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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa SI AR RA Presidente
Dott. RO NA Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1181 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 3978/2024 in data 17 settembre 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Nicola Di Leo, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025
promossa da
con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti e presso di lui elettivamente domiciliata in Piobesi d'Alba (CN), Via Canoreto n. 1; Appellante
contro
residente in Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Controparte_1 Francioli del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Via Olmetto n. 10. Appellato
OGGETTO: Contratto a termine - Licenziamento per giusta causa.
Conclusioni per la Società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previi, se del caso, ammissione dei mezzi di prova dedotti in corso di causa, e rigetto delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti nel corso del giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 3978/2024 resa dal Tribunale di Milano (r.g. n. 5131/2024) il giorno 17.09.2024 e notificata il successivo 07.10.2024, respingere ogni avversaria domanda, siccome infondata tanto in fatto quanto in diritto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per l'appellato Controparte_1
1 “Tutto ciò premesso, dedotto e specificato, il sig. come sopra rappresentato e CP_1 difeso, chiede l'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- se del caso, ammettere le istanze istruttorie già dedotte nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 3978/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, accertata l'illegittimità del recesso impartito con lettera del 27 ottobre 2023 da al suo Parte_1
Responsabile Commerciale Estero -cooptato con tale ruolo il Controparte_1
2.5.2023 sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato- ha condannato l' convenuta a corrispondere al lavoratore la somma di € 24.230,71 CP_2 lordi, quale risarcimento del danno per le retribuzioni perdute fino alla scadenza del contratto a termine in data 30/04/2024, oltre accessori e spese processuali del grado. A sostegno del proprio ricorso, il aveva esposto che, nell'ambito di detta relazione CP_1 lavorativa, la sua attività doveva essere svolta prevalentemente in modalità telelavoro/smart working dal proprio domicilio di Milano, pur non risultando formalizzata questa modalità nel contratto scritto. Nel settembre 2023, gli aveva richiesto di trasferire la prestazione lavorativa Pt_1 presso la sede di VO (CN) dal lunedì al venerdì mentre lui, considerandolo un trasferimento illegittimo, aveva contestato tale variazione continuando a prestare servizio da remoto nei giorni in contestazione (2 - 6 ottobre 2023). In relazione a questo, il ricorrente aveva ricevuto una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava l'assenza ingiustificata dal sito lavorativo di destinazione e, dopo le sue giustificazioni trasmesse per posta ordinaria, ne era seguito il licenziamento per giusta causa del 27/10/2023, contestato dal lavoratore sotto il profilo dell'illegittimità procedurale e sostanziale con la richiesta del pagamento delle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ha osservato che il lavoratore aveva ricevuto la contestazione di addebiti il 17/10/2023, avendo a disposizione 5 giorni per presentare le giustificazioni che scadevano il 22/10/2023; di fatto, le aveva inviate tramite plico CP_1 di posta ordinaria il 21/10/2023, in particolare, tramite una comunicazione che era stata recapitata alla Società AM in data 30/10/2023. Quest'ultima aveva quindi atteso fino al 27/10/2023 quale ultimo giorno utile per emettere il provvedimento disciplinare di recesso.
Secondo il primo Giudice, l' si era correttamente orientata nelle scansioni per CP_2 impartire la sanzione, non essendo riscontrabile la violazione dell'art. 74 del CCNL Metalmeccanici circa la tempestività della contestazione disciplinare e il rispetto dei termini per l'adozione di conseguenti provvedimenti datoriali, pur se la scelta del lavoratore di utilizzare la posta ordinaria per trasmettere le giustificazioni aveva fatto capo
2 a una iniziativa gravata dai rischi di ritardo nella ricezione da parte dell'avversaria del suo atto difensivo.
Rispetto al profilo riguardante gli estremi della giusta causa, è stato quindi considerato come, sino al giorno 29/9/2023, il vesse svolto il lavoro prevalentemente in smart- CP_1 working, osservando un solo giorno di presenza settimanale presso la sede aziendale di VO e per 5 mesi questo modus operandi era stato tollerato dalla datrice di lavoro. Quest'ultima però, se aveva titolo per chiedere la presenza fisica del sottoposto presso la sua sede, nel farlo aveva posto in essere una variazione improvvisa, repentina e priva di un adeguato preavviso conforme alle regole di correttezza e buona fede. In tale senso, assumeva pure rilevanza come il non godesse di mezzi di trasporto CP_1 autonomi per recarsi da Milano sino presso la sede piemontese di VO, dipendendo per quel (consistente) tragitto dal trasporto assicuratogli da un collega che, però, in quella settimana era assente per lavoro. Inoltre, sebbene non presentatosi fisicamente in sede, aveva continuato a prestare CP_1 servizio da remoto, dimostrando di non voler interrompere l'attività lavorativa demandatagli, di modo che una simile condotta non poteva essere idonea a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario con l'impresa di appartenenza.
La decisione della Società di recedere per giusta causa era pertanto sproporzionata rispetto alla condotta del prestatore, mentre l'art. 74 del CCNL prevedeva il licenziamento solo in caso di assenze ingiustificate superiori a quattro giorni consecutivi. Per giunta, il 2 ottobre coincideva con un lunedì successivo alla comunicazione aziendale esperita il venerdì precedente, senza con ciò accordare al lavoratore neppure opportune tempistiche organizzative.
Data l'illegittimità del recesso, era tenuta a corrispondere al ricorrente Parte_1
a somma di € 24.230,71 lordi, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe CP_1 maturato fino alla scadenza naturale del contratto del 30 aprile 2024.
La soccombente ha impugnato la sentenza contestandone i passaggi argomentativi e Pt_2
l'esito decisorio.
Più precisamente, eccepisce la legittimità della propria richiesta di fare svolgere Pt_1 la prestazione in presenza richiamando la sua direttiva del 29/9/2023 con la quale aveva disposto la presenza del lavoratore appellato presso la sede operativa di VO (CN) a decorrere dal 2/10/2023, assumendone la piena legittimità conformemente al contratto di lavoro sottoscritto: la fonte del rapporto specificava infatti che la sede di VO era il luogo abituale della prestazione lavorativa e che non vi erano clausole tali da consentire modalità di telelavoro o tramite smart working. L'appellante esclude al proposito accordi scritti o verbali che autorizzassero il a CP_1 svolgere il lavoro da casa. Contesta specificamente gli elementi probatori dedotti dall'appellato: il messaggio WhatsApp prodotto dal (doc. 18 fascicolo del CP_1 ricorrente in primo grado) suggeriva l'esclusione di detta modalità della prestazione la cui possibilità non era stata discussa quando poi il contratto di lavoro non la contemplava.
3 AM deduce poi che la normativa applicabile (precisamente l'art. 19 Legge n. 81/2017) richiedeva un accordo scritto per regolarizzare il lavoro in forma agile e che nessuna convenzione in tal senso era mai stata raggiunta. Pertanto, con la sua iniziativa il si era rivelato inadempiente, come anche il primo CP_1
Giudice aveva evidenziato. L'appellato non si era presentato al lavoro dal 2/10/2023 al 6/10/2023 riconoscendolo formalmente tramite la mail del 2 ottobre (doc. 17 fascicolo del ricorrente in primo grado) che di per sé provava l'inadempimento e la malafede della condotta del dipendente, il quale aveva inesattamente addotto un “mutamento improvviso” delle modalità lavorative quando sin dalla stipula del contratto di lavoro di 5 mesi prima, gli era noto dove esattamente si trovasse il luogo di lavoro. Peraltro, l'appellante eccepisce che il tema del preavviso rispetto al lavoro in sede non era stato sollevato dall'avversario ma dal primo Giudice senza agganci con la fonte del rapporto che non ne contemplava l'esperimento.
In seconda istanza, la parte censura il giudizio di sproporzione del recesso per come foriero della conseguenza risarcitoria applicata, facendo leva sul carattere ingiustificato della protratta assenza arbitraria realizzata dal prestatore. E la condotta inadempiente del non si era limitata ai giorni contestati (dal 2 al 6 CP_1 ottobre 2023), ma era proseguita sino alla comunicazione del recesso del 24/10/2023. Il aveva espressamente comunicato fin dal 2 ottobre che non avrebbe rispettato la CP_1 disposizione datoriale senza fornire concrete giustificazioni, compromettendo così l'integrità e la permanenza dell'elemento fiduciario.
Sempre sulla proporzionalità della sanzione, l' richiama il rispetto del CCNL sulle CP_2 assenze ingiustificate laddove l'art. 74 della fonte collettiva contempla proprio il licenziamento per assenze ingiustificate superiori a quattro giorni consecutivi;
anche considerando il 2 ottobre quale giorno di preavviso circa la ripresa del lavoro presso lo stabilimento di VO, ipotesi contestata dall'appellante, le assenze ingiustificate del lavoratore avevano comunque superato tale soglia, senza che potesse rilevare lo svolgimento del lavoro da casa siccome sovrastato dalla richiesta datoriale e al proposito cita Cass. n. 22127/2016 in tema di assenze ingiustificate.
In ultima analisi, viene censurata la condanna risarcitoria con l'addebito delle spese processuali, postulandosi anche su questo punto la riforma della pronuncia.
si è costituito difendendo la correttezza della statuizione Controparte_1 giudiziale impugnata.
“Sul principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro”, l'appellato nota come tale dovere sia imposto a entrambe le parti del rapporto e ribadisce di essere stato assunto con l'esplicita intesa che il lavoro si sarebbe svolto in modalità smart working, inframezzata da presenze occasionali presso la sede aziendale e tale accordo era stato rispettato per 5 mesi senza alcuna contestazione da parte della società che non aveva mai
4 avversato il lavoro a distanza, ingenerando quindi il legittimo affidamento del lavoratore sulla modalità operativa in questione. L'appellato aveva inoltre risposto per iscritto alla comunicazione aziendale, ribadendo la portata degli accordi pre-assuntivi, ma non ha ricevuto alcun riscontro e, nonostante il silenzio della società, pochi giorni dopo egli si era reso destinatario della contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Vi era quindi stata una repentina modifica delle condizioni di lavoro senza alcuna concertazione o motivazione in violazione delle regole di correttezza poiché una forma di preavviso era attendibile dato che al lavoratore necessitava compiere una riorganizzazione logistica quando anche l'Azienda di appartenenza sapeva che quel suo dipendente non godeva di un proprio mezzo di trasporto e che il collega solito ad accompagnarlo in Per_1 auto, si trovava all'estero per ragioni di servizio.
Anche sulla base di tali elementi il Tribunale si era correttamente orientato pure nel riconoscere sproporzionato il recesso.
Le ragioni dell'appello non possono essere accolte per i seguenti motivi.
Dalle comunicazioni in atti -segnatamente in base alla mail promanata dal il giorno CP_1
2.10.2023 alla volta dei responsabili aziendali che il 29.9.2023 gli avevano richiesto la prestazione lavorativa in presenza presso la sede di Cuneese di VO- si percepisce come il lavoratore avesse inteso l'istanza di controparte alla stregua di un atto di trasferimento. In realtà, quanto chiesto dall'Azienda non rappresentava una siffatta variazione del luogo di lavoro, quanto, si potrebbe dire, il particolare richiamo del dipendente allo svolgimento del proprio servizio direttamente presso la sede datoriale e non altrove: si consideri il tenore di detta istanza datoriale “dalla prossima settimana (che iniziava dal 2 ottobre NDR) è richiesta la sua presenza in Azienda presso la sede operativa di … VO” per tutti i giorni e gli orari antemeridiani e pomeridiani del servizio (cfr. doc. 17 ric.). Da tale corrispondenza si evince dunque che il lavoratore era stato richiamato/invitato a svolgere le sue attività in presenza direttamente presso la sede operativa dell'Azienda, che a tal riguardo si era esattamente avvalsa di quanto a suo tempo stabilito nel contratto di assunzione (doc. 2 ric.) il quale designava invero quella di Canove di VO in provincia di Cuneo quale abituale sede di servizio del CP_1
D'altro canto, va considerato come dagli stessi documenti, tra cui la comunicazione aziendale del 29 settembre 2023, in cui spicca indubbiamente una necessitata variazione, secondo contratto, dell'assetto fattuale delle attività lavorative rimesse all'odierno appellante sino a qual momento, sia possibile evincere che al - che abitava a Pt_3
Milano e che ogni giorno avrebbe dovuto muoversi per raggiungere disagevolmente un sito lavorativo in provincia di Cuneo- era stata pacificamente sino a quel punto accordata la possibilità di svolgere il lavoro a distanza. E ciò, se non proprio sottoforma di una espressa pattuizione esonerativa della sua presenza presso la sede piemontese della ditta, quantomeno in modo tale da dare vita a una perdurante possibilità di ordine pratico
5 indubbiamente consentita dall' allo scopo di favorire il dipendente che era CP_2 domiciliato lontano dal luogo di lavoro. Altrimenti non si piegherebbe come tale facoltà avesse avuto incontrastato corso per quasi 5 mesi, oltretutto al cospetto di una previsione del contratto di assunzione che non imponeva la presenza del lavoratore in sede, tanto che questi aveva anche richiamato una sorta di consenso datoriale in proposito, sino ad aversi una forma di dislocazione concordata, quantomeno non osteggiata né sfavorita, delle sue attività (si veda anche quanto annotato dal ella stessa mail del 2 ottobre). CP_1
Ne deriva che, al di là della contestazione del trasferimento stigmatizzato dal prestatore in quel suo scritto, quale esito pratico e fenomeno giuridico da ritenersi invece indubbiamente discordante con la prescrizione della lettera di assunzione sul luogo di lavoro, si era trattato da parte datoriale dell'esercizio di una particolarità acconsentita sin dall'inizio della relazione poiché rappresenta un dato di fatto oggettivo che avesse per mesi Pt_1 concretamente trascurato la previsione apposta nel contratto di lavoro lasciando senza obiezioni il a lavorare dall'esterno evidentemente per venire scientemente incontro CP_1 alle sue necessità vitali. Altrettanto certo è che l'intimazione a presenziare presso la sede di VO effettuata di venerdì per e dal successivo sabato 2 ottobre 2023, aveva costituito una variazione “di punto in bianco” ossia improvvisamente costrittiva, che non solo non lasciava spazio a trattative ragionevolmente derivanti dalle particolari e ben note abitudini di vita del prestatore, ma che non gli avrebbe neanche consentito una riorganizzazione rispetto allo stato di fatto determinatosi, pur secondo contratto ma al contempo contrastante col ragionevole affidamento sino a quel punto riposto dal in ordine alle possibilità CP_1 pratiche che l'Azienda di aveva riservato.
In questa cornice e sulla base di tali presupposti andava letta e interpretata la cogente condotta prescrittiva datoriale improvvisamente sortita nell'ambito del fine settimana che si è detto. I giorni di assenza che erano stati disciplinarmente contestati -senza ulteriori addendi-nella comunicazione pervenuta al lavoratore il 17 ottobre 2023, si erano risolti in un licenziamento per giusta causa che, come ha ritenuto il Tribunale, aveva la pecca della sproporzione rispetto a una fattispecie in cui, per il vero, non si era palesata da parte del lavoratore una mancanza e una riottosità tali da dover essere fronteggiate con un recesso in tronco per insanabile frattura dell'elemento fiduciario. Soprattutto, il licenziamento del 24 ottobre 2023 era male raccordato rispetto a una contestazione disciplinare che, pur potendo orientarsi diversamente, comprendendo cioè, almeno in parte, anche i giorni di assenza susseguenti a quelli stigmatizzati nella lettera degli addebiti e messi in luce nell'atto di licenziamento derivatone (derivatone senza forzature procedurali, come ben evidenziato dal primo Giudice), si era senz'altro limitata ad ascrivere al un'assenza ingiustificata di 5 giorni dal 2 al 6 ottobre, quella CP_1 appunto significativamente valorizzata ai fini del licenziamento, come ben si evince dal tenore dell'atto implementato invero col richiamo alle susseguenti giornate di assenza dal servizio dal giorno 6 in poi.
6 In definitiva, nella specie si era al cospetto di una quantomeno eccessiva reazione datoriale rispetto alla condotta tenuta dal dipendente e di per sé stessa scriminata, come risulta anche dalle giustificazioni presentate dall'interessato, da tutte le caratteristiche e le modalità dell'esercizio del potere conformativo di controparte.
Prive di eccezioni critiche le altre parti della sentenza, la pronuncia del Tribunale merita quindi conferma come da dispositivo che segue, in cui le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante per la sua soccombenza, sono liquidate in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta e della sua complessità nonché dell'assenza di attività istruttorie.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3979/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna la Società appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 12 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
RO NA SI AR RA
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