Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonche' le due risoluzioni finali adottate in pari data.
Articolo 1 della Legge 4 luglio 1988, n. 277
Articolo 2
- Legge 4 luglio 1988, n. 277
Articolo 1 della Legge 4 luglio 1988, n. 277
Versione
22 luglio 1988
22 luglio 1988
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