Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Rutigliano in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Antonio Strillacci in Roma, largo Lucio Apuleio, n. 11;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
- già – (c.f. ), quale special servicer CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'operazione di cartolarizzazione del credito di in persona del Controparte_1
Sub-Delegato a sua volta in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 rappresentato e difeso dall'avv.to Marianna Lopis in virtù di procura allegata alla
INTERVENUTA
quale cessionaria dei crediti di e per essa il Controparte_5 CP_6 servicer (P.I. ), Controparte_7 CP_8 P.IVA_3 che ha incorporato in persona dell'amministratore delegato Controparte_9
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Roberta Costanzo giusto mandato separato ex art. 10 d.P.R. n. 123/2001 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Milano, via Vincenzo Monti n. 2;
INTERVENUTA
società unipersonale a responsabilità limitata, C.F. e P.IVA Controparte_5
e per essa, quale special servicer, C.F. P.IVA_4 Controparte_10
in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. , C.F. P.IVA_5 CP_11
giusta procura speciale per atto del Notaio C.F._1 Persona_1 del 8/05/2025, repertorio n. 7670/4481, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Mancino giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 9 giugno 2025 e con domicilio eletto in Via Serroni, 8 – 84095 Giffoni Valle Piana (SA).
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1010/2020 pubblicata in data 17/01/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso i1 decreto ingiuntivo n. 25463/16 (r.g.n. 67333/16) - emesso Parte_1 dal Tribunale di Roma in data 3.11.16, con il quale veniva ingiunto ad essa società il pagamento, in favore di della somma di € 54.815,19 oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento dell'erogazione di energia elettrica. -chiedendone la revoca, così statuiva: << respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 25463/16 (r.g.n. 67333/16), Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 3.11.16, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 54.815,19 oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento monitorio. Condanna alla rifusione Parte_1 delle spese processuali, in favore della che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.795,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.>> Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 CP_1 non si costituiva;
interveniva con comparsa depositata il 17 febbraio Controparte_2
2021 per eccepire l'inammissibilità ex art. 342 e 434 c.p.c. dell'appello e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
In data 20 dicembre 2024 interveniva in giudizio Controparte_7 facendo propri tutti gli atti, le produzioni documentali e le difese versate nel presente procedimento da . Controparte_9
Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. della causa all'udienza del 13 giugno 2025 con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
In data 9 giugno 2025 si costituiva con nuovo difensore società Controparte_5 unipersonale a responsabilità limitata e per essa, quale special servicer, CP_10
[...]
In data 11 giugno 2025 i difensori depositavano istanza congiunta di rinvio.
All'udienza del 13 giugno 2025 le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 20 giugno 2025.
Neppure a tale udienza le parti comparivano e la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[... nei confronti di e degli intervenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
e e per essa, quale special servicer, Controparte_7 Controparte_5 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 1010/2020 Controparte_10 pubblicata in data 17/01/2020, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 20/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo