Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03589/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3589 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laborclinic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giuseppe Campanile, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Performance Hospital S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
-del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale;
-della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Vista la dichiarazione del 16 marzo 2026 , con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione ricorso come integrato da successivi motivi aggiunti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa MO Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il gravame introduttivo e successivi motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con dichiarazione del 16 marzo 2026, la società ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto concessa dal Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 ed ha per questo chiesto “ che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del D.L. convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184) ”.
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, in presenza del dichiarato pagamento in misura ridotta, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, provvedimenti di cui non v’è prova in atti;
-in ragione di quanto dichiarato, tuttavia, dalla parte ricorrente il Collegio non può, in ogni caso, che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato, infatti, che, come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto, pertanto, che il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente, che esprime il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e che, per questo, preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TO, Presidente
MO Gallo, Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MO Gallo | AL TO |
IL SEGRETARIO