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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2556/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvana Bassani
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26-
05-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 13.06.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) in data
[...]
14.07.2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli (RM) al n. 103, parte 2 serie A, anno 2001, che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 14.10.2007) e (Roma, 23.03.2015) che - a seguito dell'udienza Persona_2 presidenziale del 04.06.2021 - con decreto n. 3762/2021 depositato in data 20.07.2021, il
Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il
Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tivoli (RM) in data 14.07.2001 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Tivoli, n. 103 anno 2001 parte 2 serie A, con conseguente ordine all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione negli appositi registri della emananda sentenza;
- DISPORRE che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi indipendenti e non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni economiche di entrambi;
- La casa coniugale, di proprietà di entrambi è stata venduta. Pers AFFIDARE i figli e ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale con modalità condivisa e, con collocamento prevalente presso la casa materna;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nel periodo di rispettiva convivenza con i figli;
il padre potrà vederli e tenerli con sé, una settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore
21:00 e la settimana successiva nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle 21:00 nonché il sabato e la domenica con pernotto presso il padre a fine settimana alterni, e tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
le vacanze estive ed invernali verranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori e comunque per un periodo non inferiore ai 15 giorni in estate e 7 giorni in inverno con ciascuno dei genitori;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze dei bambini;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 (150+150) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Rid oltre a contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli;
In ordine all'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla IG.ra nella Parte_1 misura del 100%;”
Preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2001, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Tivoli (RM) in data 14.07.2001, atto trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli (RM) al n. 103, parte 2 serie A, anno 2001, alle condizioni concordate sopra indicate da qui intendersi integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2556/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvana Bassani
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26-
05-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 13.06.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Tivoli (RM) in data
[...]
14.07.2001, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli (RM) al n. 103, parte 2 serie A, anno 2001, che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Roma, 14.10.2007) e (Roma, 23.03.2015) che - a seguito dell'udienza Persona_2 presidenziale del 04.06.2021 - con decreto n. 3762/2021 depositato in data 20.07.2021, il
Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il
Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
- “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tivoli (RM) in data 14.07.2001 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Tivoli, n. 103 anno 2001 parte 2 serie A, con conseguente ordine all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione negli appositi registri della emananda sentenza;
- DISPORRE che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi indipendenti e non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni economiche di entrambi;
- La casa coniugale, di proprietà di entrambi è stata venduta. Pers AFFIDARE i figli e ad entrambi i genitori che continueranno ad esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale con modalità condivisa e, con collocamento prevalente presso la casa materna;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nel periodo di rispettiva convivenza con i figli;
il padre potrà vederli e tenerli con sé, una settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore
21:00 e la settimana successiva nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle 21:00 nonché il sabato e la domenica con pernotto presso il padre a fine settimana alterni, e tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
le vacanze estive ed invernali verranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori e comunque per un periodo non inferiore ai 15 giorni in estate e 7 giorni in inverno con ciascuno dei genitori;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, compatibilmente con le esigenze dei bambini;
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 (150+150) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Rid oltre a contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Tivoli;
In ordine all'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla IG.ra nella Parte_1 misura del 100%;”
Preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2001, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Tivoli (RM) in data 14.07.2001, atto trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli (RM) al n. 103, parte 2 serie A, anno 2001, alle condizioni concordate sopra indicate da qui intendersi integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia