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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/08/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 12.02.2025 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2572/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), Via Asmara C.F._1
n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] Controparte_1
d'Orlando il 08.11.1966, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Torrente Forno s.n.c.,
P. IVA , rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in S. Agata P.IVA_1
Militello, via Pascoli n. 22, presso lo studio dell'Avv. Calogero Cicero, (cod. fisc.
), PEC: , che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 4.7.2022, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle dipendenze dell'anzidetta società, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dell'1/7/2020, prorogato fino al
30/04/2021, con la qualifica di “Autista” di livello 3S del CCNL Autotrasporto merci e logistica;
- di avere effettuato il trasporto di merce in territorio nazionale, conducendo i vari automezzi di proprietà della datrice di lavoro targati DK726RW, DJ463AG,
EC750CH, EJ396AX, DE677XJ, EV820VL, EW842ZT, EK734EF, tutti i giorni della settimana, sia in orari diurni che notturni, come risultanti dalle stampe dei rapporti di guida personali estratti dalla sua carta del conducente n.
; NumeroDiCar_1
Lamentava di essere stato retribuito mensilmente come da buste paga, ma che gli importi ivi calcolati non corrispondevano alla prestazione effettivamente resa, in quanto riportanti ore e giornate lavorative inferiori sia a quelle contrattuali, sia a quelle effettive.
Pertanto, sosteneva di essere creditore sia delle differenze retributive tra gli emolumenti indicati nelle buste paga, ed effettivamente pagati, e quelli dovuti in ragione delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie (lavoro straordinario giornate festive diurne e notturne, indennità di trasferta urbane ed extraurbane), effettivamente rese, oltre a quanto dovuto a titolo di supplemento sul trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, chiedeva, che venisse accertato il suo diritto a percepire le anzidette differenze retributive e, conseguentemente, la condanna della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di
[...] quanto dovuto.
La di e , si Controparte_1 CP_1 Controparte_1 costituiva in giudizio, con memoria del 10.02.2023, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Pag. 2 di 9 Disconosceva la produzione documentale di parte ricorrente, in particolare le stampe della carta del conducente e dei percorsi giornalieri risultanti dalle mappe google dell'account personale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, articolata l'istruttoria tramite ctu, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente, fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Riguardo alle differenze retributive reclamate dal ricorrente, e meglio specificate in premessa, è opportuno rammentate che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Dunque, il lavoratore, attore in giudizio, avrà l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario e di quello che determina il diritto alle indennità e supplementi reclamati, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Ciò premesso, va rilevato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la sua durata, il tipo di inquadramento contrattuale è pacifico tra le parti e trova pieno riscontro documentale nelle buste paga allegate in atti.
Tuttavia, parte ricorrente ha allegato di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla quantità e alla tipologia di lavoro effettivamente prestata, sostenendo che la ditta datrice di lavoro avrebbe inserito in busta paga meno giorni rispetto a quelli effettivamente lavorati ed ha rivendicato il pagamento delle differenze dovute per il lavoro ordinario e straordinario, festivo, diurno e notturno, svolto in misura maggiore di quanto riconosciuto in busta paga, sia delle differenze sulle indennità di trasferta.
Pag. 3 di 9 A fronte di ciò, va rilevato che al rapporto di lavoro in oggetto si applica il CCNL trasporto e spedizione, il quale all' art. 73 prevede: “Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22.00 alle 6.00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20.00 alle 24.00 e dalle ore 1.00 alle
5.00 del mattino.
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.”
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo è prevista una maggiorazione sulla retribuzione globale secondo le percentuali indicate nell'articolo citato.
All'art. 74 CCNL di riferimento è inoltre disciplinato il lavoro straordinario: “Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una “Banca ore” individuale.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno;
per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente
Pag. 4 di 9 compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22.00 alle 6.00.”
Inoltre, è stato chiesto il pagamento dell'indennità di trasferta non corrisposta, regolamentata dall'art. 110 CCNL di riferimento, ove si prevede per il personale viaggiante nonché per il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, il diritto all'indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano, secondo le misure ivi indicate.
A fronte di ciò, è necessario precisare che, trattandosi di mansioni di autista, come tali da presumersi discontinue, al fine del riconoscimento del lavoro oltre i limiti contrattualmente stabiliti, è onere della parte ricorrente specificare, nell'ambito dell'orario, quale sia la frequenza del trasporto ossia l'impegno nelle mansioni attive e come si atteggiato l'impegno prestazionale tra un trasporto e l'altro e il percorso.
Occorre, infatti, partire dalla considerazione che il lavoro discontinuo, di cui al R.D.L. n.
692 del 1923, art. 3, è caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, e che l'espletamento di lavoro straordinario è configurabile non solo ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività, ma anche allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (v. in tal senso Cass. n.
18211 del 2012, Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 e Cass. sez. lav. n. 1173 del
19/01/2009).
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto i dati estratti dalla carta del conducente a lui intestata al fine di provare l'effettiva consistenza della prestazione resa.
Di contro, parte datoriale ha disconosciuto e contestato la valenza probatoria della predetta documentazione, sostenendo l'incongruenza di tali dati, e ha prodotto report e fatture della compagnia di navigazione NGV, con la quale i mezzi effettuavano le traversate via mare per raggiungere le destinazioni, riportanti giorni in cui i mezzi condotti da
[...]
risultavano in navigazione. Parte_1
Pag. 5 di 9 A fronte di ciò, si deve rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a far perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche del cronotachigrafo (in questo caso quelle della carta del conducente) deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito;
mentre va esclusa la rilevanza di un disconoscimento consistente in una generica eccezione di difformità dall'originale, senza l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare la effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/10/2019, n. 24613)
Ciò posto, non si può ritenere che il disconoscimento effettuato dalla società resistente sia dotato delle indicate caratteristiche di specificità idonee e sufficienti a far venir meno la valenza probatoria dei dati contenuti nella carta del conducente.
Infatti, va rilevato che nei report della compagnia di navigazione non vi è alcun dato, riferibile all'ora di imbarco e sbarco, né alla durata della tratta, dal quale poter riscontrare eventuali difformità rispetto ai dati estrapolati dalla carta del conducente;
e, in ogni caso, va sottolineato che, dai dati desumibili da tale carta emerge che le ore lavorate nei giorni in cui l'automezzo risultava imbarcato, sono limitate e discontinue, compatibilmente con l'allegazione che il mezzo nelle ore intermedie fosse in navigazione e che conseguentemente il ricorrente non fosse alla guida.
Ciò detto, va tenuto presente che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'avvenuto disconoscimento di una riproduzione fotografica o informatica non vale a eliderne del tutto la portata probatoria, di tali riproduzioni, ma ha l'effetto di degradarla al livello di presunzioni semplici.
Dunque, l'indagine di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente.
Tale prova, appunto, perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici.
E, nel caso di specie vale certamente in tal senso la circostanza che il datore di lavoro, pur effettuando il predetto riconocimento, ha comunque omesso di produrre la stampa dei dati che avrebbe potuto e dovuto ricavare dalla lettura del tachigrafo installato sui messi di sua proprietà e usati dal ricorrente, al fine di dimostrare documentalmente la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente.
Pag. 6 di 9 A fronte di ciò, tenuto conto del fatto che i dati in originale sono contenuti nella carta del conducente assegnata al ricorrente, è stata risolutivamente disposta, su richiesta di parte ricorrente, una consulenza tecnica informatica finalizzata ad estrapolare i dati contenuti nella carta assegnata a Pt_1
Dall'esame peritale è emerso che, rispetto al periodo oggetto della controversia (01.07.2020 al 30.04.2021), i dati contenuti nella carta utili e riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta resistente possono farsi risalire solo al 06.11.2020, data in cui le registrazioni riportano anche il numero di targa del veicolo guidato.
Ciò posto, si può ritenere che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova, su di lui integralmente gravante, nei limiti documentati dagli anzidetti dati.
In particolare, dall'esame dei dati estrapolati dai rapporti di guida della carta del conducente
è possibile rilevare la data, l'orario, la durata, la targa del veicolo, il tempo di lavoro e di guida, giorno /notte.
Di contro, non possono ritenersi utilizzabili ai fini della prova le stampe prodotte dal ricorrente dei “percorsi giornalieri estratte da Google-Maps”, atteso che dalle stesse, tenuto conto delle preciste contestazioni di parte resistente, non emerge la prova certa che si tratti degli itinerari effettivamente percorsi da Pt_1
E, pertanto, non è possibile utilizzare i dati riprodotti in tali stampe ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Di contro, per quanto riguarda i dati estrapolati dalla carta del conducente, la società resistente non ha dedotto né provato la ricorrenza in specie di fatti estintivi o modificativi delle pretese creditorie azionate dal lavoratore. E ciò in conformità al criterio di riparto probatorio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Pag. 7 di 9 Invero, la resistente non ha provato di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, sono state indicate in busta paga e incassate da
[...]
. Parte_1
Tanto premesso, in corso di giudizio, è stata disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare “l'ammontare delle differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente, per l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...] dal 01.07.2020 al 30.04.2021, tenuto conto di quanto Controparte_1 contrattualmente dovuto, in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'intero periodo in favore della società resistente, come risultante anche alla luce dei dati estrapolati con la perizia informatica eseguita sulla carta del conducente intestata al ricorrente, e rilevati a partire dal 06.11.2020 sino al 30.04.2021. Il CTU calcolerà sia l'importo complessivo di tali differenze retributive, tenuto conto degli importi che il ricorrente ha dichiarato di aver già percepito, sia l'importo corrispondente a ciascun istituto retributivo dovuto”.
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, indennità per lavoro notturno e maggiorazione per lavoro domenicale e festivo, tfr dedotto quanto lo stesso ha dichiarato di aver percepito secondo busta paga è pari a € 4.474,39, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, al cui pagamento in favore del ricorrente va condannata la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, .
[...] Controparte_1
Avuto riguardo all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese di lite, sicchè la società
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare in Controparte_1 favore del ricorrente i restanti 2/3 delle spese di lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro tra minimo e medio, istruzione) si liquidano in complessivi € 2.200,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della società resistente.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , a pagare a Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 4.474,39, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta Parte_1 per le causali meglio indicate in motivazione;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, mentre condanna la
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei rimanenti due terzi, che liquida in complessivi € 2.200,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- Pone definitivamente a carico della società resistente le spese delle CTU, separatamente liquidate.
Patti, 7.8.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 12.02.2025 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2572/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), Via Asmara C.F._1
n° 12/A, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] Controparte_1
d'Orlando il 08.11.1966, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Torrente Forno s.n.c.,
P. IVA , rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in S. Agata P.IVA_1
Militello, via Pascoli n. 22, presso lo studio dell'Avv. Calogero Cicero, (cod. fisc.
), PEC: , che la rappresenta e C.F._3 Email_2 difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 4.7.2022, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle dipendenze dell'anzidetta società, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dell'1/7/2020, prorogato fino al
30/04/2021, con la qualifica di “Autista” di livello 3S del CCNL Autotrasporto merci e logistica;
- di avere effettuato il trasporto di merce in territorio nazionale, conducendo i vari automezzi di proprietà della datrice di lavoro targati DK726RW, DJ463AG,
EC750CH, EJ396AX, DE677XJ, EV820VL, EW842ZT, EK734EF, tutti i giorni della settimana, sia in orari diurni che notturni, come risultanti dalle stampe dei rapporti di guida personali estratti dalla sua carta del conducente n.
; NumeroDiCar_1
Lamentava di essere stato retribuito mensilmente come da buste paga, ma che gli importi ivi calcolati non corrispondevano alla prestazione effettivamente resa, in quanto riportanti ore e giornate lavorative inferiori sia a quelle contrattuali, sia a quelle effettive.
Pertanto, sosteneva di essere creditore sia delle differenze retributive tra gli emolumenti indicati nelle buste paga, ed effettivamente pagati, e quelli dovuti in ragione delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie (lavoro straordinario giornate festive diurne e notturne, indennità di trasferta urbane ed extraurbane), effettivamente rese, oltre a quanto dovuto a titolo di supplemento sul trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, chiedeva, che venisse accertato il suo diritto a percepire le anzidette differenze retributive e, conseguentemente, la condanna della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di
[...] quanto dovuto.
La di e , si Controparte_1 CP_1 Controparte_1 costituiva in giudizio, con memoria del 10.02.2023, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Pag. 2 di 9 Disconosceva la produzione documentale di parte ricorrente, in particolare le stampe della carta del conducente e dei percorsi giornalieri risultanti dalle mappe google dell'account personale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, articolata l'istruttoria tramite ctu, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente, fondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Riguardo alle differenze retributive reclamate dal ricorrente, e meglio specificate in premessa, è opportuno rammentate che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Dunque, il lavoratore, attore in giudizio, avrà l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario e di quello che determina il diritto alle indennità e supplementi reclamati, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
Ciò premesso, va rilevato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la sua durata, il tipo di inquadramento contrattuale è pacifico tra le parti e trova pieno riscontro documentale nelle buste paga allegate in atti.
Tuttavia, parte ricorrente ha allegato di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla quantità e alla tipologia di lavoro effettivamente prestata, sostenendo che la ditta datrice di lavoro avrebbe inserito in busta paga meno giorni rispetto a quelli effettivamente lavorati ed ha rivendicato il pagamento delle differenze dovute per il lavoro ordinario e straordinario, festivo, diurno e notturno, svolto in misura maggiore di quanto riconosciuto in busta paga, sia delle differenze sulle indennità di trasferta.
Pag. 3 di 9 A fronte di ciò, va rilevato che al rapporto di lavoro in oggetto si applica il CCNL trasporto e spedizione, il quale all' art. 73 prevede: “Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22.00 alle 6.00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20.00 alle 24.00 e dalle ore 1.00 alle
5.00 del mattino.
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.”
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo è prevista una maggiorazione sulla retribuzione globale secondo le percentuali indicate nell'articolo citato.
All'art. 74 CCNL di riferimento è inoltre disciplinato il lavoro straordinario: “Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una “Banca ore” individuale.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno;
per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente
Pag. 4 di 9 compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22.00 alle 6.00.”
Inoltre, è stato chiesto il pagamento dell'indennità di trasferta non corrisposta, regolamentata dall'art. 110 CCNL di riferimento, ove si prevede per il personale viaggiante nonché per il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, il diritto all'indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano, secondo le misure ivi indicate.
A fronte di ciò, è necessario precisare che, trattandosi di mansioni di autista, come tali da presumersi discontinue, al fine del riconoscimento del lavoro oltre i limiti contrattualmente stabiliti, è onere della parte ricorrente specificare, nell'ambito dell'orario, quale sia la frequenza del trasporto ossia l'impegno nelle mansioni attive e come si atteggiato l'impegno prestazionale tra un trasporto e l'altro e il percorso.
Occorre, infatti, partire dalla considerazione che il lavoro discontinuo, di cui al R.D.L. n.
692 del 1923, art. 3, è caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, e che l'espletamento di lavoro straordinario è configurabile non solo ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività, ma anche allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (v. in tal senso Cass. n.
18211 del 2012, Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 e Cass. sez. lav. n. 1173 del
19/01/2009).
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto i dati estratti dalla carta del conducente a lui intestata al fine di provare l'effettiva consistenza della prestazione resa.
Di contro, parte datoriale ha disconosciuto e contestato la valenza probatoria della predetta documentazione, sostenendo l'incongruenza di tali dati, e ha prodotto report e fatture della compagnia di navigazione NGV, con la quale i mezzi effettuavano le traversate via mare per raggiungere le destinazioni, riportanti giorni in cui i mezzi condotti da
[...]
risultavano in navigazione. Parte_1
Pag. 5 di 9 A fronte di ciò, si deve rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a far perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche del cronotachigrafo (in questo caso quelle della carta del conducente) deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito;
mentre va esclusa la rilevanza di un disconoscimento consistente in una generica eccezione di difformità dall'originale, senza l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare la effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/10/2019, n. 24613)
Ciò posto, non si può ritenere che il disconoscimento effettuato dalla società resistente sia dotato delle indicate caratteristiche di specificità idonee e sufficienti a far venir meno la valenza probatoria dei dati contenuti nella carta del conducente.
Infatti, va rilevato che nei report della compagnia di navigazione non vi è alcun dato, riferibile all'ora di imbarco e sbarco, né alla durata della tratta, dal quale poter riscontrare eventuali difformità rispetto ai dati estrapolati dalla carta del conducente;
e, in ogni caso, va sottolineato che, dai dati desumibili da tale carta emerge che le ore lavorate nei giorni in cui l'automezzo risultava imbarcato, sono limitate e discontinue, compatibilmente con l'allegazione che il mezzo nelle ore intermedie fosse in navigazione e che conseguentemente il ricorrente non fosse alla guida.
Ciò detto, va tenuto presente che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'avvenuto disconoscimento di una riproduzione fotografica o informatica non vale a eliderne del tutto la portata probatoria, di tali riproduzioni, ma ha l'effetto di degradarla al livello di presunzioni semplici.
Dunque, l'indagine di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente.
Tale prova, appunto, perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici.
E, nel caso di specie vale certamente in tal senso la circostanza che il datore di lavoro, pur effettuando il predetto riconocimento, ha comunque omesso di produrre la stampa dei dati che avrebbe potuto e dovuto ricavare dalla lettura del tachigrafo installato sui messi di sua proprietà e usati dal ricorrente, al fine di dimostrare documentalmente la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente.
Pag. 6 di 9 A fronte di ciò, tenuto conto del fatto che i dati in originale sono contenuti nella carta del conducente assegnata al ricorrente, è stata risolutivamente disposta, su richiesta di parte ricorrente, una consulenza tecnica informatica finalizzata ad estrapolare i dati contenuti nella carta assegnata a Pt_1
Dall'esame peritale è emerso che, rispetto al periodo oggetto della controversia (01.07.2020 al 30.04.2021), i dati contenuti nella carta utili e riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta resistente possono farsi risalire solo al 06.11.2020, data in cui le registrazioni riportano anche il numero di targa del veicolo guidato.
Ciò posto, si può ritenere che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova, su di lui integralmente gravante, nei limiti documentati dagli anzidetti dati.
In particolare, dall'esame dei dati estrapolati dai rapporti di guida della carta del conducente
è possibile rilevare la data, l'orario, la durata, la targa del veicolo, il tempo di lavoro e di guida, giorno /notte.
Di contro, non possono ritenersi utilizzabili ai fini della prova le stampe prodotte dal ricorrente dei “percorsi giornalieri estratte da Google-Maps”, atteso che dalle stesse, tenuto conto delle preciste contestazioni di parte resistente, non emerge la prova certa che si tratti degli itinerari effettivamente percorsi da Pt_1
E, pertanto, non è possibile utilizzare i dati riprodotti in tali stampe ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta.
Di contro, per quanto riguarda i dati estrapolati dalla carta del conducente, la società resistente non ha dedotto né provato la ricorrenza in specie di fatti estintivi o modificativi delle pretese creditorie azionate dal lavoratore. E ciò in conformità al criterio di riparto probatorio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Pag. 7 di 9 Invero, la resistente non ha provato di aver pagato al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che, pacificamente, sono state indicate in busta paga e incassate da
[...]
. Parte_1
Tanto premesso, in corso di giudizio, è stata disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare “l'ammontare delle differenze retributive eventualmente spettanti a parte ricorrente, per l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...] dal 01.07.2020 al 30.04.2021, tenuto conto di quanto Controparte_1 contrattualmente dovuto, in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'intero periodo in favore della società resistente, come risultante anche alla luce dei dati estrapolati con la perizia informatica eseguita sulla carta del conducente intestata al ricorrente, e rilevati a partire dal 06.11.2020 sino al 30.04.2021. Il CTU calcolerà sia l'importo complessivo di tali differenze retributive, tenuto conto degli importi che il ricorrente ha dichiarato di aver già percepito, sia l'importo corrispondente a ciascun istituto retributivo dovuto”.
Ebbene, dai calcoli svolti dal CTU, congrui e condivisi, è emerso che la somma spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, indennità per lavoro notturno e maggiorazione per lavoro domenicale e festivo, tfr dedotto quanto lo stesso ha dichiarato di aver percepito secondo busta paga è pari a € 4.474,39, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, al cui pagamento in favore del ricorrente va condannata la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, .
[...] Controparte_1
Avuto riguardo all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare 1/3 delle spese di lite, sicchè la società
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare in Controparte_1 favore del ricorrente i restanti 2/3 delle spese di lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro tra minimo e medio, istruzione) si liquidano in complessivi € 2.200,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della società resistente.
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P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , a pagare a Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 4.474,39, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta Parte_1 per le causali meglio indicate in motivazione;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, mentre condanna la
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei rimanenti due terzi, che liquida in complessivi € 2.200,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- Pone definitivamente a carico della società resistente le spese delle CTU, separatamente liquidate.
Patti, 7.8.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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