Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/1979, n. 5923
CASS
Sentenza 14 novembre 1979

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In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, nelle ipotesi di cui all'art 51 cod proc civ per avere conosciuto della causa in un altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. ( Conf 4303/77, mass n 387915).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/1979, n. 5923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5923
    Data del deposito : 14 novembre 1979

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