Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Privata delle Terme, 13/B presso lo studio dell'avv. Gabriele Compagnone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata in [...] Controparte_1 C.F._2
(Cuba) il 20.12.1991, con ultima residenza in Giugliano in Campania alla Via Ripuaria, 445
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato il 15.11.2024, il ricorrente (nato a [...] il
6.6.1989), premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 14 ottobre 2020, con la resistente (nata
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in Ciudad De La Haban in Cuba il 20.12.1991), dal quale non sono nati figli, adiva il Tribunale di
Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
All'udienza del 26 febbraio 2025 soltanto il ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente benché ritualmente evocata in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni.
Il procuratore del ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, chiedeva la pronuncia della separazione con la rinuncia ai termini e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni;
su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 473bis 21 ultimo comma c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. avendo il ricorrente rinunciato alla domanda di addebito avanzata.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Non essendo nati figli dalla coppia ed in assenza di richieste economiche, la pronuncia è limitata allo status.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
2 R.G. n. 9312/2024
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata in Ciudad De La Haban a [...] il [...]); Controparte_1
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n. 56, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2020) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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