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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2023 promossa da:
(C.F.: ) in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale sulla figlia minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAUSELLI LUCA Parte_4 C.F._5
e dell'avv. Daniela Biagini
ATTORI contro
(C.F.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARLI SILVIA, dell'avv. ORLANDINI MATTEO, P.IVA_1
dell'avv. CEI LUCA e dell'avv. SPIZZAMIGLIO SERENA;
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025: per gli attori in proprio e quale genitore della figlia minore Parte_1 [...]
, e rappresentata dalla Per_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
procuratrice generale tutti in proprio e quali eredi di Parte_1 Persona_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare, previa CTU medico legale, la responsabilità della per il grave inadempimento Controparte_1
pagina 1 di 6 colposo delle prestazioni derivanti dal contratto di spedalità per le condotte negligenti, imprudenti ed imperite dei sanitari nei confronti della IG.ra per l'errata/omessa diagnosi differenziale Persona_2
consistita nel mancato approfondimento dell'iter diagnostico che avrebbe rilevato la trombosi venosa in atto (trombo già presente alla vena poplitea e femorale) e conseguentemente per la mancata somministrazione di terapia antitrombotica, come ampiamente sopra descritto in fatto e diritto e documentato nella premessa del presente atto;
accertare e dichiarare altresì la sussistenza del nesso di causalità tra l'errata/omessa diagnosi e il verificarsi della TEV che ebbe a condurre la IG.ra al Pt_4
decesso e conseguentemente condannare l' convenuta, richiamato quanto esposto in punto di CP_1
quantum debeatur: 1) Quanto al danno biologico terminale per i due giorni di spedalità - il 9.10.2020 e il 10.10.2020 - al risarcimento per un totale complessivo di €. 20.000,00 in favore delle eredi IG.re
, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia Parte_1 Per_1
, , iure hereditatis, pro quota, anche in via equitativa Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) Quanto al danno biologico morale, patito dalla IG.ra per l'intensità della sofferenza interiore provocata dalla Pt_4
mala gestio della struttura sanitaria nei due accessi al Pronto Soccorso esitata con la morte, al risarcimento per un totale complessivo di € 200.000,00 in favore delle eredi IG.re anche Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia , Per_1 Parte_2
iure hereditatis, pro quota, anche in via equitativa nella misura Parte_3 Parte_4
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) Quanto al danno parentale per la morte del congiunto, spettante iure proprio agli attori, richiamato quanto sopra esposto al punto VII in punto di quantum debeatur, l' convenuta dovrà essere Controparte_1
condannata al risarcimento sulla base del criterio delle due nuove Tabelle Integrate a Punti per la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il valore punto previsto dalle Tabelle Milanesi, in favore della IG.ra (figlia) per la somma di €. 366.785,00; in favore della IG.na Parte_1
(nipote) per la somma di €. 137.352,80 in favore della IG.ra (figlia) Persona_1 Parte_2 per la somma di €. 360.055,00; in favore della IG.ra (madre), per la somma di €. Parte_3
319.675,00; in favore della IG.ra (sorella) per la somma di €. 113.973,60; o secondo i Parte_4
criteri che in via equitativa risulteranno di giustizia dovuti in misura maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti legali dichiaratisi antistatari”; per la convenuta : “Voglia Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale Civile di Livorno, adversis rejectis - accertare e dichiarare la domanda risarcitoria pagina 2 di 6 di parte attrice infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiararne il rigetto;
- in ipotesi, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni di cui al corpo dell'atto; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data non risultante dagli atti del processo, (figlia), in Parte_1
proprio e quale genitore della figlia minore (nipote), Persona_1 Parte_2
(figlia), sorella) e (madre), rappresentata dalla procuratrice Parte_4 Parte_3
generale in proprio e quali eredi di citavano dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Livorno l' per domandare il risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale diretto e quali eredi derivante dalla morte del congiunto Persona_2
deceduta il giorno 10 ottobre 2020 in Portoferraio a causa delle prestazioni sanitarie imperite dei sanitari in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Portoferraio.
Più precisamente, gli attori contestavano che i medici dell'Ospedale di Portoferraio avevano diagnosticato il giorno 9 ottobre 2020 in modo errato alla paziente elle “coliche Persona_2 renali sinistra” e l'avevano erroneamente dimessa, mentre, invece, la macroscopica alterazione del valore del D-Dimero (2.660,0 mg/dl) e del valore della Troponina-T-Ultra e il referto di normalità della dell'aorta toraco-addominale imponevano un approfondimento diagnostico tramite una Eco Pt_5
Color Doppler dei vasi venosi ed arteriosi degli arti inferiori al fine di diagnosticare una possibile embolia polmonare o una trombosi venosa profonda o la coagulazione intravascolare disseminata. Il 10 ottobre 2020 la paziente decedeva e a seguito di autopsia veniva accertato che la Persona_2
causa della morte era stata una trombo embolia polmonare massiva a partenza dalla vena poplitea e dalla vena femorale dx, e che la formazione trombotica era già presente da 1 a 3 giorni prima del decesso.
II. Con comparsa depositata in data 2 gennaio 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
evidenziava che i medici della erano Controparte_1 Parte_6
stati sottoposti a procedimento penali e la loro posizione era stata archiviata e chiedevano che la domanda fosse respinta.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza medico – legale e trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
pagina 3 di 6 A seguito di consulenza medico legale redatta dai consulenti medico legali dell'ufficio dott. Per_3
e Dott. , conclusasi con la relazione depositata in data 28 novembre
[...] Persona_4
2024, non è possibile ritenere la configurabilità di un nesso di causalità tra la condotta dei medici del 9
e 10 ottobre 2020 e la morte della paziente del 10 ottobre 2020 secondo il Persona_2 criterio giuridico del “più probabile che non”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024: “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale”.
Si legge a pagina 27 della relazione: “alla luce di quanto sopra riportato, si può ragionevolmente asserire che la condotta del personale sanitario che ha avuto in carico la P. presso la struttura sanitaria di Primo Soccorso del presidio ospedaliero di Portoferraio, sia stata, nel caso specifico, connota da tangibili profili di condotta colposa. Ad onor del vero, è necessario sottolineare che si trattava di un periodo della nostra storia collettiva molto particolare, in piena emergenza Covid19, con gli ospedali ed in particolare le strutture di primo soccorso in condizioni di allerta continua e costante e la necessità di trattenere i pazienti in osservazione per il minor tempo possibile per evitare i contagi da Sars COV 2, ciononostante se l'atteggiamento dei sanitari fosse stato improntato a maggiore prudenza con ragionevole verosimiglianza la P. avrebbe plausibilmente avuto chances di sopravvivenza ben superiori. In questa ottica, stanti la attenta ricostruzione clinica emergente dalla esaminata documentazione medica prodotta in atti e le premesse tecnico-specialistiche del caso, i suddetti
CC.TT.UU. motivatamente ritengono che, stante un soddisfatto principio del “più probabile che non”, la suddetta condotta sanitaria, civilisticamente censurabile per quanto già scritto, non abbia configurato un ruolo concausale diretto nel determinismo dell'exitus della P., purtuttavia abbia ragionevolmente determinato una contrazione ben significativa delle chances di sopravvivenza del soggetto”.
In altre parole, se anche i medici avessero correttamente diagnosticato la malattia, che aveva colpito la la paziente avrebbe avuto delle maggiori possibilità di sopravvivere alla trombo Persona_2
embolia polmonare massiva, generatasi a causa di formazioni tromboemboliche (nel caso di specie pagina 4 di 6 sottoposte ad esame istologico) da tre a un giorno prima del decesso, ma la malattia sarebbe stata mortale con una probabilità maggiore delle chances di sopravvivenza.
I consulenti dell'ufficio affermano chiaramente a pagina 40 della relazione, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, che la morte della paziente, anche in caso di corretta diagnosi della malattia, era comunque prevedibile con una percentuale superiore al 50%.
La consulenza medico legale è condivisibile in quanto argomentata in modo logico e aderente alle risultanze documentali.
A tale conclusione sono giunti anche i consulenti del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione dei medici che avevano avuto in cura la paziente tali consulenti, Persona_2 con relazione prodotta dalla convenuta con il documento n. 3, affermano: “on appare, di fatto, ragionevole prevedere l'istituzione di una trombolisi solo sulla base di un unico dato di laboratorio coerente con l'ipotesi di embolia polmonare (aumento del D-dimero), ma non probante in senso assoluto, specie a fronte della negatività dell'esame angio-TC e dell'assenza di segni esteriori a carico degli arti inferiori indicativi di possibile trombosi venosa (come confermati anche in sede autoptica).
Pertanto, anche laddove, in un'ottica particolarmente prudenziale, si fosse optato per protrarre ulteriormente la degenza, non è possibile sostenere, secondo i criteri di accertamento del nesso causale vigenti in ambito penale, che ciò avrebbe consentito di evitare, con elevata probabilità, l'insorgere dell'evento acuto dell'embolia polmonare che, in tempi rapidi dal momento di insorgenza dei sintomi, ha condotto al decesso della paziente”.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 29 novembre 2024, vengono definitivamente poste a carico degli attori.
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1
, , , , Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio Parte_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_2
, , contro
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
respinge la domanda;
pagina 5 di 6 condanna , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore , , e a Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 pagare in solido tra loro all' a titolo di rimborso Controparte_1
delle spese processuali la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 29 novembre 2024, a carico definitivo degli attori.
Livorno, 31 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2822/2023 promossa da:
(C.F.: ) in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale sulla figlia minore (C.F.: ), Persona_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAUSELLI LUCA Parte_4 C.F._5
e dell'avv. Daniela Biagini
ATTORI contro
(C.F.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARLI SILVIA, dell'avv. ORLANDINI MATTEO, P.IVA_1
dell'avv. CEI LUCA e dell'avv. SPIZZAMIGLIO SERENA;
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025: per gli attori in proprio e quale genitore della figlia minore Parte_1 [...]
, e rappresentata dalla Per_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
procuratrice generale tutti in proprio e quali eredi di Parte_1 Persona_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare, previa CTU medico legale, la responsabilità della per il grave inadempimento Controparte_1
pagina 1 di 6 colposo delle prestazioni derivanti dal contratto di spedalità per le condotte negligenti, imprudenti ed imperite dei sanitari nei confronti della IG.ra per l'errata/omessa diagnosi differenziale Persona_2
consistita nel mancato approfondimento dell'iter diagnostico che avrebbe rilevato la trombosi venosa in atto (trombo già presente alla vena poplitea e femorale) e conseguentemente per la mancata somministrazione di terapia antitrombotica, come ampiamente sopra descritto in fatto e diritto e documentato nella premessa del presente atto;
accertare e dichiarare altresì la sussistenza del nesso di causalità tra l'errata/omessa diagnosi e il verificarsi della TEV che ebbe a condurre la IG.ra al Pt_4
decesso e conseguentemente condannare l' convenuta, richiamato quanto esposto in punto di CP_1
quantum debeatur: 1) Quanto al danno biologico terminale per i due giorni di spedalità - il 9.10.2020 e il 10.10.2020 - al risarcimento per un totale complessivo di €. 20.000,00 in favore delle eredi IG.re
, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia Parte_1 Per_1
, , iure hereditatis, pro quota, anche in via equitativa Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2) Quanto al danno biologico morale, patito dalla IG.ra per l'intensità della sofferenza interiore provocata dalla Pt_4
mala gestio della struttura sanitaria nei due accessi al Pronto Soccorso esitata con la morte, al risarcimento per un totale complessivo di € 200.000,00 in favore delle eredi IG.re anche Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia , Per_1 Parte_2
iure hereditatis, pro quota, anche in via equitativa nella misura Parte_3 Parte_4
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3) Quanto al danno parentale per la morte del congiunto, spettante iure proprio agli attori, richiamato quanto sopra esposto al punto VII in punto di quantum debeatur, l' convenuta dovrà essere Controparte_1
condannata al risarcimento sulla base del criterio delle due nuove Tabelle Integrate a Punti per la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il valore punto previsto dalle Tabelle Milanesi, in favore della IG.ra (figlia) per la somma di €. 366.785,00; in favore della IG.na Parte_1
(nipote) per la somma di €. 137.352,80 in favore della IG.ra (figlia) Persona_1 Parte_2 per la somma di €. 360.055,00; in favore della IG.ra (madre), per la somma di €. Parte_3
319.675,00; in favore della IG.ra (sorella) per la somma di €. 113.973,60; o secondo i Parte_4
criteri che in via equitativa risulteranno di giustizia dovuti in misura maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti legali dichiaratisi antistatari”; per la convenuta : “Voglia Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale Civile di Livorno, adversis rejectis - accertare e dichiarare la domanda risarcitoria pagina 2 di 6 di parte attrice infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiararne il rigetto;
- in ipotesi, ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni di cui al corpo dell'atto; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data non risultante dagli atti del processo, (figlia), in Parte_1
proprio e quale genitore della figlia minore (nipote), Persona_1 Parte_2
(figlia), sorella) e (madre), rappresentata dalla procuratrice Parte_4 Parte_3
generale in proprio e quali eredi di citavano dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Livorno l' per domandare il risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale diretto e quali eredi derivante dalla morte del congiunto Persona_2
deceduta il giorno 10 ottobre 2020 in Portoferraio a causa delle prestazioni sanitarie imperite dei sanitari in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Portoferraio.
Più precisamente, gli attori contestavano che i medici dell'Ospedale di Portoferraio avevano diagnosticato il giorno 9 ottobre 2020 in modo errato alla paziente elle “coliche Persona_2 renali sinistra” e l'avevano erroneamente dimessa, mentre, invece, la macroscopica alterazione del valore del D-Dimero (2.660,0 mg/dl) e del valore della Troponina-T-Ultra e il referto di normalità della dell'aorta toraco-addominale imponevano un approfondimento diagnostico tramite una Eco Pt_5
Color Doppler dei vasi venosi ed arteriosi degli arti inferiori al fine di diagnosticare una possibile embolia polmonare o una trombosi venosa profonda o la coagulazione intravascolare disseminata. Il 10 ottobre 2020 la paziente decedeva e a seguito di autopsia veniva accertato che la Persona_2
causa della morte era stata una trombo embolia polmonare massiva a partenza dalla vena poplitea e dalla vena femorale dx, e che la formazione trombotica era già presente da 1 a 3 giorni prima del decesso.
II. Con comparsa depositata in data 2 gennaio 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
evidenziava che i medici della erano Controparte_1 Parte_6
stati sottoposti a procedimento penali e la loro posizione era stata archiviata e chiedevano che la domanda fosse respinta.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza medico – legale e trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
pagina 3 di 6 A seguito di consulenza medico legale redatta dai consulenti medico legali dell'ufficio dott. Per_3
e Dott. , conclusasi con la relazione depositata in data 28 novembre
[...] Persona_4
2024, non è possibile ritenere la configurabilità di un nesso di causalità tra la condotta dei medici del 9
e 10 ottobre 2020 e la morte della paziente del 10 ottobre 2020 secondo il Persona_2 criterio giuridico del “più probabile che non”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024: “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale”.
Si legge a pagina 27 della relazione: “alla luce di quanto sopra riportato, si può ragionevolmente asserire che la condotta del personale sanitario che ha avuto in carico la P. presso la struttura sanitaria di Primo Soccorso del presidio ospedaliero di Portoferraio, sia stata, nel caso specifico, connota da tangibili profili di condotta colposa. Ad onor del vero, è necessario sottolineare che si trattava di un periodo della nostra storia collettiva molto particolare, in piena emergenza Covid19, con gli ospedali ed in particolare le strutture di primo soccorso in condizioni di allerta continua e costante e la necessità di trattenere i pazienti in osservazione per il minor tempo possibile per evitare i contagi da Sars COV 2, ciononostante se l'atteggiamento dei sanitari fosse stato improntato a maggiore prudenza con ragionevole verosimiglianza la P. avrebbe plausibilmente avuto chances di sopravvivenza ben superiori. In questa ottica, stanti la attenta ricostruzione clinica emergente dalla esaminata documentazione medica prodotta in atti e le premesse tecnico-specialistiche del caso, i suddetti
CC.TT.UU. motivatamente ritengono che, stante un soddisfatto principio del “più probabile che non”, la suddetta condotta sanitaria, civilisticamente censurabile per quanto già scritto, non abbia configurato un ruolo concausale diretto nel determinismo dell'exitus della P., purtuttavia abbia ragionevolmente determinato una contrazione ben significativa delle chances di sopravvivenza del soggetto”.
In altre parole, se anche i medici avessero correttamente diagnosticato la malattia, che aveva colpito la la paziente avrebbe avuto delle maggiori possibilità di sopravvivere alla trombo Persona_2
embolia polmonare massiva, generatasi a causa di formazioni tromboemboliche (nel caso di specie pagina 4 di 6 sottoposte ad esame istologico) da tre a un giorno prima del decesso, ma la malattia sarebbe stata mortale con una probabilità maggiore delle chances di sopravvivenza.
I consulenti dell'ufficio affermano chiaramente a pagina 40 della relazione, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, che la morte della paziente, anche in caso di corretta diagnosi della malattia, era comunque prevedibile con una percentuale superiore al 50%.
La consulenza medico legale è condivisibile in quanto argomentata in modo logico e aderente alle risultanze documentali.
A tale conclusione sono giunti anche i consulenti del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione dei medici che avevano avuto in cura la paziente tali consulenti, Persona_2 con relazione prodotta dalla convenuta con il documento n. 3, affermano: “on appare, di fatto, ragionevole prevedere l'istituzione di una trombolisi solo sulla base di un unico dato di laboratorio coerente con l'ipotesi di embolia polmonare (aumento del D-dimero), ma non probante in senso assoluto, specie a fronte della negatività dell'esame angio-TC e dell'assenza di segni esteriori a carico degli arti inferiori indicativi di possibile trombosi venosa (come confermati anche in sede autoptica).
Pertanto, anche laddove, in un'ottica particolarmente prudenziale, si fosse optato per protrarre ulteriormente la degenza, non è possibile sostenere, secondo i criteri di accertamento del nesso causale vigenti in ambito penale, che ciò avrebbe consentito di evitare, con elevata probabilità, l'insorgere dell'evento acuto dell'embolia polmonare che, in tempi rapidi dal momento di insorgenza dei sintomi, ha condotto al decesso della paziente”.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 29 novembre 2024, vengono definitivamente poste a carico degli attori.
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1
, , , , Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 soccombenti, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio Parte_1
e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_2
, , contro
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
respinge la domanda;
pagina 5 di 6 condanna , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore , , e a Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 pagare in solido tra loro all' a titolo di rimborso Controparte_1
delle spese processuali la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 29 novembre 2024, a carico definitivo degli attori.
Livorno, 31 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6