Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Sentenza breve 16 marzo 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6153 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06153/2025REG.PROV.COLL.
N. 05440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Di Bartolo e Antonietta Liberata Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, Sezione V, n. 3013 del 16 marzo 2022, resa inter partes , concernente il rapporto informativo relativo all’anno 2020 e conseguente preclusione alla partecipazione al concorso a 120 posti di allievo commissario penitenziario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e vista l’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 13287 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la signora -OMISSIS-, ispettore presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, aveva chiesto l’annullamento e/o riforma e/o disapplicazione:
a ) della delibera di rigetto adottata dalla Commissione ex art. 50 d.lgs. 443/1992, in data 10/11/2021, notificata alla ricorrente il 29/11/2021, relativa al ricorso gerarchico avverso il giudizio annuale 2020, depositato in data 29/04/2021, prot. C.C. -OMISSIS- n. 9331 del 29/04/2021;
b ) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa coordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
2. La presente controversia origina dal ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso il rapporto informativo relativo all’anno 2020 nella parte in cui le attribuiva il giudizio complessivo di “ Distinto ” in ragione di “ talune lacune operative ”, inferiore a quello ottenuto in anni passati e tale da pregiudicarle la domanda di partecipazione al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria. Lamentava, in sostanza, che la delibera di rigetto del ricorso gerarchico avverso il giudizio annuale 2020 non era suffragata da adeguata motivazione.
3. Nella resistenza del Ministero della giustizia, il Tribunale adìto (Sezione V), dopo aver acquisito dall’Amministrazione una relazione di chiarimenti, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la Commissione istituita ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 443/1992 confermava il contenuto del provvedimento impugnato con ricorso gerarchico dando “ conto delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione del relativo giudizio, tanto per il tramite di un punteggio numerico, quanto alla luce delle osservazioni annotate a margine del rapporto informativo ”. Ha poi evidenziato che “ la natura di atto discrezionale del provvedimento impugnato, d’altra parte, preclude un sindacato esteso al merito del giudizio espresso dall’Amministrazione ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 16/06/2022 e depositato il 01/07/2022, articolando n. 9 motivi di gravame (pagine 3-6) così rubricati:
I) Nullità della sentenza per inottemperanza della P.A. alla richiesta istruttoria di depositare la documentazione caratteristica relativa alla dipendente ;
II) Nullità della sentenza per inottemperanza della P.A. alla richiesta istruttoria di chiarire mediante relazione le lacune a cui fa riferimento nel rapporto informativo annuale ;
III) Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza ;
IV) Violazione di legge ed eccesso di potere per indebito richiamo all’insindacabilità della discrezionalità tecnica della P.A. ;
V) Ingiustizia manifesta della sentenza ;
VI) Violazione di legge ed eccesso di potere per omessa motivazione ;
VII) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del diritto di difesa della ricorrente ;
VIII) Violazione di legge ed eccesso di potere per omessa pronuncia ;
IX) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a .
5.1. Lamenta parte appellante che la P.A. sarebbe stata inottemperante all’ordine istruttorio non avendo prodotto il foglio matricolare; la relazione istruttoria prodotta sarebbe lacunosa, circostanza questa di cui il T.a.r. non si sarebbe avveduto; il giudizio espresso dall’Ufficio non sarebbe assistito da adeguata motivazione tanto più che “ la totale carenza della motivazione discorsiva non può essere sanata con considerazioni postume espresse dall’amministrazione o dallo stesso giudice ”; il T.a.r. non avrebbe preso in considerazione le qualità professionali dell’Ispettrice, dettagliatamente documentate attraverso la produzione del curriculum vitae ; la novità del giudizio espresso solo con la relazione depositata all’esito della disposta istruttoria circa la presunta inadeguatezza dei “ modi e toni ” della dipendente, circostanza questa avrebbe dovuto innescare appositi rilievi disciplinari; l’omessa pronuncia sull’ammissibilità/inammissibilità della prova testimoniale, richiesta nell’ambito dell’istruttoria cautelare, concernente il predetto elemento nuovo; l’omessa pronuncia circa la tardività del deposito della relazione interlocutoria da parte dell’amministrazione; la pronuncia con sentenza in forma semplificata, in esito all’udienza cautelare dell’11 marzo 2022, senza previo correlativo avviso alle parti costituite in giudizio.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento della delibera con lo stesso impugnata.
7. In data 21 luglio 2022 il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8. Con ordinanza n. 3656 del 28 luglio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla parte appellante “ Considerato che, in disparte la delibazione delle questioni sollevate in ordine al fumus, da affidare alla più approfondita sede del merito, non ricorre il necessario profilo del periculum damni in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla stessa parte appellante, la procedura concorsuale in questione è in fase di svolgimento con l’esaurimento delle prime due prove selettive sulle quattro previste ;”.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
11. Non colgono nel segno i motivi di gravame sub I-III e VIII, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta, in quanto, in espressa esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 459 del 17 gennaio 2022, con la quale si disponeva che il Capo del Dipartimento fornisse “ chiarimenti, mediante il deposito di relazione e documentazione caratteristica ”, il Ministero, in data 22 febbraio 2022, ha prodotto la nota n. 3655 del 17 febbraio, con la quale si specificava che “ la lievissima flessione (di 1 solo punto) nel giudizio complessivo della nominata in oggetto è da ricondurre a talune lacune operative riscontrate nelle modalità di intervento, rilevate unitamente a toni e modi non sempre improntati alla necessaria adeguatezza nei confronti di colleghi e superiori ”.
Tale documento deve reputarsi, come di seguito si ribadirà, adeguatamente esplicativo delle ragioni a sostegno della determinazione assunta dall’Ufficio, fermo restando che è comunque il giudice di prime cure legittimato a verificare la persistenza di eventuali carenze istruttorie sulla base di valutazioni che non ridondano ex se sulla fondatezza delle conclusioni alle quali è pervenuto in sede decisoria (Consiglio di Stato sez. IV, 18/10/2024, n.8378, laddove osserva che “ le ordinanze istruttorie, rilevando solo all'interno del giudizio ... possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”).
Questo Consiglio di Stato ha peraltro già avuto modo di affermare che “ il Tar ha un ampio potere valutativo in ordine alla completezza dell'istruttoria processuale e siffatto potere non può di per sé essere sindacato in appello, con la conseguenza che qualsivoglia difetto di istruttoria nel giudizio di primo grado vale solo a demandare al giudice d'appello la valutazione sulla completezza dell'istruttoria compiuta ai fini di una eventuale integrazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2009, n.7994).
Concludendo sulla questione sollevata con i motivi in esame, vi è quindi da rilevare che compete al giudice di prime cure ogni valutazione afferente alla completezza dell’istruttoria senza alcuna autonoma refluenza sulla fondatezza delle conclusioni alle quali è pervenuto in sede decisoria. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la tardività della produzione istruttoria, non impedendo al giudice di prendere comunque atto delle sue specifiche risultanze.
12. Infondato è anche il quarto motivo, vertente, in sostanza, sul difetto di motivazione.
Ritiene sul punto l’Amministrazione che il giudizio complessivo del rapporto informativo dell’anno 2020 dia atto delle ragioni che hanno portato alla diminuzione del punteggio di “ottimo 27” per l’anno 2019, a “distinto 26” per l’anno 2020, per effetto della variazione del coefficiente al punto(B4) degli elementi di giudizio.
Occorre prendere atto che obiettivamente la motivazione del provvedimento è particolarmente stringata (“ ha mostrato talune lacune nelle modalità di intervento ”) ed in sede gerarchica non vi è stata, sul punto, alcuna particolare integrazione, ma il motivo in esame risulta infondato in considerazione sia della discrezionalità che compete all’Amministrazione penitenziaria sia della effettiva sia pure sintetica ostensione delle ragioni a sostegno dell’attribuzione all’odierna appellante del punteggio anzidetto.
Questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare l’“ ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo, cosicché il sindacato del g.a. sul corretto esercizio di tale potere può riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio complessivo. Ciò comporta che, stante l’autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza degli stessi va verificata in relazione al complesso delle valutazioni relative alle singole voci, assumendo rilievo marginale, tranne i casi di evidente ingiustificata sproporzione, eventuali variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, che derivino da un diverso apprezzamento di singoli profili della professionalità o del comportamento del dipendente nel periodo di riferimento ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2005, n.5807).
Viene peraltro in considerazione il fatto che, a fronte di una riduzione del punteggio assegnato all’appellante di un solo punto, l’Amministrazione competente ha fornito, sia pure in un quadro lessicale sintetico, ulteriormente dettagliato all’esito dell’ordine istruttorio, adeguata ostensione delle ragioni a suo sostegno in modo da doversi rilevare l’infondatezza della denunciata carenza motivazionale. Tale circostanza rende privo di rilievo patologico il richiamo alla nozione di discrezionalità tecnica non riflettendo il suo esercizio, nel caso di specie, in una autonoma inadeguatezza motivazionale dell’atto impugnato in prime cure.
13. Infondate sono anche le ulteriori censure sollevate (motivi sub V, VI, VII e IX), suscettibili anch’esse di trattazione congiunta, in quanto:
- non rileva quanto rimarcato da parte appellante in ordine alle “ competenze tecniche ” in suo possesso fondandosi il giudizio espresso dal competente Ufficio su profili diversi di natura comportamentale;
- il quadro motivazionale che connota l’atto impugnato in prime cure è imperniato sulle riscontrate “ lacune operative ” e che pertanto si riflettono, per loro natura, sul rendimento della -OMISSIS-, fermo restando che la rilevata inadeguatezza dei suoi “ modi e toni ” non necessariamente assume rilievo disciplinare cosicché non vi è ragione di contestare la mancata attivazione in tal senso da parte degli organi competenti;
- ogni apprezzamento in ordine alla sussistenza delle esigenze istruttorie rappresentate dalla difesa della -OMISSIS- nel corso del giudizio di prime cure (v. memoria dell’8 marzo 2022) è affidato al Collegio competente senza la necessità di una pronuncia espressa;
- la mancata presenza fisica di una o più delle parti in causa non preclude al Collegio di pronunciarsi con sentenza in forma semplificata, come ribadito di recente da questo Consiglio sez. VII, con la sentenza del 14 aprile 2025, n.3206: “ La mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, una volta che il Collegio abbia accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto della sentenza con motivazione resa in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla sua valutazione discrezionale nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi. La scelta delle parti in causa di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può dunque costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all'art. 60 c.p.a. e il principio costituzionale (art. 111 Cost.), che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo, risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare. Pertanto, l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa ”.
14. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
15. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5440/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.