Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2025, proposto da
D2M Green Energy – Fiumetto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè e Serena Caradonna, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.carlocomande@pec.it;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, presentata da parte ricorrente in relazione al “ Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico e delle opere ed infrastrutture connesse denominato “Fiumetto ”, avente potenza nominale pari a 51 MWp (51 MW in immissione) sito nel comune di Randazzo (CT), nella provincia di Catania, in località denominata “ Fiumetto ” [cod. ID VIP 12824] e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo alle predette Amministrazioni di procedere alla conclusione del procedimento;
e, conseguentemente, per la condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA ex art. 25, comma 2-bis D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a valle dell’accertamento del relativo obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a.
nonché per l’accertamento
- della condotta parimenti inerte del Ministero della Cultura, le cui funzioni sono esercitate in Sicilia dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità Siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, in ordine al rilascio del parere di sua competenza nell’ambito della procedura di VIA avviata dalla società, e della conseguente formazione del silenzio-assenso quanto al predetto parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2-bis, D.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis L. n. 241/1990;
- del diritto della società, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter D.lgs. n. 152/2006, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 D.lgs. n. 152/2006 pari ad €. 15.088,095;
e, conseguentemente, per la condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso alla società della somma pari a €. 15.088,095,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. VA GI NI DA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 18 giugno 2025 e depositato in data 30 giugno 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con istanza online dell’11 luglio 2024, identificata come WEB-VIA FER-VIAVIAF00000156, la società ricorrente ha chiesto l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., in relazione ad un progetto di impianto agro-fotovoltaico e delle opere ed infrastrutture connesse denominato “ Fiumetto ”, avente potenza nominale pari a 51 MWp (51 MW in immissione) da ubicare nel Comune di Randazzo, in località denominata “ Fiumetto ”; l’istanza era corredata dal versamento degli oneri istruttori pari a Euro 30.176,19, in conformità alle previsioni del decreto interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018.
Verificata la completezza della documentazione presentata a corredo dell’istanza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 144321 del 5 agosto 2024, ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, ha comunicato all’istante, alle Amministrazioni ed agli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, l’avvenuta pubblicazione degli elaborati progettuali sul proprio sito web istituzionale, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica, della consultazione del pubblico e della decorrenza dei termini per la valutazione della pratica e l’adozione del provvedimento finale di VIA.
L’avviso in parola ha chiarito che si tratta di un progetto di cui all’art. 8, comma 2- bis del D.lgs. 152/2006, in relazione al quale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D. lgs.152/2006, è previsto il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti, eventualmente, interessati, spirato in data 4 settembre 2024; ai sensi del medesimo art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 “entro il medesimo termine - da intendersi nella specie pari a 30 giorni - sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti” .
Lamenta la società ricorrente che i predetti termini sono ampiamente decorsi, senza che siano state presentate osservazioni né rilasciati i pareri eventualmente necessari alla conclusione del procedimento; solo il Comune di Randazzo, con nota prot. MASE n. 43068 del 7 marzo 2025, oltre i termini previsti ope legis , ha espresso parere di compatibilità urbanistica, peraltro positivo in relazione al progetto, mentre, non risulta acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania.
In conclusione, lamenta l’esponente, a distanza di mesi dalla conclusione della consultazione, il procedimento in questione non ha avuto alcun avanzamento ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è rimasto illegittimamente silente (dal sito istituzionale si ricava che l’istanza in questione versa nello “ Stato procedura: Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC ”).
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dunque avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ed il Ministero della Cultura.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presenti il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte pubblica, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di gravame la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2-bis e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 - Violazione dei principi di correttezza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa e leale collaborazione – Violazione dei principi di legalità, tutela dell’affidamento e certezza del diritto – Violazione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 – Violazione dei principi di derivazione eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2022/2577 e degli ulteriori principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile nonché di proporzionalità, razionalizzazione, massima semplificazione ed accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile .
Per l’esponente, il procedimento di VIA avviato risulta ancora pendente, malgrado sia ampiamente trascorso il termine legale perentorio entro cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avrebbe dovuto adottare il provvedimento conclusivo e nonostante il particolare favore, riconosciuto a livello sovranazionale e statale, per l’implementazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che ha forgiato una normativa improntata alla massima semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi prodromici alla realizzazione e all’esercizio di tali impianti, che costituiscono ope legis opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (cfr. combinato disposto art. 7-bis, co. 2-bis e Allegato I- bis Parte II D.lgs.152/2006) e concorrono al perseguimento di strategici interessi pubblici prevalenti per la salute e la sicurezza pubblica (cfr. art. 16-septies Direttiva UE/2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio).
In particolare, secondo la parte ricorrente, il procedimento di valutazione de quo riguarda un progetto ricompreso nell’Allegato I bis alla Parte II del D.lgs.152/2006 “ Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ”, con la conseguenza che al medesimo procedimento trova applicazione l’art. 8, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e le diverse disposizioni che richiamano detto articolo e che prevedono termini ridotti delle varie fasi della procedura.
Nel dettaglio, evidenzia la società ricorrente, la tempistica procedimentale e i meccanismi volti ad evitare eventuali stalli dell’ iter sono disciplinati dal comma 2-bis dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 che, come da ultimo modificato dalla L. n. 11/2024, di conversione del D.L. n. 181/2023, mentre il successivo comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Lamenta la deducente che la tempistica delineata dalla disciplina normativa è stata gravemente elusa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che non ha provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo di VIA (mentre, nel caso di specie, era tenuto a addivenire alla conclusione del procedimento entro il termine del 16 novembre 2024).
La giurisprudenza, aggiunge la parte ricorrente, ha evidenziato la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura in siffatta materia, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l'interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all'implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Inoltre, osserva la società ricorrente, la gravità dell'inadempimento dell'autorità procedente non risulta attenuata dall'eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell'ambito della procedura in esame, essendo posto in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo .
In tal senso, invero, la parte ricorrente argomenta come nella disciplina sancita nella L. 241/1990 sia cristallizzato il principio della doverosità dell’agire amministrativo e della definizione dei procedimenti attraverso provvedimenti espressi adottati in termini certi.
Aggiunge la parte ricorrente, quanto alla questione delle conseguenze dell’infruttuoso decorso del termine assegnato dalla normativa al Ministero della Cultura/Soprintendenze della Regione Siciliana per rendere il parere di propria competenza, che - per costante giurisprudenza - l’infruttuoso decorso dei termini sanciti dalla legge per l’adozione del parere del Ministero della Cultura comporta la formazione del relativo assenso, per silentium (silenzio-assenso orizzontale, ai sensi dell'art. 17-bis legge n. 241 del 1990).
Inoltre, per l’esponente, il ritardo contestato ha fatto sorgere il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006, diritto che – secondo la parte ricorrente - discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento (in particolare, la società ricorrente argomenta di aver versato un importo di €. 30.176,19, e ha chiesto pertanto il rimborso del 50% di detta cifra, corrispondente ad €. 15.088,095).
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito:
- ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione all’istanza presentata in data 11 luglio 2024 e, per l’effetto, ordinare al medesimo Ministero di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, nominando sin d’ora un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento;
- di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta inerte della Soprintendenza di Catania in ordine al rilascio del parere di sua competenza nell’ambito della procedura di VIA, ed accertare la conseguente formazione del silenzio-assenso quanto al predetto parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2-bis, D.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis L. n. 241/1990 e, conseguentemente, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’adozione del provvedimento di VIA;
- di condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della somma di €. 15.088,095, a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.
2.1. In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703: cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 6 maggio 2025, n. 197).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito - in termini generali - dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo “ tempi e […] modalità previsti per i progetti ” ex artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; peraltro, l’art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, peraltro in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea (cfr., ex plurimis , T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 giugno 2025, n. 725; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 93; T.A.R. Sardegna, sez. I, 24 ottobre 2024, n. 727).
2.2. Fermo quanto sopra, appare opportuno osservare, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), che “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
2.3. Orbene, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge dall’istanza dell’11 luglio 2024 deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato e deve essere ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di cento (100) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Sul punto occorre osservare - come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza - che “ con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) ”, ferme le prerogative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, da un lato, e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall’altro, richiamate dalla stessa giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678, punto III.2.6. in Diritto).
A fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato.
Insediatosi, il commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare; inoltre, si ribadisce quanto sopra evidenziato a proposito della previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
2.4. La società ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La deducente ha infatti documentato di aver corrisposto, senza che sia intervenuta una specifica contestazione da parte del Ministero resistente, per le suddette spese di istruttoria la somma di Euro 30.176,19.
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva il diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 15.088,09.
Per consolidato indirizzo interpretativo, infatti, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria - ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sforamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato sull’istanza dell’11 luglio 2024 e condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ad adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, entro il termine stabilito in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - l’importo di €. 15.088,09;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI AS, Presidente
VA GI NI DA, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GI NI DA | ZI RI AS |
IL SEGRETARIO