CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Liguria - Piazza De Ferrari, 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 202 000197114 30 000 ALTRA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00156839 07 000 TASSE AUTOMOB.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200015695244001 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200015695244001 ALTRA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210021480231000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00221403 29 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00247813 27 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00080232 15 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146370 30 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146371 31 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146372 32 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00152678 14 001 ALTRA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante Ricorrente_1:
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova con rimessione delle parti nanti altra sezione della Corte di primo grado ordinando altresì l'espunzione dal fascicolo della costituzione in giudizio di A.D.E.R., di A.D.E. e della Regione Liguria;
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e in accoglimento del ricorso annullare le cartelle opposte;
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e non necessitando ulteriori accertamenti e statuizioni nel merito accogliere il ricorso con annullamento delle cartelle impugnate e in subordine con rimessione delle parti nanti altra sezione della Corte di primo grado per la ripetizione del giudizio dalla trattazione del ricorso in poi;
in ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio sia di primo che di secondo grado.
Appellata AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE: accertato come legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore, che l'appello avversario sia respinto/dichiarato inammissibile;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma degli atti impugnati.
Appellata AGENZA delle ENTRATE: L'Ufficio chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado la reiezione dell'appello di Controparte con conseguente conferma della sentenza CGT 1^ grado di
Genova n. 655/02/24. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata REGIONE LIGURIA: Si chiede che questa Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, respinga il ricorso in appello in quanto infondato con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnate e/o dichiari il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nei termini di cui in narrativa.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio oltre oneri previdenziali per gli Avvocati degli Enti pubblici nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (breviter: contribuente) impugnava 11 (undici) cartelle di pagamento notificategli da AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE eccependo vari vizi di forma e di sostanza relativi alle cartelle stesse e alla loro notificazione.
Si costituiva l'Agente della riscossione rilevando il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a due cartelle concernenti sanzioni per violazione del Codice della Strada e contestando le ulteriori doglianze del contribuente.
Si costituiva la REGIONE LIGURIA in relazione alle due cartelle di pagamento di propria competenza, concernenti la tassa sulla proprietà dell'auto.
Interveniva volontariamente in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE in relazione alle cartelle di pagamento per le quali si lamentava il difetto di notificazione degli atti presupposti.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con sentenza n. 655 del 24.7.2024, previa declaratoria del difetto di giurisdizione sulle cartelle di pagamento concernenti sanzioni amministrative e contributi previdenziali, rigettava il ricorso del contribuente rilevando l'infondatezza di tutti i vizi denunciati.
Seguiva condanna alle spese.
Propone appello il contribuente, per i seguenti motivi.
P1) Nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni
P2) Nullità della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e della Regione, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
P3) Legittimazione passiva dell'Agente della riscossione.
P4) Tardività dell'intervento dell'Agente della riscossione.
P5) Inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, anche per difetto di poteri in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto.
P6) Inammissibilità dell'intervento della Regione.
P7) Erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione.
A - A BIS A – A TER) Inesistenza della notificazione in quanto proveniente da indirizzo P.E.C. non inserito in elenchi ufficiali. A QUATER) Mancata certificazione di conformità della copia dell'atto notificato.
B) Mancato raggiungimento dello scopo e mancata sanatoria della nullità.
C) Difetto di motivazione.
D) Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
H) Decadenza.
I) Illegittimità degli interessi.
L) Illegittimità delle sanzioni.
L'appellante poi propone ulteriori motivi di doglianza, in parte coincidenti con quanto già sopra riportato (la numerazione che segue è nostra).
1) Nullità delle cartelle opposte per vizi della notificazione e assenza della relazione di notificazione.
2) Nullità delle cartelle opposte per mancanza di un previo atto di accertamento.
3) Nullità delle cartelle opposte per mancanza di un previo processo verbale.
4) Violazione dell'art. 6, l. 27.7.2000, n. 212.
5) Violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000.
6) Mancato raggiungimento dello scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P1) L'omessa trascrizione delle conclusioni nella sentenza non comporta alcuna nullità (da ultimo, Cass.
Sez. III, 2033/2025).
P2) La nullità per tardività della chiamata in causa è innocua, ben potendo sia l'Agenzia delle Entrate che la Regione costituirsi volontariamente in giudizio ex art. 14, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nonostante la violazione del termine di cui all'art. 23, d.lgs. 546/1992.
P3) Non costituisce censura avverso la sentenza di primo grado.
P4) Come già affermato nella sentenza impugnata, la tardività della costituzione in giudizio (non dell'intervento) dell'Ente resistente non comporta alcuna nullità, se non la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32, d.lgs. 546/1992
(Cass. Sez. V, 12672/2025; 2585/2019). P5) La tardività dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è irrilevante, per i motivi sopra spiegati.
L'eventuale decadenza dell'Agente della riscossione dalla chiamata in causa di cui all'art. 39, d.lgs. 546/1992, non impedisce l'intervento volontario del terzo chiamando (Cass. Sez. V, 14445/2025).
Il sottoscrittore dell'intervento, Nominativo_1, risulta iscritto nel ruolo dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e delegata alla firma dal Direttore Provinciale Nominativo_2, Dirigente di seconda Fascia, sin dal 3.4.2023 (disposizione n. 17). Mediante la delega di firma, l'atto rimane imputabile al delegante (il
Direttore provinciale, organo apicale della Direzione provinciale dell'Agenzia) e la mera facoltà di sottoscrizione è conferita al delegato. Ciò, stante la pratica difficoltà per il delegante di sottoscrivere ogni atto proveniente dal suo ufficio.
Unico requisito richiesto per la sua validità è che il delegato appartenga alla carriera direttiva;
cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale (Cass. Sez. V, 5177/2020).
La delega di firma realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. Sez. V, 21839/2024; 11013/2019).
Neppure è necessario che la delega di firma indichi la durata della stessa (Cass. Sez. V, 8814/2019).
ll difetto di motivazione della delega è irrilevante, essendo la stessa conferibile anche con mero ordine di servizio e non necessitante della esplicazione delle ragioni particolari (assenza, malattia etc.) che abbiano indotto l'organo apicale a delegare la sottoscrizione di determinati atti, proprio in virtù del carattere meramente organizzativo dell'istituto.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
P6) Circa la tardività si richiama quanto esposto sub P5).
P7) La giurisdizione del giudice tributario incontra il perimetro della natura fiscale dell'atto impugnato (art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992). È evidente che cartelle di pagamento concernenti sanzioni per infrazioni al
Codice della strada o per recupero di crediti previdenziali non rientrano in tale ambito (Cass. Sez. V,
14077/2023. Sez. un., 8170/2025; 15168/2010; 6539/2010; 7399/2007).
A - A BIS A – A TER) L'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI-P.E.C. non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. Sez. V, 18684/2023) e tenuto conto che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. un., 15979/2022. Sez. V, 16719/2025). La spedizione delle cartelle di pagamento dall'indirizzo P.E.C. Email_5 ne rendeva manifesta la provenienza dall'Agente della riscossione.
In ogni caso, l'impugnazione delle cartelle di pagamento in questione comporta la sanatoria di ogni nullità relativa alla notificazione, per evidente raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. I, 14063/2024. Sez. VI-1,
20214/2021). Ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. V,
3805/2018).
A QUATER) Deve condividersi l'assunto della Corte di primo grado, secondo la quale al contribuente non sono state notificate copie di cartelle di pagamento, bensì le cartelle stesse in originale, posto che La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (Cass. Sez. III, 12888/2015). Nessuna certificazione di conformità era pertanto dovuta dall'Amministrazione finanziaria, non potendosi certo parlare di copie digitali di originali cartacei.
B) Non vi era alcuna nullità da sanare posto che la notificazione è avvenuta regolarmente e che la mancanza della relazione è mera conseguenza dell'impego dello strumento della P.E.C. (art. 26, comma 2, d.p.r.
29.9.1973, n. 602 e art. 60-ter, d.p.r. 29.9.1973, n. 600), che prevede attestazioni di ricezione e di consegna del messaggio e non relazioni di notificazione (al pari della notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
C) Si premette che l'opponente ha l'onere di specificare quale sia stato il concreto pregiudizio al diritto di difesa cagionato da una motivazione della cartella di pagamento che ritiene insufficiente e di specificare quali ragioni difensive avrebbe potuto dedurre con una migliore conoscenza della pretesa portata in riscossione (Cass. Sez. VI-3, 7234/2022).
La Corte di primo grado ha specificato che nelle note riportate in cartella, sono specificati con estrema chiarezza sia i motivi del recupero degli importi richiesti, con puntuale riferimento agli atti in precedenza notificati, sia, nel caso dell'atto per omesso versamento della tassa automobilistica, ove viene indicato il numero delle targhe delle autovetture. A contrasto di tali affermazioni il contribuente non svolge specifiche censure, limitandosi a ribadire genericamente l'insufficienza motivazionale delle cartelle di pagamento impugnate.
Esaminando le cartelle di pagamento si nota – come già sopra specificato anche dal giudice di primo grado
- che esse contengono tutte precisi riferimenti o alle tasse automobilistiche non versate (con indicazione del periodo di imposta e della targa dell'automobile interessata), o all'imposta di registro non versata (con riferimento a precisi atti giudiziari o a contratti di locazione) o a contributi unificati non versati o a dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo automatizzato per il recupero di addizionali etc. Di talché deve escludersi che il contribuente non fosse stato posto in grado di avere precisa contezza delle ragioni della pretesa rivoltagli.
D) Ci si trova al di fuori del contesto delle imposte armonizzate, il che esclude, in linea di principio, l'obbligo di un previo contraddittorio. Contraddittorio la cui omissione, per essere rilevante, dovrebbe comunque essersi risolta in un pregiudizio difensivo concreto, che il contribuente avrebbe l'onere di esporre ed allegare.
Inoltre, la pretesa riscossiva, salvo casi particolari (vedi, ad esempio, l'art. 6, comma 5, l. l. 212/2000, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
caso estraneo alla fattispecie in esame, in cui si recuperano semplicemente tributi non versati, Cass. Sez. VI-5, 27716/2017; 15584/2014. Sez. V, 8342/2012), non esige un previo contraddittorio.
H) Il motivo è del tutto generico ed impreciso, non essendo chiaro in quale modo i lamentati vizi di notificazione, peraltro da escludersi, abbiano comportato decadenza e con riferimento a quali cartelle di pagamento ciò sia avvenuto.
I) Va ricordato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. Sez. un., 22281/2022). Quanto alla prescrizione quinquennale per gli interessi, non risulta che tale motivo sia stato speso con il ricorso introduttivo di primo grado. Esso pertanto
è inammissibile. Inoltre, la prescrizione è dedotta del tutto genericamente, senza l'indicazione di alcun criterio temporale specifico dal quale possa desumersi la sua maturazione, e non è chiaro a quale cartella o a quale tributo essa possa essere riferita.
L) Non è chiaro il motivo per cui le sanzioni dovrebbero essere illegittime. Già si è detto della infondatezza delle doglianze relative al difetto o alla nullità della notificazione degli atti impugnati.
1) Nullità della cartella opposta per vizi della notificazione e assenza della relazione di notificazione.
Vedi supra quanto già esposto ai motivi A QUATER) e B).
2) e 3) Le cartelle di pagamento opposte sono il frutto di recuperi automatizzati susseguenti a mancati versamenti di tributi, che non richiedevano un previo accertamento. Si tratta o di bollo auto non pagato, di imposta di registro non versata, di addizionali non versate risultanti da dichiarazioni presentate, di contributo unificato non versato etc.
Ad esempio, la cartella di pagamento 04820220014637030000 concerne addizionali e tributi non versati e risultanti dalla dichiarazione 2018 (periodo di imposta 2017), recuperati con il controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis, d.p.r. 600/1973. Non si tratta di errori commessi dal contribuente, bensì di omessi versamenti
(Cass. Sez. VI-5, 3154/2015; 42/2014. Sez. V, 17396/2010). Parimenti è a dirsi per le cartelle di pagamento concernenti il recupero di tasse automobilistiche non versate, per le quali non è prevista la previa formazione di un verbale di accertamento da notificarsi al contribuente (Cass. Sez. V, 13147/2014. Sez. I, 1649/1998).
Le cartelle di pagamento 04820220014637131 e 04820210024781327 concernono imposta di registro su atto giudiziario non versata e, comunque, sono successive ad avviso di liquidazione non impugnato, con conseguente cristallizzazione della pretesa ivi portata.
La cartella di pagamento 04820220015267814 concerne imposta di registro non versata su contratto di locazione e comunque segue avviso di liquidazione non impugnato.
La cartella di pagamento 04820210021480231000 concerne Contributo Unificato Tributario non versato e preceduta da invito al pagamento.
L'irrogazione delle sanzioni, parimenti, non deve essere preceduta da atto accertativo, ex art. 17, comma
3, d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
4) Vedi quanto sopra esposto sub D).
5) L'art. 12, comma 7, l. 212/2000 concerne situazione del tutto estranea al presente processo (contribuente sottoposto a verifiche fiscali a mezzo accesso o ispezione).
6) Vedi quanto esposto supra. In ogni caso non vi sono nullità di notificazione o altro che necessitasse di sanatoria.
Le spese seguono la soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 e del limite della nota spese, ove presentata.
Si tiene conto della già avvenuta liquidazione per la fase cautelare, qui confermata, del valore della causa fra € 5.200,00 e 26.000,00 e della particolare estensione dell'appello del contribuente (78 pagine).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 a rifondere le spese di questo grado, così liquidate: € 1.940,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
€ 1.304,62 a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione; € 2.500,00 a favore della Regione Liguria, oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 274/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Liguria - Piazza De Ferrari, 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 202 000197114 30 000 ALTRA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00156839 07 000 TASSE AUTOMOB.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200015695244001 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200015695244001 ALTRA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210021480231000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00221403 29 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2021 00247813 27 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00080232 15 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146370 30 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146371 31 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00146372 32 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2022 00152678 14 001 ALTRA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante Ricorrente_1:
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova con rimessione delle parti nanti altra sezione della Corte di primo grado ordinando altresì l'espunzione dal fascicolo della costituzione in giudizio di A.D.E.R., di A.D.E. e della Regione Liguria;
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e in accoglimento del ricorso annullare le cartelle opposte;
annullare la Sentenza 655/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova e non necessitando ulteriori accertamenti e statuizioni nel merito accogliere il ricorso con annullamento delle cartelle impugnate e in subordine con rimessione delle parti nanti altra sezione della Corte di primo grado per la ripetizione del giudizio dalla trattazione del ricorso in poi;
in ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio sia di primo che di secondo grado.
Appellata AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE: accertato come legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore, che l'appello avversario sia respinto/dichiarato inammissibile;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e conferma degli atti impugnati.
Appellata AGENZA delle ENTRATE: L'Ufficio chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado la reiezione dell'appello di Controparte con conseguente conferma della sentenza CGT 1^ grado di
Genova n. 655/02/24. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata REGIONE LIGURIA: Si chiede che questa Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, respinga il ricorso in appello in quanto infondato con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnate e/o dichiari il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nei termini di cui in narrativa.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio oltre oneri previdenziali per gli Avvocati degli Enti pubblici nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (breviter: contribuente) impugnava 11 (undici) cartelle di pagamento notificategli da AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE eccependo vari vizi di forma e di sostanza relativi alle cartelle stesse e alla loro notificazione.
Si costituiva l'Agente della riscossione rilevando il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a due cartelle concernenti sanzioni per violazione del Codice della Strada e contestando le ulteriori doglianze del contribuente.
Si costituiva la REGIONE LIGURIA in relazione alle due cartelle di pagamento di propria competenza, concernenti la tassa sulla proprietà dell'auto.
Interveniva volontariamente in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE in relazione alle cartelle di pagamento per le quali si lamentava il difetto di notificazione degli atti presupposti.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con sentenza n. 655 del 24.7.2024, previa declaratoria del difetto di giurisdizione sulle cartelle di pagamento concernenti sanzioni amministrative e contributi previdenziali, rigettava il ricorso del contribuente rilevando l'infondatezza di tutti i vizi denunciati.
Seguiva condanna alle spese.
Propone appello il contribuente, per i seguenti motivi.
P1) Nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni
P2) Nullità della chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e della Regione, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
P3) Legittimazione passiva dell'Agente della riscossione.
P4) Tardività dell'intervento dell'Agente della riscossione.
P5) Inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, anche per difetto di poteri in capo al soggetto sottoscrittore dell'atto.
P6) Inammissibilità dell'intervento della Regione.
P7) Erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione.
A - A BIS A – A TER) Inesistenza della notificazione in quanto proveniente da indirizzo P.E.C. non inserito in elenchi ufficiali. A QUATER) Mancata certificazione di conformità della copia dell'atto notificato.
B) Mancato raggiungimento dello scopo e mancata sanatoria della nullità.
C) Difetto di motivazione.
D) Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
H) Decadenza.
I) Illegittimità degli interessi.
L) Illegittimità delle sanzioni.
L'appellante poi propone ulteriori motivi di doglianza, in parte coincidenti con quanto già sopra riportato (la numerazione che segue è nostra).
1) Nullità delle cartelle opposte per vizi della notificazione e assenza della relazione di notificazione.
2) Nullità delle cartelle opposte per mancanza di un previo atto di accertamento.
3) Nullità delle cartelle opposte per mancanza di un previo processo verbale.
4) Violazione dell'art. 6, l. 27.7.2000, n. 212.
5) Violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000.
6) Mancato raggiungimento dello scopo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P1) L'omessa trascrizione delle conclusioni nella sentenza non comporta alcuna nullità (da ultimo, Cass.
Sez. III, 2033/2025).
P2) La nullità per tardività della chiamata in causa è innocua, ben potendo sia l'Agenzia delle Entrate che la Regione costituirsi volontariamente in giudizio ex art. 14, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nonostante la violazione del termine di cui all'art. 23, d.lgs. 546/1992.
P3) Non costituisce censura avverso la sentenza di primo grado.
P4) Come già affermato nella sentenza impugnata, la tardività della costituzione in giudizio (non dell'intervento) dell'Ente resistente non comporta alcuna nullità, se non la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32, d.lgs. 546/1992
(Cass. Sez. V, 12672/2025; 2585/2019). P5) La tardività dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è irrilevante, per i motivi sopra spiegati.
L'eventuale decadenza dell'Agente della riscossione dalla chiamata in causa di cui all'art. 39, d.lgs. 546/1992, non impedisce l'intervento volontario del terzo chiamando (Cass. Sez. V, 14445/2025).
Il sottoscrittore dell'intervento, Nominativo_1, risulta iscritto nel ruolo dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e delegata alla firma dal Direttore Provinciale Nominativo_2, Dirigente di seconda Fascia, sin dal 3.4.2023 (disposizione n. 17). Mediante la delega di firma, l'atto rimane imputabile al delegante (il
Direttore provinciale, organo apicale della Direzione provinciale dell'Agenzia) e la mera facoltà di sottoscrizione è conferita al delegato. Ciò, stante la pratica difficoltà per il delegante di sottoscrivere ogni atto proveniente dal suo ufficio.
Unico requisito richiesto per la sua validità è che il delegato appartenga alla carriera direttiva;
cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale (Cass. Sez. V, 5177/2020).
La delega di firma realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. Sez. V, 21839/2024; 11013/2019).
Neppure è necessario che la delega di firma indichi la durata della stessa (Cass. Sez. V, 8814/2019).
ll difetto di motivazione della delega è irrilevante, essendo la stessa conferibile anche con mero ordine di servizio e non necessitante della esplicazione delle ragioni particolari (assenza, malattia etc.) che abbiano indotto l'organo apicale a delegare la sottoscrizione di determinati atti, proprio in virtù del carattere meramente organizzativo dell'istituto.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
P6) Circa la tardività si richiama quanto esposto sub P5).
P7) La giurisdizione del giudice tributario incontra il perimetro della natura fiscale dell'atto impugnato (art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992). È evidente che cartelle di pagamento concernenti sanzioni per infrazioni al
Codice della strada o per recupero di crediti previdenziali non rientrano in tale ambito (Cass. Sez. V,
14077/2023. Sez. un., 8170/2025; 15168/2010; 6539/2010; 7399/2007).
A - A BIS A – A TER) L'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI-P.E.C. non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. Sez. V, 18684/2023) e tenuto conto che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. un., 15979/2022. Sez. V, 16719/2025). La spedizione delle cartelle di pagamento dall'indirizzo P.E.C. Email_5 ne rendeva manifesta la provenienza dall'Agente della riscossione.
In ogni caso, l'impugnazione delle cartelle di pagamento in questione comporta la sanatoria di ogni nullità relativa alla notificazione, per evidente raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. I, 14063/2024. Sez. VI-1,
20214/2021). Ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. V,
3805/2018).
A QUATER) Deve condividersi l'assunto della Corte di primo grado, secondo la quale al contribuente non sono state notificate copie di cartelle di pagamento, bensì le cartelle stesse in originale, posto che La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (Cass. Sez. III, 12888/2015). Nessuna certificazione di conformità era pertanto dovuta dall'Amministrazione finanziaria, non potendosi certo parlare di copie digitali di originali cartacei.
B) Non vi era alcuna nullità da sanare posto che la notificazione è avvenuta regolarmente e che la mancanza della relazione è mera conseguenza dell'impego dello strumento della P.E.C. (art. 26, comma 2, d.p.r.
29.9.1973, n. 602 e art. 60-ter, d.p.r. 29.9.1973, n. 600), che prevede attestazioni di ricezione e di consegna del messaggio e non relazioni di notificazione (al pari della notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
C) Si premette che l'opponente ha l'onere di specificare quale sia stato il concreto pregiudizio al diritto di difesa cagionato da una motivazione della cartella di pagamento che ritiene insufficiente e di specificare quali ragioni difensive avrebbe potuto dedurre con una migliore conoscenza della pretesa portata in riscossione (Cass. Sez. VI-3, 7234/2022).
La Corte di primo grado ha specificato che nelle note riportate in cartella, sono specificati con estrema chiarezza sia i motivi del recupero degli importi richiesti, con puntuale riferimento agli atti in precedenza notificati, sia, nel caso dell'atto per omesso versamento della tassa automobilistica, ove viene indicato il numero delle targhe delle autovetture. A contrasto di tali affermazioni il contribuente non svolge specifiche censure, limitandosi a ribadire genericamente l'insufficienza motivazionale delle cartelle di pagamento impugnate.
Esaminando le cartelle di pagamento si nota – come già sopra specificato anche dal giudice di primo grado
- che esse contengono tutte precisi riferimenti o alle tasse automobilistiche non versate (con indicazione del periodo di imposta e della targa dell'automobile interessata), o all'imposta di registro non versata (con riferimento a precisi atti giudiziari o a contratti di locazione) o a contributi unificati non versati o a dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo automatizzato per il recupero di addizionali etc. Di talché deve escludersi che il contribuente non fosse stato posto in grado di avere precisa contezza delle ragioni della pretesa rivoltagli.
D) Ci si trova al di fuori del contesto delle imposte armonizzate, il che esclude, in linea di principio, l'obbligo di un previo contraddittorio. Contraddittorio la cui omissione, per essere rilevante, dovrebbe comunque essersi risolta in un pregiudizio difensivo concreto, che il contribuente avrebbe l'onere di esporre ed allegare.
Inoltre, la pretesa riscossiva, salvo casi particolari (vedi, ad esempio, l'art. 6, comma 5, l. l. 212/2000, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
caso estraneo alla fattispecie in esame, in cui si recuperano semplicemente tributi non versati, Cass. Sez. VI-5, 27716/2017; 15584/2014. Sez. V, 8342/2012), non esige un previo contraddittorio.
H) Il motivo è del tutto generico ed impreciso, non essendo chiaro in quale modo i lamentati vizi di notificazione, peraltro da escludersi, abbiano comportato decadenza e con riferimento a quali cartelle di pagamento ciò sia avvenuto.
I) Va ricordato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. Sez. un., 22281/2022). Quanto alla prescrizione quinquennale per gli interessi, non risulta che tale motivo sia stato speso con il ricorso introduttivo di primo grado. Esso pertanto
è inammissibile. Inoltre, la prescrizione è dedotta del tutto genericamente, senza l'indicazione di alcun criterio temporale specifico dal quale possa desumersi la sua maturazione, e non è chiaro a quale cartella o a quale tributo essa possa essere riferita.
L) Non è chiaro il motivo per cui le sanzioni dovrebbero essere illegittime. Già si è detto della infondatezza delle doglianze relative al difetto o alla nullità della notificazione degli atti impugnati.
1) Nullità della cartella opposta per vizi della notificazione e assenza della relazione di notificazione.
Vedi supra quanto già esposto ai motivi A QUATER) e B).
2) e 3) Le cartelle di pagamento opposte sono il frutto di recuperi automatizzati susseguenti a mancati versamenti di tributi, che non richiedevano un previo accertamento. Si tratta o di bollo auto non pagato, di imposta di registro non versata, di addizionali non versate risultanti da dichiarazioni presentate, di contributo unificato non versato etc.
Ad esempio, la cartella di pagamento 04820220014637030000 concerne addizionali e tributi non versati e risultanti dalla dichiarazione 2018 (periodo di imposta 2017), recuperati con il controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis, d.p.r. 600/1973. Non si tratta di errori commessi dal contribuente, bensì di omessi versamenti
(Cass. Sez. VI-5, 3154/2015; 42/2014. Sez. V, 17396/2010). Parimenti è a dirsi per le cartelle di pagamento concernenti il recupero di tasse automobilistiche non versate, per le quali non è prevista la previa formazione di un verbale di accertamento da notificarsi al contribuente (Cass. Sez. V, 13147/2014. Sez. I, 1649/1998).
Le cartelle di pagamento 04820220014637131 e 04820210024781327 concernono imposta di registro su atto giudiziario non versata e, comunque, sono successive ad avviso di liquidazione non impugnato, con conseguente cristallizzazione della pretesa ivi portata.
La cartella di pagamento 04820220015267814 concerne imposta di registro non versata su contratto di locazione e comunque segue avviso di liquidazione non impugnato.
La cartella di pagamento 04820210021480231000 concerne Contributo Unificato Tributario non versato e preceduta da invito al pagamento.
L'irrogazione delle sanzioni, parimenti, non deve essere preceduta da atto accertativo, ex art. 17, comma
3, d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
4) Vedi quanto sopra esposto sub D).
5) L'art. 12, comma 7, l. 212/2000 concerne situazione del tutto estranea al presente processo (contribuente sottoposto a verifiche fiscali a mezzo accesso o ispezione).
6) Vedi quanto esposto supra. In ogni caso non vi sono nullità di notificazione o altro che necessitasse di sanatoria.
Le spese seguono la soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 e del limite della nota spese, ove presentata.
Si tiene conto della già avvenuta liquidazione per la fase cautelare, qui confermata, del valore della causa fra € 5.200,00 e 26.000,00 e della particolare estensione dell'appello del contribuente (78 pagine).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna Ricorrente_1 a rifondere le spese di questo grado, così liquidate: € 1.940,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
€ 1.304,62 a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione; € 2.500,00 a favore della Regione Liguria, oltre accessori di legge.