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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 297 /2024 del ruolo generale e promossa
DA
C.F./P.IVA , in persona del l.r.p.t, Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Sig. (C.F. e Sig. (C.F. Parte_2 C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti in atti dall'Avv. C.F._2
Maurizio Mililli ( ) nel cui studio in Ortona, Piazza Porta Caldari n. 26, C.F._3
eleggono domicilio, e con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni del presente giudizio: Email_1 - appellante-
CONTRO
(c.f./p.iva e per essa Controparte_2 P.IVA_2 Parte_3
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., giusta
[...] P.IVA_3
procure notarili in atti, rappresentata e difesa unitamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
Marco Pesenti (C.F. ) e Francesco Concio (C.F. ), CodiceFiscale_4 C.F._5
nel cui studio corrente in Ancona, viale della Vittoria n. 35 è elettivamente domiciliata, con indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni del presente giudizio:
Email_2
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.779/2023, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata in data
3/12/2023 e notificata il 13/2/2024, nel procedimento rubricato al n. 201/2021 di R.G.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso emesso, n. 567/2020 (Rep. n. 1118/2020 del 02.11.2020) reso nel procedimento ex art 633 e ss. cpc. N. 1588/2020 R.G., provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Ascoli Piceno il 29.10.2020, con il quale veniva ingiunto agli odierni appellanti il pagamento in favore dell'appellata, all'epoca , della complessiva somma di euro CP_3
€49.401,39, per le causali e gli interessi di cui al ricorso, oltre accessori e spese del monitorio, e compensava integralmente le spese tra le parti del giudizio di opposizione;
Interposto appello con atto notificato in data 14/3/2024, a mezzo PEC, la causa veniva iscritta al ruolo col n. 297/2024 rg e, in seguito alla costituzione in giudizio dell'appellata, successivamente alla prima comparizione delle parti, veniva da ultimo fissata, con decreto del Consigliere istruttore designato, la data del 15/9/2025 per la rimessione della causa in decisione, previ termini di cui all'art. 352 cpc, da celebrarsi con trattazione scritta e termine all'uopo concesso per il deposito di note scritte ex art 127
ter cpc.
Nelle more, in vista della predetta discussione, in data 5/9/2025 parte appellante depositava rinuncia agli atti del giudizio notificata alla controparte e relativa accettazione, con cui chiedeva di vedere estinto il giudizio per intervenuta transazione dalle parti in via stragiudiziale, con compensazione integrale delle spese;
in data 9/9/2025 perveniva deposito telematico anche da parte dell'appellata,
confermativo della dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti ora detta;
- ritenuto che la dichiarazione di cui all'istanza, alla quale si riconnette la richiesta di dichiararsi l'estinzione a spese compensate vada intesa come rinuncia ex art 306 cpc, disposizione alla quale gli atti di rinuncia e accettazione si conformano essendo sottoscritti dai rispettivi difensori delle parti muniti in procura di specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio (per uno di essi il potere è
esteso anche “diritto sostanziale”) non contengono riserve o condizioni;
- considerato ulteriormente che l'effetto delle predette dichiarazioni è quello di vedere dichiarata l'estinzione del giudizio e che data l'espressa richiesta di pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, si rende necessaria la pronuncia di sentenza, non ravvisandosi ragioni a ciò
ostative,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 779/2023, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata in data 3/12/2023 e notificata il 13/2/2024, nel procedimento rubricato al n. 201/2021 di R.G., così decide nel contraddittorio delle parti:
- dichiara ex art 306 cpc l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese, interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere rel. dr. Paola De Nisco