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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 751 - 2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO PAOLA ANTONIA e Parte_1 dall'avv. QUERO GIOVANNI;
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. BITONTO ALESSANDRO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza con note scritte del 10/04/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2024 , premesso che: il 10/06/1967 Parte_1
aveva contratto matrimonio con in Nardò (LE); dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli e tutti coniugati e Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente indipendenti;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale con sentenza non definitiva sullo status emessa da questo Tribunale in data
17/04/2023; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Con note scritte depositate congiuntamente in data 18/03/2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 26/02/2025 ed allegato alle predette note. Con verbale del 20/03/2025 questo
Tribunale rinviava la causa al all'udienza del 10/04/2025 a trattazione scritta per la verifica degli adempimenti dell'accordo pervenuto tra le parti. Viste le note scritte depositate in atti in data
08/04/2025 e 09/08/2025 pertanto, verificata la regolarità di tali adempimenti , rimetteva la causa in decisione con ordinanza del 10/04/2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con sentenza non definitiva sullo status emessa da questo Tribunale in data 17/04/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate telematicamente e congiuntamente in data
18/03/2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19/02/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 10/06/1967 nel
Comune di Nardò da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il 22/05/1946, trascritto negli atti dello stato Controparte_1
civile del comune di Nardò dell'anno 1967, parte 2 , serie A, numero 88 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate telematicamente e congiuntamente in data 18/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/04/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 751 - 2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO PAOLA ANTONIA e Parte_1 dall'avv. QUERO GIOVANNI;
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. BITONTO ALESSANDRO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza con note scritte del 10/04/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/02/2024 , premesso che: il 10/06/1967 Parte_1
aveva contratto matrimonio con in Nardò (LE); dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli e tutti coniugati e Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente indipendenti;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale con sentenza non definitiva sullo status emessa da questo Tribunale in data
17/04/2023; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Con note scritte depositate congiuntamente in data 18/03/2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 26/02/2025 ed allegato alle predette note. Con verbale del 20/03/2025 questo
Tribunale rinviava la causa al all'udienza del 10/04/2025 a trattazione scritta per la verifica degli adempimenti dell'accordo pervenuto tra le parti. Viste le note scritte depositate in atti in data
08/04/2025 e 09/08/2025 pertanto, verificata la regolarità di tali adempimenti , rimetteva la causa in decisione con ordinanza del 10/04/2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con sentenza non definitiva sullo status emessa da questo Tribunale in data 17/04/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate telematicamente e congiuntamente in data
18/03/2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19/02/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 10/06/1967 nel
Comune di Nardò da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il 22/05/1946, trascritto negli atti dello stato Controparte_1
civile del comune di Nardò dell'anno 1967, parte 2 , serie A, numero 88 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 [...]
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato alle note scritte depositate telematicamente e congiuntamente in data 18/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/04/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI