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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6571/2021 promossa da
(P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IV_1
Massimo Granato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Foggia, Piazza U. Giordano, 13/C
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IV ) rappresentata e difesa CP_1 P.IV_2 dall'Avv. Lina Curvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Valdossola, 21
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Rg n. 5312/2021
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 14.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire dichiarare Parte_1 CP_1
nullo e revocare il decreto ingiuntivo Rg. n. 5312/2021 con il quale si ingiungeva all'opponente di corrispondere la somma di € 23.750,80=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse per fornitura di energia elettrica, asserendo che nulla era dovuto per eccessivi consumi fatturati, in particolar modo con riferimento alla c.d. “energia reattiva”.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di rigettare la CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo.
Nelle more veniva espletata CTU, la quale risulta adeguatamente approfondita e motivata e condivisibile ai fini decisionali.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità della CTU, sollevata da parte attrice opponente per mancato rispetto del termine feriale, essa non può essere accolta in quanto tardiva, atteso che i termini per l'invio alle parti della bozza dell'elaborato peritale e conseguenti termini per eventuali osservazioni venivano concessi all'udienza del 09.04.2024, fissata per giuramento del CTU e conferimento dell'incarico, alla presenza dei procuratori delle parti e, quindi, in contraddittorio tra di esse, in cui poteva essere eccepita tale nullità alla luce dell'art. 157, 2° comma, c.p.c. (Cass. Civ. n. 18552/2018). Peraltro, la partecipazione delle parti alle operazioni di consulenza comporta la sanatoria dell'attività peritale, ribandendo, comunque, che le censure di merito alla CTU non incontrano barriere preclusive, purchè non introducano fatti nuovi (Cass. Civ. n. 5624/2022).
Nel merito, è documentale che abbia fornito energia CP_1
elettrica in favore di per il periodo contestato 2018/2019. Parte_1
Nel caso de quo, il CTU, alla cui bozza nessuna parte ha formulato osservazioni, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché dei tabulati forniti, in accordo delle parti, da e-Distribuzione relativi ai consumi rilevati nel periodo in contestazione ha, così, concluso: “ai soli fini di ulteriore verifica e completezza dell'espletamento dell'incarico ho provveduto a confrontare la tabella dei rilievi dei consumi effettivi da me redatta con le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, da tale
Pag. 2 di 3 confronto è emerso che il consumo effettivo risulta essere il medesimo di tutte le fatture in questione (documenti 4-5-6-7-9 allegati)”.
Ne discende che avendo parte convenuta opposta dimostrato la pretesa creditoria e non avendo apportato fatti impeditivi e/o Parte_1
modificativi di essa, il decreto ingiuntivo viene confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 6571/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo Rg. n. 5312/2021, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Modena, 2 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6571/2021 promossa da
(P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IV_1
Massimo Granato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Foggia, Piazza U. Giordano, 13/C
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IV ) rappresentata e difesa CP_1 P.IV_2 dall'Avv. Lina Curvo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Valdossola, 21
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Rg n. 5312/2021
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 14.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentire dichiarare Parte_1 CP_1
nullo e revocare il decreto ingiuntivo Rg. n. 5312/2021 con il quale si ingiungeva all'opponente di corrispondere la somma di € 23.750,80=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse per fornitura di energia elettrica, asserendo che nulla era dovuto per eccessivi consumi fatturati, in particolar modo con riferimento alla c.d. “energia reattiva”.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di rigettare la CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo.
Nelle more veniva espletata CTU, la quale risulta adeguatamente approfondita e motivata e condivisibile ai fini decisionali.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità della CTU, sollevata da parte attrice opponente per mancato rispetto del termine feriale, essa non può essere accolta in quanto tardiva, atteso che i termini per l'invio alle parti della bozza dell'elaborato peritale e conseguenti termini per eventuali osservazioni venivano concessi all'udienza del 09.04.2024, fissata per giuramento del CTU e conferimento dell'incarico, alla presenza dei procuratori delle parti e, quindi, in contraddittorio tra di esse, in cui poteva essere eccepita tale nullità alla luce dell'art. 157, 2° comma, c.p.c. (Cass. Civ. n. 18552/2018). Peraltro, la partecipazione delle parti alle operazioni di consulenza comporta la sanatoria dell'attività peritale, ribandendo, comunque, che le censure di merito alla CTU non incontrano barriere preclusive, purchè non introducano fatti nuovi (Cass. Civ. n. 5624/2022).
Nel merito, è documentale che abbia fornito energia CP_1
elettrica in favore di per il periodo contestato 2018/2019. Parte_1
Nel caso de quo, il CTU, alla cui bozza nessuna parte ha formulato osservazioni, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché dei tabulati forniti, in accordo delle parti, da e-Distribuzione relativi ai consumi rilevati nel periodo in contestazione ha, così, concluso: “ai soli fini di ulteriore verifica e completezza dell'espletamento dell'incarico ho provveduto a confrontare la tabella dei rilievi dei consumi effettivi da me redatta con le fatture oggetto di decreto ingiuntivo, da tale
Pag. 2 di 3 confronto è emerso che il consumo effettivo risulta essere il medesimo di tutte le fatture in questione (documenti 4-5-6-7-9 allegati)”.
Ne discende che avendo parte convenuta opposta dimostrato la pretesa creditoria e non avendo apportato fatti impeditivi e/o Parte_1
modificativi di essa, il decreto ingiuntivo viene confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 6571/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo Rg. n. 5312/2021, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Modena, 2 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3