CASS
Sentenza 14 novembre 1979
Sentenza 14 novembre 1979
Massime • 1
In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, nelle ipotesi di cui all'art 51 cod proc civ per avere conosciuto della causa in un altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. ( Conf 4303/77, mass n 387915).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/1979, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1979 |
Testo completo
In Mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, nelle ipotesi di cui all'art 51 cod proc civ per avere conosciuto della causa in un altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. ( Conf 4303/77, mass n 387915).*