Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10929/2022 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 22.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Maddaloni (CE), alla Piazza della Vittoria n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Marco Russo (PEC: , che lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla Via Cosimo del Fante
n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Mosso (PEC:
e Silvia Puzzovio (PEC: Email_2
, che la rappresentano e difendono Email_3
giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.10.2022 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la CP_1
proponendo opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso l'atto
[...]
di precetto notificatogli da quest'ultima il 04.10.2022 in virtù di un titolo ritenuto inesistente, in quanto il decreto ingiuntivo n. 4106/2022 emesso dal Tribunale di Milano sarebbe stato notificato in data 31.03/08.04.2022 a soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato emesso (tale Per_1
invece di ), per cui la notifica sarebbe inesistente,
[...] Parte_1
nulla e invalida.
Inoltre , nel detto atto di opposizione, eccepiva Parte_1
altresì l'inesistenza del contratto di franchising il cui preteso inadempimento sarebbe alla base del decreto ingiuntivo emesso, disconoscendo al riguardo la sottoscrizione e deducendo l'inesistenza del credito vantato.
Concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria di insussistenza del diritto della a procedere CP_1
ad esecuzione forzata;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la resistendo, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'avversa domanda, nonché l'infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto;
con condanna di controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 23.05.2023 il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa e che la stessa era matura per la decisione, disattendeva la richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 183, 6° comma,
c.p.c. e rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, con ordinanza del 30.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a rimetterla sul ruolo di udienza del 22.10.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Svoltasi l'udienza del 22.10.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
La notificazione di un atto processuale è inesistente solo allorquando si ha una totale mancanza materiale dell'atto o quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
invece, la notificazione di un atto processuale è nulla in ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale.
Nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo n. 4106/2022 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di (residente in Parte_1
Trentola Ducenta, alla Via Romaniello snc, come risultante chiaramente certificato dall'anagrafe della popolazione residente), veniva passato per la notifica dapprima a mezzo del servizio postale in data 10.03.2022, risultando però il destinatario irreperibile al suo indirizzo di Parte_1
residenza; poi veniva passato per la notifica a mani a mezzo di Ufficiale
Giudiziario in data 22.03.2022, risultando però in data 01.04.2022 relata negativa per “indirizzo insufficiente”, nonostante l'apposita allegazione per la notifica del relativo certificato di residenza di , dal quale Parte_1 risultava il medesimo indirizzo indicato in relata di notifica;
quindi veniva passato per la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143
c.p.c. in data 08.04.2022, appositamente allegandosi l'aggiornato certificato di residenza di , per cui l'Ufficiale Giudiziario provvedeva Parte_1
ad eseguire in pari data la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso la Casa Comunale di residenza del destinatario, erroneamente individuandolo, però, nonostante le precedenti relate di notifica e nonostante gli allegati certificati di residenza, quale Persona_1
(anziché ). Parte_1
Orbene, è noto che la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è atto dell'Ufficiale Giudiziario, che esegue la stessa solo allorquando sussiste una precedente relazione di notifica al destinatario risultata negativa, a firma dello stesso Ufficiale Giudiziario e nel luogo certificato di residenza dello stesso, con l'ulteriore allegazione di un certificato di residenza del destinatario, successivo alla relazione di notifica negativa, da cui risulti la medesima residenza.
Nel caso che ci occupa, lo stesso Ufficiale Giudiziario che aveva redatto in data 01.04.2022 la relata di notifica negativa dell'atto al destinatario presso la residenza di quest'ultimo risultante Parte_1
da apposito certificato, redigeva poi l'ulteriore notifica dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come da residenza confermata dall'aggiornata certificazione appositamente allegata, ma erroneamente indicando in essa
” invece di , quale effettivo destinatario Pt_1 Per_1 Parte_1
del resto risultante chiaramente dagli atti;
errore che, alla luce di quanto risultante nell'atto notificato, dagli allegati certificati di residenza e dalle relate di notifica, questo Tribunale ritiene non abbia in alcun modo potuto determinare non solo l'incertezza assoluta, ma la benché minima incertezza, sulla persona cui la notificazione era diretta, così risultando tale notifica pienamente valida (Cass. Civ., sent. n. 137/2016). Perciò nella fattispecie, non risultando affatto “inesistente” la notifica, qualsivoglia altra ipotesi di ritenuta difformità della stessa dal modello legale, rappresentando eventuale “nullità” della notifica, avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di inammissibilità, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il ritenuto vizio della notificazione avesse impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
(Cass. Civ., 16.05.2023, n. 133655).
L'opponente, invece, ha ritenuto inammissibilmente di dedurre il lamentato vizio in sede di opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c., non potendosi neppure riqualificare tale domanda quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti ed occorrendo, per quest'ultima, che oltre alla dimostrazione della ritenuta irregolarità di notificazione del provvedimento monitorio, si aggiungano l'allegazione e la prova specifica, con espresso onere in capo all'opponente, che a causa della dedotta irregolarità egli, quale ingiunto, non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
Nulla al riguardo risultando in atti, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
In considerazione di quanto innanzi rilevato ed atteso che, come del resto confermato in atti dallo stesso , questi è sempre Parte_1
risultato residente all'indirizzo in questione, è evidente che la sua
“irreperibilità” (testimoniata dalle ricevute di ritorno delle raccomandate allo stesso inviate, dalle notifiche tentate ed effettuate del decreto ingiuntivo, della notifica dell'atto di precetto -questa volta- a mani proprie, tutte sempre al medesimo indirizzo) non può in alcun modo essere dipesa da un errore del soggetto notificante (cui, invero, nulla al riguardo può essere imputato); per cui nella scelta di di proporre, comunque, opposizione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. ben possono ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata espressamente richiesta da parte opposta;
con conseguente condanna di al pagamento, oltre che delle Parte_1
spese di lite, di una somma a titolo di risarcimento danni, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti della disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle stesse in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, della somma di € 1.000,00 liquidata di ufficio ai sensi del
1° comma dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
[...]
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il giudice monocratico