denaro, perché facciamo sempre così, tranne a novembre per la situazione familiare che si era creata.
ADR: la ricorrente lavorava 40 ore settimanali, per sei giorni a settimana.
Tendenzialmente ha lavorato sempre mezza giornata, tranne il periodo natalizio in cui lei ha fatto più ore e tanto posso dire perché ero io ad occuparmi dell'organizzazione dei turni di lavoro di tutti i dipendenti.
ADR: confermo che tra il 6 novembre e il 6 dicembre la ricorrente dei giorni non è venuta perché ha goduto delle ferie, ma non ricordo esattamente né quanti giorni erano, né quando ne ha goduto.
ADR: il titolare è il mio compagno quindi io ne parlo sempre con lui, ma tendenzialmente con i dipendenti ci parlo io e la ricorrente ha chiesto a me le ferie e io
9 gliele ho concesse. Raramente i dipendenti parlano direttamente con lui. Comunque, è il mio compagno che comanda, io faccio da intermediario.
ADR: sul capo 6 della memoria, posso dire che il rapporto lavorativo della ricorrente non si è concluso di comune accordo con il mio compagno, ma è stata la ricorrente a decidere di non venire più a lavoro. Mi ha mandato un messaggio whatsapp in cui mi comunicava di voler lavorare esclusivamente di mattina, altrimenti non sarebbe più venuta a lavoro e dal 4 gennaio non si è più presentata a lavoro. Mi è stato riferito che ciò è avvenuto dal 4 gennaio, perché io non c'ero, sono tornata a Benevento il 7 gennaio. Anche il mio compagno non c'era, in quanto eravamo fuori insieme.
ADR: preciso che la ricorrente era addetta al reparto ortofrutta, ma è potuto capitare durante il periodo natalizio, durante il quale il lavoro aumentava, che le ho potuto chiedere sporadicamente di sistemare gli scaffali adiacenti al reparto ortofrutta. La ricorrente non è mai stata addetta alla cassa su direttiva mia o del mio compagno, ma mi è capitato raramente di trovarla alla cassa per sostituire le colleghe addette, quando andavano a fumare. Tra le addette alla cassa c'erano e Persona_1 [...]
e poi c'era un'altra persona che ora non lavora più al supermercato. Preciso Tes_2
che si organizzavano tra loro, noi non le abbiamo mai detto di lavorare alla cassa.
ADR: io so che la ricorrente ha avuto una discussione con , ma non Testimone_2
ricordo il periodo e non ne conosco il motivo.
ADR: il negozio era aperto normalmente anche la domenica mattina e sicuramente la ricorrente ha lavorato la domenica mattina nel periodo natalizio e poi nel mese di novembre sarà capitato una o due volte.
ADR: ribadisco che le mansioni assegnate ai dipendenti erano fisse, poi poteva capitare che facessero sporadicamente altro se necessario.
ADR: noi paghiamo la retribuzione nell'ufficio se c'è molta clientela, altrimenti nel box. A novembre e dicembre abbiamo pagato la ricorrente entrambe le volte in ufficio.
ADR: non ricordo esattamente se ci siamo sentite il 5 o 6 gennaio per metterci
d'accordo, comunque ci siamo viste lunedì 8 gennaio di mattina per il pagamento avvenuto in ufficio.
10 ADR: preciso che il supermercato apre alle 7,30 e noi chiediamo ai dipendenti di arrivare dieci minuti/ un quarto d'ora prima per prepararsi e aprire le luci, il supermercato ha orario continuato. Chi viene la mattina va via alle 14,00 e chi fa il pomeriggio viene alle 14,00 e va via a chiusura, in realtà la chiusura del supermercato
è alle 20,30, ma tra chiusura cassa e sistemazione dei banchi, i dipendenti vanno via intorno alle 20,45. Solo nel periodo natalizio c'era il turno spezzato, per cui il turno iniziava alle 7,30 fino alle 14,00 e poi si ritornava alle 16,00 fino alla chiusura.
ADR: nel periodo natalizio, anche la ricorrente ha fatto il turno spezzato. Preciso che durante il periodo natalizio, i dipendenti continuavano a fare il turno di mattina e quello di pomeriggio e poi c'era un ulteriore turno spezzato che veniva fatto a turno tra gli addetti al reparto, quindi la ricorrente faceva il turno spezzato in alternanza all'altra addetta al reparto ortofrutta.
ADR: il turno spezzato è stato fatto nella settimana di Natale e la ricorrente lo ha fatto tre volte in quella settimana.
ADR: non ricordo se la ricorrente ha fatto il turno spezzato anche fuori dal periodo natalizio, può darsi che sia capitato.
ADR: quando i dipendenti fanno straordinario, io chiedo ai dipendenti se vogliono recuperare con giorni di riposo o vogliono il pagamento delle ore di straordinario lavorate, la ricorrente ne ha chiesto il pagamento.
ADR: io non mi facevo firmare ricevute relative al pagamento della retribuzione.
ADR: preciso che normalmente la ricorrente, come anche l'altra persona addetta al reparto ortofrutta lavorava o la mattina o il pomeriggio, c'erano poi altri dipendenti che lavoravano tutto il giorno, come altri che facevano o solo la mattina o solo il pomeriggio.
ADR: a domanda dell'Avv. Delli Curti preciso che le addette alla cassa hanno diversi orari di lavoro fra loro, fa il turno spezzato dalle 7,30 alle 14,00 e dalle Persona_1
16,00 a chiusura, mentre lavora prevalentemente dalle 12,00 alla Testimone_2 chiusura, quindi la cassa è sempre coperta”.
4.
11 Dall'espletata istruttoria è emerso che la ricorrente ha lavorato per la resistente per il periodo indicato in ricorso come addetta al reparto ortofrutta o alla scaffalatura o alla cassa.
Tutti i testi hanno infatti dichiarato di averla vista svolgere le suddette mansioni;
in particolare , cliente del negozio, ha dichiarato che quando Testimone_1
andava la vedeva spesso in cassa, mentre , collega di lavoro, e , Persona_2 Parte_2
compagna del l.r. e datrice di lavoro della ricorrente, hanno dichiarato che era addetta al reparto ortofrutta ma che poi all'occorrenza si spostava in cassa o metteva a posto la merce negli scaffali. Infine, il teste ha precisato di averla Testimone_3
vista principalmente alla cassa, ma anche al reparto ortofrutta o agli scaffali.
Ciò ha trovato conferma anche negli screen shot relativi alla chat tenuta da Parte_2
(allegati agli atti introduttivi da entrambe le parti) che si occupava dei turni dei lavoratori da cui risulta che la ricorrente, come pure le altre dipendenti non avessero una postazione fissa, ma si occupavano di una determinata attività in base alle disposizioni date dalla . Pt_2
Con riguardo al valore probatorio di tali messaggi, va chiarito che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge.
L'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche
(CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
L'art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute "elementi di prova" integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05
12 n. 9884), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della "fedeltà" del documento all'originale, rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
26/01/2000 n. 866, ex multis). In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526;
Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).
Con riferimento al livello di inquadramento, dal CCNL allegato risulta che il IV livello
è relativo ai “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: contabile d'ordine; cassiere comune;
traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); astatore;
controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
operatore meccanografico;
commesso alla vendita al pubblico;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi persale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”.
Al V livello “appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
13 fatturista;
preparatore di commissioni;
informatore negli istituti di informazioni commerciali;
addetto di biblioteca circolante;
addetto al controllo delle vendite;
addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
pratico di laboratorio chimico;
dattilografo; archivista, protocollista;
schedarista; codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
addetto al controllo e alla verifica delle merci;
addetto al centralino telefonico;
aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); aiuto banconiere di spacci di carne;
aiutante commesso;
conducente di autovetture;
addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle
14 confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”.
Deve dunque ritenersi in mancanza di altri elementi, che era onere della ricorrente provare, che quest'ultima non avesse una postazione fissa svolgendo compiti promiscui che rientrano perfettamente nel V livello del ccnl di lavoro, non risultando che la stessa avesse una pregressa esperienza pari a 18 mesi;
né è emerso che la ricorrente avesse autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (funzioni proprie del livello rivendicato).
La differenziazione tra quarto e quinto livello è tutta nelle conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che sono proprie del livello quarto.
Coloro che non vantano particolari capacità tecnico pratiche, ma hanno solo delle adeguate capacità in tal senso e che quindi hanno normali conoscenze e non specifiche conoscenze, sono inquadrabili nel livello quinto piuttosto che al quarto livello.
Solo laddove il lavoratore inquadrato al livello quinto del commercio abbia condizioni di autonomia (ad esempio è l'unico commesso presente) o abbia funzioni di incasso come cassiere, è valutabile e presumibile il diritto ad un inquadramento nel livello quarto o superiore.
Dalla documentazione in atti e dalla prova orale non risulta lo svolgimento di un orario di lavoro superiore alle 40 ore a settimana.
Nessun teste ha saputo riferire nulla di preciso riguardo allo svolgimento di un orario straordinario, al contrario risulta che la ricorrente svolgeva prevalentemente il turno di mattina dalle 7 alle 14 (da lei stessa preferito, come si evince dalle conversazioni in
15 chat) e qualche volta quello pomeridiano dalle 14 alla chiusura (20.30 circa), con turni spezzati di sabato e nelle festività natalizie ed un giorno di riposo alla settimana.
In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Difatti, al giudice deve essere fornita non gia' genericamente la prova dell'an e cioe' dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensi' anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si e' protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioe' del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si e' inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, e' ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
E' pacifico che, in materia di lavoro straordinario, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza, occorre una prova particolarmente rigorosa per dimostrare uno svolgimento del rapporto ulteriore che travalichi l'orario ordinario denunziato.
Né è consentito al Giudice, in mancanza di prova puntuale ed analitica in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario, supplire ad una tale carenza facendo ricorso al criterio di equità.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle ferie;
con Ordinanza n. 7696 del
6 aprile 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il
16 lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, non avendo il legislatore per le pretese creditorie del lavoratore ulteriori rispetto agli ordinari emolumenti dovuti dal datore preteso l'inversione dell'onere probatorio e, dunque, non è applicabile l'art. 2697 c.c. e atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe sul datore l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Da ciò consegue che va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente dal 6.11.23 al 6.1.24 a tempo pieno con mansioni rientranti nel
V livello del ccnl confcommercio .
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo terziario confcommercio come parametro e tenuto conto dei conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi, residua un credito della ricorrente, a titolo di differenze retributive e t.f.r., di complessivi euro 5486,73 già detratto quanto la ricorrente ha dichiarato aver percepito
17 in costanza di rapporto. Su tale somma vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
E tanto in mancanza di adeguata prova –che era onere del datore di lavoro fornire ai sensi dell'art.2697 co.2° c.c. – in ordine alla corresponsione di retribuzione ulteriori rispetto a quelle indicate in ricorso.
5.
Venendo alla risoluzione del rapporto di lavoro, parte ricorrente lamenta di essere stata licenziata oralmente, mentre parte resistente sostiene che la ricorrente si sia dimessa.
Ciò posto occorre richiamare la giurisprudenza formatasi sulla delicata questione della ripartizione degli oneri probatori in tema di licenziamento orale, da tempo oggetto di fervente dibattito all'interno della giurisprudenza di legittimità, tanto da dare vita, a volte, a letture divergenti di vicende processuali contigue.
Premessa la pacifica ricostruzione secondo cui anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduce l'estinzione è tenuta a dimostrare – conformemente al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697, c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione, la Suprema
Corte si occupa di definire ulteriormente i principi regolatori della materia al fine di scongiurare incertezze applicative. Intendendo dare continuità ad un indirizzo già recentemente ribadito, la Cassazione afferma che in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la “estromissione” dal rapporto non coincide tout court con il fatto della “cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (Cass. n. 31501 del 2018).
Va rilevato che all'orientamento sopra ribadito dalla Suprema Corte, si è in passato contrapposto il diverso assunto secondo il quale nel sistema di regolazione dei licenziamenti individuali “il fatto costitutivo del diritto alla riassunzione e poi alla reintegrazione, secondo le variazioni della l. n. 300 del 1970, è un fatto – il licenziamento appunto – attribuibile alla sola iniziativa del datore di lavoro, alla quale non corrisponde una identica iniziativa del lavoratore”; di guisa che “la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della
18 estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di una eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.” (Cass. n. 2853 del 1995). In proposito la Cassazione spiegava come dovesse essere intesa l'asimmetria circa l'iniziativa del recesso che conduce al pur comune effetto della “estromissione” dal rapporto lavorativo e che si sviluppa sul piano della prova, osservando che: “quando comunque il materiale probatorio sia stato raccolto, la valutazione dei possibili significati della prova deve essere compiuta quantomeno con specifica attenzione alla peculiarità delle facoltà attribuite ai contraenti e ai poteri attribuiti al datore di lavoro
[...] in special modo l'indagine del giudice del merito deve essere rigorosa, data la gravità delle relative conseguenze in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni valore negoziale di recesso del lavoratore (cosiddette dimissioni), in tal caso dovendosi stabilire, attraverso l'interpretazione dell'atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte sua sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata idoneamente comunicata alla controparte”.
Proprio con riferimento a questo orientamento, secondo cui è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della “cessazione” del rapporto lavorativo (Cass. n. 18087 del 2007, Cass. n. 155 del 2009), la giurisprudenza di legittimità precisava che “la prova gravante sul lavoratore – che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto – riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro”, atteso che il licenziamento “costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia “subito” il recesso) provare una circostanza attinente alla sfera volitiva del recedente”, per cui “deve confermarsi che l'onere
19 della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro” (Cass. n. 10651 del
2005, Cass. n. 7614 del 2005, Cass. n. 5918 del 2005, Cass. n. 22852 del 2004, Cass. n.
2414 del 2004). In tal modo il principio fondato sulla contrapposizione tra “prova della estromissione” gravante sul lavoratore e “prova delle dimissioni” quale eccezione in senso stretto di pertinenza datoriale rifluì in numerose massime (Cass. n.
4717 del 2000, Cass. n. 14977 del 2000, 14082/2010, Cass. n. 21684.2011), senza che fosse sempre agevole decifrare a quale degli oneri probatori doveva darsi priorità nella contesa processuale ovvero prevalenza in caso di incertezza.
Sembra opportuno osservare che, dal punto di vista strutturale, il licenziamento si configura quale atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna il licenziamento deducendo che si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma
1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Sul punto la Cassazione precisa come non trovi riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe un'inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento e neppure dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, l. n.
604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. In proposito, la Suprema Corte osserva che una siffatta inversione dell'onere probatorio non sarebbe evincibile neanche in via sistematica perché sia la
20 ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. La
Suprema Corte, dopo aver affermato che tale cessazione non equivale ad
“estromissione”, si sofferma proprio sulla valenza del termine de quo, rilevando che si tratta di una parola cui va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di “licenziamento”, e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto della volontà del datore di lavoro di esercitare il potere di recesso risolvendo il rapporto. A riguardo precisa, altresì, che l'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice di merito può radicare il proprio convincimento, motivato adeguatamente, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore.
Va osservato che, ove il datore di lavoro deduca che un rapporto di lavoro si è estinto per le dimissioni del lavoratore, sia in via d'azione che di eccezione, è al datore che spetta provare il fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione; posto che in entrambi i casi, la prova avente ad oggetto la volontà dismissiva del lavoratore dovrà essere rigorosamente vagliata, data la gravità delle conseguenze derivanti dall'incidenza su beni che formano oggetto di tutela privilegiata dall'ordinamento. Invero, fermi gli eventuali vincoli di forma stabiliti dalla legge pro tempore vigente per l'atto dismissivo,
l'accertamento del significato di una dichiarazione o di un comportamento del lavoratore cui si attribuisca la valenza di recesso dovrà essere condotto tenuto conto delle circostanze in cui la risoluzione si è verificata, delle condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero alla sua estinzione, delle diversità di poteri e di facoltà attribuiti ai contraenti nel rapporto di lavoro.
21 È opportuno sottolineare che, laddove il licenziamento sia impugnato come orale ed il datore opponga invece che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, tanto più se presentate nello stesso contesto spazio temporale, il giudice sarà chiamato ad un'accurata indagine probatoria nella ricostruzione dei fatti al fine di poter formare il proprio convincimento sulla qualificazione giuridica della fattispecie, allo scopo di inquadrarla, quindi, nell'alveo del licenziamento oppure in quello delle dimissioni.
Nell'ambito di siffatto accertamento, inoltre, il giudice di merito dovrà osservare il criterio in base al quale costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove acquisite, non può limitarsi ad applicare meccanicamente la regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti oggetto di contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (Cass., sez. un., n. 11353 del 2004).
Da ultimo, la Suprema Corte chiarisce che nel caso in cui perduri una situazione di incertezza probatoria non superabile, opererà la regola dell'art. 2697 c.c., in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché
l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa
(Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3822 , sentenza n. 149/21).
Ebbene, venendo al caso di specie parte ricorrente non ha dato prova del lamentato licenziamento.
22 Al contrario, dalla prova per testi è emerso che la ricorrente, a seguito di un diverbio con e del rifiuto circa la possibilità di poter fare solo turni mattutini Testimone_2
non si è più presentata a lavoro.
Non risulta dunque che sia stata allontanata dal datore di lavoro.
Ne consegue, tenuto conto anche della genericità delle deduzioni di parte ricorrente, che nel caso in esame si è in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, ma non di un recesso datoriale.
In definitiva sulla base dei vari indici fattuali richiamati, non vi è, nel caso di specie, dimostrazione di un'avvenuta "estromissione" del lavoratore dal rapporto, ma unicamente della sua conclusione alla data del 6.1.24 concorrendo sufficienti elementi per dimostrare che la cessazione del rapporto di lavoro de quo non è stata causata dalla iniziativa datoriale.
Pertanto, sotto tale aspetto il ricorso va rigettato.
6.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo e previa compensazione di un terzo tenuto conto dell'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno della ricorrente alle dipendenze della resistente dal 6.11.23 al 6.1.24 con mansioni rientranti nel V livello del ccnl terziario confcommercio;
2) condanna la resistente al pagamento in favore di euro 5486,73 a titolo di differenze retributive t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) rigetta le altre domande;
23 4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1796,66 oltre rimb. For.f, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Benevento, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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